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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 12684/2020
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CINQUEPALMI LORENZO attrice contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BUIZZA Controparte_1 P.IVA_1
PIERANNA convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 20/2/2024 e 14/2/2024, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 32, D.Lgs. 150/2011, in data 18/11/2020 parte attrice ha opposto l'ingiunzione fiscale n. 212468 del 25/9/2020, notificatale in data 19/10/2020
(doc. 1), per la somma complessiva di € 17.129,39 deducendone l'illegittimità (i) per mancata spedizione in forma esecutiva della sentenza n. 357/2018 resa dalla Corte di
Appello di Brescia e posta a fondatezza della pretesa ingiunta;
(ii) per assenza degli atti prodromici di intimazione;
(iii) per carenza assoluta di motivazione. In subordine,
l'attrice ha opposto in compensazione il controcredito derivante dal conguaglio di retribuzione per il periodo di illegittima sospensione dal servizio dalla stessa subito dal 25/5/2013 al 25/4/2016 (doc. 4-6). In conclusione, parte opponente ha chiesto, in via gradata, la declaratoria di nullità / inefficacia / illegittimità dell'ingiunzione fiscale opposta;
l'integrale compensazione della pretesa azionata dall'Ente locale con il controcredito vantato dalla sig.ra la rideterminazione dell'importo ingiunto. Pt_1
Con comparsa di risposta depositata il 16/3/2021 si è costituita parte convenuta dando preliminarmente atto di aver proceduto ad un parziale annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 quanto alla somma di € 13.263,65 (doc. 2-3). Nel merito, ha contestato la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; la legittimità dell'ingiunzione fiscale per la residua somma (dovuta a titolo di spese processuali) stante l'equipollenza tra la spedizione della sentenza in forma esecutiva e l'emissione del titolo esecutivo speciale costituito dall'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910; l'assenza dei requisiti di cui all'art. 1243 comma 2 c.c. con riferimento al controcredito opposto in compensazione (doc. 5 - 8). In conclusione, parte resistente ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. con note scritte in data
17/3/2023 la difesa comunale ha dato atto dell'intervenuto integrale annullamento di autotutela dell'ingiunzione fiscale opposta (doc. c), con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contenere.
Precisate le conclusioni e rinunciati i termini ex art. 190 c.p.c. la causa è stata quindi assunta in decisione con ordinanza del 19/5/2025.
* * *
Atteso l'intervenuto integrale annullamento dell'ingiunzione fiscale opposta (doc. 2 e c), va dichiarata cessata la materia del contendere sicché resta da decidersi in ordine alle spese processuali in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, quanto alla somma di € 13.263,65 inizialmente portata dal titolo, lo stesso
Ente convenuto ha riconosciuto trattarsi di “un mero vizio di forma dell'ingiunzione, pag. 2/5 derivante da errore materiale di compilazione dell'atto” (doc. 2). Senonché, come è stato correttamente evidenziato dalla opponente, tale svista ha costretto la sig.ra Pt_1
a promuovere il presente atto di opposizione (essendo l'autotutela stata esercitata solo una volta introdotto il giudizio), di talché sul punto si registra la soccombenza della parte opposta.
Diverso discorso attiene, invero, alla residua somma di € 3.804,20 portata dal titolo.
Al riguardo, giova premettere che l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale per il recupero di somme liquidate in sede processuale, in alternativa alla spedizione in forma esecutiva della sentenza, non incontra divieti all'interno dell'ordinamento.
Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto l'ingiunzione fiscale “assimilabile all'atto di precetto, atto prodromico nella procedura civile ordinaria, entrambi anticipatori dell'inizio dell'esecuzione forzata. L'ingiunzione cd. fiscale, prevista dall'art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento diretto
a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale” (cfr. Trib. Grosseto n. 14/2023, in sede di legittimità Cass. Civ. n. 11992/2009 e id. n. 7076/2016).
Va da sé che la formazione stragiudiziale del titolo esecutivo esclude la necessità di spedire la sentenza in forma esecutiva o di notificare atti prodromici di intimazione, costituendo come detto l'ingiunzione fiscale stessa un atto “anticipatorio dell'inizio dell'esecuzione forzata” (cfr. ibidem).
Ne consegue che l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale per il recupero delle spese di lite è da ritenersi lecito e consentito.
Quanto all'eccezione di tardività dell'opposizione, la stessa appare infondata e ciò in quanto per costante giurisprudenza: “In tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude
l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la pag. 3/5 sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità” (cfr. Cass. Civ. n.
12031/2021). Nella fattispecie, peraltro, l'opposizione (presentata in data 18/11/2020 avverso l'ingiunzione notificata il 19/10/2020) è da ritenersi rituale e tempestiva.
Venendo al merito si osserva che, a fronte della pretesa vantata dall'Amministrazione
a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate in sentenza, la difesa dell'opponente ha posto in compensazione il controcredito derivante dal conguaglio di retribuzione a fronte dell'illegittima sospensione dal servizio.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1243 c.c. la compensazione opera tra poste creditorie egualmente liquide (o di facile e pronta liquidazione) ed esigibili nel momento in cui l'eccezione viene proposta. Ora, a fronte della pretesa di pagamento di una somma di denaro a titolo di spese processuali liquidate in sentenza, l'opponente ha opposto un credito la cui effettiva sussistenza nell'an e nel quantum era stata esclusa dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 357/2018 (doc. 9).
Le vicende successive (annullamento della pronuncia di secondo grado ad opera della
Corte Suprema di Cassazione e conseguente giudizio di rinvio definito con sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano n. 760/2022 favorevole all'opponente, nonché la successiva condanna della sig.ra per danno erariale inflittale dalla Corte dei Pt_1
Conti con sentenza n. 31/2023 – doc. a-b-d) non rilevano in questa sede, dovendosi avere riguardo al momento in cui l'eccezione di compensazione è stata formulata, ossia con l'atto di citazione in opposizione ex art. 32, D.Lgs. 150/2011 introduttivo del presente giudizio, allorquando il controcredito asseritamente vantato dalla sig.ra non presentava affatto i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c. per essere posto in Pt_1
compensazione con la pretesa vantata dall'Ente.
Parimenti, il sopravvenuto sgravio della riscossione avviata nei confronti dell'odierna opponente (doc. c), in quanto derivante da una pronuncia dell'Autorità giudiziaria intervenuta a giudizio già in corso, non può utilmente essere valorizzato ai fini della soccombenza virtuale.
In definitiva, alla luce della parziale reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti in causa. pag. 4/5
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, lì 20/05/2025.
Il Giudice
Andrea Marchesi
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 12684/2020
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CINQUEPALMI LORENZO attrice contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BUIZZA Controparte_1 P.IVA_1
PIERANNA convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 20/2/2024 e 14/2/2024, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 32, D.Lgs. 150/2011, in data 18/11/2020 parte attrice ha opposto l'ingiunzione fiscale n. 212468 del 25/9/2020, notificatale in data 19/10/2020
(doc. 1), per la somma complessiva di € 17.129,39 deducendone l'illegittimità (i) per mancata spedizione in forma esecutiva della sentenza n. 357/2018 resa dalla Corte di
Appello di Brescia e posta a fondatezza della pretesa ingiunta;
(ii) per assenza degli atti prodromici di intimazione;
(iii) per carenza assoluta di motivazione. In subordine,
l'attrice ha opposto in compensazione il controcredito derivante dal conguaglio di retribuzione per il periodo di illegittima sospensione dal servizio dalla stessa subito dal 25/5/2013 al 25/4/2016 (doc. 4-6). In conclusione, parte opponente ha chiesto, in via gradata, la declaratoria di nullità / inefficacia / illegittimità dell'ingiunzione fiscale opposta;
l'integrale compensazione della pretesa azionata dall'Ente locale con il controcredito vantato dalla sig.ra la rideterminazione dell'importo ingiunto. Pt_1
Con comparsa di risposta depositata il 16/3/2021 si è costituita parte convenuta dando preliminarmente atto di aver proceduto ad un parziale annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 quanto alla somma di € 13.263,65 (doc. 2-3). Nel merito, ha contestato la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; la legittimità dell'ingiunzione fiscale per la residua somma (dovuta a titolo di spese processuali) stante l'equipollenza tra la spedizione della sentenza in forma esecutiva e l'emissione del titolo esecutivo speciale costituito dall'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910; l'assenza dei requisiti di cui all'art. 1243 comma 2 c.c. con riferimento al controcredito opposto in compensazione (doc. 5 - 8). In conclusione, parte resistente ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. con note scritte in data
17/3/2023 la difesa comunale ha dato atto dell'intervenuto integrale annullamento di autotutela dell'ingiunzione fiscale opposta (doc. c), con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contenere.
Precisate le conclusioni e rinunciati i termini ex art. 190 c.p.c. la causa è stata quindi assunta in decisione con ordinanza del 19/5/2025.
* * *
Atteso l'intervenuto integrale annullamento dell'ingiunzione fiscale opposta (doc. 2 e c), va dichiarata cessata la materia del contendere sicché resta da decidersi in ordine alle spese processuali in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, quanto alla somma di € 13.263,65 inizialmente portata dal titolo, lo stesso
Ente convenuto ha riconosciuto trattarsi di “un mero vizio di forma dell'ingiunzione, pag. 2/5 derivante da errore materiale di compilazione dell'atto” (doc. 2). Senonché, come è stato correttamente evidenziato dalla opponente, tale svista ha costretto la sig.ra Pt_1
a promuovere il presente atto di opposizione (essendo l'autotutela stata esercitata solo una volta introdotto il giudizio), di talché sul punto si registra la soccombenza della parte opposta.
Diverso discorso attiene, invero, alla residua somma di € 3.804,20 portata dal titolo.
Al riguardo, giova premettere che l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale per il recupero di somme liquidate in sede processuale, in alternativa alla spedizione in forma esecutiva della sentenza, non incontra divieti all'interno dell'ordinamento.
Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto l'ingiunzione fiscale “assimilabile all'atto di precetto, atto prodromico nella procedura civile ordinaria, entrambi anticipatori dell'inizio dell'esecuzione forzata. L'ingiunzione cd. fiscale, prevista dall'art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento diretto
a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale” (cfr. Trib. Grosseto n. 14/2023, in sede di legittimità Cass. Civ. n. 11992/2009 e id. n. 7076/2016).
Va da sé che la formazione stragiudiziale del titolo esecutivo esclude la necessità di spedire la sentenza in forma esecutiva o di notificare atti prodromici di intimazione, costituendo come detto l'ingiunzione fiscale stessa un atto “anticipatorio dell'inizio dell'esecuzione forzata” (cfr. ibidem).
Ne consegue che l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale per il recupero delle spese di lite è da ritenersi lecito e consentito.
Quanto all'eccezione di tardività dell'opposizione, la stessa appare infondata e ciò in quanto per costante giurisprudenza: “In tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude
l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la pag. 3/5 sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità” (cfr. Cass. Civ. n.
12031/2021). Nella fattispecie, peraltro, l'opposizione (presentata in data 18/11/2020 avverso l'ingiunzione notificata il 19/10/2020) è da ritenersi rituale e tempestiva.
Venendo al merito si osserva che, a fronte della pretesa vantata dall'Amministrazione
a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate in sentenza, la difesa dell'opponente ha posto in compensazione il controcredito derivante dal conguaglio di retribuzione a fronte dell'illegittima sospensione dal servizio.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1243 c.c. la compensazione opera tra poste creditorie egualmente liquide (o di facile e pronta liquidazione) ed esigibili nel momento in cui l'eccezione viene proposta. Ora, a fronte della pretesa di pagamento di una somma di denaro a titolo di spese processuali liquidate in sentenza, l'opponente ha opposto un credito la cui effettiva sussistenza nell'an e nel quantum era stata esclusa dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 357/2018 (doc. 9).
Le vicende successive (annullamento della pronuncia di secondo grado ad opera della
Corte Suprema di Cassazione e conseguente giudizio di rinvio definito con sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano n. 760/2022 favorevole all'opponente, nonché la successiva condanna della sig.ra per danno erariale inflittale dalla Corte dei Pt_1
Conti con sentenza n. 31/2023 – doc. a-b-d) non rilevano in questa sede, dovendosi avere riguardo al momento in cui l'eccezione di compensazione è stata formulata, ossia con l'atto di citazione in opposizione ex art. 32, D.Lgs. 150/2011 introduttivo del presente giudizio, allorquando il controcredito asseritamente vantato dalla sig.ra non presentava affatto i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c. per essere posto in Pt_1
compensazione con la pretesa vantata dall'Ente.
Parimenti, il sopravvenuto sgravio della riscossione avviata nei confronti dell'odierna opponente (doc. c), in quanto derivante da una pronuncia dell'Autorità giudiziaria intervenuta a giudizio già in corso, non può utilmente essere valorizzato ai fini della soccombenza virtuale.
In definitiva, alla luce della parziale reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti in causa. pag. 4/5
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, lì 20/05/2025.
Il Giudice
Andrea Marchesi
pag. 5/5