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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 27/01/2026, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1282/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14570/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120155384930000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1000/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere il ricorso, annullare la cartella esattoriale e di condannare parte resistente anche in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
L'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 18/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, impugnando la cartella esattoriale n.071/2012/0155384930/000 di euro 4.578,86 per Irpef 2009, per il tramite della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 22/5/2025.
Il 30/7/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento e dell'avviso bonario, la prescrizione, l'insufficiente motivazione.
In data 1/10/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'per indeterminatezza del petitum, la tardività del ricorso, la regolarità della notifica della cartella, la carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione passiva e l'insussistenza di decadenza e l'adeguata motivazione.
Il 13/10/2025 l'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli depositava tempestive controdeduzioni, precisando che non era maturata la prescrizione ed insistendo sulla regolarità delle notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Dalla disamina degli atti depositati, si evince che la cartella di pagamento impugnata fu consegnata nelle mani del ricorrente il 29/6/2013, che si era rifiutato di firmare la relata e la distinta e la notifica si era perfezionata ai sensi dell'art.138 c.p.c.
Risultano anche gli atti interruttivi della prescrizione, costituiti dall'intimazione di pagamento n.07120169038974122000 notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con invio raccomandata CAD, perfezionatasi il 25/5/2017, dall'intimazione di pagamento n.07120219003801732000 notificata a mani proprie il 22/4/2022; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.07176202200008012000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con invio raccomandata CAD, perfezionatasi il 9/4/2023, il rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n.07128202400003701000 è stato notificato il 22/5/2025.
Non si accoglie, pertanto, l'eccezione di prescrizione, poiché le multiple notifiche ne hanno interrotto il decorso del termine.
Pure si rigetta l'eccezione dell'insufficiente motivazione trattandosi di atti della riscossione e considerata la notifica di diversi atti precedenti.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per €.350,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per €.350,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14570/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120155384930000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1000/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere il ricorso, annullare la cartella esattoriale e di condannare parte resistente anche in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
L'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 18/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, impugnando la cartella esattoriale n.071/2012/0155384930/000 di euro 4.578,86 per Irpef 2009, per il tramite della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 22/5/2025.
Il 30/7/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento e dell'avviso bonario, la prescrizione, l'insufficiente motivazione.
In data 1/10/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'per indeterminatezza del petitum, la tardività del ricorso, la regolarità della notifica della cartella, la carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione passiva e l'insussistenza di decadenza e l'adeguata motivazione.
Il 13/10/2025 l'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli depositava tempestive controdeduzioni, precisando che non era maturata la prescrizione ed insistendo sulla regolarità delle notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Dalla disamina degli atti depositati, si evince che la cartella di pagamento impugnata fu consegnata nelle mani del ricorrente il 29/6/2013, che si era rifiutato di firmare la relata e la distinta e la notifica si era perfezionata ai sensi dell'art.138 c.p.c.
Risultano anche gli atti interruttivi della prescrizione, costituiti dall'intimazione di pagamento n.07120169038974122000 notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con invio raccomandata CAD, perfezionatasi il 25/5/2017, dall'intimazione di pagamento n.07120219003801732000 notificata a mani proprie il 22/4/2022; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.07176202200008012000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con invio raccomandata CAD, perfezionatasi il 9/4/2023, il rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n.07128202400003701000 è stato notificato il 22/5/2025.
Non si accoglie, pertanto, l'eccezione di prescrizione, poiché le multiple notifiche ne hanno interrotto il decorso del termine.
Pure si rigetta l'eccezione dell'insufficiente motivazione trattandosi di atti della riscossione e considerata la notifica di diversi atti precedenti.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per €.350,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per €.350,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.