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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3396/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N. 3396/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Bortoletto, con domicilio eletto C.F._2
presso lo studio della stessa in San Donà di Piave 30027 (VE) Piazza IV Novembre n. 2;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.08.2024 e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia esponendo: che in data 02.10.2010 avevano contratto matrimonio civile in Salgareda;
che dalla loro unione era nata il [...] la figlia;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi Persona_1
era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale;
che pagina 1 di 4 avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione anche rispetto alla prole.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione alle seguente condizioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 2.10.2010 in Salgareda con rito civile trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Salgareda
(TV) anno 2010 numero 12 parte I serie Ufficio 1 alle seguenti condizioni:
1.i coniugi vivranno separati, come già di fatto avviene dal 2018, con l'obbligo di comunicazione reciproca in caso di variazione della loro residenza;
2.la figlia è collocata presso la residenza materna in Fossalta di Piave (VE), Piazza IV Novembre 13, già immobile Per_1
di proprietà per ½ della SI.ra ; Parte_1
3.la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con tutti i diritti e doveri che la legge prevede ed Per_1
ordina. I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione ed alle necessità della figlia;
4.Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con le eSIenze della minore e previo accordo con la madre. In regione dell'età di , quasi diciasettenne, la stessa potrà stare con il padre in tutti i momenti Per_1
che vorrà, previo eventuale accordo con la madre, senza contingentamento di sorta ovvero senza giorni prestabiliti e senza modalità di visita sia settimanali che infrasettimanali determinati, come già da anni a questa parte sta accadendo. Va da sé che i coniugi avranno facoltà di decidere in autonomia ed in pieno accordo tra di loro, seppur consapevoli delle predette indicazioni, le giornate da trascorrere con la figlia senza limitare il diritto di visita del padre, anzi coinvolgendo sempre di più lo stesso. Ciò Per_1
potrà serenamente svolgersi ed attuarsi in conformità anzitutto agli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Nei periodi festivi,
i genitori si accorderanno affinché la minore trascorra pari tempo con ciascuno di essi alternando le singole giornate festive in modo che, ad anni alterni, il minore trascorra con ciascun genitore Natale, Epifania e Pasqua. Il giorno del compleanno sarà trascorso per parte con ciascuno dei genitori o per l'intero con entrambi;
5.Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento della minore Parte_2 Parte_1
, l'importo di euro 200,00= mensili, in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese, da accreditarsi mediante Per_1
bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'avente diritto. Le somme saranno aggiornate annualmente, secondo gli indici istat, a decorrere dal mese di agosto 2025.
pagina 2 di 4 6.I genitori divideranno a metà tutte le spese di natura straordinaria, come da protocollo adottato dal Tribunale di Venezia, che i genitori ben conoscono.
7.Le parti convengono che l'assegno unico familiare venga percepito dalla madre, così come le detrazioni per figli a carico.
8.I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto reciprocamente a qualsivoglia richiesta di concorso al mantenimento.
9. Le spese del presente accordo restano integralmente compensate tra le parti”.
I ricorrenti inoltre formulavano contestuale domanda di divorzio, chiedendo, una volta decorso il periodo temporale previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) legge n. 898/1970, la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio indicati nel ricorso.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 14.10.2024 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
All'udienza del 10.12.2024, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle domande formulate. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
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Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge e non contrastanti con gli interessi della prole.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 3396/2024, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
- omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso il 07.01.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di conSIlio.
Il Giudice est. Il Presidente
pagina 3 di 4 dott. Matteo Del Vesco
dott.ssa Tania Vettore
pagina 4 di 4