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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 13/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E D I V E R C E L L I
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il GIUDICE Dr. Patrizia Baici ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 501 R.G. dell'anno 2024 ed iniziata con ricorso, iscritto il 18/06/2024 , da parte di:
, corrente in Vercelli, in persona del legale rappresentante in carica Pt_1 Parte_2
anche in proprio, entrambi rappresentati dall'Avv. Davide BALZARETTI
[...]
( ) e presso il suo studio in Vercelli, via Feliciano Email_1
di Gattinara 1, elettivamente domiciliati giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Vercelli, piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell CP_1
RESISTENTE
In punto a : Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento.
Causa discussa e decisa all'udienza del 13.2.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.6.2024 la società e la signora Pt_1 Parte_2 hanno proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento n. OI-001844151, notificata alla società e per essa alla sua legale rappresentante signora in data Parte_2
30.5.2024, per la somma complessiva di € 3.627,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2 comma 1 bis dl 463/1983 convertito con modificazioni della l. 11 novembre 1983 n. 638, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'annualità 2018 (doc. 1 ricorrente), chiedendone l'annullamento.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso proposto per la Controparte_2
legittimità del provvedimento in questa sede opposto.
La causa è stata discussa e poi decisa all'udienza del 13.2.2025 non necessitando alcuna attività istruttoria.
L'opposizione proposta dalla ricorrente è risultata fondata per i motivi che seguono.
contesta alla società ricorrente in persona del legale rappresentante l'omesso CP_1 versamento delle ritenute previdenziali e/o trattenute operate dall'impresa per l'anno 2018 giusto atto di accertamento n. .8900.18/09/2019.0088423 del 18.9.2019 (vedi doc. 1 CP_1
resistente).
I ricorrenti a sostegno dell'opposizione hanno eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale per la contribuzione omessa relativa all'anno 2018 essendo detta omissione contestata nell'atto di accertamento .8900.18/09/2019.0088423 del 18.9.2019, e poi CP_1 richieste le sanzioni solo con l'ordinanza ingiunzione emessa in data 17.5.2024 e quindi oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Dirimente ai fini della decisione è, però, l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81 della pretesa sanzionatoria dell'istituto.
Vero è che entrambe l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta si fonda su l'atto di accertamento .8900.18/09/2019.0088423 del 18.9.2019 con il quale è stato richiesto il CP_1
pagamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione all'anno 2018.
E' circostanza pacifica che abbia emesso l'atto di accertamento in data 18.9.2019 e CP_1 che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa in data 17.5.2024.
A mente dell'art. 14 della legge 689/81 “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. […omissis…]
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La violazione contributiva è relativa all'anno 2018 e gli accertamenti erano facilmente rilevabili dall'istituto sin dal gennaio 2019, in quanto non implicanti particolari aggravi istruttori, nè dagli atti sono emersi elementi che consentanto di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica degli inadempimenti, trrattandosi di omissioni contributive automaticamente rilevabili dall resistente. CP_1
Appare pertanto chiaro che vi è stata violazione del prescritto termine di 90 giorni poichè a fronte della violazione consumatasi sin dal gennaio 2019, la contestazione è stata effettuata nei confronti della società ed del suo legale rappresentante solo con l'emissione dell'accertamento in data 18.9.2029.
Trova pertanto applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 Cit. con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria dell'Istituto
Si osserva comunque che l'applicabilità dell'art. 14 citato è ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L.
48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023
(così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.
463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa.
Va pertanto dichiarata la decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione amministrativa con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Assorbita ogni altra questione. Sulle spese si osserva che la controvertibilità delle questioni trattate possa giustificare la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE l'opposizione e conseguentemente
ANNULLA l'ordinanza ingiunzione opposta e DICHIARA l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme con la stessa richieste.
COMPENSA le spese tra le parti
Motivazione della sentenza entro 60 giorni
Vercelli, 13/02/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI
T R I B U N A L E D I V E R C E L L I
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il GIUDICE Dr. Patrizia Baici ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 501 R.G. dell'anno 2024 ed iniziata con ricorso, iscritto il 18/06/2024 , da parte di:
, corrente in Vercelli, in persona del legale rappresentante in carica Pt_1 Parte_2
anche in proprio, entrambi rappresentati dall'Avv. Davide BALZARETTI
[...]
( ) e presso il suo studio in Vercelli, via Feliciano Email_1
di Gattinara 1, elettivamente domiciliati giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Vercelli, piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell CP_1
RESISTENTE
In punto a : Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento.
Causa discussa e decisa all'udienza del 13.2.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.6.2024 la società e la signora Pt_1 Parte_2 hanno proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento n. OI-001844151, notificata alla società e per essa alla sua legale rappresentante signora in data Parte_2
30.5.2024, per la somma complessiva di € 3.627,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2 comma 1 bis dl 463/1983 convertito con modificazioni della l. 11 novembre 1983 n. 638, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'annualità 2018 (doc. 1 ricorrente), chiedendone l'annullamento.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso proposto per la Controparte_2
legittimità del provvedimento in questa sede opposto.
La causa è stata discussa e poi decisa all'udienza del 13.2.2025 non necessitando alcuna attività istruttoria.
L'opposizione proposta dalla ricorrente è risultata fondata per i motivi che seguono.
contesta alla società ricorrente in persona del legale rappresentante l'omesso CP_1 versamento delle ritenute previdenziali e/o trattenute operate dall'impresa per l'anno 2018 giusto atto di accertamento n. .8900.18/09/2019.0088423 del 18.9.2019 (vedi doc. 1 CP_1
resistente).
I ricorrenti a sostegno dell'opposizione hanno eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale per la contribuzione omessa relativa all'anno 2018 essendo detta omissione contestata nell'atto di accertamento .8900.18/09/2019.0088423 del 18.9.2019, e poi CP_1 richieste le sanzioni solo con l'ordinanza ingiunzione emessa in data 17.5.2024 e quindi oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Dirimente ai fini della decisione è, però, l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81 della pretesa sanzionatoria dell'istituto.
Vero è che entrambe l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta si fonda su l'atto di accertamento .8900.18/09/2019.0088423 del 18.9.2019 con il quale è stato richiesto il CP_1
pagamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione all'anno 2018.
E' circostanza pacifica che abbia emesso l'atto di accertamento in data 18.9.2019 e CP_1 che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa in data 17.5.2024.
A mente dell'art. 14 della legge 689/81 “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. […omissis…]
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La violazione contributiva è relativa all'anno 2018 e gli accertamenti erano facilmente rilevabili dall'istituto sin dal gennaio 2019, in quanto non implicanti particolari aggravi istruttori, nè dagli atti sono emersi elementi che consentanto di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica degli inadempimenti, trrattandosi di omissioni contributive automaticamente rilevabili dall resistente. CP_1
Appare pertanto chiaro che vi è stata violazione del prescritto termine di 90 giorni poichè a fronte della violazione consumatasi sin dal gennaio 2019, la contestazione è stata effettuata nei confronti della società ed del suo legale rappresentante solo con l'emissione dell'accertamento in data 18.9.2029.
Trova pertanto applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 Cit. con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria dell'Istituto
Si osserva comunque che l'applicabilità dell'art. 14 citato è ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L.
48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023
(così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.
463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa.
Va pertanto dichiarata la decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione amministrativa con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Assorbita ogni altra questione. Sulle spese si osserva che la controvertibilità delle questioni trattate possa giustificare la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE l'opposizione e conseguentemente
ANNULLA l'ordinanza ingiunzione opposta e DICHIARA l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme con la stessa richieste.
COMPENSA le spese tra le parti
Motivazione della sentenza entro 60 giorni
Vercelli, 13/02/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI