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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/07/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 205/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Procuratore dott. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con l'Avv. Paolo Bonalume;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
l'Avv. Leonardo Piochi;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 585/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 24/06/2022
CONCLUSIONI
In data 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 585/22 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 24 giugno 2022 nel giudizio avanti al Tribunale di Siena RG 2210/20 instaurato – nuova Parte_1 denominazione di – nei confronti del e Parte_3 Controparte_1 non notificata
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di : Parte_1 CP_1
pagina 1 di 14 − € 12.782,96 per sorte capitale, di cui alle 336 fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 con la citazione, emesse da ED IA a titolo di corrispettivo delle forniture di energia elettrica erogate in favore di Pt_4
− gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati
[...] nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
− gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
− € 13.360 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 336 fatture costituenti la predetta sorte capitale
− € 226,10 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante la Nota Debito n. 90006180 del 24.07.17 prodotta sub doc. 4 con l'atto di citazione e riepilogata nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5
− gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
− € 760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 19 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a Controparte_1 Parte restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di e della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa som e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il a pagare a la diversa somma Controparte_1 Parte_1 ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”
Per la parte appellata: pagina 2 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respingere il presente appello e le domanda avanzate da , perché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, voglia Parte_1 confermare la Sentenza n. 585/2022 del Tribunale di Siena di rigetto delle pretese di
[...]
Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 585/2022 pubblicata il 24/06/2022, il Tribunale di Siena ha rigettato le domande di pagamento proposte da nei confronti del Parte_1 CP_1
relative a crediti ad essa ceduti da ED IA s.p.a. e a rimborso di costi di
[...] recupero, segnatamente per le cifre di € 12.782,96, a titolo di sorte capitale portata da n. 334 fatture emesse dalla suddetta società (riepilogate nell'elenco all. 3 della produzione attorea), oltre interessi di mora (quantificati in € 4.587,12 alla data della citazione del 4.8.2020), interessi anatocistici e risarcimento forfettario del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002
(quest'ultimo quantificato in € 13.360,00), e di € 226,10 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, come da “Dettaglio Nota Debito per Interessi di Mora” all. 4 dell'atto introduttivo, oltre interessi anatocistici ed € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002.
2. Il giudice di primo grado ha in particolare motivato il rigetto sul rilievo della mancata specifica contestazione in prima udienza, da parte dell'attrice, delle allegazioni, eccezioni e deduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto, con l'effetto che
“la medesima, nella sua interezza” avrebbe dovuto intendersi “confermata ex art. 115 cpc”.
3. ha proposto gravame censurando la decisione assunta per i seguenti motivi: Pt_1
- il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 115 c.p.c., omettendo di considerare:
a) che la contestazione dell'attore, rispetto alle circostanze allegate dal convenuto, ben può essere spiegata (come nel caso concreto era avvenuto) con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., non dovendo necessariamente essere sollevata in prima udienza;
b) che, comunque, le difese del non consistevano in specifiche Controparte_1 allegazioni di fatto (tali da onerare la controparte di una apposita replica) ma si risolvevano in differenti interpretazioni in ordine alla composizione degli importi fatturati;
- dovendo perciò entrare nel merito delle domande proposte, senza applicare il principio di non contestazione, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere infondate le obiezioni mosse dal pagina 3 di 14 in quanto: CP_1
a) l'ente non aveva dimostrato, così come affermato, (i) di avere pagato integralmente la sorte imponibile di ciascuna delle fatture azionate, (ii) l'effettiva operatività del regime di split payment quanto all'IVA computata nelle fatture (alla quale, a suo dire, era esclusivamente riferita la richiesta di pagamento) e (iii) di avere pagato l'IVA all'erario;
b) l'altra eccezione sollevata, secondo cui la nota di debito per interessi di mora indicava fatture già richieste in pagamento da per sorte capitale ed accessori, con Pt_1 conseguente duplicazione nella richiesta di pagamento degli interessi, non coglieva nel segno, in quanto il calcolo degli interessi di mora ivi effettuato si riferiva ai soli importi corrisposti in ritardo su ciascuna fattura e non anche alle porzioni di sorte capitale non versate oggetto della prima domanda;
- da riformare in conseguenza sarebbe anche la statuizione di condanna di al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
4. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle censure mosse e chiedendo il rigetto dell'appello.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è solo parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati.
6. Come ricordato dallo stesso appellante, sin dalla costituzione in giudizio in primo grado il ha eccepito che il complessivo importo richiesto da Controparte_1 Pt_1 per sorte capitale (€ 12.782,96) altro non sarebbe che la sommatoria delle singole porzioni delle fatture azionate relative all'IVA, il cui versamento non sarebbe stato dovuto né ad ED
IA né alla cessionaria operando, nei confronti dell'ente pubblico, il regime Pt_1 dello split payment, in forza del quale l'IVA deve essere versata direttamente all'erario.
6.1 Ebbene, la circostanza che la somma di € 12.782,96 sia composta dalle singole
“quote IVA” delle fatture concreta un fatto e non una valutazione o un'interpretazione; perciò,
è in astratto pertinente il riferimento al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Sebbene, poi, sia corretto affermare che la contestazione di un fatto allegato dalla controparte possa essere formulata entro il primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (in ciò pagina 4 di 14 rilevandosi l'erroneità della sentenza, che ha mostrato di individuare quale limite temporale ultimo per la contestazione la prima udienza di comparizione), non può sostenersi che Pt_1 abbia a ciò provveduto, almeno in modo specifico. La stessa si è infatti limitata a
[...] dedurre, nella propria memoria, quanto segue: “Il ha eccepito che i crediti azionati CP_1 corrisponderebbero alla quota IVA delle fatture: IVA che non sarebbe dovuta versandosi in regime di split payment. Tale eccezione è infondata atteso che controparte non fornisce alcuna prova: - né in ordine al fatto che l'importo in contestazione sia riconducibile all'IVA - né l'effettiva operatività del regime di split payment in relazione alle fatture azionate”.
Affermare che di un fatto (in questo caso del “fatto che l'importo in contestazione sia riconducibile all'IVA”) non sia data prova dalla controparte non equivale a negare lo stesso;
rientrando nella necessaria conoscenza dell'attrice la composizione di quanto da essa stessa richiesto, non vi può essere dubbio che fosse onerata di prendere posizione Pt_1 specifica su quanto affermato dal confermando o negando che la cifra di € 12.782,96 CP_1 comprendesse le sole porzioni IVA delle fatture, non potendo limitarsi ad obiettare la mancata prova dell'assunto avversario. Come già osservato dalla S.C., “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 17889/2020).
6.2 Tanto premesso, non deve tuttavia dimenticarsi che “il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento” (Cass. 16028/2023).
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti emerge che se, in massima parte,
l'osservazione del è corretta, in quanto nell'assoluta maggioranza dei casi gli importi CP_1 residui richiesti in relazione alle fatture (come da elenco all. 3 del fascicolo Pt_1 corrispondono, effettivamente, alle sole quote IVA delle stesse, vi sono però anche alcune fatture per le quali si assumono non versati, e si richiedono quindi in pagamento, gli interi importi dalle medesime recati (tanto per imponibile quanto per IVA). Si tratta in particolare delle seguenti fatture:
n. 5750245795R del 15.9.2015 di € 84,67
n. 5750245819R del 15.9.2015 di € 133,13
n. 5750245822R del 15.9.2015 di € 63,27 pagina 5 di 14 n. 5750281428 dell'11.12.2015 di € 335,78
n. 5750149800R del 9.6.2015 di € 55,18
n. 5750149801R del 9.6.2015 di € 137,24
n. 5750149809R del 9.6.2015 di € 137,76
n. 5750149814R del 9.6.2015 di € 122,07
n. 5750149822R del 9.6.2015 di € 124,09
n. 5750149823R del 9.6.2015 di € 55,74
n. 5750150755R del 12.6.2015 di € 57,25
n. 5750151116R del 12.6.2015 di € 124,76
n. 5750151181R del 12.6.2015 di € 159,12
n. 5750209397R del 14.7.2015 di € 202,92
n. 5750209403R del 14.7.2015 di € 127,95
n. 5750209423R del 14.7.2015 di € 80,96
n. 5750209435R del 14.7.2015 di € 58,74
n. 5750227469R del 10.8.2015 di € 103,09
n. 5750227859R del 10.8.2015 di € 77,42
n. 5750228381R del 10.8.2015 di € 55,39
n. 5750282551 dell'11.12.2015 di € 113,08
n. 5750282675 dell'11.12.2015 di € 103,36
n. 5750282822 dell'11.12.2015 di € 91,89
n. 5750282951 dell'11.12.2015 di € 80,76
n. 5750283022 dell'11.12.2015 di € 72.43
n. 5750283186 dell'11.12.2015 di € 60,90
n. 5750283209 dell'11.12.2015 di € 59,52
n. 5750283303 dell'11.12.2015 di € 54,18
n. 5750283480 dell'11.12.2015 di € 42,19
pagina 6 di 14 n. 5750283627 dell'11.12.2015 di € 36,54
n. 5750283651 dell'11.12.2015 di € 35,29
n. 5750283653 dell'11.12.2015 di € 35,26
n. 5750283749 dell'11.12.2015 di € 32,37
n. 5750283837 dell'11.12.2015 di € 29,27
6.3 Per tali fatture, ammontanti in totale ad € 3.143,57, non vi è prova di avvenuto pagamento. Esaminando gli allegati documentali al riguardo depositati in primo grado dal
(doc. da “1a” ad “1u”), si rileva infatti che: CP_1
- rispetto alle fatture n. 5750245795R del 15.9.2015 di € 84,67, n. 5750245819R del
15.9.2015 di € 133,13, n. 5750245822R del 15.9.2015 di € 63,27, n. 5750149800R del 9.6.2015 di € 55,18, n. 5750149801R del 9.6.2015 di € 137,24, n. 5750149809R del 9.6.2015 di € 137,76,
n. 5750149814R del 9.6.2015 di € 122,07, n. 5750149822R del 9.6.2015 di € 124,09, n.
5750149823R del 9.6.2015 di € 55,74, n. 5750150755R del 12.6.2015 di € 57,25, n.
5750151116R del 12.6.2015 di € 124,76, n. 5750151181R del 12.6.2015 di € 159,12, n.
5750209397R del 14.7.2015 di € 202,92, n. 5750209403R del 14.7.2015 di € 127,95, n.
5750209423R del 14.7.2015 di € 80,96, n. 5750209435R del 14.7.2015 di € 58,74, n.
5750227469R del 10.8.2015 di € 103,09, n. 5750227859R del 10.8.2015 di € 77,42, n.
5750228381R del 10.8.2015 di € 55,39, non vi è alcuna traccia del relativo pagamento, in quanto le stesse nemmeno figurano incluse nel carteggio (comprensivo di fatture e mandati di pagamento);
- per le restanti, sono state prodotte contabili di bonifico non corrispondenti negli importi e con causali generiche, apparentemente riferite ad insiemi di fatture, raggruppate per annualità o per date di emissione, quindi a pagamenti “cumulativi” che, stante la notevole quantità di fatture emesse nei confronti dell'ente, non è affatto possibile ricondurre esattamente alle fatture in argomento.
6.4 In ordine alla spettanza o meno delle somme dovute a titolo di IVA, è invece senz'altro da accogliere l'eccezione del in quanto, per disposizione di legge (art. 17- CP_1 ter d.P.R. 633/1972 e relative norme attuative), trattandosi di fornitura avvenuta in favore di un ente pubblico, operava, già all'epoca di emissione delle fatture oggetto di causa, il regime di split payment, in forza del quale l'imposta non deve essere versata al fornitore (né, quindi, a chi vi sia subentrato in qualità di cessionario) ma direttamente all'erario. Perciò è ovvio che pagina 7 di 14 non possa pretendere né gli importi richiesti, appunto, solo a titolo di IVA (la Pt_1 maggior parte, come detto) né le somme computate a titolo di IVA nelle fatture lasciate completamente insolute, da versare piuttosto all'erario.
6.5 Inoltre dal totale dovuto dal va detratto, secondo quanto riportato nello CP_1 stesso elenco all. 3 della citazione di l'ammontare di due note di credito emesse a Pt_1 favore dell'ente, la n. NCAP313424 del 23.11.2015 per € -741,20 e la n. NCAP325474 del
23.11.2015 per € -66,94, che, in difetto di altre evidenze documentali, dovranno essere portate proporzionalmente a scomputo degli importi delle fatture di data antecedente.
La cifra di € 3.143,57, al netto delle note di credito, risulta pari ad € 2.335,43 e, al netto anche dell'IVA indicate nelle fatture (22%), è pari ad € 1.821,64.
Rispetto a tale ultima somma il Comune di va riconosciuto debitore nei CP_1 confronti di Pt_1
6.6 Non può essere apprezzato, invero, l'altro motivo di opposizione formulato dal con la riproposizione in appello della questione, sollevata in primo grado solo in CP_1 occasione della terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dell'incompleta produzione dei contratti di cessione dei crediti tra ED IA e posti alla base dell'azione Pt_1 intrapresa. È ben vero che tra gli allegati documentali di in primo grado figura un Pt_1 solo contratto (contratto di cessione del 23.6.2016, notificato il 5.7.2016) e che esso comprende solo alcune delle fatture azionate. Epperò l'eccezione sollevata dal (come CP_1 detto, solo nel contesto della terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) si pone in contrasto con quanto già in concreto riconosciuto dalla medesima parte all'atto della propria costituzione in giudizio. Il Comune, invero, nel costituirsi, non contestava affatto l'astratta titolarità dei crediti in capo a per effetto di validi atti di cessione, ma incentrava le Pt_1 proprie difese sulla non debenza degli importi richiesti per avere a suo dire già pagato gli importi imponibili ad ED IA (e a per le fatture emesse dopo le cessioni, Pt_1 riguardando queste ultime anche i crediti futuri) e l'IVA all'erario. Proprio l'ente, tra l'altro, ricordava di avere ricevuto la notifica non di uno ma di due atti di cessione, riguardanti i crediti poi azionati in giudizio: “Nell'anno 2014 il ha aderito alla Controparte_1
Convenzione SI per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi […] sottoscritta fra SI S.p.A. ed ED IA S.p.A. In virtù di quanto sopra ED
IA ha quindi iniziato a fornire energia elettrica al e, Controparte_1 conseguentemente, ad emettere le relative fatture. La comparente Amministrazione, di
pagina 8 di 14 contro, ha sempre regolarmente ed interamente pagato tutte le fatture ricevute della predetta società. A seguito, poi, della notifica degli atti di cessione del credito Parte stipulati tra ED IA e (il primo contratto è stato notificato nell'ottobre 2015 ed il secondo contratto nel luglio 2016), i pagamenti sono poi regolarmente proseguiti nei confronti della cessionaria. I suddetti atti, invero, riguardavano una serie di fatture precedentemente emesse da ED IA nei confronti del Comune di (e meglio indicate nell'allegata “Descrizione dei crediti ceduti”) CP_1 oltreché eventuali crediti futuri per fatture che la predetta società avrebbe potuto emettere nei confronti della comparente Amministrazione nei 24 mesi successivi alla stipula della cessione stessa. Il punto è che – contrariamente a quanto sostenuto ed indicato da ED Parte IA negli atti di cessione de quibus – al momento della sottoscrizione con sia del primo che del secondo contratto, così come al tempo della notifica degli stessi all'Amministrazione, ED IA non era creditrice di alcunché nei confronti del
e men che meno era creditrice degli importi indicati nella “descrizione Controparte_1 dei crediti ceduti” sia del primo che del secondo contratto. La comparente
Amministrazione, infatti, al momento della notifica degli atti di cessione (sia del primo che del secondo), aveva già regolarmente e tempestivamente saldato tutte le fatture ivi indicate […]. Ne consegue che con riguardo a tutte le fatture emesse da ED IA antecedentemente alla cessione del credito ed espressamente oggetto degli atti di cessione Parte (sia del primo che del secondo), non ha diritto ad alcunché, stante l'insussistenza
e/o l'inesistenza degli asseriti crediti ceduti da ED IA. Ma v'è di più. Dall'analisi delle singole somme richieste dall'odierna attrice (e meglio indicate da quest'ultima nell'"elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale” di cui al doc. 3 di controparte si evince che il preteso importo di € 12.782,96 è dato dalla somma di una serie di “importi residui” relativi a determinate fatture (una parte delle quali sono partitamente indicate per numero ed anno nella descrizione dei crediti ceduti allegata agli atti di cessione e la restante parte sono fatture emesse da ED successivamente alla notifica degli atti di cessione). Se, poi, prendiamo in esame i singoli importi e li mettiamo a confronto con i dettagli delle fatture di riferimento, ci avvediamo subito che tali singoli importi corrispondono esattamente all'IVA delle rispettive fatture […] il provveduto, dall'1/1/2015, a pagare Controparte_3 tutte le fatture emesse dalla ED IA secondo il regime dello “split payment”, corrispondendo, così, l'IVA all'Erario e l'imponibile alla predetta società, prima ed alla
pagina 9 di 14 cessionaria, poi. Ecco dunque che le fatture indicate nell'elenco sub 3 di controparte sono state tutte tempestivamente e regolarmente saldate (in regime di “Split Payment”) dal
” (pag.
4-6 comparsa di costituzione in primo grado, con evidenziazioni Controparte_1 aggiunte).
Finanche nel costituirsi in grado di appello il ha ammesso, con chiare ed CP_1 univoche espressioni, l'esistenza di più atti di cessione (cfr. pag.
1-2 comparsa di risposta in appello: “A seguito, poi, della notificazione di atti di cessione di credito…Tali contratti di cessione riguardavano…Si precisa sin d'ora che al momento della notifica degli atti di cessione (sia del primo atto che del secondo)…”). Perciò non è evidentemente corretto asserire, nel prosieguo della stessa comparsa, che “L'unico contratto di cessione del credito Parte tra ed ED IA regolarmente notificato al Comune di è il contratto CP_1 sottoscritto il 23/6/2016 notificato il successivo 5/7/2016 (doc. sub 9 di controparte)”. La mancata produzione di uno dei due contratti (da ascrivere, evidentemente, ad errore o dimenticanza dell'attrice) non può, in definitiva, rilevare in questo caso al fine di escludere la legittimazione attiva sostanziale di . Pt_1
6.7 Sulla somma di € 1.821,64 sono dovuti gli interessi di mora, al tasso e con la decorrenza di cui al d.lgs. 231/2002.
Da respingere è la tesi del sull'inapplicabilità di tale normativa alla fattispecie di CP_1 causa. Sostiene l'appellato che i rapporti con ED IA non costituirebbero una
“transazione commerciale”, ai sensi del citato decreto legislativo, “e cioè un rapporto contrattuale di natura privatistica che si svolga in regime di concorrenza” dovendo
“piuttosto definirsi di natura concessoria, mediante l'attribuzione - dal alla società CP_1 elettrica - di un bene del patrimonio indisponibile (nello specifico l'impianto di illuminazione pubblica) per la gestione e lo svolgimento di un servizio pubblico” (pag. 11 comparsa). La prospettazione è manifestamente erronea, giacché oggetto del rapporto contrattuale di cui trattasi non è, all'evidenza, l'affidamento in gestione di impianti di illuminazione pubblica dal ad ED IA ma la fornitura di energia elettrica da parte della Controparte_1 seconda in favore del primo. Si è in presenza, quindi, di un normale rapporto di somministrazione perfettamente inquadrabile nel concetto di transazione commerciale.
6.8 Spettano anche gli interessi anatocistici, richiesti ai sensi dell'art. 1283 c.c., ossia gli interessi prodotti, a partire dalla data di notifica della citazione, dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale di € 1.821,64 e già dovuti da almeno sei mesi alla stessa data. Essi
pagina 10 di 14 vanno riconosciuti al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. (saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
6.9 Spetta, altresì, il risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 nella misura di € 40,00 per ciascuna delle 34 fatture innanzi elencate per le quali non vi è prova di avvenuto pagamento, e quindi l'ulteriore importo di € 1.360,00.
La norma in questione, emanata in attuazione di direttiva comunitaria, prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Si tratta di un onere aggiuntivo rispetto agli interessi di mora, previsto per il rimborso dei costi sostenuti dal creditore per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
perciò, non può condividersi la prospettazione dell'appellato secondo cui la somma di € 40,00 andrebbe riconosciuta “solo nel caso in cui il recupero del credito non avvenga” (pag. 11 comparsa di costituzione in appello), o, come aggiunto in comparsa conclusionale, “solo nel caso in cui il recupero del credito non avvenga giudizialmente”, trattandosi di letture che non trovano alcun aggancio nella previsione di legge.
La Corte di Giustizia Europea, con decisione del 20 ottobre 2022, in sede di rinvio pregiudiziale, nella causa C‑585/20, ha espressamente dichiarato che “L'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
Occorrendo conformarsi a tale principio, va perciò riconosciuta la somma di cui sopra, cui si perviene, come detto, moltiplicando l'importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture componenti la sorte capitale insoluta di € 1.821,64.
7. Va invece confermato l'integrale rigetto della domanda proposta da con Pt_1 riguardo all'ulteriore, asserito, credito di € 226,10 a titolo di interessi di mora maturati a pagina 11 di 14 causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta delle fatture, con aggiunta di interessi anatocistici e del risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, pur occorrendo, anche in questo caso, integrare la motivazione della pronuncia impugnata.
È il caso di precisare, in primis, non vi è stata duplicazione nelle richieste attoree perché, come si evince dall'esame del prospetto intitolato “Dettaglio Nota Debito per Interessi di
Mora”, all. 4 del fascicolo di primo grado, le fatture considerate per il calcolo degli Pt_1 interessi sono, sì, comprese anche nell'elenco, all. 3, dei crediti insoluti per sorte capitale, ma in questo caso il calcolo degli interessi di mora è stato effettuato solo in relazione all'importo parzialmente corrisposto (ed asseritamente in ritardo) su ciascuna fattura.
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata. Analizzando in dettaglio il prospetto di cui trattasi si evince che la somma oggetto di domanda è la risultante di un calcolo di interessi di mora eseguito a partire dal 28.6.2016 (data successiva al contratto di cessione dei crediti prodotto) fino al 22.3.2017. Il ha prodotto tuttavia documentazione Controparte_1
(cfr. in particolare gli allegati documentali “1l”, “1m”, “1n” e “1o”) da cui si evince l'effettuazione dei pagamenti relativi alle fatture indicate in date ampiamente antecedenti e risalenti al novembre 2015 (prima della cessione fatta valere da , come da mandati Pt_1 di pagamento muniti di attestazioni di avvenuta esecuzione della banca/tesoreria.
Pertanto, la pretesa di pagamento di interessi di mora per il periodo sopra considerato non ha ragion d'essere e, con essa, la correlativa pretesa di interessi anatocistici e quella di pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002.
8. In definitiva, la sentenza appellata merita parziale riforma, con la condanna del a pagare a la somma di € 1.821,64 a titolo di sorte capitale Controparte_1 Pt_1 insoluta, oltre (i) interessi di mora al tasso e con la decorrenza di cui al d.lgs. 231/2002 sugli importi delle singole fatture componenti la medesima sorte, (ii) interessi anatocistici al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., da calcolarsi sugli interessi di mora, maturati sulla predetta sorte capitale, dovuti da più di sei mesi alla data dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e con decorrenza dalla medesima data, (iii) €
1.360,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002.
Per il resto va confermato il rigetto delle domande proposte da nemmeno Pt_1 essendovi spazio, per i motivi stessi ad esso sottesi, per ritenere ammissibile e fondata la richiesta subordinata ex art. 2041 c.c.. pagina 12 di 14 9. L'accoglimento parziale dell'appello impone, ex art. 336 c.p.c., di rivedere la regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi congiuntamente per i due gradi di giudizio.
Ritiene il Collegio al riguardo che, pur trovando in parte accoglimento la domanda di pagamento di la notevole riduzione del quantum ed il mancato riconoscimento di Pt_1 specifiche poste creditorie (differenti da quelle che invece possono essere riconosciute) integrino gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese.
Infine, non vi è luogo per una condanna alla restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, stante il tenore ipotetico con cui è stata formulata la Parte relativa richiesta (“condanna del a restituire a le somme da essa Controparte_1 eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata”) senza peraltro che nel corso del giudizio di secondo grado sia stato dato conto dell'effettivo pagamento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza n. 585/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 24/06/2022, condanna il in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1 pagare a la somma di € 1.821,64 a titolo di sorte capitale insoluta, oltre (i) Parte_1 interessi di mora al tasso e con la decorrenza di cui al d.lgs. 231/2002 sugli importi delle singole fatture, indicate in parte motiva, componenti la medesima sorte, (ii) interessi anatocistici al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., da calcolarsi sugli interessi di mora, maturati sulla predetta sorte capitale, dovuti da più di sei mesi alla data dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e con decorrenza dalla medesima data, (iii) € 1.360,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
pagina 13 di 14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 205/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Procuratore dott. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con l'Avv. Paolo Bonalume;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
l'Avv. Leonardo Piochi;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 585/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 24/06/2022
CONCLUSIONI
In data 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 585/22 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 24 giugno 2022 nel giudizio avanti al Tribunale di Siena RG 2210/20 instaurato – nuova Parte_1 denominazione di – nei confronti del e Parte_3 Controparte_1 non notificata
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di : Parte_1 CP_1
pagina 1 di 14 − € 12.782,96 per sorte capitale, di cui alle 336 fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 con la citazione, emesse da ED IA a titolo di corrispettivo delle forniture di energia elettrica erogate in favore di Pt_4
− gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati
[...] nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
− gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
− € 13.360 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 336 fatture costituenti la predetta sorte capitale
− € 226,10 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante la Nota Debito n. 90006180 del 24.07.17 prodotta sub doc. 4 con l'atto di citazione e riepilogata nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5
− gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
− € 760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 19 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a Controparte_1 Parte restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di e della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa som e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il a pagare a la diversa somma Controparte_1 Parte_1 ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”
Per la parte appellata: pagina 2 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respingere il presente appello e le domanda avanzate da , perché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, voglia Parte_1 confermare la Sentenza n. 585/2022 del Tribunale di Siena di rigetto delle pretese di
[...]
Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 585/2022 pubblicata il 24/06/2022, il Tribunale di Siena ha rigettato le domande di pagamento proposte da nei confronti del Parte_1 CP_1
relative a crediti ad essa ceduti da ED IA s.p.a. e a rimborso di costi di
[...] recupero, segnatamente per le cifre di € 12.782,96, a titolo di sorte capitale portata da n. 334 fatture emesse dalla suddetta società (riepilogate nell'elenco all. 3 della produzione attorea), oltre interessi di mora (quantificati in € 4.587,12 alla data della citazione del 4.8.2020), interessi anatocistici e risarcimento forfettario del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002
(quest'ultimo quantificato in € 13.360,00), e di € 226,10 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, come da “Dettaglio Nota Debito per Interessi di Mora” all. 4 dell'atto introduttivo, oltre interessi anatocistici ed € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002.
2. Il giudice di primo grado ha in particolare motivato il rigetto sul rilievo della mancata specifica contestazione in prima udienza, da parte dell'attrice, delle allegazioni, eccezioni e deduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto, con l'effetto che
“la medesima, nella sua interezza” avrebbe dovuto intendersi “confermata ex art. 115 cpc”.
3. ha proposto gravame censurando la decisione assunta per i seguenti motivi: Pt_1
- il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 115 c.p.c., omettendo di considerare:
a) che la contestazione dell'attore, rispetto alle circostanze allegate dal convenuto, ben può essere spiegata (come nel caso concreto era avvenuto) con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., non dovendo necessariamente essere sollevata in prima udienza;
b) che, comunque, le difese del non consistevano in specifiche Controparte_1 allegazioni di fatto (tali da onerare la controparte di una apposita replica) ma si risolvevano in differenti interpretazioni in ordine alla composizione degli importi fatturati;
- dovendo perciò entrare nel merito delle domande proposte, senza applicare il principio di non contestazione, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere infondate le obiezioni mosse dal pagina 3 di 14 in quanto: CP_1
a) l'ente non aveva dimostrato, così come affermato, (i) di avere pagato integralmente la sorte imponibile di ciascuna delle fatture azionate, (ii) l'effettiva operatività del regime di split payment quanto all'IVA computata nelle fatture (alla quale, a suo dire, era esclusivamente riferita la richiesta di pagamento) e (iii) di avere pagato l'IVA all'erario;
b) l'altra eccezione sollevata, secondo cui la nota di debito per interessi di mora indicava fatture già richieste in pagamento da per sorte capitale ed accessori, con Pt_1 conseguente duplicazione nella richiesta di pagamento degli interessi, non coglieva nel segno, in quanto il calcolo degli interessi di mora ivi effettuato si riferiva ai soli importi corrisposti in ritardo su ciascuna fattura e non anche alle porzioni di sorte capitale non versate oggetto della prima domanda;
- da riformare in conseguenza sarebbe anche la statuizione di condanna di al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
4. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle censure mosse e chiedendo il rigetto dell'appello.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è solo parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati.
6. Come ricordato dallo stesso appellante, sin dalla costituzione in giudizio in primo grado il ha eccepito che il complessivo importo richiesto da Controparte_1 Pt_1 per sorte capitale (€ 12.782,96) altro non sarebbe che la sommatoria delle singole porzioni delle fatture azionate relative all'IVA, il cui versamento non sarebbe stato dovuto né ad ED
IA né alla cessionaria operando, nei confronti dell'ente pubblico, il regime Pt_1 dello split payment, in forza del quale l'IVA deve essere versata direttamente all'erario.
6.1 Ebbene, la circostanza che la somma di € 12.782,96 sia composta dalle singole
“quote IVA” delle fatture concreta un fatto e non una valutazione o un'interpretazione; perciò,
è in astratto pertinente il riferimento al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Sebbene, poi, sia corretto affermare che la contestazione di un fatto allegato dalla controparte possa essere formulata entro il primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (in ciò pagina 4 di 14 rilevandosi l'erroneità della sentenza, che ha mostrato di individuare quale limite temporale ultimo per la contestazione la prima udienza di comparizione), non può sostenersi che Pt_1 abbia a ciò provveduto, almeno in modo specifico. La stessa si è infatti limitata a
[...] dedurre, nella propria memoria, quanto segue: “Il ha eccepito che i crediti azionati CP_1 corrisponderebbero alla quota IVA delle fatture: IVA che non sarebbe dovuta versandosi in regime di split payment. Tale eccezione è infondata atteso che controparte non fornisce alcuna prova: - né in ordine al fatto che l'importo in contestazione sia riconducibile all'IVA - né l'effettiva operatività del regime di split payment in relazione alle fatture azionate”.
Affermare che di un fatto (in questo caso del “fatto che l'importo in contestazione sia riconducibile all'IVA”) non sia data prova dalla controparte non equivale a negare lo stesso;
rientrando nella necessaria conoscenza dell'attrice la composizione di quanto da essa stessa richiesto, non vi può essere dubbio che fosse onerata di prendere posizione Pt_1 specifica su quanto affermato dal confermando o negando che la cifra di € 12.782,96 CP_1 comprendesse le sole porzioni IVA delle fatture, non potendo limitarsi ad obiettare la mancata prova dell'assunto avversario. Come già osservato dalla S.C., “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 17889/2020).
6.2 Tanto premesso, non deve tuttavia dimenticarsi che “il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento” (Cass. 16028/2023).
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti emerge che se, in massima parte,
l'osservazione del è corretta, in quanto nell'assoluta maggioranza dei casi gli importi CP_1 residui richiesti in relazione alle fatture (come da elenco all. 3 del fascicolo Pt_1 corrispondono, effettivamente, alle sole quote IVA delle stesse, vi sono però anche alcune fatture per le quali si assumono non versati, e si richiedono quindi in pagamento, gli interi importi dalle medesime recati (tanto per imponibile quanto per IVA). Si tratta in particolare delle seguenti fatture:
n. 5750245795R del 15.9.2015 di € 84,67
n. 5750245819R del 15.9.2015 di € 133,13
n. 5750245822R del 15.9.2015 di € 63,27 pagina 5 di 14 n. 5750281428 dell'11.12.2015 di € 335,78
n. 5750149800R del 9.6.2015 di € 55,18
n. 5750149801R del 9.6.2015 di € 137,24
n. 5750149809R del 9.6.2015 di € 137,76
n. 5750149814R del 9.6.2015 di € 122,07
n. 5750149822R del 9.6.2015 di € 124,09
n. 5750149823R del 9.6.2015 di € 55,74
n. 5750150755R del 12.6.2015 di € 57,25
n. 5750151116R del 12.6.2015 di € 124,76
n. 5750151181R del 12.6.2015 di € 159,12
n. 5750209397R del 14.7.2015 di € 202,92
n. 5750209403R del 14.7.2015 di € 127,95
n. 5750209423R del 14.7.2015 di € 80,96
n. 5750209435R del 14.7.2015 di € 58,74
n. 5750227469R del 10.8.2015 di € 103,09
n. 5750227859R del 10.8.2015 di € 77,42
n. 5750228381R del 10.8.2015 di € 55,39
n. 5750282551 dell'11.12.2015 di € 113,08
n. 5750282675 dell'11.12.2015 di € 103,36
n. 5750282822 dell'11.12.2015 di € 91,89
n. 5750282951 dell'11.12.2015 di € 80,76
n. 5750283022 dell'11.12.2015 di € 72.43
n. 5750283186 dell'11.12.2015 di € 60,90
n. 5750283209 dell'11.12.2015 di € 59,52
n. 5750283303 dell'11.12.2015 di € 54,18
n. 5750283480 dell'11.12.2015 di € 42,19
pagina 6 di 14 n. 5750283627 dell'11.12.2015 di € 36,54
n. 5750283651 dell'11.12.2015 di € 35,29
n. 5750283653 dell'11.12.2015 di € 35,26
n. 5750283749 dell'11.12.2015 di € 32,37
n. 5750283837 dell'11.12.2015 di € 29,27
6.3 Per tali fatture, ammontanti in totale ad € 3.143,57, non vi è prova di avvenuto pagamento. Esaminando gli allegati documentali al riguardo depositati in primo grado dal
(doc. da “1a” ad “1u”), si rileva infatti che: CP_1
- rispetto alle fatture n. 5750245795R del 15.9.2015 di € 84,67, n. 5750245819R del
15.9.2015 di € 133,13, n. 5750245822R del 15.9.2015 di € 63,27, n. 5750149800R del 9.6.2015 di € 55,18, n. 5750149801R del 9.6.2015 di € 137,24, n. 5750149809R del 9.6.2015 di € 137,76,
n. 5750149814R del 9.6.2015 di € 122,07, n. 5750149822R del 9.6.2015 di € 124,09, n.
5750149823R del 9.6.2015 di € 55,74, n. 5750150755R del 12.6.2015 di € 57,25, n.
5750151116R del 12.6.2015 di € 124,76, n. 5750151181R del 12.6.2015 di € 159,12, n.
5750209397R del 14.7.2015 di € 202,92, n. 5750209403R del 14.7.2015 di € 127,95, n.
5750209423R del 14.7.2015 di € 80,96, n. 5750209435R del 14.7.2015 di € 58,74, n.
5750227469R del 10.8.2015 di € 103,09, n. 5750227859R del 10.8.2015 di € 77,42, n.
5750228381R del 10.8.2015 di € 55,39, non vi è alcuna traccia del relativo pagamento, in quanto le stesse nemmeno figurano incluse nel carteggio (comprensivo di fatture e mandati di pagamento);
- per le restanti, sono state prodotte contabili di bonifico non corrispondenti negli importi e con causali generiche, apparentemente riferite ad insiemi di fatture, raggruppate per annualità o per date di emissione, quindi a pagamenti “cumulativi” che, stante la notevole quantità di fatture emesse nei confronti dell'ente, non è affatto possibile ricondurre esattamente alle fatture in argomento.
6.4 In ordine alla spettanza o meno delle somme dovute a titolo di IVA, è invece senz'altro da accogliere l'eccezione del in quanto, per disposizione di legge (art. 17- CP_1 ter d.P.R. 633/1972 e relative norme attuative), trattandosi di fornitura avvenuta in favore di un ente pubblico, operava, già all'epoca di emissione delle fatture oggetto di causa, il regime di split payment, in forza del quale l'imposta non deve essere versata al fornitore (né, quindi, a chi vi sia subentrato in qualità di cessionario) ma direttamente all'erario. Perciò è ovvio che pagina 7 di 14 non possa pretendere né gli importi richiesti, appunto, solo a titolo di IVA (la Pt_1 maggior parte, come detto) né le somme computate a titolo di IVA nelle fatture lasciate completamente insolute, da versare piuttosto all'erario.
6.5 Inoltre dal totale dovuto dal va detratto, secondo quanto riportato nello CP_1 stesso elenco all. 3 della citazione di l'ammontare di due note di credito emesse a Pt_1 favore dell'ente, la n. NCAP313424 del 23.11.2015 per € -741,20 e la n. NCAP325474 del
23.11.2015 per € -66,94, che, in difetto di altre evidenze documentali, dovranno essere portate proporzionalmente a scomputo degli importi delle fatture di data antecedente.
La cifra di € 3.143,57, al netto delle note di credito, risulta pari ad € 2.335,43 e, al netto anche dell'IVA indicate nelle fatture (22%), è pari ad € 1.821,64.
Rispetto a tale ultima somma il Comune di va riconosciuto debitore nei CP_1 confronti di Pt_1
6.6 Non può essere apprezzato, invero, l'altro motivo di opposizione formulato dal con la riproposizione in appello della questione, sollevata in primo grado solo in CP_1 occasione della terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dell'incompleta produzione dei contratti di cessione dei crediti tra ED IA e posti alla base dell'azione Pt_1 intrapresa. È ben vero che tra gli allegati documentali di in primo grado figura un Pt_1 solo contratto (contratto di cessione del 23.6.2016, notificato il 5.7.2016) e che esso comprende solo alcune delle fatture azionate. Epperò l'eccezione sollevata dal (come CP_1 detto, solo nel contesto della terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) si pone in contrasto con quanto già in concreto riconosciuto dalla medesima parte all'atto della propria costituzione in giudizio. Il Comune, invero, nel costituirsi, non contestava affatto l'astratta titolarità dei crediti in capo a per effetto di validi atti di cessione, ma incentrava le Pt_1 proprie difese sulla non debenza degli importi richiesti per avere a suo dire già pagato gli importi imponibili ad ED IA (e a per le fatture emesse dopo le cessioni, Pt_1 riguardando queste ultime anche i crediti futuri) e l'IVA all'erario. Proprio l'ente, tra l'altro, ricordava di avere ricevuto la notifica non di uno ma di due atti di cessione, riguardanti i crediti poi azionati in giudizio: “Nell'anno 2014 il ha aderito alla Controparte_1
Convenzione SI per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi […] sottoscritta fra SI S.p.A. ed ED IA S.p.A. In virtù di quanto sopra ED
IA ha quindi iniziato a fornire energia elettrica al e, Controparte_1 conseguentemente, ad emettere le relative fatture. La comparente Amministrazione, di
pagina 8 di 14 contro, ha sempre regolarmente ed interamente pagato tutte le fatture ricevute della predetta società. A seguito, poi, della notifica degli atti di cessione del credito Parte stipulati tra ED IA e (il primo contratto è stato notificato nell'ottobre 2015 ed il secondo contratto nel luglio 2016), i pagamenti sono poi regolarmente proseguiti nei confronti della cessionaria. I suddetti atti, invero, riguardavano una serie di fatture precedentemente emesse da ED IA nei confronti del Comune di (e meglio indicate nell'allegata “Descrizione dei crediti ceduti”) CP_1 oltreché eventuali crediti futuri per fatture che la predetta società avrebbe potuto emettere nei confronti della comparente Amministrazione nei 24 mesi successivi alla stipula della cessione stessa. Il punto è che – contrariamente a quanto sostenuto ed indicato da ED Parte IA negli atti di cessione de quibus – al momento della sottoscrizione con sia del primo che del secondo contratto, così come al tempo della notifica degli stessi all'Amministrazione, ED IA non era creditrice di alcunché nei confronti del
e men che meno era creditrice degli importi indicati nella “descrizione Controparte_1 dei crediti ceduti” sia del primo che del secondo contratto. La comparente
Amministrazione, infatti, al momento della notifica degli atti di cessione (sia del primo che del secondo), aveva già regolarmente e tempestivamente saldato tutte le fatture ivi indicate […]. Ne consegue che con riguardo a tutte le fatture emesse da ED IA antecedentemente alla cessione del credito ed espressamente oggetto degli atti di cessione Parte (sia del primo che del secondo), non ha diritto ad alcunché, stante l'insussistenza
e/o l'inesistenza degli asseriti crediti ceduti da ED IA. Ma v'è di più. Dall'analisi delle singole somme richieste dall'odierna attrice (e meglio indicate da quest'ultima nell'"elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale” di cui al doc. 3 di controparte si evince che il preteso importo di € 12.782,96 è dato dalla somma di una serie di “importi residui” relativi a determinate fatture (una parte delle quali sono partitamente indicate per numero ed anno nella descrizione dei crediti ceduti allegata agli atti di cessione e la restante parte sono fatture emesse da ED successivamente alla notifica degli atti di cessione). Se, poi, prendiamo in esame i singoli importi e li mettiamo a confronto con i dettagli delle fatture di riferimento, ci avvediamo subito che tali singoli importi corrispondono esattamente all'IVA delle rispettive fatture […] il provveduto, dall'1/1/2015, a pagare Controparte_3 tutte le fatture emesse dalla ED IA secondo il regime dello “split payment”, corrispondendo, così, l'IVA all'Erario e l'imponibile alla predetta società, prima ed alla
pagina 9 di 14 cessionaria, poi. Ecco dunque che le fatture indicate nell'elenco sub 3 di controparte sono state tutte tempestivamente e regolarmente saldate (in regime di “Split Payment”) dal
” (pag.
4-6 comparsa di costituzione in primo grado, con evidenziazioni Controparte_1 aggiunte).
Finanche nel costituirsi in grado di appello il ha ammesso, con chiare ed CP_1 univoche espressioni, l'esistenza di più atti di cessione (cfr. pag.
1-2 comparsa di risposta in appello: “A seguito, poi, della notificazione di atti di cessione di credito…Tali contratti di cessione riguardavano…Si precisa sin d'ora che al momento della notifica degli atti di cessione (sia del primo atto che del secondo)…”). Perciò non è evidentemente corretto asserire, nel prosieguo della stessa comparsa, che “L'unico contratto di cessione del credito Parte tra ed ED IA regolarmente notificato al Comune di è il contratto CP_1 sottoscritto il 23/6/2016 notificato il successivo 5/7/2016 (doc. sub 9 di controparte)”. La mancata produzione di uno dei due contratti (da ascrivere, evidentemente, ad errore o dimenticanza dell'attrice) non può, in definitiva, rilevare in questo caso al fine di escludere la legittimazione attiva sostanziale di . Pt_1
6.7 Sulla somma di € 1.821,64 sono dovuti gli interessi di mora, al tasso e con la decorrenza di cui al d.lgs. 231/2002.
Da respingere è la tesi del sull'inapplicabilità di tale normativa alla fattispecie di CP_1 causa. Sostiene l'appellato che i rapporti con ED IA non costituirebbero una
“transazione commerciale”, ai sensi del citato decreto legislativo, “e cioè un rapporto contrattuale di natura privatistica che si svolga in regime di concorrenza” dovendo
“piuttosto definirsi di natura concessoria, mediante l'attribuzione - dal alla società CP_1 elettrica - di un bene del patrimonio indisponibile (nello specifico l'impianto di illuminazione pubblica) per la gestione e lo svolgimento di un servizio pubblico” (pag. 11 comparsa). La prospettazione è manifestamente erronea, giacché oggetto del rapporto contrattuale di cui trattasi non è, all'evidenza, l'affidamento in gestione di impianti di illuminazione pubblica dal ad ED IA ma la fornitura di energia elettrica da parte della Controparte_1 seconda in favore del primo. Si è in presenza, quindi, di un normale rapporto di somministrazione perfettamente inquadrabile nel concetto di transazione commerciale.
6.8 Spettano anche gli interessi anatocistici, richiesti ai sensi dell'art. 1283 c.c., ossia gli interessi prodotti, a partire dalla data di notifica della citazione, dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale di € 1.821,64 e già dovuti da almeno sei mesi alla stessa data. Essi
pagina 10 di 14 vanno riconosciuti al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. (saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
6.9 Spetta, altresì, il risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 nella misura di € 40,00 per ciascuna delle 34 fatture innanzi elencate per le quali non vi è prova di avvenuto pagamento, e quindi l'ulteriore importo di € 1.360,00.
La norma in questione, emanata in attuazione di direttiva comunitaria, prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Si tratta di un onere aggiuntivo rispetto agli interessi di mora, previsto per il rimborso dei costi sostenuti dal creditore per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
perciò, non può condividersi la prospettazione dell'appellato secondo cui la somma di € 40,00 andrebbe riconosciuta “solo nel caso in cui il recupero del credito non avvenga” (pag. 11 comparsa di costituzione in appello), o, come aggiunto in comparsa conclusionale, “solo nel caso in cui il recupero del credito non avvenga giudizialmente”, trattandosi di letture che non trovano alcun aggancio nella previsione di legge.
La Corte di Giustizia Europea, con decisione del 20 ottobre 2022, in sede di rinvio pregiudiziale, nella causa C‑585/20, ha espressamente dichiarato che “L'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
Occorrendo conformarsi a tale principio, va perciò riconosciuta la somma di cui sopra, cui si perviene, come detto, moltiplicando l'importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture componenti la sorte capitale insoluta di € 1.821,64.
7. Va invece confermato l'integrale rigetto della domanda proposta da con Pt_1 riguardo all'ulteriore, asserito, credito di € 226,10 a titolo di interessi di mora maturati a pagina 11 di 14 causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta delle fatture, con aggiunta di interessi anatocistici e del risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, pur occorrendo, anche in questo caso, integrare la motivazione della pronuncia impugnata.
È il caso di precisare, in primis, non vi è stata duplicazione nelle richieste attoree perché, come si evince dall'esame del prospetto intitolato “Dettaglio Nota Debito per Interessi di
Mora”, all. 4 del fascicolo di primo grado, le fatture considerate per il calcolo degli Pt_1 interessi sono, sì, comprese anche nell'elenco, all. 3, dei crediti insoluti per sorte capitale, ma in questo caso il calcolo degli interessi di mora è stato effettuato solo in relazione all'importo parzialmente corrisposto (ed asseritamente in ritardo) su ciascuna fattura.
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata. Analizzando in dettaglio il prospetto di cui trattasi si evince che la somma oggetto di domanda è la risultante di un calcolo di interessi di mora eseguito a partire dal 28.6.2016 (data successiva al contratto di cessione dei crediti prodotto) fino al 22.3.2017. Il ha prodotto tuttavia documentazione Controparte_1
(cfr. in particolare gli allegati documentali “1l”, “1m”, “1n” e “1o”) da cui si evince l'effettuazione dei pagamenti relativi alle fatture indicate in date ampiamente antecedenti e risalenti al novembre 2015 (prima della cessione fatta valere da , come da mandati Pt_1 di pagamento muniti di attestazioni di avvenuta esecuzione della banca/tesoreria.
Pertanto, la pretesa di pagamento di interessi di mora per il periodo sopra considerato non ha ragion d'essere e, con essa, la correlativa pretesa di interessi anatocistici e quella di pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002.
8. In definitiva, la sentenza appellata merita parziale riforma, con la condanna del a pagare a la somma di € 1.821,64 a titolo di sorte capitale Controparte_1 Pt_1 insoluta, oltre (i) interessi di mora al tasso e con la decorrenza di cui al d.lgs. 231/2002 sugli importi delle singole fatture componenti la medesima sorte, (ii) interessi anatocistici al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., da calcolarsi sugli interessi di mora, maturati sulla predetta sorte capitale, dovuti da più di sei mesi alla data dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e con decorrenza dalla medesima data, (iii) €
1.360,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002.
Per il resto va confermato il rigetto delle domande proposte da nemmeno Pt_1 essendovi spazio, per i motivi stessi ad esso sottesi, per ritenere ammissibile e fondata la richiesta subordinata ex art. 2041 c.c.. pagina 12 di 14 9. L'accoglimento parziale dell'appello impone, ex art. 336 c.p.c., di rivedere la regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi congiuntamente per i due gradi di giudizio.
Ritiene il Collegio al riguardo che, pur trovando in parte accoglimento la domanda di pagamento di la notevole riduzione del quantum ed il mancato riconoscimento di Pt_1 specifiche poste creditorie (differenti da quelle che invece possono essere riconosciute) integrino gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese.
Infine, non vi è luogo per una condanna alla restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, stante il tenore ipotetico con cui è stata formulata la Parte relativa richiesta (“condanna del a restituire a le somme da essa Controparte_1 eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata”) senza peraltro che nel corso del giudizio di secondo grado sia stato dato conto dell'effettivo pagamento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza n. 585/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 24/06/2022, condanna il in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1 pagare a la somma di € 1.821,64 a titolo di sorte capitale insoluta, oltre (i) Parte_1 interessi di mora al tasso e con la decorrenza di cui al d.lgs. 231/2002 sugli importi delle singole fatture, indicate in parte motiva, componenti la medesima sorte, (ii) interessi anatocistici al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., da calcolarsi sugli interessi di mora, maturati sulla predetta sorte capitale, dovuti da più di sei mesi alla data dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e con decorrenza dalla medesima data, (iii) € 1.360,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
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La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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