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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 610/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni, come da procura in Parte_1 atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Anna Paola Ciarelli CP_1
e AU EN, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 123/2025 pubblicata il 31.01.2025
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato in data 23.10.2023, e notificato in data 8.1.2024, Parte_1
CP_ conveniva in giudizio l' chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 a decorrere dall'1.11.2020, come riconosciuto dal CP_ Tribunale di Latina con decreto di omologa del 29.3.2023, e, conseguentemente, che l' venisse condannato a corrispondere il relativo trattamento economico a decorrere dall' 1.11.2020, oltre gli interessi sui ratei scaduti e a scadere al soddisfo a far tempo dal centoventesimo giorno successivo CP_ alla ricezione da parte dell' dei modelli AP15 e Ap04. In tale sede, chiedeva Parte_1
CP_ altresì che l' venisse condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario. CP_ In data 10.12.2024 l' si costituiva in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per avere provveduto, in data 13.11.2023, alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità e per aver messo in pagamento con la rata di marzo 2024 ogni arretrato dovuto. Chiedeva altresì la compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina, preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme spettanti alla ricorrente, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando per CP_ 1/3 le spese di lite e ponendo a carico dell' i restanti 2/3, liquidati in € 570,00 oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente, con esclusione della fase istruttoria e decisionale.
Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado: 1) Parte_1 nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso la fase istruttoria e decisionale dalla liquidazione delle spese di lite;
2) nella parte in cui ha compensato parzialmente queste ultime. CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare l' alla rifusione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado, ivi incluse quelle relative alla fase istruttoria e alla fase decisionale, detratto l'importo già liquidato, con distrazione ex art. 93 c.p.c., con vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio, da distrarsi. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2. Il primo motivo di appello è fondato solo in parte.
Giusta l'esclusione della fase istruttoria dalla liquidazione delle spese di lite, deve ritenersi che la sentenza oggetto di appello abbia errato laddove non ha liquidato le spese concernenti la fase decisionale.
L'art. 4, comma 5, D.M. n. 55/2014, dopo aver affermato che “il compenso è liquidato per fasi”, indica alla lettera c) che cosa debba intendersi per “fase istruttoria”. In particolare, rientrano in tale fase “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre
2 parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”.
È la stessa lett. c) del citato comma 5 ad affermare che la “fase (istruttoria) rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. A tal riguardo - e contrariamente a quanto affermato dall'appellante - non valgono ad integrare atti aventi natura propriamente istruttoria né la partecipazione del procuratore alla prima udienza - peraltro svoltasi nelle forme della trattazione scritta -, né l'esame della memoria di costituzione e della documentazione prodotta dalla parte convenuta, né tantomeno i colloqui avvenuti con la propria assistita. Allo stesso modo, le istanze contenute nel ricorso di primo grado non giustificano la liquidazione del compenso in parola, in quanto non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
Non può sfuggire, infatti, come l'art. 4, comma 5, cit., alla lett. b) annoveri tali atti tra quelli afferenti alla fase introduttiva del giudizio. La menzionata disposizione afferma chiaramente che rientrano nella fase introduttiva “gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali (...), le ulteriori consultazioni con il cliente”.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella
3 introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n. 19028/2023).
Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al di fuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
Bene ha fatto, dunque, il giudice di prime cure a non tenere conto della fase istruttoria ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Lo stesso non può dirsi, invece, riguardo alla fase decisoria.
Invero, il summenzionato art. 4, comma 5, alla lettera d) è chiaro nello stabilire che rientrano in tale fase - ed esulano quindi da quella istruttoria - le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. CP_ Ebbene, nel caso di specie, avendo l' corrisposto i ratei dell'assegno ordinario di invalidità dopo la notifica del ricorso di primo grado, la fase decisoria doveva essere liquidata, e ciò per il c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria che comporta la necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto e la necessità di svolgere l'attività defensionale.
3. Il secondo motivo di appello è fondato. CP_ Il ricorso di primo grado è stato depositato il 23.10.2023 ed è stato notificato l'8.1.2024; l' ha provveduto a liquidare i ratei della prestazione con provvedimento del 13.11.2023, e a corrispondere gli arretrati all'odierna appellante con la rata di marzo 2024, ossia dopo la notifica del ricorso.
Secondo l'art. 92, secondo comma, c.p.c., il giudice può compensare le spese di lite, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Giova ricordare che, con la sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo
4 del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Per la configurabilità delle ragioni per la compensazione occorre fare riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Osserva la Corte Costituzionale che: la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa;
la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia;
questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito - non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling,
l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144); il fondamento sotteso a siffatta ipotesi - che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti;
tra le più evidenti vi sono la norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o una decisione di una Corte europea o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate;
pertanto, necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Ha, poi, aggiunto: ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata -
l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza;
in simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni;
del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il
5 giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438); si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;
la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere quelle ragioni, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute: nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
nella mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; nelle modifiche normative o nelle pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto una parte a rivedere la propria posizione.
Ciò premesso, nessuna delle ragioni indicate è ravvisabile nel caso in esame né è stata allegata nel CP_ grado dall'
Al contrario, l'odierna appellante ha dovuto promuovere il giudizio di primo grado al fine di CP_ ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità; l' ha emesso il provvedimento di liquidazione della prestazione in data 13.11.2023, corrispondendo i ratei arretrati solo a marzo 2024, ossia a lite già pendente. CP_ Per vero, il riconoscimento della pretesa attorea - e il successivo adempimento - da parte dell' non integra, di per sé, le ragioni rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite
(cfr., per un caso analogo, l'ordinanza della Cassazione n. 14036/2024). CP_ 4. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e l' deve essere condannato al rimborso integrale delle spese di lite del primo grado in favore di
[...]
nella misura di € 1.865,00, oltre accessori di legge, tenuto conto del valore della Parte_1
6 controversia e di quanto liquidato dal primo giudice, e senza riconoscimento del compenso per la fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Fernando Colantoni, che si è dichiarato antistatario.
5. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione. A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 570,00), e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.865,00 (Cass. Sez.Un., n.
19014/2007; Cass. n. 6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma: CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.865,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Fernando
Colantoni; CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 22.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
* Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott. Alessio Valenti.
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