CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1371/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2958/2023 depositato il 05/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - . 96010 Priolo Gargallo SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3874/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 23/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 491 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Priolo Gargallo notificava alla Ricorrente_1 srl l' Avviso di accertamento n. 491, del 6 novembre 2019 chiedendo il pagamento della TARI anno 2015 (cfr. provvedimento citato in atti).
La Società contribuente impugnava il provvedimento contestandolo.
Il Comune si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con Sentenza n.3874/05/22, ha rigettato il ricorso ritenendo (in breve) che l'omessa presentazione della denunzia circa la superficie nella quale si producono "rifiuti speciali", ovvero la presentazione di una denuncia che indicava in mq. 700 la superficie tassabile ai fini della TARI, non poteva che condurre al rigetto del ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna ( cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- La Società contribuente esercita l'attività di lavorazione di rottami ferrosi derivanti dallo smantellamento di attrezzature e strutture industriali.
Il primo Giudice ha ritenuto che “ … Nel caso di specie la ricorrente Ricorrente_1 srl ha prodotto copiosa documentazione a sostegno delle proprie ragioni (formulari rifiuti, perizia stragiudiziale ecc)….” (cfr. sentenza di I grado).
2.- La Società contribuente, con lettera del 19.09.2011, aveva richiesto al Comune l'applicazione dell'esenzione per le aree che producono "rifiuti speciali" senza - tuttavia - ricevere riscontro (cfr. fascicolo di I grado).
3.- Deve ritenersi - invece - confermata la pretesa per le rimanenti aree destinate ad uffici, spogliatoi, parcheggio ed aree a verde.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto nei termini che precedono limitatamente alle superfici che producono "rifiuti speciali".
Va confermata la pretesa per le rimanenti aree che sarà ridedeterminata a cura del Comune.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che possono essere rinvenuti nel parziale assoggettamento alla pretesa originariamente in contestazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente alle aree che producono rifiuti speciali.
Rigetta per il resto.
Onera il Comune di rideterminare la propria pretesa per quanto di ragione.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2958/2023 depositato il 05/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - . 96010 Priolo Gargallo SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3874/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 23/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 491 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Priolo Gargallo notificava alla Ricorrente_1 srl l' Avviso di accertamento n. 491, del 6 novembre 2019 chiedendo il pagamento della TARI anno 2015 (cfr. provvedimento citato in atti).
La Società contribuente impugnava il provvedimento contestandolo.
Il Comune si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con Sentenza n.3874/05/22, ha rigettato il ricorso ritenendo (in breve) che l'omessa presentazione della denunzia circa la superficie nella quale si producono "rifiuti speciali", ovvero la presentazione di una denuncia che indicava in mq. 700 la superficie tassabile ai fini della TARI, non poteva che condurre al rigetto del ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna ( cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- La Società contribuente esercita l'attività di lavorazione di rottami ferrosi derivanti dallo smantellamento di attrezzature e strutture industriali.
Il primo Giudice ha ritenuto che “ … Nel caso di specie la ricorrente Ricorrente_1 srl ha prodotto copiosa documentazione a sostegno delle proprie ragioni (formulari rifiuti, perizia stragiudiziale ecc)….” (cfr. sentenza di I grado).
2.- La Società contribuente, con lettera del 19.09.2011, aveva richiesto al Comune l'applicazione dell'esenzione per le aree che producono "rifiuti speciali" senza - tuttavia - ricevere riscontro (cfr. fascicolo di I grado).
3.- Deve ritenersi - invece - confermata la pretesa per le rimanenti aree destinate ad uffici, spogliatoi, parcheggio ed aree a verde.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto nei termini che precedono limitatamente alle superfici che producono "rifiuti speciali".
Va confermata la pretesa per le rimanenti aree che sarà ridedeterminata a cura del Comune.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che possono essere rinvenuti nel parziale assoggettamento alla pretesa originariamente in contestazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente alle aree che producono rifiuti speciali.
Rigetta per il resto.
Onera il Comune di rideterminare la propria pretesa per quanto di ragione.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NN