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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9378 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 43729 2024 RG
FRA
Avv. DRISALDI LUCIANO Parte_1
E
contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 Cpc ha convenuto in giudizio l' esponendo: Parte_1 CP_1 di aver lavorato dal 13 giugno 1990 al 31 dicembre 2019 alle dipendenze dell' Controparte_2 con mansioni di conducente di linea, addetto alla guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone, presso l'Impianto di Tor Vergata;
che l'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29.6.1996 n. 414, come anche CP_ evidenziato dall' nel Messaggio 3 luglio 2020, n. 2692 (doc. 1), prevede che il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto può conseguire la pensione di vecchiaia “al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”; che, poiché per il biennio 2019/2020 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto per la generalità dei lavoratori era fissato a 67 anni, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia del personale viaggiante era di 62 anni, anche se l'attività lavorativa rientrava tra quelle considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti;
che, essendo in possesso del requisito anagrafico e contributivo richiesto dalla normativa CP_ applicabile, dopo aver trasmesso all' che ne aveva fatto richiesta, le ultime 7 buste paga per gli anni dal 2013 al 2019, la dichiarazione di responsabilità sulle mansioni svolte e la comunicazione dell' di assunzione in qualità di conducente di linea, avendo superato il CP_2 CP_ concorso pubblico, in data 22.11.2019 presentava all' sede di Roma Tuscolano, domanda di pensione di vecchiaia anticipata, nella quale dichiarava di aver svolto dal 13.6.1990 l'attività di conducente di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
CP_ che, in data 22.1.2020, l' gli comunicava la liquidazione della pensione n. 00492870 Cat.
ET dell'importo di 1.525,39, con decorrenza dal 1.1.2020.
Ha quindi lamentato che, dopo oltre tre anni dal riconoscimento del diritto alla pensione e dalla CP_ regolare erogazione della stessa, sul cedolino relativo alla rata di aprile 2023, ricevuto nel marzo 2023, risultava un diverso importo delle pensione lorda (1.731,56 euro invece di 1.667,84 euro, percepito nei mesi precedenti) e una ritenuta di € 1.803,01 per “recupero indebito” (doc.
5).
Tramite il RO , che si era occupato della pratica di pensione, aveva quindi CP_3 presentato ricorso in autotutela del 22 marzo 2023, richiedendo con urgenza i documenti che CP_ avrebbero originato l'indebito e il mutamento dell'importo della pensione e l rispondeva prontamente alla richiesta, inviando in pari data il modello TE08, datato 18.1.2023, contenente la comunicazione di riliquidazione della pensione con spostamento della decorrenza dal 1 gennaio al 1 maggio 2020, e la convalida in autotutela del provvedimento, datato 29.12.2022, con il quale si confermava il provvedimento, notificato in data 22.1.2020, di liquidazione della pensione anticipata, ma con decorrenza spostata (doc. 7).
Successivamente l' , con lettera del 8 giugno 2023, gli comunicava che per il periodo dal CP_1
1.1.2020 al 31.5.2020 era stato effettuato un pagamento non dovuto sulla pensione Cat. ET n.
00492870 per un importo complessivo di € 6.281,56 per i seguenti motivi: “ricalcolo prestazione pensionistica per requisito anagrafico posticipato” (doc. 8).
Aveva quindi, sempre tramite il RO , in data 11.7.2023, inoltrato senza esito rituale CP_3 ricorso amministrativo all' , evidenziando che l'onere di accertare la sussistenza del diritto CP_1 alla concessione e alla decorrenza della pensione fosse a carico dell' e, quindi, l'errore in CP_4 merito alla decorrenza non poteva imputarsi al pensionato.
Ha quindi argomentato in diritto e concluso nei seguenti termini:
“Voglia il Giudice, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare irripetibile la somma di €
6.281,56 presuntivamente indebitamente corrisposta dall' a sulla CP_1 Parte_1 pensione cat. AT n. 00492870 in relazione al periodo dal 1.1.2020 al 30.4.2020 (erroneamente CP_ indicato dall' 31.5.2020), per i motivi esposti nella narrativa del presente atto ed in quanto applicabile al caso di specie l'art. 52 della legge 88/89 e l'art. 13 della L. 412/91; per l'effetto, annullare il provvedimento di ripetizione di indebito comunicato all'assicurato il 22.3.2023 in quanto illegittimo e dichiarare, di conseguenza, non dovuta la somma chiesta in restituzione al ricorrente;
in via del tutto ipotetica e subordinata, ridurre la somma richiesta, avendo già CP_ provveduto l ad effettuare varie ritenute sulla somma erogata per ratei di pensione dal 1 gennaio al 30 aprile 2023. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con applicazione delle tabelle parametri forensi di cui al D.M.
55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022”.
L' rimaneva contumace nonostante rituale notifica del ricorso via PEC. CP_4
Alla prima udienza la parte ricorrente chiedeva di integrare la domanda chiedendo anche la condanna alla restituzione del dovuto.
Alla odierna udienza quindi, il processo è stato deciso.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La controversia inerisce alla legittimità dell'indebito comunicato al ricorrente, concernente le somme percepite per il periodo dal 1.1.2020 al 30.4.2020, sulla pensione CAT ET n. 00492870
e, nello specifico, al ricalcolo della prestazione pensionistica per requisito anagrafico posticipato CP_ (v. comunicaz. all. 8 ric.).
Il dopo aver evidenziato l'incongruenza fra l'importo indebito indicato nel cedolino Pt_1 della pensione di aprile 2023 (di euro 1.803,01) con quello indicato nel mot. TE08 del 18.1.2023
(di euro 2.161,89), ha richiamato: il disposto dell'art. 52 L. 88/99, non potendosi far luogo al recupero salvo che l'indebito sia dovuto a dolo del pensionato.
l'art. 13 della L. n. 412/91 nei termini indicati dalla Corte di Cassazione, secondo cui:
“L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente)” (Cass. Civ. Sez. Lav. 18.4.2023 n. 10337);
l'art. 21nonies della legge 241/90, comma 2-bis (articolo inserito dall'art. 14, comma 1, della legge 11.2.2005, n. 15), secondo cui il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi, evidenziando come tale termine, decorrente dal momento in cui l' ha la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del CP_4 diritto del pensionato, non fosse stato rispettato, avendo l' provveduto solo nel 2023, a CP_4 distanza di tre anni dal periodo contestato di indebito, a richiedere all'assicurato la restituzione di quanto erroneamente corrisposto;
ciò pur essendo stato messo a conoscenza di tutti i dati richiesti dalla legge per l'accertamento della sussistenza del diritto alla pensione anticipata e della data di decorrenza dell'erogazione. Orbene, come noto, la norma generale di cui all'art. 2033 C.c. subisce delle eccezioni in considerazione della rilevanza primaria dei diritti riconosciuti dall'art. 38 della Costituzione, ed ha imposto un sottosistema normativo informato ad un
« principio di settore, secondo il quale ― in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) ― trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta » (così C. cost. 14 dicembre 1993 n. 431).
Nel caso di specie trattasi di indebito previdenziale in senso stretto (indebito pensionistico) regolato dall'art. 52 della L. 88/89 (norma che ha abrogato l'art. 80 r.d. n. 1422/1924), che sancisce il diritto dell'ente previdenziale di procedere in ogni momento alla rettifica degli errori di qualsiasi natura commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della pensione
(co. 1), garantendo anche in questo caso un ambito d'irripetibilità: «…nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato » (co. 2).
La norma dell'art. 52 della l. n. 88 del 1989 è stata poi autenticamente interpretata dall'art. 13 della l. 30 dicembre 1991 n. 412 che, nel ridimensionare l'area di tutela del pensionato, ha previsto (co. 1) che la soluti retentio « opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato » escludendo la soluti retentio a fronte della « omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente ».
La giurisprudenza di legittimità interpretando il combinato disposto dell'art. 52 della l.
n. 88 del 1989 e art. 13, co. 1, della l. n. 412 del 1991, ha ritenuto irripetibile l'indebito pensionistico, solo in presenza di quattro condizioni, specificando che l'assenza anche di una sola di esse determina la piena ripetibilità dell'indebito in applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c.
1. le somme devono essere state erogate in forza di un provvedimento formale e definitivo dell'ente;
2. il provvedimento deve essere stato comunicato all'interessato;
3. l'errore che ha determinato l'indebito può avere qualsiasi natura ovverosia riguardare sia profili di fatto che di diritto, ma dev'essere comunque imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo, sia in senso commissivo che omissivo del percettore (Cass. Civ sez Lav.18 aprile 2023 n. 10337; Cass. Civ., Sez. lav., 23 febbraio 2022, n. 5984; Cass. Civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10627; Cass. Civ., Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14517; Cass. Civ., Sez. lav., 30 agosto 2016, n. 17417, in Foro it., 2017, I, 235).
Alla stregua di tali principi, che vengono richiamati anche nel ricorso, e pacifico, in quanto non contestato, che il ricorrente, all'esito della comunicazione di liquidazione provvisoria della pensione, abbia percepito somme in eccesso per un errore nella liquidazione, somme di cui poi l' ha chiesto la restituzione in sede di CP_1 liquidazione in via definitiva (la comunicazione di liquidazione della prestazione del con decorrenza 1° gennaio 2020, è stata effettuata “IN VIA PROVVISORIA” v. Pt_1 all. 4 ric., del 22.1.2020), viene a cadere una delle condizioni citate e pertanto deve rivivere la norma generale.
Ciò in quanto l'irripetibilità dell'indebito previdenziale presuppone una liquidazione definitiva della pensione, con un provvedimento formale ritualmente comunicato alla parte, e non opera rispetto a somme percepite in base ad un provvedimento di liquidazione emesso solo in via provvisoria (cfr. Cass. 2494/13).
Solo in caso di provvedimento definitivo, infatti, l'eventuale errore - non viziato da dolo o da omessa comunicazione da parte del pensionato - può dare luogo ad indebito non ripetibile;
in caso di liquidazione provvisoria, invece, l'errore può essere sanato dall' al momento della liquidazione in via definitiva, con conseguente ricalcolo del CP_1 dovuto e recupero delle somme in più eventualmente erogate, non operando rispetto a tale indebito la sanatoria ex art. 52 co. 2 L. 88/89, alla luce del tenore letterale della norma di interpretazione autentica innanzi citata (art. 13 L. 412/91), per cui è applicabile la regola generale dell'art. 2033 c.c., in base alla quale la buona fede del percettore rileva solo ai fini degli interessi.
Priva di pregio appare la doglianza della difesa attorea in ragione del tempo trascorso prima della liquidazione definitiva, in quanto il tenore del provvedimento di prima liquidazione (espressamente provvisorio), non può giustificare la genesi di alcun affidamento meritevole di tutela in capo al ricorrente, poiché lo stesso sapeva di dover attendere la liquidazione definitiva della sua pensione e, quindi, di non poter escludere l'eventualità - specificamente richiamata nella stessa comunicazione di liquidazione in via provvisoria (“Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione verrà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso”, v. all. 4) - di ricevere somme maggiori rispetto a quelle effettivamente spettanti e di doverle, pertanto, restituire. Anche Corte EDU ha escluso il legittimo affidamento in presenza di una clausola di riserva di ripetizione (Ca. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 11 febbraio 2021 (ricorso n.
4893/13): indebito retributivo (assegno ad personam); Ro. c. Macedonia del Nord – Prima
Sezione- sentenza 12 dicembre 2019 (ricorso n. 32141/2010): indebito pensione sociale;
Ca.c.
Croazia- Prima Sezione- sentenza 26 aprile 2018 (ricorso n. 48921/2013): indebito per sussidi di disoccupazione;
Mo. c. Polonia – Quarta Sezione- sentenza 5 settembre 2009 (ricorso n.
10373/05): indebito pensionistico, cfr. Corte Cost. 8/23) mentre la Corte Costituzionale ha osservato che vi è corrispondenza tra i presupposti individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita e, a livello nazionale, l'interpretazione della clausola di buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175 c.c. e 1337 c.c. (cfr. Corte Cost. 8/23).
Inoltre, l'art. 52 sopracitato ha confermato l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente riscosse già prevista dall'art. 80 del r.d. 28/08/24 n. 1422, estendendone l'ambito applicativo (oltre alle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria tale disciplina si applica anche alle pensioni a carico di gestioni obbligatorie e sostitutive e a quelle reintegrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e la norma trova applicazione per gli errori di qualsiasi natura), ma ha altresì eliminato il limite dell'anno entro cui l'ente previdenziale può procedere alla rettifica e ripetere le prestazioni eseguite (v. sul punto Cass. n. 8564/2016). Non viene, infatti, riproposto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 80 del regio decreto citato, secondo il quale “Le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla Cassa nazionale;
in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell' . CP_4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Roma lì, 25.9.2025 Il Giudice