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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1864 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/06/2003 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Parte_1 CP_1
di Cagliari, anno 2003, numero 104, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 14 giugno 2003 dai coniugi e nel Comune di Cagliari, ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere alla trascrizione della sentenza nei Pubblici Registri Anagrafici, con le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici del Comune di residenza.
b) La casa coniugale, sita in Cagliari, Via Giotto n. 38, di proprietà di entrambi, distinta al catasto al Foglio 4, mappale 781, sub. 76, classe 2, categoria A/2,
Pag. 2 di 3 rendita 1.023,88, ed il relativo garage chiuso distinto al catasto al Foglio 4, mappale 781, sub. 15, classe 5, categoria C/6, rendita 107,94, restano assegnati al GN , compresi i beni comuni che ne Parte_1 costituiscono l'arredo (mobili e suppellettili).
c) I coniugi stabiliscono che provvederanno separatamente alle esigenze primarie del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, il quale continuerà ad avere la residenza anagrafica presso la madre, e che, in ogni caso, il GN corrisponderà mensilmente in Pt_1 favore del coniuge a titolo di contributo per il mantenimento del giovane la somma di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la classificazione fornita dal CNF nelle Linee Guida che i genitori dichiarano di conoscere ed alle quali si atterranno.
d) Dare atto che i coniugi e dichiarano di Parte_1 CP_1 disporre di redditi che, allo stato, consentono a ciascuno di essi di far fronte in maniera adeguata ed autonoma alle rispettive esigenze di vita.
I coniugi dichiarano, pertanto, di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1864 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/06/2003 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Parte_1 CP_1
di Cagliari, anno 2003, numero 104, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 14 giugno 2003 dai coniugi e nel Comune di Cagliari, ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere alla trascrizione della sentenza nei Pubblici Registri Anagrafici, con le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici del Comune di residenza.
b) La casa coniugale, sita in Cagliari, Via Giotto n. 38, di proprietà di entrambi, distinta al catasto al Foglio 4, mappale 781, sub. 76, classe 2, categoria A/2,
Pag. 2 di 3 rendita 1.023,88, ed il relativo garage chiuso distinto al catasto al Foglio 4, mappale 781, sub. 15, classe 5, categoria C/6, rendita 107,94, restano assegnati al GN , compresi i beni comuni che ne Parte_1 costituiscono l'arredo (mobili e suppellettili).
c) I coniugi stabiliscono che provvederanno separatamente alle esigenze primarie del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, il quale continuerà ad avere la residenza anagrafica presso la madre, e che, in ogni caso, il GN corrisponderà mensilmente in Pt_1 favore del coniuge a titolo di contributo per il mantenimento del giovane la somma di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la classificazione fornita dal CNF nelle Linee Guida che i genitori dichiarano di conoscere ed alle quali si atterranno.
d) Dare atto che i coniugi e dichiarano di Parte_1 CP_1 disporre di redditi che, allo stato, consentono a ciascuno di essi di far fronte in maniera adeguata ed autonoma alle rispettive esigenze di vita.
I coniugi dichiarano, pertanto, di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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