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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.330/2023
Oggi 22/01/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Sponza;
per la parte resistente il dott. Stefani.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 330/2023 R.L. promossa da nella causa proposta da
) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to Nicola Sponza;
ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dal dott. Massimiliano
[...] P.IVA_2
Stefani e dalla d.ssa Maria Pia Sgrazzutti;
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “-
In via pregiudiziale: disporre la provvisoria sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato per i motivi su esposti;
- in via principale: dichiarare nulla, annullabile e/o illegittime/o illegittima e per l'effetto annullare l'ordinanza di ingiunzione n. l'ordinanza di
2 ingiunzione n. 6262/202/20233 dell' Controparte_1
con intimazione del pagamento della somma totale di
[...]
€ 43.967,20 oltre spese di notifica quale sanzione comminata per la violazione di cui all'art. 39, commi 1,2 e 7 D.lgs n. 112/2008 conv. in L.
n. 133/2008 e n. 133/2008 e per la violazione di cui all'art. 18, comma 2,
D.lgs n. 276/2003 ivi compresi ivi compresi tutti gli atti presupposti e conseguenti. - in via subordinata, in caso di rigetto del ricorso, venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L. 689/81) che nel caso in questione risulta essere pari ad € 500,00 per la violazione di cui all'art. 39, commi 1,2 e 7 D.lgs n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 e di
€ 133/2008 e di € 5.000,00 per la violazione di cui all'art. 18, comma 2,
D.lgs n. 276/2003; Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adìto, rigettare
l'opposizione ex adverso proposta e confermare integralmente
l'ordinanza-ingiunzione nr. 62/2023 del 04/05/2023, essendo il ricorso in opposizione infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte. In ordine alle spese di lite, si chiede che le stesse vengano liquidate a favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2 del
D.Lgs. n. 149/2015, secondo cui “in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_1
onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo previsto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15.6.2023, la società ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione nr.
62/2023 dell' di , con la Controparte_1 Controparte_1
quale le stato intimato il pagamento della somma di € 43.967,20 oltre spese di notifica quale sanzione comminata per la violazione di cui
3 all'art. 39, commi 1,2 e 7 D.lgs n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 e per la violazione di cui all'art. 18, comma 2, D.lgs n. 276/2003.
2. Con tale ordinanza veniva contestato alla ricorrente che, dopo aver assunto in gestione, per effetto di un contratto di affitto di azienda concluso con la Missy S.r.l., i locali della pizzeria siti in Via CP_1
Caccia 3, dal mese di maggio a ottobre del 2018, per un totale complessivo di 856 giornate di lavoro, aveva utilizzato all'interno della pizzeria i lavoratori dipendenti della Missy S.r.l., senza assumerli, ma usufruendo delle loro prestazioni in quanto lavoratori somministrati, il tutto al di fuori delle regole imposte per la somministrazione di manodopera. Veniva inoltre contestato che alcuni dipendenti (elencati in dettaglio nel verbale unico di accertamento e notificazione), pur essendo stati assunti dalla con contratto di lavoro a tempo Parte_1
parziale, avevano svolto più ore di lavoro di quelle registrate nel documento aziendale.
3. Rilevava la ricorrente che le contestazioni mosse in sede ispettiva circa l'appalto illecito, non trovavano fondamento nè nella rappresentazione documentale fornita dall né nell'effettiva realtà dei rapporti di Pt_2
lavoro, rientranti nell'ambito di un regolare appalto di servizi in essere tra le parti. La società Missy S.r.l., si era infatti impegnata a preparare e servire i clienti nel tempo di 20 minuti dalla ricezione dell'ordine (in sala e asporto), mentre la gestione degli ordini e il pagamento dei fornitori restava di competenza della la quale corrispondeva Parte_1
mensilmente un costo medio pari ad € 13.000,00 più Iva per il servizio reso dalla Missy S.r.l. In tale contesto, tutti i dipendenti della Missy srl dipendevano dalla stessa società quanto alle direttive impartite, alla fornitura dei mezzi di lavoro e dell'abbigliamento oltre che per l'autorizzazione delle ferie e dei permessi.
4 4. In ordine allo svolgimento di un maggior numero di ore rispetto a quanto stabilito dai contratti di lavoro, rilevava la ricorrente che l'Ufficio sanzionante si era limitato a richiamare nella propria motivazione un precedente giudizio svoltosi presso il Tribunale di Trieste, avente R.G.
Lav. N. 524/2020.
5. Dopo aver disquisito in ordine alla differenza fra somministrazione di manodopera ed appalto di servizi, ed in ordine all'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori nel corso dell'attività di accertamento, ribadiva che le prestazioni erogate dai dipendenti della società Missy S.r.l. apparivano coerenti con l'esecuzione di un appalto di servizi.
6. Con memoria difensiva del 25.3.2021, si costituiva in giudizio l' convenuto, precisando che gli accertamenti ispettivi sulla CP_1
erano iniziati in data 6.4.2018, ed avevano dato luogo, Parte_1
all'emissione di una prima ordinanza-ingiunzione, la nr. 127/2020 del
14/10/2020, con la quale era stata contestata alla attuale ricorrente, fra l'altro, l'illecita somministrazione di manodopera per un primo periodo, fra il febbraio e l'aprile del 2018. Tale ordinanza ingiunzione, opposta dinanzi al Giudice del Lavoro di , confermata con sentenza di CP_1
primo grado. Un secondo accesso ispettivo, effettuato nel settembre 2018
a seguito di una richiesta di intervento presentata da una lavoratrice della pizzeria portava alla constatazione che la somministrazione illecita di manodopera, con le stesse identiche modalità di quella già accertata e svoltasi da febbraio ad aprile del 2018, si era protratta da maggio ad ottobre del 2018, per un totale complessivo di altre 856 giornate di lavoro, sulla base degli stessi elementi di prova che già avevano posto a fondamento della somministrazione che si era svolta dal 2 febbraio al 30 aprile. Inoltre, avendo acquisito il Libro Unico del Lavoro, l'organo
5 ispettivo aveva accertato, effettuando un raffronto con le dichiarazioni acquisite dai lavoratori interessati, che alcuni dipendenti, elencati in dettaglio nel verbale unico di accertamento e notificazione, pur essendo stati assunti dalla con contratto di lavoro a tempo Parte_1
parziale, avevano svolto più ore di lavoro di quelle registrate nel documento aziendale.
7. La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni e decisa all'udienza del 22.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito vengono illustrati.
9. Deve premettersi che questo Tribunale, quanto alla questione dell'appalto illecito intercorso fra e Missy S.r.l., si è Parte_1
già pronunciato se pure per un periodo antecedente a quello oggetto dell'odierna causa. Con la sentenza nr. 38/2023, il Tribunale di Trieste, nel confermare l'ordinanza – ingiunzione in quella sede impugnata ha affermato: “La fattispecie all'esame dello scrivente, presenta profili di peculiarità rispetto alla ordinarietà delle controversie nelle quali è contestata la genuinità dell'appalto, e nelle quali, per lo più, il cuore della controversia è costituito dall'accertamento sull'effettivo esercizio del potere di eterodirezione da parte dell'appaltatrice. Nel caso di specie, invero, si ha una situazione assai particolare. In primo luogo non vi è un contratto di appalto scritto fra la committente, Parte_1
e l'appaltatrice, ovvero Missy S.r.l.. La Corte di Cassazione ha più
[...]
volte affermato che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I,
6 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del
16.7.1983). Ha anche affermato che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza
(Cass. Civ., Sez. I, 24.5.2018, n. 12971). Ebbene, gli elementi documentali e quelli emersi nel corso dell'istruttoria, inducono lo scrivente a ritenere che non sia stata data prova, da parte dei ricorrenti, dell'esistenza di un contratto di appalto nel caso di specie, e che all'opposto, l' resistente abbia fornito sufficienti elementi dai CP_2
quali desumere l'inesistenza o per lo meno la non genuinità di tale contratto. Ha dichiarato nel corso dell'istruttoria la teste TE
: “Ho lavorato per la Missy S.r.l. dal 2013 fino al giugno 2019.
[...]
Ho preso ordini e direttive sempre e solo dalla Missy, in particolare dal sig. e dalla Signora che era la madre del sig. Persona_1 Per_2
. ADR. Ad un certo punto è stato fatto questo cambio fra Missy e Per_1
Non ricordo precisamente in che periodo questo cambio è Pt_1
avvenuto. ADR. Anche quando c'è stato questo cambiamento comunque continuavo a prendere ordini dalle persone che ho menzionato”.
Emerge, dalle dichiarazioni della teste sopra riportate, che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda rispondono alla stessa proprietà, e che la gestione della pizzeria “La Napa”, dopo la cessione dell'attività alla non ha subito alcun cambiamento, nel senso che il personale della Pt_1
Missy S.r.l. ha continuato a svolgere il proprio normale lavoro, rispondendo ai medesimi soggetti, compreso il Sig. . Non Persona_1
vi è dunque traccia dell'ex adverso asserita attività oggetto di appalto, e dunque la fornitura di pasti entro 20 minuti dall'ordinazione, la quale se effettivamente prestata avrebbe certamente imposto rilevanti
7 trasformazioni nell'ordinaria attività dei dipendenti della pizzeria.
Inoltre, la circostanza che il abbia continuato a gestire il Per_1
personale anche dopo l'asserita conclusione del contratto di appalto è un evidente indice di non genuinità dell'appalto, essendo stato affermato che ciò che caratterizza l'appalto "non genuino" non è tanto la mancanza di un'organizzazione, che può essere minima (Cass. nr.
5265/2019), ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (Cass., 7 dicembre 2018, n. 31720; Cass., 15 luglio
2011, n. 15615; Cass., 6 giugno 2011, n. 12201, con riferimento alla L.
n. 1369 del 1960, poi abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c), essendosi affermato che l'eterodirezione si ha quando
l'appaltante interponente, non solo organizza, ma anche "dirige" i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Va ricordato che con l'appalto di servizi si realizza con l'esternalizzazione di un servizio a favore di un'azienda terza che deve svolgerlo con una propria organizzazione, impartendo direttamente le istruzioni ai propri dipendenti ed assumendo su di sé il rischio imprenditoriale connesso con il risultato delle prestazioni lavorative impiegate. Nel caso di specie,
l'unica pezza documentale dalla quale emergerebbe l'esistenza del contratto di appalto in questione è costituita dalle tre fatture, allegate al doc. 4 del ricorso introduttivo ed al doc. 9 della memoria difensiva, ed aventi per oggetto la laconica dicitura “servizi di gestione”. Non solo manca la prova scritta del contratto, ma manca anche la prova che tali fatture siano state effettivamente saldate a garanzia della genuinità dell'operazione economica, particolare non di poco conto in una situazione nella quale ricorrono soggetti giuridici con gestione a carattere famigliare e facenti capo alla stessa proprietà. Nondimeno, ulteriore discrasia che mette in luce la non genuinità dell'operazione
8 contrattuale ed economica in questione è la circostanza che a fronte di un contratto di affitto d'azienda intercorso fra i proprietari dell'azienda
e la in data 5.3.2018, la Missy S.r.l. già dal gebbraio Parte_1
2018 abbia iniziato a fatturare le prestazioni per “servizi di gestione” alla A chiudere il cerchio sono poi le dichiarazioni Parte_1
rese dall'attuale ricorrente , legale rappresentante della Persona_1
nel corso dell'accertamento ispettivo, del seguente tenore: Parte_1
“Dal 2 febbraio 2018, la pizzeria di Trieste via Caccia n. 3 è gestita dalla a seguito di un nuovo contratto di gestione di affitto Parte_1
di azienda tra la ed il sottoscritto e mio fratello che Parte_1 Per_3
siamo proprietari dell'azienda Pizzeria La Napa. Dall'inizio della nuova gestione, al fine di garantire la continuità del lavoro dei dipendenti ci siamo accordati verbalmente con il legale rappresentante della MISSY
S.r.l., ossia il IG , che fino al loro trasferimento il Parte_3
personale avrebbe continuato a lavorare presso tale pizzeria con emissione di una fattura mensile”.
10. Si tratta di argomentazioni, quanto alla contestata somministrazione illecita, che possono essere applicate anche alla presente fattispecie, la quale differisce dalla prima solo per il diverso contesto temporale nel quale si svolgono i fatti (febbraio – aprile 2018 per la prima ordinanza, maggio – ottobre 2018 per quella in esame), in ragione del fatto che parte ricorrente fa affidamento, per le proprie difese, sulle stesse allegazioni documentali e sulle medesime allegazioni fattuali inserite nel primo ricorso, così che ragione alcuna non v'è di mutare intendimento per lo scrivente.
11. Peraltro, la necessità di confermare l'ordinanza – ingiunzione, emerge dall'istruttoria svolta nel corso di questo giudizio, avendo dichiarato la teste di parte opponente IGa : “Era sempre Testimone_2 Per_1
9 , sia nel periodo Missy che nel periodo a darmi le direttive, Per_1 Pt_1
dicendomi cosa dovevo fare. Non mi ricordo e non mi risulta che i clienti dovessero essere serviti entro 20 minuti. Non mi risulta che la gestione degli ordini, il pagamento dei fornitori fosse per qualche periodo di competenza . Analogamente, la teste di parte resistente Pt_1 TE
ha dichiarato: “Nel periodo fra la seconda metà del 2018 e
[...]
l'inizio del 2019 e nei mesi successivi ho sempre preso ordini e direttive dal IG ”. L'ulteriore teste citato dall'Amministrazione Persona_1
resistente, ha confermato che “non c'è stata differenza Testimone_3
fra quando lavoravo alla Missy e quando lavoravo alla . Pt_1
12. L'ordinanza – ingiunzione impugnata è da confermare anche con riferimento alla seconda contestazione, ovvero quella di infedele registrazione del tempo di lavoro nel LUL, ed in base alla quale i dipendenti della elencati in dettaglio nel verbale unico di Pt_1
accertamento e notificazione, pur essendo stati assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, avrebbero, nel periodo considerato, svolto più ore di lavoro di quelle registrate nel documento aziendale. Anche su questo punto le risultanze istruttorie appaiono convergere verso la prospettazione di parte resistente, in quanto escussi sul capitolo 6 della memoria difensiva (Vero che quando è passato alla Parte_1
lei ha firmato un contratto di lavoro a tempo parziale, ma poi ha
[...]
lavorato sempre per più ore rispetto a quelle previste dal suo contratto?), i testi e hanno rispettivamente affermato: TE Tes_3
“Non ho ricordi nitidi ma è molto probabile”; “Io ho sempre fatto un normale orario a tempo pieno, circa 36 ore settimanali”. A tali dichiarazioni devono aggiungersi quelle rese dai lavoratori interessati agli Ispettori del Lavoro (doc. da 17 a 22 della memoria difensiva), del tutto conformi a quanto emerso in giudizio e dunque da valutare a favore
10 dell' secondo i noti principi giurisprudenziali: “I verbali CP_1
redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. nr. 9251/2010).
13. Da rigettare è anche la domanda avversaria di rideterminazione dell'importo richiesto con l'ordinanza – ingiunzione. Quanto alla sanzione irrogata ex art. 39 c. 1, 2 e 7 D. Lgs. 112/2008 conv. in L. 133
2008, la norma dispone che: “..Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2
e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Per alcuni dei lavoratori cui si riferiscono le infedeli registrazioni, il periodo di irregolarità è superiore a mesi 6 e dunque la sanzione applicabile è quella che va da € 500,00 ad € 1.500,00. Tenuto conto del fatto che i lavoratori coinvolti sono quattro, e che dunque non si tratta di un caso isolato, appare corretta e congrua una determinazione della sanzione in €
1.125,00 che discostandosi dal minimo, è comunque lontana anche dall'importo mediano di € 2.500,00. Quanto alla sanzione ex art. 18 c. 2
D. Lgs. 276/2003, la sanzione appare correttamente determinata ai sensi dell'art. 1, c. 1, e 6 del D.Lgs. nr. 8/2016 e dell'art. 18 D. Lgs. 276/2003
e la richiesta rideterminazione al ribasso richiesta non è concedibile
11 stante la protrazione della condotta illecita anche dopo gli accessi dell' e la notifica di un primo verbale di Controparte_1
accertamento con contestazione del medesimo illecito, sintomo evidente di elevata intensità dell'elemento soggettivo.
14. Il ricorso è dunque da rigettare e le spese da porre a carico di parte ricorrente, secondo il principio di soccombenza come da dispositivo, e con la riduzione prevista dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così decide:
1) rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta, revocando la sospensione della stessa;
2) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.710,40 a titolo di compenso professionale, oltre agli accessori di legge;
Così deciso in Trieste in data 22.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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