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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/09/2024, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5133 del R.G.L. dell'anno2023 introdotta da
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Leporace n. 19, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Federico Sirimarco che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Gilda Avena e Umberto Ferrato, per procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22-3-2023, rep. n. 37875; Per_1
-RESISTENTE-
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (pensione di inabilità, legge n. 118/71)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22-12-2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda amministrativa al fine di conseguire la PENSIONE DI
INABILITA' di cui all'art.12 L.118/71, premesso che la competente commissione medica la riconosceva invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 76 per cento e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della predetta prestazione e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU (che ha valutato l'istante invalido civile nella misura dell'82 per cento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa), ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta
(pensione di inabilità sul presupposto del grado di invalidità pari al 100 per cento) fin dalla domanda amministrativa con conseguente accertamento del suo diritto all'erogazione della prestazione assistenziale oltre vittoria delle spese di lite.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, sulle conclusioni rassegnate veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note sostitutive di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
2.1.2024- data deposito atto di dissenso 4-12-2023) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 22-12-2023.
Il ricorso, pur ammissibile, si rivela infondato per le seguenti ragioni.
Valga premettere che dalla disamina dell'elaborato peritale si evince che l'ausiliare officiato dal
Tribunale nel procedimento per ATPO svoltosi inter partes, ha accertato che la ricorrente, stanti le patologie da cui è affetta, è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'82 per cento dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
Ciò posto, quale unico motivo di contestazione, la parte ricorrente lamenta che il ctu ha omesso di valutare la grave sindrome ansioso depressiva da cui è affetta, richiamando le tabelle ministeriali che prevedono una percentuale di invalidità diversa a seconda della gravità della patologia.
Orbene, premesso che parte ricorrente non indica con precisione quale sarebbe la patologia da cui è affetta (elencando undici diverse patologie con differente grado di invalidità) in ogni caso si osserva che nell'allegata documentazione sanitaria è rinvenibile certificato medico datato 10.2.2023 che attesta che la ricorrente è affetta da sindrome depressiva per la quale risulta prescritta in pari data terapia farmacologica ma il ctu – che oltre ad esaminare anche tale certificato – ha sottoposto ad accurata visita la perizianda non ne ha riscontrato la sussistenza, avendo escluso, in sede di accurata visita peritale, la permanenza della relativa sintomatologia.
In ogni caso, è stato demandato al ctu di valutare l'incidenza della patologia di cui al certificato medico del 10.2.2023 sul grado di invalidità accertato in capo alla ricorrente;
orbene, il ctu – pur ribadendo l'assenza di sintomatologia sulla base della visita peritale – ha, in ogni caso, concluso nel senso che – valutata insieme alle altre patologie già riscontrate – l'invalidità complessiva è pari all'88 per cento.
Stanti le conclusioni del ctu (secondo cui la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'88 per cento dalla data della domanda amministrativa), il ricorso deve essere rigettato per carenza del requisito sanitario.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso, per carenza dei presupposti sanitari.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente soccombente e sono liquidate nella misura di euro 1.815,15 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Tale importo risulta dalla somma delle spese del giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c. (Euro
1.168,50 per la fase di istruzione preventiva -risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico- legale- ridotti ad euro 934,80, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. -) e dalle spese del presente giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (liquidati in euro 1.347,75 così calcolati: euro 2695,50 per il giudizio di merito
(risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n.
147/2022), con ulteriore riduzione della metà dei minimi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”, applicabile nella presente controversia in ragione dell'assenza di qualsivoglia questione che non sia quella demandata alla valutazione del CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.815,15 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, il 26.09.2024 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5133 del R.G.L. dell'anno2023 introdotta da
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Leporace n. 19, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Federico Sirimarco che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Gilda Avena e Umberto Ferrato, per procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22-3-2023, rep. n. 37875; Per_1
-RESISTENTE-
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (pensione di inabilità, legge n. 118/71)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22-12-2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda amministrativa al fine di conseguire la PENSIONE DI
INABILITA' di cui all'art.12 L.118/71, premesso che la competente commissione medica la riconosceva invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 76 per cento e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della predetta prestazione e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU (che ha valutato l'istante invalido civile nella misura dell'82 per cento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa), ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta
(pensione di inabilità sul presupposto del grado di invalidità pari al 100 per cento) fin dalla domanda amministrativa con conseguente accertamento del suo diritto all'erogazione della prestazione assistenziale oltre vittoria delle spese di lite.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, sulle conclusioni rassegnate veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note sostitutive di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
2.1.2024- data deposito atto di dissenso 4-12-2023) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 22-12-2023.
Il ricorso, pur ammissibile, si rivela infondato per le seguenti ragioni.
Valga premettere che dalla disamina dell'elaborato peritale si evince che l'ausiliare officiato dal
Tribunale nel procedimento per ATPO svoltosi inter partes, ha accertato che la ricorrente, stanti le patologie da cui è affetta, è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'82 per cento dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
Ciò posto, quale unico motivo di contestazione, la parte ricorrente lamenta che il ctu ha omesso di valutare la grave sindrome ansioso depressiva da cui è affetta, richiamando le tabelle ministeriali che prevedono una percentuale di invalidità diversa a seconda della gravità della patologia.
Orbene, premesso che parte ricorrente non indica con precisione quale sarebbe la patologia da cui è affetta (elencando undici diverse patologie con differente grado di invalidità) in ogni caso si osserva che nell'allegata documentazione sanitaria è rinvenibile certificato medico datato 10.2.2023 che attesta che la ricorrente è affetta da sindrome depressiva per la quale risulta prescritta in pari data terapia farmacologica ma il ctu – che oltre ad esaminare anche tale certificato – ha sottoposto ad accurata visita la perizianda non ne ha riscontrato la sussistenza, avendo escluso, in sede di accurata visita peritale, la permanenza della relativa sintomatologia.
In ogni caso, è stato demandato al ctu di valutare l'incidenza della patologia di cui al certificato medico del 10.2.2023 sul grado di invalidità accertato in capo alla ricorrente;
orbene, il ctu – pur ribadendo l'assenza di sintomatologia sulla base della visita peritale – ha, in ogni caso, concluso nel senso che – valutata insieme alle altre patologie già riscontrate – l'invalidità complessiva è pari all'88 per cento.
Stanti le conclusioni del ctu (secondo cui la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'88 per cento dalla data della domanda amministrativa), il ricorso deve essere rigettato per carenza del requisito sanitario.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso, per carenza dei presupposti sanitari.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente soccombente e sono liquidate nella misura di euro 1.815,15 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Tale importo risulta dalla somma delle spese del giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c. (Euro
1.168,50 per la fase di istruzione preventiva -risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico- legale- ridotti ad euro 934,80, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. -) e dalle spese del presente giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (liquidati in euro 1.347,75 così calcolati: euro 2695,50 per il giudizio di merito
(risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n.
147/2022), con ulteriore riduzione della metà dei minimi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”, applicabile nella presente controversia in ragione dell'assenza di qualsivoglia questione che non sia quella demandata alla valutazione del CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.815,15 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, il 26.09.2024 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti