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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 51034 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra nata a [...] il [...] (CF: ) e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Cappelletta della Giustiniana n. 68 presso lo Studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli;
appellante-appellata inc.le e
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Canevon n. 16/17, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Luciani e Paola Storato ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Verona alla Piazza S. Fermo n.
5; appellata-appellante inc.le e
(c.f. ) in persona del suo CP_2 Controparte_3 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli in virtù di procura generale alle liti e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare
Beccaria, 29 presso l'Avvocatura Metropolitana INPS;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 32/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il
2/5/2023.
1 Conclusioni
BL ON: in via preliminare, per i motivi in narrativa, sospendere la provvisoria esecutività del provvedimento impugnato per l'altissima probabilità che la sentenza impugnata venga riformata;
− in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 32/2023 emessa dal Tribunale di
Roma, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Cambi, nell'ambito del giudizio RG 17172/2019
VG, depositata in cancelleria in data 2 Maggio 2023 e notificata in data 4 Maggio
2023,accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano ”dichiarare la Dott.ssa titolare del diritto all'attribuzione della Pt_1
reversibilità dell' Ing. deceduto in data 23/12/2018 nella CP_2 Persona_1
misura del 75% a decorrere dal 24/12/2018 con gli interessi nella misura legale dalla data delle singole scadenze al saldo e per l'effetto Voglia –condannare l' al CP_2
versamento della quota sopra indicata in favore della Signora a Parte_1
decorrere dal 24/12/2018 con gli interessi nella misura legale dalla data delle singole scadenze al saldo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi su esposti:
− In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
I- Respingersi l'interposto appello e tutte le domande formulate dalla _1
signora per i motivi di cui alla narrativa del presente atto. Pt_1
II- In accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente comparsa, dichiarare la signora titolare del diritto all'attribuzione della reversibilità _1 della pensione INPS dell'ing. deceduto il 23.12.2018, nella Persona_1
misura del 90% a decorrere dal 24.12.2018, con gli interessi nella misura legale dalla data delle singole scadenze al saldo e per l'effetto condannarsi l' al versamento CP_2
della quota sopra indicata in favore della signora a decorrere dal _1
24.12.2018, con gli interessi nella misura legale dalla data delle singole scadenze al saldo.
III- Disporsi la correzione della sentenza n. 32/2023 di primo grado emessa dal
Tribunale di Roma e pubblicata il 02.05.2023 con riferimento al nome del de cuius erroneamente indicato come anziché con il corretto nome di Persona_2 [...]
Persona_1
2 IV- Respingersi le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inconferenti ed inammissibile per i motivi esposti nelle memorie n. 1-2-3- ex art. 183 cpc depositate nel giudizio di primo grado.
V- Spese e competenze di giudizio interamente rifuse oltre IVA CPA e 15% rimborso spese generali.
VI- In via istruttoria:
- Si chiede ammissione dei mezzi istruttori formulati in atti ed in particolare nelle memorie ex art. 183 c.p.c., numeri 1,2,3, di primo grado con riferimento alle prove testimoniali sui capitoli formulati con testi indicati.
: • Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in punto di CP_2 CP_2
determinazione della quota, confermando per il resto la sentenza appellata;
• In caso di accoglimento del gravame e di riconoscimento della quota di reversibilità in favore dell'appellante, determinare la decorrenza della stessa nel mese successivo alla notifica della domanda giudiziale;
• Nell'ipotesi di riconoscimento della quota da decorrenza anteriore a quella della notifica della domanda giudiziale, condannare la sig.ra a corrispondere _1 all'attrice le quote di pensione riscosse anteriormente alla pronuncia;
• In ulteriore subordine, sempre nell'ipotesi di riconoscimento della quota di reversibilità in favore della ricorrente con decorrenza anteriore a quella della notifica della domanda giudiziale e di condanna dell' , accertare e dichiarare la sig.ra CP_3
tenuta a restituire all'Ente previdenziale le quote di pensione indebitamente _1
riscosse.
• Tenere in ogni caso l' indenne dalle spese di lite. CP_3
_ _ _
Con ricorso presentato in data 26.5.2023 la sig.ra , coniuge superstite Parte_1
del defunto sig. si è rivolta al Tribunale di Roma chiedendo che Persona_1
le fosse attribuita la quota spettantele per legge della pensione di reversibilità del coniuge divorziato erogata dall' per l'ammontare stimato nel 75% del suo totale. CP_2
Si è costituita in giudizio la prima moglie del sig. la sig.ra titolare _1 _1 di assegno divorzile di euro 1.150, per chiedere l'attribuzione del 90% del totale.
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 32/2023 resa il 2.5.2023 il Tribunale ha determinato la quota del trattamento di reversibilità spettante a nella Parte_1
misura del 35% della pensione di reversibilità ed il residuo 65% in favore di _1
, dichiarando compensate fra le parti le spese di lite, con la seguente motivazione:
[...]
3 «Pertanto, appare dimostrato che il matrimonio tra e _1 Persona_2 è stato caratterizzato da un rapporto coniugale pari a quarantasei anni, dall'anno
[...] 1970 fino all'intervento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nell'anno 2016. Risulta dimostrato, inoltre, che ha contratto matrimonio con Parte_1 [...] in data 16.3.2017, che il loro matrimonio è stato caratterizzato da una Persona_2 convivenza della durata di un anno e nove mesi e che, tuttavia, gli stessi hanno convissuto prima del matrimonio almeno ventitré anni, come riferito dal teste introdotto dalla parte attrice fratello di il quale ha affermato Testimone_1 Parte_1 che viveva con la sorella dall'anno 1994, circostanza non Persona_2 smentita da elementi di segno contrario e, dunque, neppure dalla testimonianza di figlio del deceduto, il quale ha riferito di aver iniziato a convivere Testimone_2 con il padre e con l'attrice da quando aveva sedici anni e, dunque, dall'anno 2004 e non ha escluso l'esistenza di una convivenza iniziata precedentemente fra gli stessi. Pertanto, le circostanze sopra evidenziate possono essere poste a fondamento della decisione (ex art. 115 c.p.c.), quanto meno alla stregua di correttivo rispetto al criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni. Conclusivamente, il parametro da considerare per la determinazione delle quote del trattamento pensionistico spettanti all'attrice ed alla convenuta deve ritenersi quello delle rispettive durate legali dei due matrimoni con applicazione del correttivo sopraindicato e quello dell'ammontare dell'assegno divorzile mensile (all'epoca del decesso determinato in euro 1.150,00 mensili). Vanno, inoltre, considerate le condizioni economiche del coniuge divorziato e del coniuge superstite le quali appaiono sperequate a favore dell'attrice come si evince dall'esame della documentazione reddituale versata in atti, considerato che la convenuta ha come fonti di reddito l'assegno divorzile e la pensione e che ha in proprietà il solo immobile di AR (VR), mentre l'attrice gestisce, tuttora, la società costituita dal marito della quale ha ereditato le quote, ha in proprietà numerosi immobili e non ha dedotto particolari spese abitative.
Va, infine, considerato che la convenuta è affetta da numerose patologie, tra cui una neoplasia mammaria che richiede cure molto costose e che ella non ha mezzi sufficienti per affrontare da sola tali spese. Risulta versata in atti la documentazione concernente il trattamento pensionistico dovuto in favore di Persona_2
Orbene il Collegio ritiene equo determinare la percentuale di spettanza della pensione di reversibilità del “de cuius” nella misura del 35% in favore Persona_2 dell'attrice e del 65% in favore della convenuta, tenuto conto della durata dei rispettivi matrimoni, della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e di salute delle stesse come sopra evidenziate. e hanno, dunque, diritto di ottenere di ottenere d'ora in Parte_1 _1 avanti mensilmente dall' con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso CP_2 del coniuge - la frazione di pensione sopra specificata, comprensiva degli interessi legali maturati. La natura della causa e l'esito del giudizio con parziale reciproca soccombenza consentono di compensare le spese di lite fra le parti».
Con ricorso depositato il 26.5.2023 ha impugnato la sentenza Parte_1
lamentando che il Tribunale non aveva tenuto conto che la società Information IG srl non era stata costituita dal bensì da entrambi loro all'epoca del _1
4 pensionamento del marito ella avendovi conferito la precedente sua ditta individuale, il essedo stato suo socio di minoranza ed ella avendovi sempre lavorato in prima _1
persona; detta società era stata sempre in passivo dal 2015 al 2018 come emergeva dai bilanci e dalle dichiarazioni reddituali che ella aveva depositato in primo grado;
pertanto la aveva goduto di redditi superiori a quelli suoi;
per le stesse motivazioni, _1
dunque, non poteva affermarsi che ella avesse tratto beneficio dall'eredità delle quote societarie intestate al marito;
con solo il 25% della reversibilità la controparte avrebbe ottenuto l'equivalente dell'assegno divorzile;
ella era prossima al pensionamento per assegno di soli euro 688,oo lordi, finendo per trovarsi in grave difficoltà nel sostenere se stessa e il figlio avuto con il il quale, pur avendo lasciato nell'anno 2005 _1
(all'età di 16 anni) la casa coniugale, continuava ad esser sostenuto economicamente dalla madre;
la loro convivenza prematrimoniale, come riferito dai testimoni, era iniziata già nell'anno 1988; la neoplasia mammaria accusata dalla risaliva all'anno 2013 _1
ed era stata certo trattata dal S.S.N. con esonero di spese a carico della paziente.
Costituitasi in giudizio, ha replicato affermando che, sulla scorta di quanto _1
correttamente rilevato dal Tribunale, ella avrebbe avuto diritto al 90% del totale.
Ella ha di nuovo sottolineato che: dal matrimonio erano nati due figli;
il rapporto con il marito era persistito fino al 2008 quando il le aveva detto della relazione _1
intrapresa con la ed aveva iniziato a corrisponderle euro 500,oo mensili per il Pt_1 suo mantenimento, avendo costituito con quest'ultima la suddetta società (partecipata al
49%) investendo importante capitale;
per la sua malattia oncologica ella doveva sostenere sborsi mensili di circa euro 500,oo.
Per il resto era in pieno da condividersi la ricostruzione fattuale operata dal primo giudicante, ella, oggi settantacinquenne, essendo proprietaria solo della casa di abitazione e percettrice di pensione di vecchiaia di euro 1.115,oo. La controparte, aggiungeva, era invece intestataria di ben dieci immobili ed il dichiarato passivo della società di formazione ora di sua esclusiva titolarità strideva con il mantenuto costo per i dipendenti, di circa 40/50.000 euro annui. Il figlio della ricorrente si era trasferito in
Danimarca ove viveva come cuoco.
Pertanto, formulava le conclusioni sopra riportate.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2
chiedeva che, in caso di accoglimento delle pretese della parte appellante, i maggiori importi decorressero dalla data della pronuncia e che, in tal caso, la soccombente fosse condannata a restituire ad esso Istituto le eccedenze corrispostele.
5 La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c ha disposto la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 19.6.2025 con il deposito di ulteriori note cui ha autorizzato le rispettive difese;
il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
La ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere compiuta "tenendo conto della durata del rapporto" matrimoniale di ciascun coniuge come recita l' art 9, comma 3°, della L. n. 898 del 1970 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13. Come noto, tuttavia, tale criterio, sulla base degli elementi interpretativi individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 419 del
1999, deve ritenersi non costituire l'unico ed esclusivo parametro al quale conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, esso potendo e dovendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell'ambito della L. n. 398 del 1970, art. 5 (Cass. n. 1057/02), tenuto conto del carattere solidaristico proprio della pensione di reversibilità ed in relazione alle particolarità del caso concreto (Cass. n. 15164/03).
Deve quindi tenersi anche conto delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi
(Cass. n. 5060/06), dell'assegno goduto dal coniuge divorziato (Cass. n. 23379/04;
n. 8554/04; n. 2471/03), dei periodi di convivenza prematrimoniale (Cass. n. 4867/06;
n. 28478/05) e di ogni altro elemento desumibile della L. n. 898 del 1970, art. 5, ivi compreso il contributo dato da ciascun coniuge, durante i rispettivi matrimoni, alla famiglia. Non tutti tali elementi, peraltro, debbono necessariamente essere valutati in uguale misura, rientrando nella valutazione del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass. n. 6272/04.
La stessa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire che, in applicazione del sopraindicato principio, debba esser valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale, e che a tale elemento si deve attribuire non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico (Cass. n. 5268/2020; n. 8263/2020).
Nel caso che ci occupa si osserva che il primo matrimonio del sig. con la sig.ra _1
durò ben 46 anni ed il secondo con la sig.ra solo uno e nove mesi, _1 Pt_1
tuttavia con altri ventitré di convivenza, per un totale, in ogni caso di 24 anni ben
6 inferiore alla durata del primo matrimonio, nel corso del quale, per altro, nacquero due figli al cui accudimento certo anche la madre contribuì significativamente.
Né può operarsi a favore della sig.ra un correttivo in dipendenza delle rispettive Pt_1
complessive condizioni economiche di ciascuna di esse contendenti.
Premesso, infatti, che la sig.ra ha dovuto affrontare una patologia tumorale che _1
ancora la espone a cure, correttamente il primo giudice ha rilevato che ella ha come fonti di reddito l'assegno divorzile e la pensione, ed ha in proprietà il solo immobile di
AR (VR), mentre la sig.ra gestisce, tuttora, la società costituita Pt_1
unitamente al marito del quale ha ereditato le quote, ha in proprietà numerosi immobili e non ha dedotto particolari spese abitative. Riguardo la sua società, è la stessa appellante ad aver affermato di avervi apportato la propria pregressa competenza professionale (era già titolare di ditta individuale), sicché deve ritenersi che ella abbia avuto la piena capacità di proseguirne l'attività, avvalendosi del favore economico derivatole dapprima dalla partecipazione economica del coniuge (socio al 49%) e poi dall'aver percepito in eredità detta quota. Non può certo valere, pertanto, ad annullare il valore economico di tale attività di impresa il sol fatto che dalla documentazione relativa ai lontani anni 2015-
2018 la stessa non pare aver all'epoca prodotto utili: il fatto stesso che, a distanza di sette anni ella continui a condurla dimostra di per sé il sicuro vantaggio economico che è in grado di ricavarne.
Pertanto, la ripartizione effettuata dal Tribunale merita conferma, non apparendo del pari accoglibile la richiesta formulata in via incidentale dalla parte appellata per ottenere l'incremento della quota attribuitale, l'entità dell'emolumento in tal modo oggi percepito risultando adeguato al soddisfacimento di ogni sua necessità e conforme ai riferiti criteri normativi di valutazione.
La citazione in giudizio dell' , contrariamente a questo eccepito dallo stesso CP_2
, è giustificata dal fatto che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello CP_3
superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento operato in questa sede è finalizzato all'assunzione da parte dell'ente erogatore di un obbligazione autonoma nei suoi confronti, anche se nell'ambito di una prestazione già dovuta (Cass n. 9493/20).
Il pari respingimento delle contrapposte impugnazioni impone dichiararsi l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
7 - rigetta sia l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 32/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 2/5/2023, sia quello incidentale proposto contro la stessa da _1
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
- dichiara la ricorrenza per entrambe le parti appellanti degli estremi per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02, salve ragioni di esenzione dal c.u..
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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