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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. SCIANNAMBLO CARLO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv.
Resistente
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto l'adempimento della prestazione dovuta giusta provvedimento di Omologa ex art 445 bis cpc del 07.4.2023 (Tr. Brindisi CP_ sez. lav. rg. 2815/2021) – pure notificato ad in data 05/05/2023 - che riconosceva in favore del ricorrente il diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 della L.
222/84 a far data da settembre 2020.
Con nota del 20.12.2023 l' a conclusione dell'iter amministrativo riconosceva il diritto, CP_1
P comunicando la liquidazione dell'assegno ordinario d'invalidità n. 002-160015046401 Cat. e quantificando gli arretrati maturati nel periodo 1 settembre 2020 - 31 dicembre 2023, pari a euro
8.431,06, somma purtuttavia ancora non erogata. CP_ Seguiva, quindi, l'introduzione del presente giudizio nell'ambito del quale, l' costituendosi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che l'ente, il 24.5.2024 provveduto a liquidare la prestazione dovuta come da documentazione pure versata in atti.
Ciò posto, rilevato che: - secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere
(cfr. verbale d'udienza del 03.06.2025);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto è stata offerta prova del diritto della ricorrente alla prestazione invocata;
- allo stato risulta che la ricorrente abbia evocato in giudizio l'ente in piena buona fede avendo la medesima ottemperato a tutte le obbligazioni su di lei gravanti;
CP_
- viceversa, risulta per tabulas che abbia erogato la prestazione con provvedimento datato
24.5.2024 e liquidato a luglio 2024 solo dopo il deposito (16.04.2024) e la notifica del ricorso;
CP_ il Tribunale ritiene che le spese di lite debbano esser poste a carico dell' virtualmente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante le spese di lite che si liquidano in CP_1
EURO 1860,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 03/06/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio