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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2432/2020 del ruolo generale affari contenziosi in data 12/10/2020 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 11/7/2025, tenutasi in modalità cartolare, vertente tra
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cioffi, come da mandato in atti
parte opponente contro nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Lopes, giusta procura in atti parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la , nella persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
667/2020, R.G. n. 1980/2020, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della Controparte_1
, ingiungeva ad essa opponente il pagamento della somma di € 19.082,02, oltre interessi dalla
[...] domanda al soddisfo, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale “pietre” e “misto”, il tutto come meglio indicato nelle fatture prodotte.
Deduceva la società opponente la illegittimità delle fatture azionate non essendo le stesse idonee a provare il credito, così come i buoni di consegna prodotti che disconosceva nelle sottoscrizioni. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere, il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
Con comparsa depositata il 3/4/2021 si costituiva la nella persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della opposizione essendo destituita di ogni fondamento e dilatoria atteso che la fornitura era stata regolarmente eseguita, che i buoni di consegna erano stati sottoscritti dal sig. , nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1 unitamente alla sig.ra ; in ogni caso, come da documentazione che produceva, la CP_2 società opponente comunque si era dichiarata debitrice della minore somma di € 9.717,30.
Con ordinanza del 27/4/2021 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione delle contestazioni dell'opponente, e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti, la causa dopo la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11/7/2025, tenutasi in modalità cartolare, veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn.
7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr.
Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso. Orbene, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha eccepito il difetto della prova scritta richiesta dall'articolo 634 c.p.c., allegando l'inidoneità a tal fine della fattura commerciale, disconoscendo altresì la sottoscrizione dei buoni di consegna prodotti in sede monitoria.
La società opposta ha prodotto in giudizio la fattura commerciale, la quale, se integra prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, non è di per sé sufficiente nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a fornire la prova della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, nel caso in cui tali fatti costitutivi della pretesa creditoria siano stati contestati dal debitore ingiunto. La fattura commerciale, infatti, è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., ma in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 1823 del 1969, Corte di cassazione n. 3261 del 1979, Corte di cassazione n. 9593 del 2004, Corte di cassazione n. 15383 del 2010, Cass. n. 20802/2011 e Cass. n. 17050/2011: “nel caso di opposizione
a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo.. la fattura commerciale si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione fra le parti stesse, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata” e, di recente, nello stesso senso Cass. n. 299/2016).
Pertanto, riconosciuta la idoneità della fattura commerciale ad integrare la prova scritta richiesta dall'articolo 634 c.p.c. ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, anche in difetto dell'estratto autentico delle scritture contabili, occorre rilevare nel merito che, avendo il debitore ingiunto contestato la fornitura del materiale descritto nella fattura o comunque la quantità indicata, in questa sede alla suddetta documentazione, in considerazione delle sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), non può essere attribuita efficacia di prova documentale del credito azionato.
Però, sebbene la documentazione prodotta dalla società opposta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo non sia idonea, a fronte della contestazione dell'opponente, a fornire la prova della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio nè dell'esecuzione della prestazione gravante sul venditore, ritiene questo Giudice che nel corso del giudizio di opposizione la società opposta - sulla quale per le suindicate ragioni gravava il relativo onus probandi - abbia fornito la prova della consegna del materiale nella quantità indicata nella fattura commerciale e nei buoni di consegna sottoscritti dal sig. che rivestiva la qualità di legale rappresentante della come Parte_1 Parte_1 dimostrato dalla visura camerale prodotta e come confermato dalla stessa , in sede di CP_2 suo interrogatorio formale, oltre che dai testi escussi.
Infatti, il suddetto quadro probatorio insufficiente è stato integrato e completato nel corso giudizio, assurgendo in tal modo la documentazione prodotta nel procedimento per decreto ingiuntivo da mero indizio a prova piena dei fatti costitutivi del credito azionato;
i buoni di consegna prodotti in giudizio dalla società opposta non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi: sul punto appare condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alla documentazione formata da soggetti diversi dalle parti in causa valenza di prova atipica con efficacia sul piano probatorio di meri indizi, i quali possono assurgere a prova piena del fatto in essi documentato soltanto nell'ipotesi in cui le relative emergenze vengano confermate nel corso del giudizio dal loro autore oppure risultino suffragate da ulteriori elementi di prova (si vedano in tal senso Cass. n. 24208/2010, Cass. n. 11105/2001, Cass. n. 17612/2013).
L'istruttoria espletata ha confermato quanto sostenuto dalla società opposta in ordine alla avvenuta consegna del materiale descritto nella fattura posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo;
infatti il teste , escusso all'udienza del 15/9/2023, nel confermare le circostanze articolate Testimone_1 con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 cpc, depositata dalla società opposta, ha così riferito: “
… la 3M di CC G. ha effettuato una fornitura di pietrame e “misto” alla per la Parte_1 realizzazione di opere in Contrada Cappellecchia dell'Agro di Avigliano. Tanto so perché all'epoca lavoravo con DM come escavatorista e quando potevo e quando mi ritiravo prima, andavo con la
. .. posso riferire che la fornitura è stata effettuata 4/5 anni fa nel periodo Controparte_1 estivo.... Preciso che in una giornata effettuavamo più viaggi e i buoni venivano firmati a fine giornata… con il materiale fornito la £M di ha realizzato diverse “gabbionate” ed CP_1
Contro anche una stradina all'interno del cantiere La con l'autocarro CP_3 Controparte_1 ha provveduto alla sistemazione di un terreno e alla realizzazione di una stradina all'interno del cantiere della provvedendo anche alla rimozione di massi e pietre;
tanto so perché ero Pt_1 presente.”
Il teste , escusso all'udienza del 10/11/2023, confermando tutte le circostanze articolate Testimone_2 dalla società opposta con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 cpc, ha così riferito: “Ho effettivamente incaricato di effettuare lavori in c.ta Cappellecchia dell'agro di CP_5
Avigliano, consistenti nella realizzazione di gabbionate e di una stradina. … La si è rivolta alla Pt_1
per la fornitura del materiale consistente in pietrame e misto. …La 3M di Controparte_1
ha effettuato la fornitura di pietrame e misto per la realizzazione delle opere. .. Posso CP_1 riferire che è vero che la fornitura è stata effettuata nei mesi di luglio e agosto 2018 … posso riferire che è vero che nelle occasioni in cui mi trovavo sul cantiere ho visto sottoscrivere Parte_1
Co i buoni di consegna. … con il materiale fornito dalla la ha realizzato le commissionate Pt_1
“gabbionate” ed anche una stradina. La 3M di CC G. con il proprio autocarro ha provveduto anche alla sistemazione del terreno e la realizzazione di una stradina all'interno del cantiere, con rimozione anche di pietrame”.
Pertanto, acquisita al processo la prova non soltanto della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, ma anche della consegna alla società opponente della merce che ne costituiva oggetto, occorre concludere che il creditore opposto ha assolto l'onere della prova su di lui gravante.
Non avendo, al contrario il debitore ingiunto neanche allegato l'adempimento della sua obbligazione avente ad oggetto il pagamento della somma che riteneva di dover corrispondere, né altri fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato dalla società Controparte_1
l'opposizione proposta dalla deve essere rigettata e il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 653, primo comma c.p.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 667/2020- R.G. 1980/2020, emesso dal Tribunale di Potenza in data 24/8/2020, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla nella persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti della nella persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna la al rimborso delle spese di giudizio in favore Parte_1 della che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso di avvocato, Controparte_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge.
Così deciso in Potenza, li 18/12/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba