Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/12/2025, n. 23427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23427 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13388/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13388 del 2022, proposto da
Azienda Agricola EL NS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Maria Mannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La Vecchia Fattoria s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione della Regione Lazio, Direzione Agricoltura n. G07415 del 31 maggio 2019 mai comunicata alla ricorrente ma pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 48 del 13 giugno 2019 avente ad oggetto “ Reg. (CE) 1698/2005 - PSR 2007/2013 del Lazio. Bandi pubblici DGR 412/2008 e ss. mm. ii. Misura 112 "Progettazione Integrata Aziendale" (Pacchetto Giovani) - II Stop and go. Presa d'atto degli esiti istruttori di ammissibilità ed autorizzazione al finanziamento della domanda di aiuto codice AGEA 8475904866, Ditta SANSONI ANGELO, CUAA: [...] ”; nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, coordinato e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. GA EP ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 14 luglio 2009 l’Azienda Agricola EL NS ha presentato alla Regione Lazio domanda di finanziamento, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013, a valere sulle misure 112 (insediamento di giovani agricoltori – progettazione integrata aziendale – pacchetto giovani), 114 (Utilizzo dei servizi di consulenza), 121 (Ammodernamento delle aziende agricole) e 311 (diversificazione verso attività non agricole azione 3 – sostegno all’offerta agrituristica), in relazione al progetto « Lo sviluppo di una nuova azienda agricola » per un importo di € 378.363,28
2. Tale domanda di aiuti è stata dichiarata inammissibile dai competenti uffici della Regione Lazio con provvedimento del 3 novembre 2011, n. 471893.
3. L’Azienda Agricola EL NS ha quindi impugnato la predetta decisione innanzi al Tar Lazio con ricorso iscritto al r.g. n. 165/2012.
4. Con sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 23 marzo 2018, n. 3270, questo Tribunale ha annullato l’esclusione disposta dalla Regione Lazio.
5. Tale provvedimento è stata impugnato dalla Regione Lazio con appello iscritto al r.g. n. 4653/2018.
6. Con sentenza Consiglio di Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1547 il giudice d’appello ha respinto l’appello proposto dalla Regione, confermando la decisione assunta in primo grado.
7. Con determinazione dirigenziale n. G07415 del 31 maggio 2019, pubblicata sul Burl n. 48 del 13 giugno 2019, la Regione Lazio ha ammesso a finanziamento il progetto dell’Azienda Agricola EL NS, riconoscendole « un totale complessivo di aiuto pubblico di € 267.674,96 ».
8. Dopo la pubblicazione del suindicato provvedimento, l’Azienda Agricola EL NS ha proposto azione innanzi a questo Tribunale (con ricorso iscritto al r.g. n. 10034/2019) « al fine di ottenere il risarcimento derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa da parte della Regione Lazio che, con i provvedimenti dichiarati illegittimi … con sentenza n. 3270/2018, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1547/2019, ha disposto la non ammissibilità della domanda n. 8475904866 per l’accesso agli aiuti relativi al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 » (domanda quest’ultima che è stata rigettata con sentenza Tar Lazio, V, 7 febbraio 2023, n. 3764, confermata in appello da Consiglio di Stato, VI, 8 ottobre 2024, n. 8071).
9. Successivamente alla proposizione dell’azione risarcitoria (e nelle more della sua definizione) con l’atto introduttivo del presente giudizio l’Azienda Agricola EL NS ha notificato e depositato il presente gravame al fine di chiedere a questo Tribunale l’annullamento la determinazione dirigenziale n. G07415 del 31 maggio 2019.
A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente ha articolato tre motivi in diritto, contestando il provvedimento adottato dall’amministrazione per « eccesso di potere per sviamento » (cfr. ricorso sub I); per « violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 nonché dei commi 6 e 7 dell'art. 31 della lex specialis » (cfr. ricorso sub II) e per « violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 4 della Misura 121 della lex specialis e dell'art. 8 della misura 112 [ed] eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore nei fatti presupposti » (cfr. ricorso sub III).
10. Con memoria versata in atti in data 13 ottobre 2025, la Regione Lazio ha spiegato le proprie difese e, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sottolineando che nell’ambito dell’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente aveva espressamente affermato che « non sussistono più le condizioni per la realizzazione del progetto presentato [e ciò in quanto] l’Azienda agricola ha … provveduto ad effettuare altri investimenti con le proprie risorse finanziarie, incompatibili con il progetto » e notando che tale circostanza (accertata anche nell’ambito delle sentenze che avevano definito l’azione risarcitoria proposta dalla ricorrente) era tale da far sì che parte ricorrente non avrebbe potuto trarre alcuna utilità dall’accoglimento del presente ricorso.
11. Con memoria depositata il 14 ottobre 2025 parte ricorrente ha insistito nelle sue domande.
12. Con repliche del 24 ottobre 2025 la ricorrente ha replicato a tutte le difese svolte dalla Regione Lazio, argomentando sul proprio interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto gravato perché lo stesso « non costituisce idonea forma di ottemperanza alle decisioni del G.A. che ha annullato l'illegittimo diniego », e nella prospettiva di ottenere un nuovo provvedimento da parte della Regione Lazio che possa costituire « una qualche forma di ristoro » del danno causato dal primo diniego.
13. All’udienza straordinaria svoltasi il 14 novembre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
14. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
15. Va innanzitutto richiamato quanto notato dalla sentenza Consiglio di Stato, VI, 8 ottobre 2024, n. 8071 in ordine al fatto che la procedura in relazione alla quale sono stati adottati nei confronti della società ricorrente prima il provvedimento di esclusione dai finanziamenti del 3 novembre 2011 (annullato in sede giurisdizionale) e poi la decisione di ammissione parziale datata 31 maggio 2019 (adottata dopo l’annullamento del primo provvedimento e gravata nell’ambito del presente giudizio) prevedeva che l’erogazione dei finanziamenti fosse subordinata « alla concreta esecuzione di uno specifico piano di investimenti giudicato meritevole di sostegno dalle disposizioni di rango comunitario da cui, a monte, era scaturita la provvista finanziaria veicolata dai bandi » ovverosia che « l’erogazione definitiva delle somme [fosse subordinata] all’effettiva realizzazione delle opere e delle attività previste nella stessa domanda a ed alla loro valutazione positiva di conformità al progetto al quale i fondi concessi sono necessariamente finalizzati » (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 8071/2024, sub 6.1 e 6.3).
16. Tanto premesso, è pacifico che la ricorrente ha riconosciuto di non essere più nelle condizioni di realizzare il progetto (“ Lo sviluppo di una nuova azienda agricola ”, cfr. doc. 4 allegato al ricorso) connesso alla domanda di finanziamento: al riguardo basta notare che nell’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha affermato di aver « provveduto ad effettuare altri investimenti con le proprie risorse finanziarie, incompatibili con il progetto » (cfr. ricorso pag. 7) e che dichiarazioni di analogo tenore sono state fatte anche nell’ambito dell’azione risarcitoria (avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere il ristoro dei danni determinati dal primo diniego) definita dalla sentenza del giudice d’appello appena sopra richiamata (cfr. ancora Consiglio di Stato, VI, n. 8071/2024, sub 6.3 dove si legge che anche nell’ambito del giudizio risarcitorio l’Azienda Agricola EL NS « ha confermato [di essersi] spontaneamente determinata a non dare seguito al programma di investimenti » previsto dal progetto).
17. La circostanza che la società ricorrente – per sua stessa ammissione – già alla data di proposizione del presente ricorso non era più nelle condizioni di realizzare lo specifico progetto (« Lo sviluppo di una nuova azienda agricola ») collegato alla domanda di finanziamento non può che condurre a una declaratoria di inammissibilità del presente ricorso (come si è detto finalizzato all’annullamento del provvedimento di ammissione parziale alla misura di finanziamento adottato nel 2019) per difetto di interesse, atteso che appare evidente che nessun beneficio poteva e può trarre la ricorrente dall’annullamento dell’atto gravato nel presente giudizio (atteso che ogni riedizione del potere da parte della p.a. resistente non potrebbe prescindere dal legame tra realizzazione del progetto del 2009 – che la ricorrente ha però affermato di non essere più nelle condizione di realizzare – e finanziamento).
18. In altri termini, l’acclarata (e non contestata, neppure in sede di memorie ex art. 73 c.p.a.) circostanza che la società ricorrente non era (e non è) nelle condizioni di realizzare il progetto di cui alla domanda del 2009 (e quindi non lo realizzerà) è idonea a determinare non solo l’inammissibilità delle censure volte a contestare la decurtazione del finanziamento anche come conseguenza del mancato ricoinvolgimento della società ricorrente nell’istruttoria (spiegate nel ricorso sub 2 e 3) ma anche quella del primo motivo di gravame (volto a lamentare – in sostanza – la natura meramente strumentale del provvedimento gravato e la sua ineffettività stante le difficoltà connesse alla realizzazione del progetto del 2009), atteso che non è possibile (come invece pare postulare la ricorrente) che in sede di riedizione del potere la Regione Lazio consenta l’accesso a finanziamenti slegati dalla realizzazione degli investimenti di progetto (che – lo si ripete – la società ricorrente non ha mai manifestato di voler/poter realizzare, neppure parzialmente, evidenziando di aver effettuato « altri investimenti … incompatibili con il progetto »).
Né possono condurre a conclusioni diverse i riferimenti fatti da parte ricorrente alla prospettiva di un’attività amministrativa orientata al « ristoro [dell’operatore economico] in conseguenza dell' [originario] illegittimo diniego del contributo richiesto », atteso che la sede in cui sono state discusse (e respinte) le pretese della ricorrente a titolo di “ristoro” del danno è stato il giudizio risarcitorio a tal fine dalla stessa espressamente promosso.
19. Alle dirimenti considerazioni di cui sopra è appena il caso di aggiungere che in ogni caso la tesi (da cui muove il ricorso) circa la natura meramente strumentale del provvedimento impugnato appare priva di pregio, atteso che ove la ricorrente avesse autonomamente realizzato gli investimenti per cui aveva chiesto gli aiuti finanziari nel 2009 (o comunque ove la stessa avesse ritenuto di poterli/volerli realizzare una volta acquisita conoscenza del provvedimento del 2019 nonostante il tempo trascorso) l’atto gravato le avrebbe consentito di ottenere i benefici richiesti e ciò in quanto – come è stato acclarato nel giudizio risarcitorio – il provvedimento del 2019 era stato adottato previa individuazione da parte della Regione Lazio della necessaria copertura finanziaria « nell’ambito degli accantonamenti appostati nell’ambito della successiva programmazione 2014-2020 » (cfr. Tar Lazio, V, n. 3764/2023).
20. Conclusivamente – per tutte le ragioni spiegate supra sub 15-18 – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
21. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA NZ, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario
GA EP ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA EP ME | IA NZ |
IL SEGRETARIO