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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/12/2024, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 791/2016 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to MIGLINO Parte_1 C.F._1
ARNALDO , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1
TORTORELLA SANDRO, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 18.5.2016 il ricorrente ha convenuto in giudizio la Parte_1
società per vederla condannata al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive per le causali indicate in ricorso.
Costituitasi parte resistente ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito la prescrizione quinquennale di quanto richiesto con il ricorso.
pagina 1 di 3 Istruita la causa mediante prova testimoniale, interrogatorio formale e consulenza tecnica, all'udienza del 5.12.2024 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di prescrizione. Infatti, così come eccepito dal ricorrente, in data 16 settembre 2011 parte resistente si è riconosciuta debitrice nei confronti del ricorrente, della somma di euro 6.000,00 dovuta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Ebbene detto atto, sicuramente è da considerare quale atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto il ricorso è tempestivo essendo stato introdotto in data 18.5.2016, prima del decorso dei cinque anni.
Per quanto attiene invece il merito della controversia, dall'istruttoria effettuata il ricorso risulta fondato.
Infatti, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente ha confermato che il licenziamento del 31.12.10 è fittizio, avendo confermato che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in maniera ininterrotta dal 29 giugno 2010 al 10 giugno 2011.
Inoltre per quanto riguarda la qualifica, il legale rappresentante ha confermato che il ricorrente svolgeva l'attività di macellaio presso il supermercato. Inoltre è da chiarire che secondo l'istruttoria effettuata è risultato che il ricorrente abbia sempre svolto sin dall'inizio dell'attività lavorativa, le mansioni relative al III livello, così come riconosciuto nel successivo contratto di lavoro sottoscritto dopo il fittizio licenziamento. Inoltre, non vi è alcuna evidenza documentale relativa all'aiuto di altro personale al reparto macelleria, così come sostenuto da parte resistente.
Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa a tempo pieno è stata confermata dalla testimonianza di , che ha riferito che i gli orari di lavoro del ricorrente erano Testimone_1
ricompresi dalle 8.00 alle 20.00, tutti i giorni, tranne la domenica, giorni in cui ha riferito che il ricorrente lavorava mezza giornata;
in merito occorre precisare, che dette circostanze sono state riferite dal teste in base alla propria diretta percezione, infatti dichiarato in udienza: ”Ciò posso dirlo perché spesso cenava con me e quando ritornava a casa vedevo le luci accendersi e la sua macchina parcheggiata”.
E' stato provato, quindi, che a differenza di quanto indicato nelle buste paga, il ricorrente non svolgeva la propria attività lavorativa con orario part time, ma a tempo pieno.
Per quanto riguarda il quantum debeatur si deve riconoscere, sulla base delle evidenze derivanti dall'istruttoria, quanto individuato dal consulente tecnico all'ipotesi n.
1. Dunque la società convenuta deve essere condannata a pagare l'importo complessivo lordo di euro 22.890,42, meglio analiticamente indicati nella relazione del consulente tecnico.
pagina 2 di 3 Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente. Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente al riconoscimento del 3° livello di cui alla declaratoria del CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 18.7.2008 e del rinnovo CCNL del 6.4.2011;
CONDANNA la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 22.890,42, come meglio indicati in parte motiva;
CONDANNA la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
PONE definitivamente a carico di parte resistente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Vallo della Lucania 05/12/2024
Il Giudice
Mario Miele
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 791/2016 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to MIGLINO Parte_1 C.F._1
ARNALDO , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1
TORTORELLA SANDRO, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 18.5.2016 il ricorrente ha convenuto in giudizio la Parte_1
società per vederla condannata al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive per le causali indicate in ricorso.
Costituitasi parte resistente ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito la prescrizione quinquennale di quanto richiesto con il ricorso.
pagina 1 di 3 Istruita la causa mediante prova testimoniale, interrogatorio formale e consulenza tecnica, all'udienza del 5.12.2024 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di prescrizione. Infatti, così come eccepito dal ricorrente, in data 16 settembre 2011 parte resistente si è riconosciuta debitrice nei confronti del ricorrente, della somma di euro 6.000,00 dovuta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Ebbene detto atto, sicuramente è da considerare quale atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto il ricorso è tempestivo essendo stato introdotto in data 18.5.2016, prima del decorso dei cinque anni.
Per quanto attiene invece il merito della controversia, dall'istruttoria effettuata il ricorso risulta fondato.
Infatti, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente ha confermato che il licenziamento del 31.12.10 è fittizio, avendo confermato che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in maniera ininterrotta dal 29 giugno 2010 al 10 giugno 2011.
Inoltre per quanto riguarda la qualifica, il legale rappresentante ha confermato che il ricorrente svolgeva l'attività di macellaio presso il supermercato. Inoltre è da chiarire che secondo l'istruttoria effettuata è risultato che il ricorrente abbia sempre svolto sin dall'inizio dell'attività lavorativa, le mansioni relative al III livello, così come riconosciuto nel successivo contratto di lavoro sottoscritto dopo il fittizio licenziamento. Inoltre, non vi è alcuna evidenza documentale relativa all'aiuto di altro personale al reparto macelleria, così come sostenuto da parte resistente.
Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa a tempo pieno è stata confermata dalla testimonianza di , che ha riferito che i gli orari di lavoro del ricorrente erano Testimone_1
ricompresi dalle 8.00 alle 20.00, tutti i giorni, tranne la domenica, giorni in cui ha riferito che il ricorrente lavorava mezza giornata;
in merito occorre precisare, che dette circostanze sono state riferite dal teste in base alla propria diretta percezione, infatti dichiarato in udienza: ”Ciò posso dirlo perché spesso cenava con me e quando ritornava a casa vedevo le luci accendersi e la sua macchina parcheggiata”.
E' stato provato, quindi, che a differenza di quanto indicato nelle buste paga, il ricorrente non svolgeva la propria attività lavorativa con orario part time, ma a tempo pieno.
Per quanto riguarda il quantum debeatur si deve riconoscere, sulla base delle evidenze derivanti dall'istruttoria, quanto individuato dal consulente tecnico all'ipotesi n.
1. Dunque la società convenuta deve essere condannata a pagare l'importo complessivo lordo di euro 22.890,42, meglio analiticamente indicati nella relazione del consulente tecnico.
pagina 2 di 3 Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente. Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente al riconoscimento del 3° livello di cui alla declaratoria del CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 18.7.2008 e del rinnovo CCNL del 6.4.2011;
CONDANNA la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 22.890,42, come meglio indicati in parte motiva;
CONDANNA la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
PONE definitivamente a carico di parte resistente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Vallo della Lucania 05/12/2024
Il Giudice
Mario Miele
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