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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 09/07/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 3297 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. MARTELLOTTA GIOVANNI;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. MASTRORILLI FRANCESCA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025 , premesso che l' non aveva Parte_1 CP_1 provveduto al pagamento, nonostante l'invio del MOD AP/70, nei termini di legge, della pensione di inabilità civile, benché il requisito sanitario fosse stato riconosciuto con decreto di omologa del 17.06.2024 (proc. n.
344 r.g. 2024), chiedeva la condanna dell'Istituto alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di arretrati.
L' si costituiva deducendo il pagamento della prestazione. CP_1
All'udienza odierna i procuratori delle parti, concordemente, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
il ricorrente insisteva nella condanna dell' al pagamento delle spese processuali;
quindi CP_1 la causa è stata decisa .
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti.
Ed invero, il fatto sopravvenuto del pagamento della prestazione da parte dell' , per la complessiva somma CP_1 di euro 5.732,68 – come dichiarato dal difensore di parte ricorrente – avvenuto in corso di causa, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo – ritiene questo giudice che le stesse, secondo la soccombenza virtuale e per il principio di causalità, debbano essere poste a carico dell' , che ne sarà tenuto al pagamento in distrazione in favore della controparte. CP_1 1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti Parte_1 dell' , con ricorso depositato il 10/03/2025, così provvede: CP_1
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che liquida in euro 1.865,00, oltre CP_1 accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 09/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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