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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1909/2023 R.G., promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Teresa Anna Maria Lombardi e Fabiola Zennaro, con domicilio eletto presso lo studio delle stesse in San Bonifacio (VR), via Moscardi n. 2/b, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Giuseppe Momi, con domicilio eletto in Este (PD) via Atheste n. 38/d2, in forza di procura alle liti in atti;
1 APPELLATA
Oggetto: appello rimesso in decisione all'esito dell'udienza del 16 giugno 2025 ai sensi dell'art. 352 cpc, avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 709/2023, pubblicata in data 28 luglio
2023.
CONLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via principale di merito, riformare integralmente la sentenza n. 709/2023 del 28.07.2023 emessa dal Tribunale di Rovigo. Conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame, dichiarare il carattere di beni personali ex art. 179 lett. a) e b) delle somme meglio indicate al punto 4.2 lettera d) del presente atto, già quantificate in complessivi euro 49.090,00.=, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la signora Parte_2
alla restituzione delle suindicate somme a favore del signor . Dichiarare
[...] Parte_1 che le somme presenti sul libretto postale n. 42067/000038349626 acceso presso l'ufficio postale di NS (PD) e cointestato tra i coniugi e rientrano in comunione legale de Pt_1 CP_1
residuo e, dunque, disporne al divisione tra i coniugi e nella misura del 50 % Pt_1 CP_1
ciascuno. Dichiarare che le somme prelevate dal libretto postale n. 42067/000038349626 dal mese di marzo 2012 al mese di marzo 2019, quantificate in euro 155.238,00.= o nella somma che verrà accertata in corso di giudizio, sono oggetto di comunione legale dei coniugi e condannare la signora a rimborsare alla comunione legale la suddetta somma in dipendenza dalla CP_1 eventuale parziale utilizzazione delle stesse nell'interesse della famiglia;
disporne altresì la divisione nella misura del 50 % ciascuno. Dichiarare che le somme versate sui conti correnti e/o altri rapporti intestati alla signora dal 1994 al 2012, non utilizzate nell'interesse della CP_1
famiglia e non qualificabili come beni personali, sono oggetto di comunione legale dei coniugi e, previa quantificazione, condannare la signora a rimborsare alla comunione legale la CP_1
somma che verrà accertata in corso di giudizio;
disporne altresì la divisione nella misura del 50
% ciascuno. Previa decurtazione delle somme spettanti in via esclusiva al signor in Pt_1 quanto beni personali di cui sopra, ovvero per l'intero in mancanza di ritenuta decurtazione, dichiarare che le somme presenti sul libretto/deposito di risparmio n. 33000001299 (pari ad euro
39.180,00.= ovvero la diversa risultante in corso di causa) radicato presso l'istituto di credito
2 ed intestati esclusivamente alla signora sul c/c n. 01/33/000001300 (pari CP_2 CP_1 ad euro 85,76.= ovvero la diversa somma risultante in corso di causa) radicato presso l'istituto di credito ed intestati esclusivamente alla signora nel dossier CP_2 Parte_2
titoli n. 3014039 (dossier titoli collegato al c/c n. 01/33/000001300) ovvero in altri strumenti finanziari (certificati di deposito) intestati alla signora per la somma pari Parte_2 nell'anno 2019 ad euro 100.000,00.= ovvero per la diversa somma ritenuta di giustizia, anche se successivamente reinvestita dalla signora e/o su ogni altro conto intestato alla signora CP_1
rientrano nella comunione legale e, per l'effetto, condannare la signora a CP_1 CP_1
restituire a favore del signor la quota di sua spettanza, pari al 50 %. In ogni Parte_1
caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge di entrambi i gradi del giudizio. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma nel merito della sentenza n. 709/2023 emessa dal Tribunale di Rovigo in data 28.07.2023 e pubblicata in pari data, si chiede che vengano rideterminate le spese legali, tenendo in considerazione l'attività effettivamente svolta nel corso del giudizio di primo grado, in particolare dell'attività istruttoria effettivamente espletata. In via istruttoria, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 15 aprile 2025”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Nel merito, rigettare l'appello proposto poiché destituito di fondamento giuridico fattuale e, quindi, confermare la sentenza 709/2023 emessa dal Tribunale di Rovigo e, per l'effetto, confermare tutti i capi della stessa e rigettare quindi ogni avversa domanda. In ogni caso, condannare la parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Per la sola denegata ipotesi in cui il presente appello dovesse essere rimesso in istruttoria, ci si riporta alle richieste di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, evocando in giudizio dinanzi all'intestata ha Parte_1 Controparte_1
interposto appello, avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 709/2023, pubblicata il 28
3 luglio 2023, con cui il medesimo è stato condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate per compensi professionali in euro 14.103,00.=, oltre accessori di legge, una volta rigettate le sue pretese di condanna avanzate nei confronti della convenuta, odierna appellata.
In prime cure, allegava di avere contratto matrimonio con la controparte Parte_1
in data 25 giugno 1994, in regime di comunione legale dei beni e che il vincolo coniugale si era sciolto per intervenuta separazione personale omologata in data 23 ottobre 2019, così chiedendo di procedere alla divisione delle somme oggetto di comunione, previo rimborso alla stessa degli importi utilizzati da per motivi estranei all'interesse della famiglia, nonché Controparte_1 chiedendo alla convenuta la restituzione delle somme in titolarità esclusiva dell'attore in quanto beni personali ai sensi dell'art. 179 cc. Nel dettaglio, l'attore affermava che dovevano reputarsi oggetto di comunione legale de residuo le somme depositate sul libretto postale n.
42067/000038349626 acceso presso l'ufficio postale di NS (PD), intestato ad entrambi i coniugi;
le somme depositate sul libretto di risparmio n. 33000001299 acceso presso
[...]
ed intestato alla sola moglie;
le somme depositate sul conto corrente n. 01/33/000001300 CP_2
acceso sempre presso il medesimo istituto di credito ed egualmente intestato alla sola convenuta;
le somme depositate su altri eventuali rapporti bancari intestati ad e non Controparte_1 conosciuti stante il diniego all'accesso frapposto dalla controparte.
affermava, quanto al libretto postale cointestato n. Parte_1
42067/000038349626, acceso nell'anno 2012, che nel mese di maggio 2019, lo stesso presentava un saldo attivo di circa euro 2.200,00.= e che nel precedente mese di marzo detto saldo era di euro 20.200,00.=, di cui euro 18.000,00.= prelevati di comune accordo e suddivisi tra le parti in quota eguale;
che su tale libretto erano confluite fino a marzo del 2019 la propria pensione di circa euro 1.050,00.= mensili e la pensione della moglie di circa euro 850,00.= mensili, così essendo accreditati importi complessivi per circa 175.000,00.= euro, di cui euro 100.000,00.= circa quali trattamenti di quiescenza propri;
che aveva eseguito ingenti Controparte_1
prelevamenti per una media di circa 1.900,00.= euro mensili a mezzo di carta libretto di cui ella era l'unica titolare, prelevamenti che non potevano reputarsi interamente impiegati per esigenze familiari, visto che i coniugi avevano concordato di depositare parte delle somme relative ai loro
4 introiti su conto corrente intestato alla moglie ed accesso presso non meglio CP_2 conosciuto, stante il diniego frapposto all'accesso; che nel marzo del 2019 sul conto corrente da ultimo rammentato risultava depositata, per quanto conosciuto, la somma di euro 140.000,00.=, di modo che gli importi ivi rinvenienti dovevano considerarsi anch'esse oggetto di comunione.
Quanto al libretto di risparmio n. 33000001299 acceso dalla sola moglie presso CP_2
l'attore asseriva che alla data del 5 marzo 2019 esso presentava un saldo attivo di euro
39.180,00.=, costituito da importi confluitivi da altro conto corrente su cui erano rimasti importi attinenti alla comunione, posto che i coniugi versavano le somme prelevate dal libretto postale cointestato su detto altro conto corrente intestato unicamente alla convenuta ed accesso, come già detto, presso che, dunque, anche detto saldo attivo del libretto doveva reputarsi CP_2 in comunione tra le parti. Circa il conto corrente n. 01/33/000001300, acceso presso l'istituto di credito ed intestato esclusivamente alla signora CP_2 Controparte_1 [...]
ne affermava il saldo attivo di euro 85,76.= e che esso doveva reputarsi parte della Pt_1
comunione, così come le somme rinvenienti dal dossier titoli n. 3014036, sempre intestato alla sola convenuta e collegato a detto conto, essendo state investite presso detto istituto bancario somme per circa 140.000,00.= già in comunione. Infine e quanto ai beni personali ex art. 179 cc esclusi dalla comunione e di cui era chiesta alla convenuta la restituzione, l'attore allegava di avere percepito in costanza di matrimonio l'importo di euro 15.490,00.= a titolo di risarcimento del danno per il decesso del figlio in sinistro stradale;
di avere percepito nel 2002 la somma di euro 30.000,00.= a titolo di risarcimento del danno per sinistro personalmente subito;
di avere avuto risparmi accantonati prima del matrimonio per euro 3.600,00.=; di avere versato gli importi rammentanti sul conto corrente personale della moglie accesso presso CP_2
senza intento alcuno di liberalità; di avere contributo nel corso degli anni ad interventi di manutenzione della casa di proprietà esclusiva della convenuta per l'importo complessivo di euro 49.000,00.=.
si costituiva dinanzi al Tribunale di Rovigo osservando, Controparte_1
relativamente alle somme ritenute da controparte oggetto di comunione e risultanti dai singoli rapporti indicati dall'attore, che effettivamente sul libretto postale cointestato n.
5 42067/000038349626 erano accreditate le pensioni di entrambi i coniugi ma che in ragione della sua cointestazione l'attorea aveva potuto liberamente operare su detto rapporto, anche a mezzo prelevamenti;
che in ogni caso tutti i prelevamenti dovevano considerarsi normalmente destinati alle esigenze della famiglia, considerata la modestia delle pensioni ed il difetto di prova che somme fossero confluite presso propri conti personali;
che le parti di comune accordo avevano suddiviso il residuo, lasciandovi l'importo di circa euro 2.000,00.= al fine di coprire eventuali spese sopravvenute;
che non corrispondeva al vero che la pensione di fosse Parte_1
versata in parte sul conto corrente acceso presso e ad ella intestato;
che ella era CP_2
titolare unicamente del conto corrente n. 01/33/000001300 con il saldo di euro 85,76.= e del libretto di risparmio n. 33000001299 con saldo di euro 39.180,00.=; che detto ultimo rapporto era stato accesso antecedentemente il matrimonio ed utilizzando unicamente il patrimonio ereditario pervenutole;
il difetto di riscontro probatorio circa il versamento di somme qualificate come beni personali ed esclusi dalla comunione;
il difetto di prova circa la contribuzione asseritamente data dall'attore per gli interventi manutentivi dell'immobile in proprietà.
Come già accennato, il Tribunale di Rovigo, disattese le istanze di prova articolate dalle parti, di converso ammesse dall'intestata Corte quanto alla richiesta di ordine di esibizione ribadita da nella presente sede, rigettava le domande dell'odierno appellante Parte_1 premettendo fosse onere dell'attore dare la prova di quali beni fossero personali, quanto alla domanda ex art. 179 cc, nonché quali beni fossero stati versati in comunione, quali fossero stati utilizzati per esigenze estranee alla famiglia, quali importi fossero rimasti presso i conti correnti e se essi fossero stati alimentati con fondi personali o di entrambe le parti, quanto alla domanda di divisione di quanto caduto in comunione legale.
Relativamente alle pretese restitutorie di fondi personali, il primo Giudice, ritenendo esplorativa l'accennata richiesta di ordine di esibizione con suo conseguente rigetto, affermava che le domande aventi ad oggetto l'importo di euro 15.490,00.= asseritamente ricevuto da
[...]
a titolo di risarcimento del danno sopportato per la morte del figlio e l'importo di euro Pt_1
30.000,00.= ricevuto per un proprio sinistro stradale, non potevano essere accolte per il difetto di qualsivoglia prova del versamento di essi su qualsivoglia conto corrente o deposito bancario,
6 oltre che per il difetto di prova del percepimento della somma da ultimo rammentata.
Analogamente il Tribunale rigettava la pretesa di restituzione della somma di euro 3.600,00.=, assertitamente frutto di risparmi maturati prima del matrimonio, non essendo dimostrato detto accantonamento né il suo versamento in qualsivoglia deposito.
Sulla domanda di divisione delle somme cadute in comunione ed asseritamente versate sul libretto postale cointestato n. 42067/000038349626, con giacenza di circa euro 2.200,00.= a maggio 2019, e sul quale pacificamente le parti avevano provveduto a prelevare la somma di euro 18.000,00.= dividendosela in parti eguali, il Tribunale rilevava non esservi prova che su di esso fossero confluite somme facenti parte della comunione e che il rammentato importo residuo fosse oggetto di accordo intervenuto tra i coniugi affinché fosse riservato a definizione delle trattative volte a verificare la possibilità di giungere ad una separazione consensuale. In ogni caso, il Giudice di prime cure osservava che non aveva sufficientemente Parte_1
specificato ed allegato i fatti costituiti della pretesa relativa alla domanda di condanna della convenuta a restituire alla comunione le somme asseritamente dalla medesima prelevate da detto libretto tra marzo 2012 e marzo 2019 per scopi estranei all'interesse della famiglia con loro deposito presso conto corrente accesso presso ed intestato unicamente a CP_2 CP_1
circostanze prive di qualsivoglia riscontro documentale e probatorio, essendo anche in
[...]
questo caso esplorativa la richiesta di ordine di esibizione. In ogni caso, il Tribunale osservava che l'entità dei trattamenti di quiescenza delle parti pacificamente versati sul libretto cointestato era di modestia tale da far ritenere che dette somme fossero state consumate per le esigenze quotidiane della famiglia.
Relativamente alle altre domande aventi ad oggetto la divisione delle somme versate su conti e depositi intestati alla convenuta tra il 1994 ed il 2012, il Giudice di prime cure rilevava la genericità delle allegazioni attoree, non essendo individuati i rapporti bancari in questione, né gli importi asseritamente caduti in comunione, né se dette somme fossero state utilizzate per scopi estranei alla famiglia. Più specificamente, il Tribunale rilevava che, per l'importo di euro
39.180,00.= risultante al 5 marzo 2019 sul libretto di risparmio n. 33000001299 intestato alla sola convenuta, non era data prova del suo confluire su altro rapporto bancario intestato alla
7 medesima ed accesso sempre presso essendo rimasto ignoto detto altro rapporto e CP_2 priva di riscontro probatorio la pertinenza dell'importi indicato alla comunione tra coniugi. In ordine al conto corrente n. 01/33/000001300, acceso sempre presso l'istituto di credito
[...]
ed intestato esclusivamente alla signora con saldo attivo di euro CP_2 Controparte_1
85,76.=, con collegato dossier titoli n. 301436 dell'asserito valore di euro 140.000,00.=, il primo
Giudice rilevava la carenza di allegazione e prova circa la loro riferibilità alla comunione.
Come già accennato, , concludendo per l'integrale accoglimento delle Parte_1
proprie pretese, ha interposto appello avverso il loro rigetto, articolando plurimi motivi di gravame relativi all'asserita violazione dei diritti di difesa dell'appellante, stante la trattazione cartolare esclusivamente prescelta per il giudizio dal Tribunale;
all'erronea affermazione secondo cui egli avrebbe dovuto dare prova che le somme oggetto di giudizio fossero cadute in comunione, dovendosi, al contrario e salva prova contraria, presumere che tutti gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio dovessero reputarsi far parte della comunione legale tra coniugi una volta prescelto detto regime patrimoniale;
al rigetto della domanda relativa alle somme prelevate da controparte tra il mese di marzo 2012 ed il mese di marzo 2019 dal libretto postale n. 42067/000038349626, per affermata violazione degli artt. 186, 192 e 2697 cc;
al rigetto della domanda relativa alle somme presenti sul libretto di risparmio n. 33000001299, sul conto corrente n. 01/33/000001300 e sul dossier titoli n. 3014039 accesi presso o su CP_2
ogni altro conto o rapporto intestato alla convenuta;
al rigetto della domanda riguardante le somme costituite dai propri proventi personali ex art. 179 lett. a) ed e) cc. Con ulteriore motivo di appello, l'impugnante ha censurato la sentenza in punto asserita erronea quantificazione delle spese di lite alla cui rifusione il medesimo è stato condannata in favore di controparte.
A sua volta, , proponendo le sue difese, ha concluso per il rigetto del Controparte_1
gravame.
Secondo quanto già precisato, la Corte ha accolto entro precisi limiti la richiesta di esibizione rigettata in prime cure, ordinando a di depositare in giudizio copia dei CP_3
contratti di accensione del libretto di risparmio n. 33000001299, del conto corrente n.
8 01/33/000001300 e relativo dossier titoli n. 3014039, intestati a nonché Controparte_1
copia delle relative movimentazioni dalla relativa accensione.
*****
1 – Va disattesa la preliminare censura secondo cui il primo Giudice avrebbe violato i diritti di difesa dell'odierno appellante in quanto la causa sarebbe stata trattata integralmente mediante il deposito di note scritte in sostituzione delle udienze, nonostante la richiesta di trattazione orale delle medesime e nonostante che l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni avesse richiesto che la causa venisse definita con il modello decisorio misto, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2 cpc, rigettando di converso il Tribunale detta istanza e confermando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, senza fissazione di udienza alcuna per la discussione della causa. Se deve convenirsi che il citato art. 281 quinquies comma 2 cpc preveda che, sulla scorta della semplice richiesta anche di una sola delle parti, il
Giudice, disposto unicamente lo scambio delle comparse conclusionali, fissi l'udienza di discussione all'esiti della quale provvedere con sentenza, escludendo la discrezionalità nella scelta di detto modello decisorio, è da dire che l'omessa fissazione dell'udienza di discussione della causa non può reputarsi di per sé violazione dei diritti di difesa della parte istante, richiedendosi che la stessa indichi in modo preciso quali prerogative defensionali le sarebbero state precluse con l'adozione del modello decisorio a trattazione scritta. L'appellante, anche nella presente sede di impugnazione omette di specificare quali diritti e quale contraddittorio gli sarebbero stati negati, a parte la forma del modello prescelto, cosicché deve escludersi che possa predicarsi la nullità della sentenza gravata.
2 – Passando ad esaminare il merito dei motivi di appello, giova considerare che
[...]
ha riproposto, anche nella presente sede di giudizio, due domande fondate su titoli Pt_1
differenti: una prima domanda volta ad ottenere la condanna di , con cui si è Controparte_1 coniugato il 25 giugno 1994 e separato nell'ottobre del 2019, alla restituzione delle somme costituenti beni personali, a mente dell'art. 179 cc, ed una seconda domanda volta alla divisione
9 di altre somme di denaro asseritamente cadute in comunione degli legale, visto il regime patrimoniale relativo prescelto dalle parti. Nel contesto della disciplina della comunione legale, per quello che interessa il giudizio in ragione delle allegazioni attoree, l'art. 179 lett. a) ed e) cc prevede che non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento ed i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché di pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita lavorativa. In tal senso, secondo le asserzioni di sarebbero propri beni personali quanto ricevuto a titolo di risarcimento del Parte_1 danno ed i risparmi ottenuti prima del matrimonio per l'importo complessivo di euro
49.090,00.=, versato su conto corrente personale della moglie accesso presso senza CP_2
intento alcuno di liberalità. Rispetto a detta pretesa di restituzione, la convenuta, in primo grando non ha contestato, dovendo la circostanza reputarsi per l'effetto provata, che in effetti il marito ha ottenuto gli importi rammentati a titolo risarcitorio e che il medesimo avesse risparmio già prima del matrimonio, integrandosi così la fattispecie di cui a richiamato art. 179 cc, posto che la difesa in argomento spesa da inerisce al fatto che non vi sarebbe prova Controparte_1
alcuna se e quando tali somme sarebbero confluite su di un non meglio precisato proprio corrente personale, tanto da essere obbligata alla loro restituzione. A parte la genericità delle allegazioni in punto spese da , come già rilevato dal Tribunale, è da dire che il versamento Parte_1 di dette somme di esclusiva pertinenza dell'appellante su conto corrente o deposito intestato all'appellata non emerge da alcun documento acquisito in atti, neppure all'esito dell'ordine di esibizione disposto dall'intestata Corte, non potendosi ordinare l'acquisizione in giudizio di documentazione bancaria relativa a non meglio precisati rapporti di cui neppure è certa l'esistenza. Peraltro, le stesse prove testimoniali articolate in argomento dall'appellante e sulle quali il medesimo ha insistito anche nel presente grado di giudizio debbono reputarsi inammissibilmente generiche, non essendo precisato il momento temporale in cui le somme di denaro in questione sarebbero state versate su conto corrente intestato ed Controparte_1
accesso presso In conclusione, mancando la prova che le somme di denaro di CP_2 esclusiva pertinenza di siano confluite su deposito intestato unicamente all'altro Parte_1
10 coniuge, difetta il presupposto stesso della possibilità di reputare presuntivamente sussistente l'obbligo per l'appellata di provvedere alla loro restituzione, ove non venga provato dalla stessa che esse siano state impiegate per soddisfare bisogni familiari.
2 – Relativamente alla domanda di divisione delle somme denaro cadute in comunione legale in quanto ottenute, anche separatamente, dai coniugi durante il matrimonio, è dato pacifico in giudizio che esse sono conseguenti alla attività lavorativa e alle pensioni delle parti. In effetti, nel proprio atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, ha allegato che gli Parte_1
unici introiti della famiglia nel corso del matrimonio sarebbero stati costituiti della propria pensione e dalle retribuzioni e pensione della moglie, circostanza questa mai contestata dalla convenuta nel proprio atto di costituzione in giudizio dinanzi al primo Giudice. Così, ai sensi dell'art 177 cc, costituiscono oggetto della comunione legale degli acquisti, i proventi dell'attività separata dei coniugi, se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati.
A detta dell'attore detti proventi pensionistici e derivanti dall'attività lavorativa dei coniugi durante il matrimonio sarebbero dapprima confluiti, tra il 1994 ed il 2012, su non meglio precisato conto corrente intestato unicamente alla convenuta ed accesso presso Banca Prealpi e, quindi, una volta aperto nel 2012, sul libretto postale cointestato n. 42067/000038349626 da cui la convenuta provvedeva periodicamente ed eseguire prelevamenti dell'importo sostanzialmente integrale degli accrediti mensili, prelevamenti asseritamente fatti ancora una volta confluire su non meglio precisato conto corrente intestato alla sola convenuta ove, alla data del marzo 2019 erano depositati, a suo ricordo, circa 140.000,00.=. Anche le pretese relative al libretto di risparmio n. 33000001299 e al conto corrente n. 33000001300, con annesso dossier titoli, intestati unicamente alla convenuta sottendono l'allegazione che quanto ivi confluito inerirebbe ai proventi dell'attività lavorativa e di pensione delle parti. Che durante il matrimonio le parti abbiano ottenuto unicamente proventi lavorativi o pensionistici è circostanza che non è stata contestata dalla convenuta, posto che le sue difese ineriscono a circostanze differenti e tali da impedire l'accoglimento delle domande attoree, quali il fatto che sul libretto postale cointestato operava e prelevava anche controparte;
che in ogni caso quanto prelevato era andato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non operando alcun obbligo di rimborsare alcunché
11 alla comunione, in forza del disposto dell'art. 192 cc;
negando che prima dell'accensione del libretto postale cointestato versasse i suoi introiti in conto corrente a lei Parte_1
intestato; che il libretto di risparmio n. 33000001299 era stato accesso prima del matrimonio e quanto ivi accreditato era frutto di quanto ereditato dal padre, con conseguente sua esclusiva titolarità.
2.1 – Detti proventi rientrano, in tesi, nella disciplina della comunione legale de residuo, avendo essa ad oggetto esclusivamente quanto non consumato al momento dello scioglimento della comunione, ovvero al momento della separazione personale tra i coniugi, a norma dell'art. 191 cc. Quanto al riparto dell'onere della prova, una volta esercitata la domanda di divisione, si osserva che, secondo una parte della più risalente e superata giurisprudenza di legittimità, il coniuge che vuole conseguire i proventi non consumati allo scioglimento della comunione legale non è tenuto a provarne l'esistenza, ma soltanto di provare l'esistenza di cospicui redditi, incombendo al coniuge che li ha percepiti l'onere di provare il loro mancato reimpiego ovvero l'onere di provare che essi siano stati consumati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia
(Cass. n. 8865/1996 e Cass. n. 14897/2000). Secondo detto indirizzo giurisprudenziale, infatti, la comunione dei proventi dell'attività separata dei coniugi sarebbe immediata, posto l'onere di ciascun coniuge di impiegare detti proventi al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, a norma del citato art. 192 cc, spiegandosi così il regime dell'onere della prova evidenziato.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità più di recente ha rimeditato il significato dell'art. 177 lett. c) cc, affermando che l'indirizzo ermeneutico rammentato attribuirebbe alla comunione legale una onnicomprensività che va ben oltre il dettato normativo, trattandosi di soluzione che si pone palesemente in contrasto con la lettera della legge, che non prevede vincoli di destinazione, né impone limiti o controlli al diritto di ciascun coniuge di disporre dei propri redditi. “Tirando le fila del discorso, per i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi, è dall'art. 177 lett. c) cc prevista la cosiddetta comunione de residuo, la quale si realizza al momento dello scioglimento della comunione, limitatamente a quanto effettivamente sussista nel patrimonio del singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto ivi rinvenirsi ritenendo a essa destinati ex lege i proventi personali che non siano stati provatamente impiegati per il soddisfacimento dei bisogni
12 familiari, o che siano stati comunque investiti in acquisti già caduti in comunione” (Cass. n.
2597/2006, Cass. n. 21648/2010 e Cass. n. 5652/2017). Deve, quindi, ribadirsi il condivisibile principio che la norma in commento esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione, con la conseguenza che chi pretende con la domanda di divisione di far propria la relativa quota di pertinenza debba dare la prova dell'esistenza delle somme residue derivanti dall'attività dei coniugi, anche separata, al momento dello scioglimento della comunione. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la giurisprudenza di legittimità, anche da ultimo, ha avuto occasione di chiarire che “in tema di comunione de residuo, grava sul coniuge che chiede la divisione l'onere della prova della non consumazione ovvero dell'esistenza nel patrimonio del percipiente, al momento dello scioglimento della comunione, dei proventi dell'attività separata dell'altro coniuge (Cass. n. 28957/2023).
2.3 – Ciò detto e venendo al caso di specie, in primo luogo, deve essere disattesa la pretesa attorea relativa all'affermato residuo dei proventi dell'attività separata dei coniugi che sarebbero stati accreditati su non meglio precisato conto corrente intestato alla sola convenuta tra il 1994, anno del matrimonio, ed il 2012, anno in cui detti proventi avrebbero cominciato ad essere accreditati sul libretto postale cointestato. In primo luogo, in giudizio manca la prova che su detto imprecisato conto corrente acceso presso siano stati accreditati gli CP_2 emolumenti pensionistici dell'attore. In secondo luogo, manca la prova che su ridetto asserito conto siano stati accreditati gli emolumenti dell'altro coniuge e che su di esso siano rimaste depositate somme all'esito dello scioglimento della comunione legale in ragione dell'intervenuta separazione ovvero che dette somme, prima dello scioglimento della comunione, siano transitate presso altri depositi intestati alla convenuta. In effetti, anche in questa ipotesi, deve ribadirsi l'inammissibilità dell'istanza di esibizione di documentazione bancaria relativa a rapporto di cui neppure può affermarsi l'esistenza, segnalandosi che, in ogni caso, l'attore non ha offerto di dare diversamente accertamento delle circostanze allegate, posto che nessuno dei capitoli di prova orale su cui il medesimo ha insistito riguarda i fatti poc'anzi evidenziati.
13 2.4 – Relativamente alla domanda di divisione della comunione de residuo costituita dai depositi eseguiti fino a marzo 2019 degli emolumenti delle parti presso il libretto postale accesso nel corso del 2012, può ben dirsi sussistere la prova documentale sia di detti accrediti sia dei prelevamenti periodici, posto che l'attore, fin dal primo grado di giudizio, ha prodotto la movimentazione di detto deposito postale, essendo peraltro pacifico in giudizio che le parti, fin dalla costituzione di detto rapporto, hanno provveduto ad accreditarvi i rispettivi introiti da pensione o lavorativi. Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio da Parte_1
emerge che ai periodici accrediti mensili per circa euro 1.850,00.=, a seguire per importi rivalutati in ragione della rivalutazione degli introiti pensionistici e lavorativi, corrispondono sempre mensilmente prelevamenti per importi pari o quasi pari, residuando al 14 marzo 2019 un saldo a credito di euro 20.253,00.=, essendo pacifico tra la parti che parte di tale importo, su concorde volontà dei coniugi, sarebbe stato prelevato per euro 18.000,00.= e diviso in parti eguali, prevedendo le parti in forza di accordo di lasciarvi il residuo fino a definizione del giudizio di separazione consensuale, come peraltro risulta dal documento sottoscritto dalle parti e prodotto da al fascicolo di prime cure. E', quindi, quantomeno certo che, al Controparte_1
momento della separazione, permaneva sul libretto cointestato, quale comunione de residuo, la somma di euro 2.253,00.= e che su detta somma, definito il giudizio di separazione, non vi era alcun vincolo pattizio di indivisibilità. Essendo ricompresa nella domanda di divisione anche detta somma, non può aderirsi al motivo per il quale il Tribunale ha rigettato anche detta parte della pretesa, affermando che non sarebbe provato che su predetto libretto fossero state depositate somme facenti parte della comunione e che il residuo di circa 2.000,00.= sarebbe stato lasciato in conto in ragione dell'impegno preso dalle parti.
2.5 – Per quanto già accennato, l'attore afferma che le somme prelevate mensilmente da detto libretto postale sarebbero state riversate su altro non meglio precisato conto corrente accesso presso ed intestato unicamente alla convenuta, con ciò volendo significare che, alla CP_2
data dello scioglimento della comunione, residuavano su di esso somme per circa 140.000,00.= euro con cui, se bene si intendono le asserzioni attoree, sarebbero stati accesi il libretto di risparmio n. 33000001299 ed il conto corrente n. 33000001300 da cui sarebbe stato effettuato
14 investimento in titoli a mezzo del collegato dossier n. 3014039. A seguito del disposto ordine di esibizione, è emerso che il libretto di risparmio intestato alla convenuta n. 33000001299 è stato acceso presso in data 5 marzo 2019 mediante versamento in contanti per euro CP_2
39.180,00.=; che il conto corrente n. 33000001300, sempre intestato alla convenuta è stato acceso presso la medesima banca in pari data con il versamento in contanti di euro 137.280,23.=
e che detto importo, sempre in pari data è stato utilizzato per euro 100.000,00.= per l'acquisto di titoli gestiti nel ridetto dossier collegato. Ora, se si considera che è pacifico in giudizio che i coniugi vivessero unicamente dei loro introiti, non particolarmente elevati, e che buona parte di essi devono reputarsi utilizzati per fare fronte alle esigenze della famiglia, considerato che la circostanza di detto impiego è ammessa espressamente dallo stesso appellante, deve escludersi che l'importo utilizzato per la costituzione dei ridetti rapporti bancari con sia CP_2
rinveniente dai prelevamenti, anche risalenti ad anni prima, eseguiti da , vista Controparte_1
la contestazione della circostanza. In altre parole, in difetto della prova diretta del passaggio di quanto prelevato dal libretto postale nei ridetti depositi o in altro non meglio precisato conto corrente di appoggio della convenuta ed in difetto di risconto della provenienza della provvista utilizzata per l'accensione dei rapporti bancari dell'appellata più volte menzionati, deve escludersi la sussistenza della prova anche presuntiva della permanenza su detti depositi di importi oggetto di comunione de residuo, posto che la provvista, come affermato dalla convenuta, ben potrebbe essere stata rinvenuta dall'appellata in ragione di altri introiti ricadenti nella disciplina di cui all'art. 179 cc. Inoltre, è rimasta priva di riscontro probatorio, neppure offerto in giudizio che i coniugi di comune accordo avrebbero “deciso di diversificare gli investimenti depositando le somme prelevate dal conto cointestato in sul conto già CP_4
Contr intestato alla presso l'istituto (…) per evitare di aprire altri conti correnti e far CP_1 fonte alle relative spese”.
3 – In definitiva, la domanda attorea deve essere accolta solo in minima parte ovvero riguardo alla divisione della comunione de residuo relativa all'importo di euro 2.253,00.=. Quanto alle spese di lite, debbono reputarsi sussistenti le eccezionali ragioni che ne giustificano l'integrale compensazione, considerato che, seppure non soccombente, ha visto accogliere Parte_1
15 la sua pretesa solo per parte assolutamente minimale, non essendo corretto così condannare la convenuta al pagamento di dette spese seppure in sola minima proporzione. Consegue che rimane assorbito il motivo di gravame proposto dall'appellante sul capo della sua condanna al rifusione delle spese di primo grado in favore dell'odierna appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 709/2023, pubblicata in data 28 luglio 2023, così provvede:
1. dispone la divisione per la quota del 50 % a ciascuna delle parti dell'importo di euro
2.253,00.=, relativo alla comunione de residuo secondo quanto indicato in parte motiva;
2. assegna, per l'effetto, all'appellante l'importo di euro 1.126,50.=; Parte_1
3. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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