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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/10/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1244/2021 promossa
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Gianna Giannini con la quale inoltre dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: a mezzo fax al seguente n. 085.693369, Email_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
Convenuta- contumace
NONCHE'
(P.Iva ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di impresa territorialmente designata per la Regione Abruzzo per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Parigi e Paolo Pisani;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extra contrattuale – sinistro stradale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa. 2) Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la quale impresa Controparte_2 territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la gestioni dei sinistri occorsi nella Regione Abruzzo, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa del decesso del figlio minore, (nato il Persona_1
08/10/2000) , a seguito della collisione occorsa il 26/03/2010 in Celano, località Borgo Ottomila, tra le automobili “PE AL targata AA846JS” (di proprietà della odierna convenuta, condotta dal padre del minore, signor e sul quale il minore Persona_2 viaggiava) e “Alfa ME targata CB253EX” (di proprietà del signor e da CP_3 questi condotta) che nel contempo sopraggiungeva in senso contrario;
più nello specifico, che il sinistro era stato causato in ragione dell'invasione, ad opera dell'automobile PE, della corsia di marcia sulla quale sopraggiungeva l'Alfa ME.
Inoltre, deduceva:
- che a seguito del sinistro, sia il minore che il padre venivano trasportati presso Per_1
l'Ospedale di Avezzano ove purtroppo, veniva constatato il decesso del bambino a causa delle gravissime lesioni dallo stesso riportate, quali “politrauma accidentale con frattura della base cranica”.
Inoltre esponeva che l'automobile PE AL risultava, al momento del sinistro, priva della prescritta copertura assicurativa RCA, mentre l'automobile Alfa ME risultava assicurata con la compagnia ( ; CP_4 Controparte_5
- che entrambe le automobili venivano sottoposte a sequestro penale ad opera dell'Autorità Giudiziaria.
- l'intervenuto decesso del signor in data 12/08/2011, con Persona_2 consequenziale rinuncia all'eredità del marito.
- che nessun risarcimento del danno era intervenuto in suo favore nonostante espressa richiesta in tal senso.
Sosteneva, quindi, di aver diritto a vedersi risarcire tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi, dalla stessa quantificati sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano vigenti e precisamente in € 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale, in € 336.500,00 a titolo di danno da perdita della relazione parentale ed € 70.000,00 a titolo di danno morale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria a far data della messa in mora e sino al di del soddisfo.
A sostegno della propria domanda, l'attrice, tra le varie, allegava verbale del P.S. di Avezzano, verbale di ispezione ed identificazione cadaverica redatto dai Carabinieri della Stazione di Cerchio e la dott.ssa quale medico nominato dalla Procura Persona_3 della Repubblica di Avezzano nel procedimento R.G.N.R. n. 637/2011, consulenza tecnica peritale redatta dal Geom. quale consulente tecnico parimenti nominato Persona_4 dalla Procura di Avezzano nell'ambito del su indicato procedimento penale, certificato di proprietà rilasciato dal PRA di L'Aquila attestante la proprietà dell'automobile PE in capo alla odierna convenuta, comunicazione IVASS del 06/06/2013, comunicazioni varie inerenti la richiesta di risarcimento danni e solleciti vari, l'intervenuto invito a concludere una negoziazione assistita e pedissequo rifiuto ad aderire.
2) Si costituiva in giudizio la quale impresa territorialmente Controparte_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la gestioni dei sinistri occorsi
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
nella Regione Abruzzo, deducendo preliminarmente l'inammissibilità della domanda perché già oggetto di un precedente giudizio (R.G. n. 1234/2017) conclusosi con sentenza n. 557/2019, passata in giudicato per mancata impugnazione, ovvero per intervenuto decorso del termine prescrizionale senza che nel contempo intervenivano i necessari atti interruttivi. Nel merito, contestava la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto;
con contestazione nel quatum debeatur e richiesta di CTU medico-legale.
Altresì dava atto dell'avvenuta corresponsione in favore della odierna attrice in data 13/08/2012, della somma di € 35.000,00 a titolo risarcitorio.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano:
Rigettare la domanda attrice in ragione del giudicato di rigetto portato dalla sentenza n. 557/2019 Tribunale di Avezzano o, in subordine, perché prescritta;
in caso di suo accoglimento, ridurla a giustizia, secondo quanto allegato e provato.
Rigettare in ogni caso la domanda di malagestio formulata in atto di citazione o, in subordinata ipotesi di suo accoglimento, ridurla a giustizia.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese legali ex DM 55/2014”.
3) Assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e l'assunzione delle prove testimoniali.
4) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche, cui le parti provvedevano.
5) Ciò premesso ed inquadrandosi l'azione promossa dall'attrice nell'ambito dell'art. 144 C.d.A., correttamente esercitabile nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada che risponde ai sensi dell'art. 283 C.d.A. nelle ipotesi in cui, come nella specie, il veicolo del responsabile civile sia privo di copertura assicurativa, vanno in primo luogo vagliate le eccezioni preliminari dedotte dalla convenuta inerenti l'intervenuto giudicato e il decorso del termine prescrizionale.
Ed invero, quanto all'eccezione di giudicato, si osserva di come dalla lettura della sentenza n. 557/2019 il Tribunale di Avezzano non abbia affatto deciso nel merito della domanda risarcitoria essendosi invece limitato a rigettarla per carenza dei presupposti per l'azione diretta richiesti ai sensi dell'art. 141 C.d.A., ovvero che la domanda doveva essere promossa secondo la procedura ordinaria ex art. 144 C.d.A.
Quanto, invece, all'eccezione di intervenuta prescrizione e fermo restando i riferiti due procedimenti R.G.N.R. n. 637/2011 archiviato a seguito del decesso dell'indagato sig. e R.G. n. 1234/2017 conclusosi con la sentenza su indicata, si rilevano Persona_2 numerose diffide e messe in mora, al pari di inviti e solleciti vari, tutti regolarmente trasmessi dall'attrice sia in sede di iscrizione a ruolo che in sede di deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.; dicasi, atti che nel corso del tempo hanno validamente interrotto il dedotto termine prescrizionale.
Nella specie sono state inviate - e tutte regolarmente ricevute - la richiesta risarcitoria del 13/10/2011, la messa in mora del 28/01/2013, il reclamo del 20/03/2014, l'invito a stipulare la negoziazione assistita, l'atto di citazione da cui è scaturito il procedimento R.G. n.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
1234/2017 conclusosi con la sentenza n. 557/2019 pubblicata il 11/11/2019, l'atto di citazione da cui è scaturito il presente giudizio, iscritto a ruolo in data 01/10/2019.
Da quanto appena esposto, quindi, ne consegue il rigetto delle eccezioni preliminari dedotte dalla compagnia di assicurazioni convenuta.
6) Nel merito, la domanda attorea è fondata e quindi deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Premettendo che la compagnia di assicurazione può sempre esercitare l'azione di regresso per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese nei confronti del responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 292, comma 1, C.d.A., si rileva che nel caso di specie, parte attrice ha adeguatamente provato - come era suo preciso onere - la sussistenza del diritto di vedersi riconoscere i danni subiti a seguito del decesso del proprio figlio.
Quanto, alla dinamica del sinistro ed all'accertamento della responsabilità, dagli atti di causa emerge che la causazione del sinistro oggetto di causa, sia esclusivamente addebitabile al padre del minore signor quale conducente del veicolo Persona_2
PE di proprietà della convenuta;
tanto si evince sia dalla relazione del tecnico Geom. (consulente nominato dalla Procura della Repubblica di Avezzano Persona_4 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 637/2011) che dalla relazione di intervento redatta dai C.C. di Cerchio nell'immediatezza del sinistro.
Dai summenzionati documenti e comunque dalla certificazione rilasciata dal P.R.A. di L'Aquila, si evince altresì che è stata data prova della mancata copertura assicurativa della predetta automobile PE (ad ogni modo trattasi di circostanza pacifica perché non contestata).
Del pari, risulta l'intervenuto decesso del minore a causa delle gravissime lesioni dallo stesso riportate così come il mancato utilizzo ad opera dello stesso della cintura di sicurezza al momento dell'incidente.
Tal ultima circostanza, come visto, è stata posta a fondamento del concorso di colpa dedotto dalla compagnia di assicurazioni convenuta.
Sul punto, si osserva che non risulta certamente configurabile un concorso di colpa a carico del danneggiato minore di anni 10 (età del figlio al momento del decesso anni 9) Per_1 perché assolutamente incapace, mentre risulta certamente configurabile a carico del responsabile del sinistro. Ne discende, pertanto, che nessun concorso di colpa può essere riconosciuto a carico della vittima, tantomeno a carico dell'odierna attrice, del tutto estranea alla causazione del sinistro per cui si discute.
7) Accertata la dinamica del sinistro e le relative responsabilità, deve ora procedersi all'esamina del risarcimento richiesto dalla madre del minore deceduto.
Nella specie, l'attrice ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno patrimoniale, prudenzialmente quantificato in € 50.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, costituito “dall'aspettativa di vita regolare, con tanto di studi e relativa attività lavorativa”.
In tema di decesso a seguito di sinistri stradali, la giurisprudenza ha più volte confermato che ai familiari può essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante), anche in forma di rendita, soltanto nel caso in cui vi sia stata una perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro o per legge o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Nel caso in esame, però, ferma la giovanissima età della vittima, nessuna prova è stata fornita circa un suo proprio reddito che come tale era destinato in tutto o in parte all'attrice.
Tantomeno è stata data prova di eventuali spese sostenute in favore del minore deceduto (es. funerarie) tali da giustificare detta richiesta.
Deve escludersi quindi il risarcimento del danno patrimoniale.
Deve invece riconoscersi in capo all'attrice, madre del minore deceduto, il danno da perdita del rapporto parentale.
Secondo l'ormai costante ed univoca giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972/2008), il danno per la perdita del rapporto parentale costituisce un danno conseguenza, da allegare e provare, anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., nella sua duplice componente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico-relazionale, quale sconvolgimento delle abitudini di vita del congiunto.
Pur tuttavia, si osserva di come la stessa giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice intende aderire, consenta di presumere il danno da perdita del rapporto parentale nella situazioni in cui il danneggiato che agisce sia un prossimo congiunto della persona deceduta: “Quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (cfr. Cass. Civ. n. 23632/2019 e n. 3767/2018).
Nel caso in esame, la domanda risarcitoria è stata richiesta dalla madre della vittima, tanto che deve presumersi lo stabile legame e la sofferenza provocata dall'evento traumatico del decesso del congiunto a seguito del dedotto tragico incidente stradale.
Quanto ai criteri per procedere alla liquidazione, questo Tribunale ritiene che le tabelle del Tribunale di Milano vigenti alla data della domanda (2021) costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale.
Conseguentemente, in considerazione dell'età della vittima (9 anni) e dell'età della madre al momento del decesso (51 anni), nonché lo stato di convivenza tra gli stessi (convivenza per altro non contestata e comunque confermata anche dai testimoni escussi), il risarcimento deve liquidarsi nella misura di importo pari ad € 336.502,00 (comprensivo del danno morale), a cui vanno detratte le somme già versate in data 13/08/2012 dalla compagnia in favore dell'attrice pari ad € 35.000,00.
8) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
9) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al decisum (da € 260.001,00 fino ad € 520.000,00), come da dispositivo secondo i parametri medi ex D.M.
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55/2014 e ss.mm.ii., compensate per la metà, stante il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente della PE AL targata AA846JS, condanna , quale proprietaria Persona_2 Controparte_1 dell'automobile, PE AL targata AA846JS, non assicurata e la
[...]
quale impresa territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada per la gestioni dei sinistri occorsi nella Regione Abruzzo, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale subiti dall'attrice per perdita del rapporto parentale comprensivo del danno morale, ed in particolare al pagamento in favore della stessa della somma pari ad € 301.502,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanna e quale impresa Controparte_1 Controparte_2 territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la gestioni dei sinistri occorsi nella Regione Abruzzo, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano d'ufficio in € 11.228,50, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Avezzano il 07/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1244/2021 promossa
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Gianna Giannini con la quale inoltre dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: a mezzo fax al seguente n. 085.693369, Email_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
Convenuta- contumace
NONCHE'
(P.Iva ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di impresa territorialmente designata per la Regione Abruzzo per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Parigi e Paolo Pisani;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extra contrattuale – sinistro stradale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa. 2) Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la quale impresa Controparte_2 territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la gestioni dei sinistri occorsi nella Regione Abruzzo, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa del decesso del figlio minore, (nato il Persona_1
08/10/2000) , a seguito della collisione occorsa il 26/03/2010 in Celano, località Borgo Ottomila, tra le automobili “PE AL targata AA846JS” (di proprietà della odierna convenuta, condotta dal padre del minore, signor e sul quale il minore Persona_2 viaggiava) e “Alfa ME targata CB253EX” (di proprietà del signor e da CP_3 questi condotta) che nel contempo sopraggiungeva in senso contrario;
più nello specifico, che il sinistro era stato causato in ragione dell'invasione, ad opera dell'automobile PE, della corsia di marcia sulla quale sopraggiungeva l'Alfa ME.
Inoltre, deduceva:
- che a seguito del sinistro, sia il minore che il padre venivano trasportati presso Per_1
l'Ospedale di Avezzano ove purtroppo, veniva constatato il decesso del bambino a causa delle gravissime lesioni dallo stesso riportate, quali “politrauma accidentale con frattura della base cranica”.
Inoltre esponeva che l'automobile PE AL risultava, al momento del sinistro, priva della prescritta copertura assicurativa RCA, mentre l'automobile Alfa ME risultava assicurata con la compagnia ( ; CP_4 Controparte_5
- che entrambe le automobili venivano sottoposte a sequestro penale ad opera dell'Autorità Giudiziaria.
- l'intervenuto decesso del signor in data 12/08/2011, con Persona_2 consequenziale rinuncia all'eredità del marito.
- che nessun risarcimento del danno era intervenuto in suo favore nonostante espressa richiesta in tal senso.
Sosteneva, quindi, di aver diritto a vedersi risarcire tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi, dalla stessa quantificati sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano vigenti e precisamente in € 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale, in € 336.500,00 a titolo di danno da perdita della relazione parentale ed € 70.000,00 a titolo di danno morale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria a far data della messa in mora e sino al di del soddisfo.
A sostegno della propria domanda, l'attrice, tra le varie, allegava verbale del P.S. di Avezzano, verbale di ispezione ed identificazione cadaverica redatto dai Carabinieri della Stazione di Cerchio e la dott.ssa quale medico nominato dalla Procura Persona_3 della Repubblica di Avezzano nel procedimento R.G.N.R. n. 637/2011, consulenza tecnica peritale redatta dal Geom. quale consulente tecnico parimenti nominato Persona_4 dalla Procura di Avezzano nell'ambito del su indicato procedimento penale, certificato di proprietà rilasciato dal PRA di L'Aquila attestante la proprietà dell'automobile PE in capo alla odierna convenuta, comunicazione IVASS del 06/06/2013, comunicazioni varie inerenti la richiesta di risarcimento danni e solleciti vari, l'intervenuto invito a concludere una negoziazione assistita e pedissequo rifiuto ad aderire.
2) Si costituiva in giudizio la quale impresa territorialmente Controparte_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la gestioni dei sinistri occorsi
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
nella Regione Abruzzo, deducendo preliminarmente l'inammissibilità della domanda perché già oggetto di un precedente giudizio (R.G. n. 1234/2017) conclusosi con sentenza n. 557/2019, passata in giudicato per mancata impugnazione, ovvero per intervenuto decorso del termine prescrizionale senza che nel contempo intervenivano i necessari atti interruttivi. Nel merito, contestava la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto;
con contestazione nel quatum debeatur e richiesta di CTU medico-legale.
Altresì dava atto dell'avvenuta corresponsione in favore della odierna attrice in data 13/08/2012, della somma di € 35.000,00 a titolo risarcitorio.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano:
Rigettare la domanda attrice in ragione del giudicato di rigetto portato dalla sentenza n. 557/2019 Tribunale di Avezzano o, in subordine, perché prescritta;
in caso di suo accoglimento, ridurla a giustizia, secondo quanto allegato e provato.
Rigettare in ogni caso la domanda di malagestio formulata in atto di citazione o, in subordinata ipotesi di suo accoglimento, ridurla a giustizia.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese legali ex DM 55/2014”.
3) Assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e l'assunzione delle prove testimoniali.
4) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche, cui le parti provvedevano.
5) Ciò premesso ed inquadrandosi l'azione promossa dall'attrice nell'ambito dell'art. 144 C.d.A., correttamente esercitabile nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada che risponde ai sensi dell'art. 283 C.d.A. nelle ipotesi in cui, come nella specie, il veicolo del responsabile civile sia privo di copertura assicurativa, vanno in primo luogo vagliate le eccezioni preliminari dedotte dalla convenuta inerenti l'intervenuto giudicato e il decorso del termine prescrizionale.
Ed invero, quanto all'eccezione di giudicato, si osserva di come dalla lettura della sentenza n. 557/2019 il Tribunale di Avezzano non abbia affatto deciso nel merito della domanda risarcitoria essendosi invece limitato a rigettarla per carenza dei presupposti per l'azione diretta richiesti ai sensi dell'art. 141 C.d.A., ovvero che la domanda doveva essere promossa secondo la procedura ordinaria ex art. 144 C.d.A.
Quanto, invece, all'eccezione di intervenuta prescrizione e fermo restando i riferiti due procedimenti R.G.N.R. n. 637/2011 archiviato a seguito del decesso dell'indagato sig. e R.G. n. 1234/2017 conclusosi con la sentenza su indicata, si rilevano Persona_2 numerose diffide e messe in mora, al pari di inviti e solleciti vari, tutti regolarmente trasmessi dall'attrice sia in sede di iscrizione a ruolo che in sede di deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.; dicasi, atti che nel corso del tempo hanno validamente interrotto il dedotto termine prescrizionale.
Nella specie sono state inviate - e tutte regolarmente ricevute - la richiesta risarcitoria del 13/10/2011, la messa in mora del 28/01/2013, il reclamo del 20/03/2014, l'invito a stipulare la negoziazione assistita, l'atto di citazione da cui è scaturito il procedimento R.G. n.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
1234/2017 conclusosi con la sentenza n. 557/2019 pubblicata il 11/11/2019, l'atto di citazione da cui è scaturito il presente giudizio, iscritto a ruolo in data 01/10/2019.
Da quanto appena esposto, quindi, ne consegue il rigetto delle eccezioni preliminari dedotte dalla compagnia di assicurazioni convenuta.
6) Nel merito, la domanda attorea è fondata e quindi deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Premettendo che la compagnia di assicurazione può sempre esercitare l'azione di regresso per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese nei confronti del responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 292, comma 1, C.d.A., si rileva che nel caso di specie, parte attrice ha adeguatamente provato - come era suo preciso onere - la sussistenza del diritto di vedersi riconoscere i danni subiti a seguito del decesso del proprio figlio.
Quanto, alla dinamica del sinistro ed all'accertamento della responsabilità, dagli atti di causa emerge che la causazione del sinistro oggetto di causa, sia esclusivamente addebitabile al padre del minore signor quale conducente del veicolo Persona_2
PE di proprietà della convenuta;
tanto si evince sia dalla relazione del tecnico Geom. (consulente nominato dalla Procura della Repubblica di Avezzano Persona_4 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 637/2011) che dalla relazione di intervento redatta dai C.C. di Cerchio nell'immediatezza del sinistro.
Dai summenzionati documenti e comunque dalla certificazione rilasciata dal P.R.A. di L'Aquila, si evince altresì che è stata data prova della mancata copertura assicurativa della predetta automobile PE (ad ogni modo trattasi di circostanza pacifica perché non contestata).
Del pari, risulta l'intervenuto decesso del minore a causa delle gravissime lesioni dallo stesso riportate così come il mancato utilizzo ad opera dello stesso della cintura di sicurezza al momento dell'incidente.
Tal ultima circostanza, come visto, è stata posta a fondamento del concorso di colpa dedotto dalla compagnia di assicurazioni convenuta.
Sul punto, si osserva che non risulta certamente configurabile un concorso di colpa a carico del danneggiato minore di anni 10 (età del figlio al momento del decesso anni 9) Per_1 perché assolutamente incapace, mentre risulta certamente configurabile a carico del responsabile del sinistro. Ne discende, pertanto, che nessun concorso di colpa può essere riconosciuto a carico della vittima, tantomeno a carico dell'odierna attrice, del tutto estranea alla causazione del sinistro per cui si discute.
7) Accertata la dinamica del sinistro e le relative responsabilità, deve ora procedersi all'esamina del risarcimento richiesto dalla madre del minore deceduto.
Nella specie, l'attrice ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno patrimoniale, prudenzialmente quantificato in € 50.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, costituito “dall'aspettativa di vita regolare, con tanto di studi e relativa attività lavorativa”.
In tema di decesso a seguito di sinistri stradali, la giurisprudenza ha più volte confermato che ai familiari può essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante), anche in forma di rendita, soltanto nel caso in cui vi sia stata una perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro o per legge o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Nel caso in esame, però, ferma la giovanissima età della vittima, nessuna prova è stata fornita circa un suo proprio reddito che come tale era destinato in tutto o in parte all'attrice.
Tantomeno è stata data prova di eventuali spese sostenute in favore del minore deceduto (es. funerarie) tali da giustificare detta richiesta.
Deve escludersi quindi il risarcimento del danno patrimoniale.
Deve invece riconoscersi in capo all'attrice, madre del minore deceduto, il danno da perdita del rapporto parentale.
Secondo l'ormai costante ed univoca giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972/2008), il danno per la perdita del rapporto parentale costituisce un danno conseguenza, da allegare e provare, anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., nella sua duplice componente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico-relazionale, quale sconvolgimento delle abitudini di vita del congiunto.
Pur tuttavia, si osserva di come la stessa giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice intende aderire, consenta di presumere il danno da perdita del rapporto parentale nella situazioni in cui il danneggiato che agisce sia un prossimo congiunto della persona deceduta: “Quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (cfr. Cass. Civ. n. 23632/2019 e n. 3767/2018).
Nel caso in esame, la domanda risarcitoria è stata richiesta dalla madre della vittima, tanto che deve presumersi lo stabile legame e la sofferenza provocata dall'evento traumatico del decesso del congiunto a seguito del dedotto tragico incidente stradale.
Quanto ai criteri per procedere alla liquidazione, questo Tribunale ritiene che le tabelle del Tribunale di Milano vigenti alla data della domanda (2021) costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale.
Conseguentemente, in considerazione dell'età della vittima (9 anni) e dell'età della madre al momento del decesso (51 anni), nonché lo stato di convivenza tra gli stessi (convivenza per altro non contestata e comunque confermata anche dai testimoni escussi), il risarcimento deve liquidarsi nella misura di importo pari ad € 336.502,00 (comprensivo del danno morale), a cui vanno detratte le somme già versate in data 13/08/2012 dalla compagnia in favore dell'attrice pari ad € 35.000,00.
8) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
9) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al decisum (da € 260.001,00 fino ad € 520.000,00), come da dispositivo secondo i parametri medi ex D.M.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
55/2014 e ss.mm.ii., compensate per la metà, stante il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente della PE AL targata AA846JS, condanna , quale proprietaria Persona_2 Controparte_1 dell'automobile, PE AL targata AA846JS, non assicurata e la
[...]
quale impresa territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada per la gestioni dei sinistri occorsi nella Regione Abruzzo, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale subiti dall'attrice per perdita del rapporto parentale comprensivo del danno morale, ed in particolare al pagamento in favore della stessa della somma pari ad € 301.502,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanna e quale impresa Controparte_1 Controparte_2 territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la gestioni dei sinistri occorsi nella Regione Abruzzo, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano d'ufficio in € 11.228,50, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Avezzano il 07/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
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