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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2190/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, RB EV, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice RB EV ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2190/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da
- , nata il [...] a [...]; Parte_1
- nato il [...] a [...]; Persona_1
pagina 1 di 10 - e , in qualità di genitori Persona_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...] a Persona_1
Tucumán (Argentina);
- e , in qualità di genitori Persona_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a Persona_2
Tucumán (Argentina);
- , nata il [...] a [...] e residente in [...]E Controparte_2
Casa 5 Barrio Alto del Cevil II, Yerba Buena, Tucumán (Argentina);
- e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_2 Controparte_3 potestà genitoriale sul figlio minore , nato il [...] a Persona_3
Tucumán (Argentina);
- e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_2 CP_3 Controparte_3 potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...] a Persona_4
Tucumán (Argentina);
- nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_4
Escriva de Balaguer 163, Yerba Buena, Tucumán (Argentina);
- e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_4 Controparte_5 potestà genitoriale sulla figlia minore , nata il [...] a [...] Persona_5
(Argentina);
- e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_4 Controparte_5 potestà genitoriale sul figlio minore , nato il [...] a [...] Persona_6
(Argentina);
- , nato il [...] a [...] Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale (C.F.
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio della C.F._1 prima in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_6 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
pagina 2 di 10 RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la propria cittadinanza italiana iure Controparte_6 sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di stato Controparte_6 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, cittadini argentini, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo , cittadino italiano nato in [...], Persona_7 nel Comune di Guardalfiera (CB), in data 08.02.1864 il quale si trasferiva in Argentina
e diveniva padre di , la quale il 17.06.1937 sposava e dalla Persona_8 Per_9 loro unione nasceva, in data 28.09.1956, ; quest'ultima in Persona_10 data 03.04.1986 contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_11 unione nascevano quattro figli: il 20.05.1987, Persona_12 CP_2
il 07/12/1988, il 31.5.1990 e il
[...] Controparte_4 Parte_2
12/12/1992; in data 30.09.2016 sposava Persona_12 CP_1
e dalla loro unione nascevano in data
[...] Persona_12
31.08.2019 e il 08.05.2022; contraeva Persona_2 Controparte_2 matrimonio in data 04.11.2017 con e dalla loro unione Controparte_3 nascevano in data 05.04.2019 e Persona_13 Persona_4 il 20.05.2021; dalla quale nascevano
[...] Controparte_4 Persona_5
in data 21.05.2020 e in data 24.01.2024.
[...] Persona_14
- l'avo non si era mai naturalizzato in Argentina né aveva mai Persona_7 rinunciato alla cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis ovvero ai sensi della legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versano i competenti Consolati in Argentina e, in particolare, del sistema informatico “Prenot@mi”, il cui accesso risulta di fatto precluso nonostante i ripetuti tentativi e con convocazioni che riguardano ancora richiedenti pagina 3 di 10 inseriti in lista da anni, con conseguente impossibilità per i ricorrenti di presentare l'istanza in via amministrativa in tempi certi.
I predetti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale Controparte_6 dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo.
Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis ove ne ricorrano i prescritti requisiti di legge.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana;
come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ.,
Sez. unite, n. 25317/2022).
pagina 4 di 10 Si segnala che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v.
Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022).
In primo luogo, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la cittadinanza italiana - il cittadino italiano nato nel Comune di Persona_7
Guardalfiera (CB) in data 08.02.1864.
Costui, dopo essersi trasferito in Argentina, diveniva padre di in data Persona_8
29.04.1919 dando così inizio alla linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
4. Riguardo alla questione sulla naturalizzazione dell'avo, va premesso, in linea di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso;
a tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale, anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912, è possibile rinunciare alla propria cittadinanza, è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso ("perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, nei Paesi in cui è stata imposta la naturalizzazione, in assenza di rinuncia, o per mancata dichiarazione negativa resa dinanzi al Comune o presso il console della nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema corte a Sezioni Unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie deve ritenersi che l'ascendente
[...]
, poiché - come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione presente in Per_7 atti - non ha mai presentato istanza per la naturalizzazione argentina, né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, abbia legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
pagina 5 di 10 5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_7 Persona_8
- da a;
Persona_8 Parte_1
- da ai suoi quattro figli Persona_10 Persona_12 [...]
, e CP_2 Controparte_4 Parte_2
e, a loro volta
- da a e;
Persona_12 CP_2 Persona_12 Persona_2
- da a e Controparte_2 CP_3 Persona_13 CP_3 Per_4
[...]
- da a e Controparte_4 Persona_5 Persona_6
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo . Persona_7
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 6 di 10 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Corte di cassazione, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Nella fattispecie non appaiono allora condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. unite, n. 23317/2022) rispetto alla trasmissione della cittadinanza da
[...]
a essendosi questa verificata per via paterna. Per_7 Persona_8
Non si delineano neppure criticità in merito ai successivi passaggi avvenuti per via materna in epoca costituzionale e, precisamente: da alla figlia Persona_8 Persona_10
e da quest'ultima ai suoi quattro figli ,
[...] Persona_12 Controparte_2
e e, a loro volta, da a Controparte_4 Parte_2 Persona_12
e ; da a Persona_12 Persona_2 Controparte_2 CP_3
e da a Persona_13 CP_3 Persona_4 Controparte_4 Persona_5
e . Tali trasmissioni, avvenute dopo l'entrata in vigore della
[...] Persona_6
Costituzione, ricadono nell'ambito applicativo delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975
e 30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza in capo all'ascendente per essersi sposata nel 1937, quindi prima dell'entrata in Persona_15
pagina 7 di 10 vigore della Costituzione ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1912, con un cittadino argentino, Per_9
Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quel che risulta dai documenti allegati - non ha realizzato un atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza da alla figlia Persona_8
il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, Persona_10 essa potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Come anticipato, in merito trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale del 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla
Suprema Corte nel 2009, che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni, non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che, seppur alcune si sono avute per parte di madre, si sono verificate dopo il
1°.01.1948, vale a dire dopo la data da cui ogni dichiarazione di incostituzionalità, ivi comprese le nn. 87/1975 e 30/1983, fa naturalmente retroagire i propri effetti.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che con la sentenza n. 4466/2009, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito il carattere inesauribile del diritto alla cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni in cui perdura una discriminazione, anche quando si tratti di fatti verificatisi prima dell'1.01.1948, ma i cui effetti negativi si protraggano tuttora.
Accertato, allora, che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata documentata in atti, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
pagina 8 di 10 6. In ultimo, si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza oggetto del presente giudizio, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorrere al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti hanno già tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso i competenti Consolati tramite il sistema informatico “Prenot@mi”, come documentazione prodotta in giudizio.
Tali tentativi, tuttavia, si sono rivelati infruttuosi a causa del noto stato di paralisi amministrativa che da anni caratterizza il a Buenos Aires, non Parte_3 hanno potuto neppure prenotare un appuntamento ai fini del riconoscimento.
Tale disservizio, che rende del tutto incerta la tempistica della eventuale convocazione dei ricorrenti, a fronte dell'obbligo per le Amministrazioni statali - tra le quali rientrano i Consolati generali all'estero - di concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato. Ne consegue che i ricorrenti hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_6
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla contumacia del e, comunque, del fatto che rivestirebbe Controparte_6 nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2190/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara contumace il;
Controparte_6
2) Dichiara che i ricorrenti in epigrafe sono cittadini italiani;
pagina 9 di 10 3) Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) Compensa le spese di lite.
Campobasso, 25 novembre 2025.
Il Giudice
RB EV
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, RB EV, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice RB EV ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2190/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da
- , nata il [...] a [...]; Parte_1
- nato il [...] a [...]; Persona_1
pagina 1 di 10 - e , in qualità di genitori Persona_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...] a Persona_1
Tucumán (Argentina);
- e , in qualità di genitori Persona_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a Persona_2
Tucumán (Argentina);
- , nata il [...] a [...] e residente in [...]E Controparte_2
Casa 5 Barrio Alto del Cevil II, Yerba Buena, Tucumán (Argentina);
- e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_2 Controparte_3 potestà genitoriale sul figlio minore , nato il [...] a Persona_3
Tucumán (Argentina);
- e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_2 CP_3 Controparte_3 potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...] a Persona_4
Tucumán (Argentina);
- nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_4
Escriva de Balaguer 163, Yerba Buena, Tucumán (Argentina);
- e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_4 Controparte_5 potestà genitoriale sulla figlia minore , nata il [...] a [...] Persona_5
(Argentina);
- e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_4 Controparte_5 potestà genitoriale sul figlio minore , nato il [...] a [...] Persona_6
(Argentina);
- , nato il [...] a [...] Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale (C.F.
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio della C.F._1 prima in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_6 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
pagina 2 di 10 RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la propria cittadinanza italiana iure Controparte_6 sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di stato Controparte_6 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, cittadini argentini, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo , cittadino italiano nato in [...], Persona_7 nel Comune di Guardalfiera (CB), in data 08.02.1864 il quale si trasferiva in Argentina
e diveniva padre di , la quale il 17.06.1937 sposava e dalla Persona_8 Per_9 loro unione nasceva, in data 28.09.1956, ; quest'ultima in Persona_10 data 03.04.1986 contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_11 unione nascevano quattro figli: il 20.05.1987, Persona_12 CP_2
il 07/12/1988, il 31.5.1990 e il
[...] Controparte_4 Parte_2
12/12/1992; in data 30.09.2016 sposava Persona_12 CP_1
e dalla loro unione nascevano in data
[...] Persona_12
31.08.2019 e il 08.05.2022; contraeva Persona_2 Controparte_2 matrimonio in data 04.11.2017 con e dalla loro unione Controparte_3 nascevano in data 05.04.2019 e Persona_13 Persona_4 il 20.05.2021; dalla quale nascevano
[...] Controparte_4 Persona_5
in data 21.05.2020 e in data 24.01.2024.
[...] Persona_14
- l'avo non si era mai naturalizzato in Argentina né aveva mai Persona_7 rinunciato alla cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis ovvero ai sensi della legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versano i competenti Consolati in Argentina e, in particolare, del sistema informatico “Prenot@mi”, il cui accesso risulta di fatto precluso nonostante i ripetuti tentativi e con convocazioni che riguardano ancora richiedenti pagina 3 di 10 inseriti in lista da anni, con conseguente impossibilità per i ricorrenti di presentare l'istanza in via amministrativa in tempi certi.
I predetti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale Controparte_6 dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo.
Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis ove ne ricorrano i prescritti requisiti di legge.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana;
come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ.,
Sez. unite, n. 25317/2022).
pagina 4 di 10 Si segnala che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v.
Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022).
In primo luogo, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la cittadinanza italiana - il cittadino italiano nato nel Comune di Persona_7
Guardalfiera (CB) in data 08.02.1864.
Costui, dopo essersi trasferito in Argentina, diveniva padre di in data Persona_8
29.04.1919 dando così inizio alla linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
4. Riguardo alla questione sulla naturalizzazione dell'avo, va premesso, in linea di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso;
a tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale, anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912, è possibile rinunciare alla propria cittadinanza, è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso ("perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, nei Paesi in cui è stata imposta la naturalizzazione, in assenza di rinuncia, o per mancata dichiarazione negativa resa dinanzi al Comune o presso il console della nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema corte a Sezioni Unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie deve ritenersi che l'ascendente
[...]
, poiché - come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione presente in Per_7 atti - non ha mai presentato istanza per la naturalizzazione argentina, né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, abbia legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
pagina 5 di 10 5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_7 Persona_8
- da a;
Persona_8 Parte_1
- da ai suoi quattro figli Persona_10 Persona_12 [...]
, e CP_2 Controparte_4 Parte_2
e, a loro volta
- da a e;
Persona_12 CP_2 Persona_12 Persona_2
- da a e Controparte_2 CP_3 Persona_13 CP_3 Per_4
[...]
- da a e Controparte_4 Persona_5 Persona_6
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo . Persona_7
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 6 di 10 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Corte di cassazione, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Nella fattispecie non appaiono allora condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. unite, n. 23317/2022) rispetto alla trasmissione della cittadinanza da
[...]
a essendosi questa verificata per via paterna. Per_7 Persona_8
Non si delineano neppure criticità in merito ai successivi passaggi avvenuti per via materna in epoca costituzionale e, precisamente: da alla figlia Persona_8 Persona_10
e da quest'ultima ai suoi quattro figli ,
[...] Persona_12 Controparte_2
e e, a loro volta, da a Controparte_4 Parte_2 Persona_12
e ; da a Persona_12 Persona_2 Controparte_2 CP_3
e da a Persona_13 CP_3 Persona_4 Controparte_4 Persona_5
e . Tali trasmissioni, avvenute dopo l'entrata in vigore della
[...] Persona_6
Costituzione, ricadono nell'ambito applicativo delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975
e 30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza in capo all'ascendente per essersi sposata nel 1937, quindi prima dell'entrata in Persona_15
pagina 7 di 10 vigore della Costituzione ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1912, con un cittadino argentino, Per_9
Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quel che risulta dai documenti allegati - non ha realizzato un atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza da alla figlia Persona_8
il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, Persona_10 essa potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Come anticipato, in merito trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale del 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla
Suprema Corte nel 2009, che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni, non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che, seppur alcune si sono avute per parte di madre, si sono verificate dopo il
1°.01.1948, vale a dire dopo la data da cui ogni dichiarazione di incostituzionalità, ivi comprese le nn. 87/1975 e 30/1983, fa naturalmente retroagire i propri effetti.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che con la sentenza n. 4466/2009, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito il carattere inesauribile del diritto alla cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni in cui perdura una discriminazione, anche quando si tratti di fatti verificatisi prima dell'1.01.1948, ma i cui effetti negativi si protraggano tuttora.
Accertato, allora, che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata documentata in atti, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
pagina 8 di 10 6. In ultimo, si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza oggetto del presente giudizio, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorrere al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti hanno già tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso i competenti Consolati tramite il sistema informatico “Prenot@mi”, come documentazione prodotta in giudizio.
Tali tentativi, tuttavia, si sono rivelati infruttuosi a causa del noto stato di paralisi amministrativa che da anni caratterizza il a Buenos Aires, non Parte_3 hanno potuto neppure prenotare un appuntamento ai fini del riconoscimento.
Tale disservizio, che rende del tutto incerta la tempistica della eventuale convocazione dei ricorrenti, a fronte dell'obbligo per le Amministrazioni statali - tra le quali rientrano i Consolati generali all'estero - di concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato. Ne consegue che i ricorrenti hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_6
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla contumacia del e, comunque, del fatto che rivestirebbe Controparte_6 nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2190/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara contumace il;
Controparte_6
2) Dichiara che i ricorrenti in epigrafe sono cittadini italiani;
pagina 9 di 10 3) Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) Compensa le spese di lite.
Campobasso, 25 novembre 2025.
Il Giudice
RB EV
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