Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1985, n. 765
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 dicembre 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 99 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1985