Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 01/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 616/2024 promossa da:
, nato nella Repubblica del Congo Parte_1 il 17/04/1972 (C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Camilla Bulgarini parte ricorrente contro
, nata in [...] il [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da folio depositato il 7.2.2025;
, nato nella Repubblica del Parte_2
Congo ma avente la cittadinanza italiana- e nata e Persona_1 cittadina della Sierra Leone1-, hanno contratto matrimonio civile in Vailate
(CR), il 31.5.2008; in Vailate, in Via Salvo D'Acquisto n. 4, era sita la casa coniugale, di proprietà del dall'unione della coppia è nato a Parte_1
Calcinate (BG) il figlio . Persona_2
Con ricorso del 10.4.2024 il ha introdotto il presente Parte_1 giudizio: allegando di essere separato di fatto dalla da 7 anni;
di vivere CP_1 nel Milanese;
di avere lasciato la ex casa coniugale in uso alla stessa, perché ci Per_ potesse vivere con;
di avere un buon rapporto con il figlio;
di provvedere in modo preponderante al mantenimento dello stesso, pagando quasi nell'interezza le spese straordinarie per esso, ha chiesto dichiararsi la separazione della , lasciarsi la ex casa coniugale in assegnazione alla CP_1 stessa, disporsi l'affido condiviso di , con collocamento presso la Persona_2 madre, e di determinarsi la misura dei suoi obblighi di mantenimento del figlio.
La è stata dichiarata contumace alla prima udienza del 26.9.2024, in CP_1 cui sono stati assunti i provvedimenti provvisori del caso.
Sentito in interrogatorio libero il ricorrente, vanamente convocata parte resistente per rendere interrogatorio formale, acquisita ulteriore documentazione sulla condizione reddituale del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.2.2025.
Su tutte le domande di causa sussiste la giurisdizione italiana, nonostante la cittadinanza -rispettivamente italiana e della Sierra Leone- delle parti, in quanto tutte le normative rilevanti per la determinazione della giurisdizione (il reg. UE
1111/2019 e il reg. UE 4/2009) e per determinazione della legge applicabile (il reg. UE 1259/2010; gli artt. 4 e 5 del Protocollo de l'Aja del 23.11.2007, che ha sostituito la Convenzione de l'Aja del 1973, espressamente richiamata dall'art. 45 l. 218/95) danno rilievo alla residenza dei coniugi e della prole, che nel caso di specie è l'Italia (per l'esattezza, parte ricorrente vive a Gessate, MI, mentre la Per_ resistente con vive in Vailate, CR).
Dando applicazione al diritto italiano, la domanda di separazione va accolta: parte ricorrente ha allegato e documentato essere venuta meno la comunione spirituale fra i coniugi tempo, tanto che essi vivono in località diverse e ha manifestato chiaramente la propria volontà di porre fine all'unione coniugale, ciò che è sufficiente secondo la giurisprudenza consolidata per l'accoglimento della separazione (senza necessità di avere prova della oggettiva intollerabilità della convivenza: cfr. da ultimo, Cass. 16698/2020).
Va dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda concernente Per_ l'affido di , essendo lo stesso da pochissimo (dallo scorso novembre) divenuto maggiorenne.
Per_ Va disposto che il padre versi un contributo al mantenimento di , in quanto, come chiaramente allegato dal ricorrente, sta facendo ora ingresso nel mondo del lavoro, avendo da poco terminato una scuola professionale, e quindi non è economicamente indipendente.
Considerato che il ricorrente può contare su una condizione reddituale molto più solida -per quanto esso debba fare fronte a varie spese, fra cui l'affitto della nuova casa in cui vive2, esso può contare su reddito medio mensile pari ad €
2700,003 e sta percependo nell'interezza l'a.u. per il figlio4-; considerato che, viceversa, la può contare su un'entrata più modesta, come badante5; CP_1 appare accoglibile , perché equa e conforme ai criteri dell'art. 337ter c. IV cod. civ. , la proposta avanzata personalmente dal ricorrente a verbale d'udienza del
24.1.2025, in senso parzialmente difforme da quanto chiesto dal suo patrocinatore in sede di precisazione delle conclusioni, di disporsi che esso Per_ padre versi per il mantenimento ordinario di una somma contenuta, pari ad € 200,00 al mese ma che, a bilanciamento da ciò, si disponga che esso padre si faccia carico nell'interezza delle spese straordinarie per il ragazzo (che sono si Per_ significativo ammontare: fra di esse vi è la scuola guida per ed il finanziamento per una nuova autovettura per esso, per complessive €
16.000,006), spese da individuarsi secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Va disposta l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Vailate, Via Salvo
D'Acquisto n. 3, di proprietà esclusiva del alla , in Parte_1 CP_1
Per_ quanto con la madre convive .
Le restanti domande di parte ricorrente vanno dichiarate inammissibili, ribadendosi le ragioni alla base della pronuncia di inammissibilità adottate in prima udienza.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, considerato che la contumacia di parte resistente non si è tradotta in un aggravio degli oneri processuali per parte ricorrente, considerato l'oggetto necessitato del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 616/2024: dichiara la separazione personale fra Parte_1
e , i quali hanno contratto
[...] CP_1 matrimonio in Vailate (CR) il 31.5.2008, matrimonio che è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vailate al n.4 Parte II
Serie B anno 2008; dispone ex art. 337sexsies cod. civ. l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Vailate, Via Salvo D'Acquisto n. 3, di proprietà esclusiva del ad;
Parte_1 CP_1 dispone che il padre contribuisca al mantenimento del Parte_1 figlio versando entro il giorno 10 di ogni mese la somma Persona_2 di € 200,00 alla madre , nonché sostenendo nella misura CP_1 del 100% le spese straordinarie per il figlio, spese da individuarsi secondo il Protocollo di questo Tribunale;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda concernente il mantenimento del figlio della coppia;
dichiara inammissibili le restanti domande di parte ricorrente;
dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 31/03/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vailate;
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La cittadinanza delle parti si ricava dal loro atto di matrimonio;
2 Così si ricava dai suoi estratti c/c; 3 Così si ricava dai suoi estratti c/c; 4 Così si ricava dai suoi estratti c/c; 5 Circostanza allegata dal ricorrente e risultata confermata ex art. 232 cod. proc. civ. dalla mancata presentazione della resistente a rendere interrogatorio formale sul punto;
6 Cfr. i doc. 15 e 16 ricorrente;