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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1111 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A (c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Romito, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Galleria Trieste n. 6.
PARTE APPELLANTE E (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carla Secchieri, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Via Davila n. 17.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 2533 del Tribunale di Padova pubblicata in data 19/12/2023.
CONCLUSIONI Per la parte appellante IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano, ossia I) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare la revoca e/o l'autoannullamento della delibera avversata a seguito della delibera 11.10.22 e per l'effetto pronunciarsi cessazione della materia del contendere per soppressione della delibera originariamente avversata, con ogni conseguenza in punto spese come di seguito;
ovvero comunque accertare e dichiarare nulla e/o annullabile (anche in parte qua e per i deliberati avversati) la delibera dell'assemblea 09.09.21 adottata dal sito in Padova, Controparte_2 Passaggio Corner Piscopia 10 in persona del suo amministratore CP_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, relativamente al contenuto
[...] ed all'ordine del giorno avversato;
II) in ogni caso, Condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio (per il primo ed il presente grado), oltre IVA e CAP come per legge, oltre alle spese e le competenze di mediazione e – per il caso di mancata o revocata ammissione al P.S.S. già richiesta – disporre la distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
III) in via istruttoria Si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'amministratore pro-tempore e per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione "se vero che". Sub cap. 1) La riunione dell'assemblea 09.09.21 si è tenuta nella sala riunione c.d. “grande” dell'Istituto di cultura Italo-tedesco di via Borromeo 16 (cfr. doc. 24 – foto sala riunioni) che rappresentata nella foto tratta dal sito dell'Istituto, la quale riporta anche le misure della sala e che mi si rammostra. Si indica come teste il titolare o legale rappresentante dell'Istituto di cultura Italo Tedesco, via dei Borromeo 16 Padova, sig. Testimone_1 di Padova All'occorrenza ammettersi CTU che, previa misurazione della stanza, abbia ad calcolare il numero massimo delle persone accoglibili secondo le in allora vigenti disposizioni sul distanziamento. Sub cap. 2) nr. 2 dei tre termoconvettori dell'appartamento di proprietà del condominio sono stati Parte_1 CP_2 staccati dall'impianto centralizzato fin dal 2011 da personale incaricato dal per lavori di manutenzione straordinaria e non piu' Controparte_2 ripristinati ad oggi;
Sub cap. 3) il terzo termoconvettore dei tre è stato staccato dall'impianto centralizzato in data 20.08.2019 da personale incaricato dal per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e non piu' ripristinato CP_1 da oggi Sub cap. 4) nessuno dei tre termoconvettori a servizio dell'appartamento di nel condominio è collegato all'impianto centrale ed è Parte_1 CP_2 funzionante Si indicano come testi : ing. ; geom. ; Tes_2 Controparte_4 titolare o legale rappresentante di Parte_2 Controparte_5 Padova All'occorrenza ammettersi CTU che, verificato lo stato dei luoghi e dell'impianto, si esprima sulla funzionalità dei termoconvettori;
se questi siano idonei al funzionamento ed al consumo c.d. “volontario”; se, tenuto conto dei consumi complessivi, sia stato addebitato o meno alla ricorrente anche i costi del consumo c.d.
“volontario” Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Per la parte appellata Voglia la Corte adita, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto, con conferma dell'impugnata sentenza. Valuterà poi la Corte se sussistano gli estremi per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96,3 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, la società di mutuo soccorso conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_6 per sentire dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullamento delle delibere
[...] adottate dall'assemblea dei condomini il 9/9/2021. 1.1. Esponeva parte attrice:
pag. 2/7 - l'illegittimità della convocazione in violazione della normativa anticovid in materia di distanziamento nel luogo della riunione;
- l'illegittimità della deliberazione adottata nella parte in cui si approva il rendiconto 2020/2021 in violazione dell'art. 1130-bis c.c., per difetto dei documenti prescritti e l'ingiustificato addebito di un saldo negativo di € 22.627,48 e di altre spese senza documenti giustificativi.
2. Si costituiva il resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto come da CP_1 comparsa di costituzione e risposta.
3. Il Tribunale di Padova, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di nullità/annullabilità/invalidità della delibera del 09.09.2021 Controparte_2
[...] 2) spese di lite compensate.
4. Rilevava il Tribunale per quello che ancora rileva:
- la successiva delibera del del 10/11/2022, sui medesimi argomenti di cui CP_1 alla delibera impugnata nel presente giudizio, determinava la cessazione della materia del contendere;
- nel merito, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, l'impugnazione veniva ritenuta infondata sull'asserita violazione della normativa anticovid 19 per il mancato rispetto delle disposizioni in tema distanziamento sociale, non avendo parte attrice fornito alcun elemento comprovante lo svolgimento dell'assemblea in violazione delle distanze interpersonali;
- infondate erano anche le asserite irregolarità del rendiconto 2020/2021 composto anche dal registro di contabilità, con i movimenti in entrata ed in uscita in ordine cronologico, l'indicazione dei fondi disponibili e delle eventuali riserve (riepilogo finanziario o stato patrimoniale). dalla nota esplicativa sintetica con i rapporti in corso,
“seguendo l'anno finanziario del Condominio che va dal 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno”;
- infondate erano anche le tardive doglianze sulle gestioni precedenti non più contestabili “se non al momento in cui sono stati approvati i rendiconti relativi”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello la società di mutuo soccorso
Parte_1 Si costituiva il chiedendone il rigetto Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * 6. I motivi di appello. Con il primo motivo di appello si sostiene che: “la delibera 11.10.21 non ha approvato lo stesso ordine del giorno, ma ha accolto le doglianze formalizzate dall'appellante con motivo sub II) (in punto di convocazione in locali inidonei) e sub III) (in punto di riparto dei costi delle spese postali) e, adottando, nuova delibera di sostanziale revoca con riguardo ai punti contestati”.
pag. 3/7 Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe affermato la regolarità del rendiconto consuntivo in assenza “dei requisiti formali richiesti dall'art. 1130 bis cpc per costituire valido rendiconto condominiale”. Con il terzo motivo si deduce che erroneamente nella sentenza si affermerebbe la regolarità delle singole scritture contabili del rendiconto, in difetto di prova si ritiene che il debito esposto a carico di “sia il saldo di gestione di delibere Parte_1 precedenti (non avversate o contestate)” pari ad € 29.605,65, nulla avrebbe motivato in punto di spese postali illegittimamente suddivise ad personam (anziché per millesimi pur trattandosi di spese di gestione), la mancanza di pezze giustificative relative a spese approvate, considerato il rifiuto che avrebbe opposto l'amministratore alla richiesta di copia della documentazione con le raccomandate del 14.07.2021 e 15.07.2021, per corrispondenza caldaia fondo spese (spese di spedizione euro 20,75) “mai pervenuta”, spese di riscaldamento e raffreddamento per euro 906,10 e per spese ufficio cancelleria, tasse consorziali, spese bonifici. Con il quarto motivo si deduce l'irregolarità della convocazione in violazione della normativa anticovid che vietava l'assembramento in locali inidonei per la partecipazione di tutti i condomini, con conseguente illegittimità della convocazione (in violazione delle norme art. 1 DL 16/52020 n. 33 in rel. DPCM 14.01.2021; DL 22.07.21 n. 105). Con il quinto motivo si lamenta l'erronea compensazione delle spese di lite nonostante
“la fondatezza dell'impugnativa per l'accoglimento di taluni motivi di gravame da parte di (dopo la notifica della citazione e con l'adozione di delibera di revoca, CP_1 sub I) e, comunque, per l'evidente fondatezza di tutte le censure dedotte al rendiconto condominiale (sub II, III)”.
* * * 7. Il primo motivo di appello è infondato. Sostiene l'appellante che con la delibera 10/11/22 il “pur confermando il CP_1 rendiconto consuntivo 2020-2021 - con il conto consuntivo 2021-2022…corregge il vizio che era stato rilevato da in punto di addebito delle spese postali Parte_1 (suddivise per proprietario, anziché per quote, trattandosi di spese generali)”, v. pag. 8 atto di appello.
7.1. Come documentato dal con delibera 11/10/22 l'assemblea ha CP_1 deliberato “di sostituire la delibera del 9/9/2021, riapprovando tutti i punti”, v. pag. 10 comparsa di cost. e risposta dell'appellata. Va dunque esente da censure la statuizione con cui il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere per la intervenuta sostituzione della delibera impugnata dalla soc. adottata dall'assemblea dei condomini il 10/11/2022, facendo venir Parte_1 meno la situazione di contrasto fra le parti. Con conseguente assorbimento di ogni altra censura proposta sul punto dall'appellante.
8. Per ragioni di priorità logica si esamina il quarto motivo di appello sulla irregolarità della convocazione. Sul punto, in disparte la sussistenza o meno dell'interesse dell'attrice ora appellante sulla scelta del luogo dell'assemblea non avendo partecipato ed in assenza di richieste pag. 4/7 sulla prevista modalità in videoconferenza (cfr. art. 66 disp. att. c.c., nel testo vigente in ragione del tempo), si osserva:
- secondo l'appellante pur avendo la sala una capacità di 48 posti non sarebbero stati sufficienti nell'ipotesi di partecipazione di tutti i condomini;
- all'assemblea dei condomini convocata “presso l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco” risultano 20 partecipanti fra condomini e delegati (oltre all'amministratore e ad un consulente su un punto dell'o.d.g.);
- in relazione ai partecipanti all'adunanza e agli spazi complessivi non sono emersi concreti impedimenti;
- peraltro, è documentata e non contestata la disponibilità dell'Istituto di altre due sale per l'uso anche in video collegamento, evidentemente, in base all'affluenza. Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
9. Anche il secondo e il terzo motivo di appello, entrambi sul rendiconto 2020/2021, sono infondati e vanno respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. In tema di condominio degli edifici, infatti, tenuto conto della necessaria semplicità e snellezza della gestione dell'amministrazione del condominio, per la validità della delibera di approvazione del bilancio non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione. Nella specie, sempre ai fini della soccombenza virtuale, il rendiconto consuntivo 2020/2021 composto dai documenti contabili prescritti, ossia il registro di contabilità con spese elencate, il riepilogo finanziario e la nota sintetica, oltre allo stato di ripartizione, appare idoneo a consentire la immediata verifica da parte dei condomini, così come richiesto dal citato art. 1130-bis c.c.. 9.2. Ciò posto, si osserva:
- sono “meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2";
- il giudice può sindacare l'annullabilità di tale deliberazione “a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda “ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione” (cfr. Cass. S.U. 9839/2021);
- in particolare, il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con successiva sentenza;
- una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l'amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, pag. 5/7 senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza (cfr. Cass. 3402/1981);
- infine, “non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese” (cfr. Cass. 7706/1996).
9.3. Inoltre, su quanto ulteriormente contestato dall'appellante si aggiunge:
- sugli oneri pregressi (saldo negativo), ovvero già oggetto di approvazione con precedenti deliberazioni, non è stata allegata né provata, quanto meno, l'avvenuta impugnazione;
- sulla ripartizione in concreto di spese condominiali sopra indicate, ricordato che per l'attività svolta a favore del singolo condòmino, ad esempio le spese postali per l'avviso di convocazione dell'assemblea, tali oneri sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., quanto alle spese di riscaldamento e raffreddamento sostiene l'appellante che sarebbe pendente un contenzioso senza tuttavia specificare l'oggetto e l'esito definitivo;
- per l'asserita mancanza delle “pezze giustificative” la richiesta del condomino di prendere visione dei documenti giustificativi ed estrarne copia “dal 2008 al 2017”, appare eccessivamente indeterminata in relazione a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (“purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione”, cfr. Cass. 19210/2011 e 15996/2020) e alla rilevanza nell'odierno giudizio, sul rendiconto 2020/2021, di documentazione genericamente menzionata risalente a circa 4 anni prima o più;
- peraltro, come precisato con la comunicazione dell'amministratore del CP_1
, “la documentazione contabile è stata sempre portata e messa a disposizione
[...] dei condomini nelle assemblee di approvazione del bilancio”, v. doc. 11, racc. 22/7/2021 fasc. convenuto, e dunque, non avendo partecipato all'assemblea del
9/9/2021 (e del 10/11/2022), tali censure non possono essere accolte.
10. Anche l'ultimo motivo sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. E' incontrovertibile la soccombenza dell'attore ora appellante e pertanto non sussiste alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
11. La domanda di condanna dell'appellante per violazione dell'art. 96 c.p.c., peraltro meramente enunciata dall'appellato, non può essere accolta. La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Non essendo emersi chiari e concordanti elementi in tal senso, la domanda deve essere rigettata.
12. In conclusione, visto l'esito complessivo e in applicazione del principio di soccombenza virtuale sulla cessata materia del contendere, le spese del grado sono liquidate come in dispositivo in favore del Controparte_2
tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva e dell'esclusione
[...] della fase istruttoria. pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna la società di mutuo soccorso Migrantes al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 5.810,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore del;
Controparte_2
4) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Cosi deliberato in data 21/5/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 7/7
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1111 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A (c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Romito, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Galleria Trieste n. 6.
PARTE APPELLANTE E (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carla Secchieri, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Via Davila n. 17.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 2533 del Tribunale di Padova pubblicata in data 19/12/2023.
CONCLUSIONI Per la parte appellante IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano, ossia I) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare la revoca e/o l'autoannullamento della delibera avversata a seguito della delibera 11.10.22 e per l'effetto pronunciarsi cessazione della materia del contendere per soppressione della delibera originariamente avversata, con ogni conseguenza in punto spese come di seguito;
ovvero comunque accertare e dichiarare nulla e/o annullabile (anche in parte qua e per i deliberati avversati) la delibera dell'assemblea 09.09.21 adottata dal sito in Padova, Controparte_2 Passaggio Corner Piscopia 10 in persona del suo amministratore CP_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, relativamente al contenuto
[...] ed all'ordine del giorno avversato;
II) in ogni caso, Condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio (per il primo ed il presente grado), oltre IVA e CAP come per legge, oltre alle spese e le competenze di mediazione e – per il caso di mancata o revocata ammissione al P.S.S. già richiesta – disporre la distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
III) in via istruttoria Si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'amministratore pro-tempore e per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione "se vero che". Sub cap. 1) La riunione dell'assemblea 09.09.21 si è tenuta nella sala riunione c.d. “grande” dell'Istituto di cultura Italo-tedesco di via Borromeo 16 (cfr. doc. 24 – foto sala riunioni) che rappresentata nella foto tratta dal sito dell'Istituto, la quale riporta anche le misure della sala e che mi si rammostra. Si indica come teste il titolare o legale rappresentante dell'Istituto di cultura Italo Tedesco, via dei Borromeo 16 Padova, sig. Testimone_1 di Padova All'occorrenza ammettersi CTU che, previa misurazione della stanza, abbia ad calcolare il numero massimo delle persone accoglibili secondo le in allora vigenti disposizioni sul distanziamento. Sub cap. 2) nr. 2 dei tre termoconvettori dell'appartamento di proprietà del condominio sono stati Parte_1 CP_2 staccati dall'impianto centralizzato fin dal 2011 da personale incaricato dal per lavori di manutenzione straordinaria e non piu' Controparte_2 ripristinati ad oggi;
Sub cap. 3) il terzo termoconvettore dei tre è stato staccato dall'impianto centralizzato in data 20.08.2019 da personale incaricato dal per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e non piu' ripristinato CP_1 da oggi Sub cap. 4) nessuno dei tre termoconvettori a servizio dell'appartamento di nel condominio è collegato all'impianto centrale ed è Parte_1 CP_2 funzionante Si indicano come testi : ing. ; geom. ; Tes_2 Controparte_4 titolare o legale rappresentante di Parte_2 Controparte_5 Padova All'occorrenza ammettersi CTU che, verificato lo stato dei luoghi e dell'impianto, si esprima sulla funzionalità dei termoconvettori;
se questi siano idonei al funzionamento ed al consumo c.d. “volontario”; se, tenuto conto dei consumi complessivi, sia stato addebitato o meno alla ricorrente anche i costi del consumo c.d.
“volontario” Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Per la parte appellata Voglia la Corte adita, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto, con conferma dell'impugnata sentenza. Valuterà poi la Corte se sussistano gli estremi per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96,3 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, la società di mutuo soccorso conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_6 per sentire dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullamento delle delibere
[...] adottate dall'assemblea dei condomini il 9/9/2021. 1.1. Esponeva parte attrice:
pag. 2/7 - l'illegittimità della convocazione in violazione della normativa anticovid in materia di distanziamento nel luogo della riunione;
- l'illegittimità della deliberazione adottata nella parte in cui si approva il rendiconto 2020/2021 in violazione dell'art. 1130-bis c.c., per difetto dei documenti prescritti e l'ingiustificato addebito di un saldo negativo di € 22.627,48 e di altre spese senza documenti giustificativi.
2. Si costituiva il resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto come da CP_1 comparsa di costituzione e risposta.
3. Il Tribunale di Padova, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di nullità/annullabilità/invalidità della delibera del 09.09.2021 Controparte_2
[...] 2) spese di lite compensate.
4. Rilevava il Tribunale per quello che ancora rileva:
- la successiva delibera del del 10/11/2022, sui medesimi argomenti di cui CP_1 alla delibera impugnata nel presente giudizio, determinava la cessazione della materia del contendere;
- nel merito, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, l'impugnazione veniva ritenuta infondata sull'asserita violazione della normativa anticovid 19 per il mancato rispetto delle disposizioni in tema distanziamento sociale, non avendo parte attrice fornito alcun elemento comprovante lo svolgimento dell'assemblea in violazione delle distanze interpersonali;
- infondate erano anche le asserite irregolarità del rendiconto 2020/2021 composto anche dal registro di contabilità, con i movimenti in entrata ed in uscita in ordine cronologico, l'indicazione dei fondi disponibili e delle eventuali riserve (riepilogo finanziario o stato patrimoniale). dalla nota esplicativa sintetica con i rapporti in corso,
“seguendo l'anno finanziario del Condominio che va dal 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno”;
- infondate erano anche le tardive doglianze sulle gestioni precedenti non più contestabili “se non al momento in cui sono stati approvati i rendiconti relativi”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello la società di mutuo soccorso
Parte_1 Si costituiva il chiedendone il rigetto Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * 6. I motivi di appello. Con il primo motivo di appello si sostiene che: “la delibera 11.10.21 non ha approvato lo stesso ordine del giorno, ma ha accolto le doglianze formalizzate dall'appellante con motivo sub II) (in punto di convocazione in locali inidonei) e sub III) (in punto di riparto dei costi delle spese postali) e, adottando, nuova delibera di sostanziale revoca con riguardo ai punti contestati”.
pag. 3/7 Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe affermato la regolarità del rendiconto consuntivo in assenza “dei requisiti formali richiesti dall'art. 1130 bis cpc per costituire valido rendiconto condominiale”. Con il terzo motivo si deduce che erroneamente nella sentenza si affermerebbe la regolarità delle singole scritture contabili del rendiconto, in difetto di prova si ritiene che il debito esposto a carico di “sia il saldo di gestione di delibere Parte_1 precedenti (non avversate o contestate)” pari ad € 29.605,65, nulla avrebbe motivato in punto di spese postali illegittimamente suddivise ad personam (anziché per millesimi pur trattandosi di spese di gestione), la mancanza di pezze giustificative relative a spese approvate, considerato il rifiuto che avrebbe opposto l'amministratore alla richiesta di copia della documentazione con le raccomandate del 14.07.2021 e 15.07.2021, per corrispondenza caldaia fondo spese (spese di spedizione euro 20,75) “mai pervenuta”, spese di riscaldamento e raffreddamento per euro 906,10 e per spese ufficio cancelleria, tasse consorziali, spese bonifici. Con il quarto motivo si deduce l'irregolarità della convocazione in violazione della normativa anticovid che vietava l'assembramento in locali inidonei per la partecipazione di tutti i condomini, con conseguente illegittimità della convocazione (in violazione delle norme art. 1 DL 16/52020 n. 33 in rel. DPCM 14.01.2021; DL 22.07.21 n. 105). Con il quinto motivo si lamenta l'erronea compensazione delle spese di lite nonostante
“la fondatezza dell'impugnativa per l'accoglimento di taluni motivi di gravame da parte di (dopo la notifica della citazione e con l'adozione di delibera di revoca, CP_1 sub I) e, comunque, per l'evidente fondatezza di tutte le censure dedotte al rendiconto condominiale (sub II, III)”.
* * * 7. Il primo motivo di appello è infondato. Sostiene l'appellante che con la delibera 10/11/22 il “pur confermando il CP_1 rendiconto consuntivo 2020-2021 - con il conto consuntivo 2021-2022…corregge il vizio che era stato rilevato da in punto di addebito delle spese postali Parte_1 (suddivise per proprietario, anziché per quote, trattandosi di spese generali)”, v. pag. 8 atto di appello.
7.1. Come documentato dal con delibera 11/10/22 l'assemblea ha CP_1 deliberato “di sostituire la delibera del 9/9/2021, riapprovando tutti i punti”, v. pag. 10 comparsa di cost. e risposta dell'appellata. Va dunque esente da censure la statuizione con cui il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere per la intervenuta sostituzione della delibera impugnata dalla soc. adottata dall'assemblea dei condomini il 10/11/2022, facendo venir Parte_1 meno la situazione di contrasto fra le parti. Con conseguente assorbimento di ogni altra censura proposta sul punto dall'appellante.
8. Per ragioni di priorità logica si esamina il quarto motivo di appello sulla irregolarità della convocazione. Sul punto, in disparte la sussistenza o meno dell'interesse dell'attrice ora appellante sulla scelta del luogo dell'assemblea non avendo partecipato ed in assenza di richieste pag. 4/7 sulla prevista modalità in videoconferenza (cfr. art. 66 disp. att. c.c., nel testo vigente in ragione del tempo), si osserva:
- secondo l'appellante pur avendo la sala una capacità di 48 posti non sarebbero stati sufficienti nell'ipotesi di partecipazione di tutti i condomini;
- all'assemblea dei condomini convocata “presso l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco” risultano 20 partecipanti fra condomini e delegati (oltre all'amministratore e ad un consulente su un punto dell'o.d.g.);
- in relazione ai partecipanti all'adunanza e agli spazi complessivi non sono emersi concreti impedimenti;
- peraltro, è documentata e non contestata la disponibilità dell'Istituto di altre due sale per l'uso anche in video collegamento, evidentemente, in base all'affluenza. Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
9. Anche il secondo e il terzo motivo di appello, entrambi sul rendiconto 2020/2021, sono infondati e vanno respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. In tema di condominio degli edifici, infatti, tenuto conto della necessaria semplicità e snellezza della gestione dell'amministrazione del condominio, per la validità della delibera di approvazione del bilancio non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione. Nella specie, sempre ai fini della soccombenza virtuale, il rendiconto consuntivo 2020/2021 composto dai documenti contabili prescritti, ossia il registro di contabilità con spese elencate, il riepilogo finanziario e la nota sintetica, oltre allo stato di ripartizione, appare idoneo a consentire la immediata verifica da parte dei condomini, così come richiesto dal citato art. 1130-bis c.c.. 9.2. Ciò posto, si osserva:
- sono “meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2";
- il giudice può sindacare l'annullabilità di tale deliberazione “a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda “ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione” (cfr. Cass. S.U. 9839/2021);
- in particolare, il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con successiva sentenza;
- una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l'amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, pag. 5/7 senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza (cfr. Cass. 3402/1981);
- infine, “non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese” (cfr. Cass. 7706/1996).
9.3. Inoltre, su quanto ulteriormente contestato dall'appellante si aggiunge:
- sugli oneri pregressi (saldo negativo), ovvero già oggetto di approvazione con precedenti deliberazioni, non è stata allegata né provata, quanto meno, l'avvenuta impugnazione;
- sulla ripartizione in concreto di spese condominiali sopra indicate, ricordato che per l'attività svolta a favore del singolo condòmino, ad esempio le spese postali per l'avviso di convocazione dell'assemblea, tali oneri sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., quanto alle spese di riscaldamento e raffreddamento sostiene l'appellante che sarebbe pendente un contenzioso senza tuttavia specificare l'oggetto e l'esito definitivo;
- per l'asserita mancanza delle “pezze giustificative” la richiesta del condomino di prendere visione dei documenti giustificativi ed estrarne copia “dal 2008 al 2017”, appare eccessivamente indeterminata in relazione a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (“purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione”, cfr. Cass. 19210/2011 e 15996/2020) e alla rilevanza nell'odierno giudizio, sul rendiconto 2020/2021, di documentazione genericamente menzionata risalente a circa 4 anni prima o più;
- peraltro, come precisato con la comunicazione dell'amministratore del CP_1
, “la documentazione contabile è stata sempre portata e messa a disposizione
[...] dei condomini nelle assemblee di approvazione del bilancio”, v. doc. 11, racc. 22/7/2021 fasc. convenuto, e dunque, non avendo partecipato all'assemblea del
9/9/2021 (e del 10/11/2022), tali censure non possono essere accolte.
10. Anche l'ultimo motivo sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. E' incontrovertibile la soccombenza dell'attore ora appellante e pertanto non sussiste alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
11. La domanda di condanna dell'appellante per violazione dell'art. 96 c.p.c., peraltro meramente enunciata dall'appellato, non può essere accolta. La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Non essendo emersi chiari e concordanti elementi in tal senso, la domanda deve essere rigettata.
12. In conclusione, visto l'esito complessivo e in applicazione del principio di soccombenza virtuale sulla cessata materia del contendere, le spese del grado sono liquidate come in dispositivo in favore del Controparte_2
tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva e dell'esclusione
[...] della fase istruttoria. pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna la società di mutuo soccorso Migrantes al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 5.810,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore del;
Controparte_2
4) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Cosi deliberato in data 21/5/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 7/7