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Articolo 2 della Legge 4 luglio 1950, n. 435
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Legge 4 luglio 1950, n. 435
Articolo 2 della Legge 4 luglio 1950, n. 435
Versione
12 luglio 1950
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 luglio 1950
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