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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5731 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4889/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), con sede legale in Bologna alla Parte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia dott. (atto per atto Controparte_1
Notaio in Bologna del 17.02.2023, rep. 97395, racc. 12530), rappresentata e Persona_1
difesa dall'Avv. Paolo Tortorano (C.F.: ) per procura speciale allegata C.F._1
all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa, anche Controparte_2 C.F._2
disgiuntamente, dall'Avv. Erdis Doraci (C.F.: ) e dall'Avv. RI IO C.F._3
(C.F.: ) in virtù di distinte procure speciali allegate alla comparsa di C.F._4 costituzione in appello
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, suo l.r.p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Consoli (C.F.: ) dell'Avvocatura C.F._5
Regionale in virtù di procura generale ad lites per Notaio del 14.3.2018, rep. Persona_2
33646, racc. 15752, allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8738/2024 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. adiva il Tribunale di Napoli esponendo che: Controparte_2
- era stata Presidente del dal 5.4.2005 al 29.3.2010; Controparte_4
- con atto del 12.2.2014 era stata citata in giudizio dalla Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti per la per aver cagionato all' Controparte_3 CP_5
un danno erariale di euro 159.466,40, mediante il conferimento al prof. negli anni Persona_3
2008, 2009 e 2010 di incarichi di consulenza, in violazione dell'art. 7 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- con sentenza n. 120/2016 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, ritenendo gli incarichi illegittimi, aveva dichiarato la responsabilità colposa di essa istante, quantificando il danno erariale nella somma di euro 139.533,10;
- con sentenza n. 351/2018 la Sezione Centrale di Appello della Corte dei conti, in parziale accoglimento del gravame, aveva condannato essa ricorrente al pagamento, in favore della CP_3
della minor somma di euro 120.000,00;
[...]
- essa istante aveva versato, in favore del , l'importo di euro Controparte_4
60.000,00 con bonifico del 14.6.2019 e quello ulteriore di euro 1.000,00 con due bonifici eseguiti il
12.12.2019 e il 25.2.2020;
- stante la polizza assicurativa n. 00100088662, in corso di validità dal 29.2.2008 al 28.2.2011, stipulata dal con a tutela dei Controparte_4 Controparte_6
Consiglieri Regionali componenti l'Ufficio di Presidenza, compreso il Presidente, ed operante a condizione che i danni al Consiglio fossero accertati e quantificati dal giudice amministrativo, essa aveva chiesto in via stragiudiziale ad incorporante CP_2 Controparte_7 [...]
di essere manlevata di quanto versato al Controparte_6 Controparte_4
in virtù della sentenza n. 351/2018, ma la compagnia aveva disatteso la richiesta ritenendola tardiva,
siccome pervenuta dopo il 28.2.2011, data di cessazione dell'operatività della polizza in virtù della clausola “Inizio e termine della garanzia” di cui all'articolo 1.2., secondo cui “l'assicurazione vale
per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati nel corso del periodo
di assicurazione e a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti
in essere tra la data di inizio e la data di scadenza della presente polizza”;
- la clausola di cui all'articolo 1.2. era, tuttavia, nulla, e quindi inefficace, siccome non superava il giudizio di meritevolezza: invero, essa subordinava la garanzia assicurativa all'accertamento ed alla quantificazione del danno erariale da parte del giudice amministrativo e, al contempo, limitava temporalmente la garanzia ai soli casi di richieste risarcitorie pervenute all'assicurato nell'arco di validità triennale della polizza, per cui finiva per vanificare la tutela assicurativa, privando il contratto della sua funzione economico-sociale, poiché nessuna autorità giurisdizionale, e tanto meno la Corte dei Conti, era in grado di esercitare le sue funzioni in tempi tanto brevi.
La ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità
della clausola 1.2. delle Condizioni generali del contratto di assicurazione in favore di terzi
(polizza n. 00100088662) stipulato dal con la “ Controparte_4 [...]
(oggi “ ); 2) per l'effetto della dichiarata Controparte_6 Parte_1
nullità, dichiarare applicabile lo schema legale del contratto di assicurazione della responsabilità
civile conformato sul modello delineato dall'articolo 1917 del codice civile, secondo cui la
copertura assicurativa opera per tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di vigenza del contratto;
3) condannare la convenuta compagnia assicuratrice al
pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di indennizzo, della somma di euro 120.000,00 da ella
dovuta alla in virtù della sentenza n. 351/2018 della Sezione Centrale di Controparte_3
Appello della Corte dei Conti, in parte già versata, oltre interessi a far data dalla domanda;
4) in
ogni caso, dichiarare il diritto dell'attrice di essere manlevata di tutte le somme da ella dovute e/o
versate al per le causali di cui in premessa;
5) in via Controparte_4
subordinata, e nella sola ipotesi in cui il e/o la Controparte_4 CP_3
siano stati inadempienti nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta in
[...]
relazione agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, inadempienza dalla quale
scaturisca un pregiudizio per l'attrice, condannare la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 120.000,00
o, in ogni caso, di tutte le somme versate dall'attrice alla e/o al Controparte_3 CP_4
per le causali di cui in premessa;
6) vittoria di spese di giudizio, con attribuzione agli
[...]
avvocati antistatari”.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza, si costituiva Controparte_8
eccependo, preliminarmente, la prescrizioneex art. 2952, comma 2, c.c., del diritto alla garanzia in virtù della polizza n. 00100088662 e deducendo, nel merito:
- l'infondatezza della pretesa, atteso che la clausola “claims made” era valida alla luce dei principi affermati dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 22437 del 24.9.2018;
- l'assenza di responsabilità precontrattuale di siccome la polizza era stata CP_9
sottoscritta all'esito della trattativa intercorsa tra le parti, e non per mera adesione dell'Ente
pubblico a condizioni generali di contratto;
- la responsabilità per il pregiudizio economico derivante dall'inoperatività della polizza in capo al
, il quale, malgrado la citazione della ad istanza della Controparte_4 CP_2
Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Controparte_3 in data 12.2.2014, non si era attivato per attivare una copertura assicurativa per i fatti di causa,
ponendo così in essere una condotta omissiva incomprensibile avuto riguardo alla circostanza che dal 2011 non pagava più i premi assicurativi;
- in ogni caso, l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
2.2 delle Condizioni di Assicurazione,
intitolato “Rischi Esclusi dall'Assicurazione”, che, al punto f, escludeva la copertura assicurativa
“per le perdite patrimoniali conseguenti a scelte o decisioni di natura discrezionale che esulano e/o
esorbitano i poteri conferiti agli Amministratori dalla Legge, dalle delibere di nomina, dallo
Statuto, dall'atto costitutivo, dalle deliberazioni assembleari o da altra fonte normativa;
le perdite
patrimoniali conseguenti ad attività di consulenza e, comunque, al mancato raggiungimento del
fine o di obiettivi dell'Ente ed all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese”:
invero, secondo la Corte dei Conti, le perdite patrimoniali derivanti dalle scelte del Presidente erano frutto di scelte compiute in violazione dell'art. 7 D. Lgs. n. 165/2001.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) In via del tutto preliminare e per i motivi tutti di cui al capo I della presente comparsa, disporsi
ex art. 702 ter, III comma, c.p.c. il mutamento di rito con conseguente fissazione di prima udienza
di comparizione ex art. 183 c.p.c.;
2) Per i motivi tutti di cui al capo II n. 1 della presente comparsa, accertare e dichiarare la
prescrizione ex art. 2952, comma II, c.c. del diritto alla invocata garanzia assicurativa e,
conseguentemente, rigettare ogni domanda di indennizzo e/o manleva spiegata in danno di
nel giudizio de quo;
Parte_1
3) Per i motivi tutti di cui al capo II, nn. 2 e 3 della presente comparsa, e ferma comunque
l'eccepita prescrizione ex art. 2952, comma II, c.c., accertare e dichiarare l'inoperatività della
invocata polizza assicurativa di e per l'effetto rigettare, comunque, la Controparte_10
domanda di indennizzo e/o garanzia spiegata in danno della comparente società;
4) In via del tutto subordinata, nella assurda ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, comunque, contenersi ogni condanna della comparente società nei limiti del massimale
di polizza di € 1.050.000,00 per sinistro e/o anno assicurativo, con l'ulteriore applicazione di
franchigia pari al 15% dell'importo di ogni sinistro (e/o indennizzo) il cui ammontare resterà a
carico esclusivo di parte assicurata.
5) Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
La costituendosi, contestava ogni domanda avanzata nei propri confronti e Controparte_3
concludendo chiedendo, in via pregiudiziale, l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Disposto il mutamento di rito ex art. 702-ter c.p.c. e ritenuta matura la causa per la decisione all'esito dell'appendice scritta di trattazione, con sentenza n. 8738 pubblicata in data 14.10.2024, il
Tribunale di Napoli così decideva:
“1) Accoglie la domanda così come proposta da parte attrice;
2) dichiara la nullità della clausola 1.2. delle Condizioni generali del contratto di assicurazione in
favore di terzi (polizza n. 00100088662) stipulato dal con la Controparte_4
“ (oggi “ ); Controparte_6 Parte_1
3) per l'effetto della dichiarata nullità, dichiara applicabile lo schema legale del contratto di
assicurazione della responsabilità civile conformato sul modello delineato dall'articolo 1917 del
codice civile, secondo cui la copertura assicurativa opera per tutte le condotte generatrici di
domande risarcitorie insorte nel periodo di vigenza del contratto;
4) dichiara il diritto dell'attrice di essere manlevata di tutte le somme da versare e da versarsi al
; Controparte_4
5) Condanna l' al pagamento delle spese e compensi del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano complessivamente in € 11.268,00 per compensi ed € 379,50 per spese,
oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. ti
MA IL e RI IO;
6) Compensa tra le altre parti le spese e compensi del giudizio”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che:
- l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia era infondata, in quanto il Controparte_4
aveva denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice il 25.2.2019, nel rispetto
[...]
del termine di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., decorrente dal 20.9.2018, data di pubblicazione della sentenza di appello n. 351/2018, la quale, definendo il giudizio, aveva reso certo, liquido ed esigibile il debito dell'attrice nei confronti del;
Controparte_4
- la clausola claims made prevista dall'art.
1.2 delle Condizioni di assicurazione - secondo la quale le richieste di risarcimento dovevano essere indirizzate per la prima volta agli assicurati durante la decorrenza della polizza - privava il contratto di assicurazione della sua funzione economico-sociale per quegli illeciti amministrativi che, seppur avvenuti in costanza di polizza, fossero stati accertati successivamente dalla Corte dei conti, per cui doveva ritenersi nulla;
- la nullità della suddetta clausola comportava l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1917 c.c.,
con conseguente accoglimento della domanda di manleva avanzata dall'attrice;
- le spese di lite seguivano la soccombenza ed andavano distratte a favore dei difensori, siccome antistatari, mentre andavano compensate nel rapporto con la Controparte_3
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata in data 11.11.2024 ed iscritta a ruolo il 12.11.2024, Controparte_7
proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, notificata il 29.10.2024, affidandolo a quattro motivi attinenti: al rigetto dell'eccezione di prescrizione;
alla dichiarata nullità della clausola 1.2
delle c.g.a., che aveva determinato la sua sostituzione con lo schema legale del contratto di assicurazione della responsabilità civile, con conseguente operatività della polizza;
alla ritenuta operatività della polizza rispetto ai fatti per cui era stata chiesta la manleva;
all'omessa decisione circa gli eccepiti limiti della invocata garanzia di polizza.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_7 “1 – In via preliminare, disporre in favore di la sospensione dell'efficacia Controparte_7
esecutiva (e/o dell'esecuzione) della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Napoli
n. 8738/2024 del 14-15.10.2024, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
2 - In via definitiva, accogliere l'appello di e riformare la sentenza del Controparte_7
Tribunale di Napoli n. 8738/2024 del 14-15.10.2024, con accertamento e dichiarazione di
prescrizione ex art. 2952, comma II, c.c. del diritto alla garanzia assicurativa in danno della
appellata, , con conseguente rigetto di ogni domanda di manleva Controparte_11
e/o indennizzo in danno della comparente società in relazione ai fatti di Controparte_7
causa.
3 - Conseguentemente, nell'eventuale accoglimento di quanto richiesto al precedente punto 2) delle
presenti conclusioni, condannare la Sen. , o di chi di diritto, a restituire ad Controparte_2
le somme tutte, in ipotesi, pagate in esecuzione della sentenza impugnata Controparte_7
sia per sorta capitale - in attivazione della invocata polizza assicurativa sulla base delle somme già
pagate o che devono essere ancora pagate al , in virtù della Controparte_4
sentenza di appello della Corte dei Conti - che per spese legali (con riserva di indicare i relativi
importi).
4 – Comunque, accogliere l'appello di e riformare la sentenza del Controparte_7
Tribunale di Napoli n. 8738/2024 del 14-15.10.2024, con accertamento della validità della clausola
claims made contenuta all'art.
1.2 delle condizioni generali di contratto di n. Controparte_10
00100088662, in combinato disposto con il successivo art.
2.1 sempre delle condizioni generali di
contratto e, conseguentemente, accertare e dichiarare la assoluta inoperatività temporale della
invocata polizza assicurativa di in relazione ai fatti di causa, con conseguente rigetto CP_10
di ogni domanda di manleva e/o indennizzo invocato nel giudizio de quo dalla appellata, Sen.
. Controparte_2 presenti conclusioni, condannare la Sen. , o di chi di diritto, a restituire ad Controparte_2
le somme tutte, in ipotesi, pagate in esecuzione della sentenza impugnata Controparte_7
sia per sorta capitale - in attivazione della invocata polizza assicurativa sulla base delle somme già
pagate o che devono essere ancora pagate al , in virtù della Controparte_4
sentenza di appello della Corte dei Conti - che per spese legali (con riserva di indicare i relativi
importi).
6 - Ulteriormente accogliere l'appello di e riformare la sentenza del Controparte_7
Tribunale di Napoli n. 8738/2024 del 14-15.10.2024, con accertamento e dichiarazione di
inoperatività della polizza di n. 00100088662 ai sensi di quanto previsto Controparte_10
dall'art.
2.2. delle condizioni generali di contratto, con conseguente rigetto di ogni domanda di
manleva e/o indennizzo invocato nel giudizio de quo dalla appellata, Sen. . Controparte_2
7 - Conseguentemente, nell'eventuale accoglimento di quanto richiesto al precedente punto 6) delle
presenti conclusioni, condannare la Sen. , o di chi di diritto, a restituire ad Controparte_2
le somme tutte, in ipotesi, pagate in esecuzione della sentenza impugnata Controparte_7
sia per sorta capitale - in attivazione della invocata polizza assicurativa, sulla base delle somme
già pagate o che devono essere ancora pagate al in virtù della Controparte_4
sentenza di appello della Corte dei Conti - che per spese legali (con riserva di indicare i relativi
importi).
8 - In via assolutamente subordinata alle richieste di riforma della sentenza impugnata che
attengono all'integrale rigetto della domanda di manleva in danno di per prescrizione Parte_1
del diritto alla garanzia assicurativa ex art. 2952, comma II, c.c., o, comunque, inerenti l'eccepita
inoperatività sempre della invocata polizza di n. 00100088662, in ogni caso, Controparte_10
riformare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8738/2024 accertando e dichiarando la sussistenza
di franchigia contrattuale in una percentuale del 15% dell'importo di ogni sinistro pagato ex art. 4
delle Condizioni generali di contratto, importo che resterà a carico esclusivo della parte appellata, Sen. . Controparte_2
9 - Conseguenziale all'eventuale accoglimento di quanto richiesto al precedente punto 8) delle
presenti conclusioni, condannare la Sen. , o di chi di diritto, a restituire ad Controparte_2
le somme in eccesso, in ipotesi, pagate e/o restituite alla in Controparte_7 CP_2
esecuzione della sentenza impugnata (con riserva di indicare il relativo importo).
10 - Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva contestando diffusamente la fondatezza delle censure mosse alla Controparte_2
sentenza impugnata e la sussistenza dei presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività
e concludendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese.
Si costituiva la chiedendo la conferma della statuizione di primo grado nella Controparte_3
parte in cui non aveva accolto la domanda proposta dalla nei confronti CP_2
dell'Amministrazione regionale, con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.
Con ordinanza riservata depositata il 3.4.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissata l'udienza collegiale del 12.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 350-bis c.p.c., assegnando termine fino a 15
giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Alla suddetta udienza, dopo la discussione, la causa è stata riservata in decisione.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo, relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia,
l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva errato nel ritenere tempestiva la denuncia di sinistro effettuata il 25.2.2019 sul presupposto che il termine prescrizionale decorresse dal 20.9.2018, data di pubblicazione della sentenza di appello della Corte dei conti n. 351/2018: invero, a norma dell'art. 2952, comma 3, c.c., “nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo
l'azione”, sicché, essendo stato notificato l'atto di citazione della Procura Regionale presso la Corte dei conti alla in data 2.10.2014, la denuncia di sinistro del 25.2.2019 era tardiva, CP_2
siccome effettuata oltre il termine biennale.
Il motivo è fondato.
L'art. 2952 c.c., rubricato “Prescrizione in materia di assicurazione”, stabilisce al comma terzo che
“Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione” e al comma successivo che “La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o
dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del
danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia
prescritto”.
Dalle suddette disposizioni si evince che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con quello in cui l'assicurato riceve una richiesta risarcitoria dal significato univoco, che fa sì che egli veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, con conseguente necessità
di informare con urgenza l'assicuratore (cfr. Cass. civ., sez. II, 31.1.2019, n. 2971). Una volta effettuata la comunicazione all'assicuratore, vige una disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione fino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato.
Ciò posto, poiché la è stata citata dalla Procura Regionale presso la Corte dei conti, sul CP_2
presupposto del danno all'Erario derivato dagli incarichi di consulenza conferiti al Prof. Per_3
negli anni 2008-2010, con atto notificato il 2.10.2014, la comunicazione all'assicurazione
[...]
effettuata in data 25.2.2019 è palesemente tardiva.
Privo di pregio è l'assunto difensivo secondo cui la decorrenza del termine biennale di prescrizione coincide con il momento dell'accertamento del se e del quantum l'assicurato debba corrispondere al terzo, siccome contrasta con il disposto dell'art. 2952, comma 3, c.c., insuscettibile di essere derogato dall'autonomia privata: invero, l'art. 2936 c.c., rubricato “Inderogabilità delle norme sulla
prescrizione”, sancisce la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
La fondatezza del primo motivo, comportando l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione,
determina, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda di garanzia.
Le ulteriori censure restano assorbite.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge le statuizioni sulle spese contenute nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, con conseguente condanna della al pagamento delle spese del CP_2
doppio grado nei confronti di e della Controparte_7 Controparte_3
Al riguardo, si osserva che, costituendosi nel presente giudizio, la si è limitata ad invocare CP_2
il rigetto dell'appello, senza formulare appello incidentale condizionato per l'accoglimento delle conclusioni spiegate nei confronti della (punto 4. delle conclusioni di primo grado), per CP_3
cui, una volta accolto l'appello principale, rimane accertata l'infondatezza della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e priva di qualsiasi giustificazione la chiamata in causa della le cui spese, quindi, dovranno essere sostenute dalla stessa CP_3
. CP_2
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00
indicati dal D.M. 147/2022, tranne che per la fase di trattazione/istruzione del giudizio di primo grado, per la quale si ritengono congrui i parametri minimi essendosi esaurita nel deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e per la fase decisionale del presente giudizio, per la quale i medesimi parametri sono giustificati dall'adozione del modulo decisorio semplificato di cui all'art. 350-bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8738/2024,
rigetta le domande proposte da;
Controparte_2
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 Controparte_7
liquidate nei seguenti importi: per il giudizio di primo grado euro 11.268,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il presente giudizio euro
1.165,50 per esborsi ed euro 11.766,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2 CP_3
liquidate nei seguenti importi: per il giudizio di primo grado euro 11.268,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il presente giudizio euro 11.766,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Napoli, 12.11.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - Conseguentemente, nell'eventuale accoglimento di quanto richiesto al precedente punto 4) delle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4889/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), con sede legale in Bologna alla Parte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia dott. (atto per atto Controparte_1
Notaio in Bologna del 17.02.2023, rep. 97395, racc. 12530), rappresentata e Persona_1
difesa dall'Avv. Paolo Tortorano (C.F.: ) per procura speciale allegata C.F._1
all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa, anche Controparte_2 C.F._2
disgiuntamente, dall'Avv. Erdis Doraci (C.F.: ) e dall'Avv. RI IO C.F._3
(C.F.: ) in virtù di distinte procure speciali allegate alla comparsa di C.F._4 costituzione in appello
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, suo l.r.p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Consoli (C.F.: ) dell'Avvocatura C.F._5
Regionale in virtù di procura generale ad lites per Notaio del 14.3.2018, rep. Persona_2
33646, racc. 15752, allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8738/2024 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. adiva il Tribunale di Napoli esponendo che: Controparte_2
- era stata Presidente del dal 5.4.2005 al 29.3.2010; Controparte_4
- con atto del 12.2.2014 era stata citata in giudizio dalla Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti per la per aver cagionato all' Controparte_3 CP_5
un danno erariale di euro 159.466,40, mediante il conferimento al prof. negli anni Persona_3
2008, 2009 e 2010 di incarichi di consulenza, in violazione dell'art. 7 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- con sentenza n. 120/2016 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, ritenendo gli incarichi illegittimi, aveva dichiarato la responsabilità colposa di essa istante, quantificando il danno erariale nella somma di euro 139.533,10;
- con sentenza n. 351/2018 la Sezione Centrale di Appello della Corte dei conti, in parziale accoglimento del gravame, aveva condannato essa ricorrente al pagamento, in favore della CP_3
della minor somma di euro 120.000,00;
[...]
- essa istante aveva versato, in favore del , l'importo di euro Controparte_4
60.000,00 con bonifico del 14.6.2019 e quello ulteriore di euro 1.000,00 con due bonifici eseguiti il
12.12.2019 e il 25.2.2020;
- stante la polizza assicurativa n. 00100088662, in corso di validità dal 29.2.2008 al 28.2.2011, stipulata dal con a tutela dei Controparte_4 Controparte_6
Consiglieri Regionali componenti l'Ufficio di Presidenza, compreso il Presidente, ed operante a condizione che i danni al Consiglio fossero accertati e quantificati dal giudice amministrativo, essa aveva chiesto in via stragiudiziale ad incorporante CP_2 Controparte_7 [...]
di essere manlevata di quanto versato al Controparte_6 Controparte_4
in virtù della sentenza n. 351/2018, ma la compagnia aveva disatteso la richiesta ritenendola tardiva,
siccome pervenuta dopo il 28.2.2011, data di cessazione dell'operatività della polizza in virtù della clausola “Inizio e termine della garanzia” di cui all'articolo 1.2., secondo cui “l'assicurazione vale
per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati nel corso del periodo
di assicurazione e a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti
in essere tra la data di inizio e la data di scadenza della presente polizza”;
- la clausola di cui all'articolo 1.2. era, tuttavia, nulla, e quindi inefficace, siccome non superava il giudizio di meritevolezza: invero, essa subordinava la garanzia assicurativa all'accertamento ed alla quantificazione del danno erariale da parte del giudice amministrativo e, al contempo, limitava temporalmente la garanzia ai soli casi di richieste risarcitorie pervenute all'assicurato nell'arco di validità triennale della polizza, per cui finiva per vanificare la tutela assicurativa, privando il contratto della sua funzione economico-sociale, poiché nessuna autorità giurisdizionale, e tanto meno la Corte dei Conti, era in grado di esercitare le sue funzioni in tempi tanto brevi.
La ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità
della clausola 1.2. delle Condizioni generali del contratto di assicurazione in favore di terzi
(polizza n. 00100088662) stipulato dal con la “ Controparte_4 [...]
(oggi “ ); 2) per l'effetto della dichiarata Controparte_6 Parte_1
nullità, dichiarare applicabile lo schema legale del contratto di assicurazione della responsabilità
civile conformato sul modello delineato dall'articolo 1917 del codice civile, secondo cui la
copertura assicurativa opera per tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di vigenza del contratto;
3) condannare la convenuta compagnia assicuratrice al
pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di indennizzo, della somma di euro 120.000,00 da ella
dovuta alla in virtù della sentenza n. 351/2018 della Sezione Centrale di Controparte_3
Appello della Corte dei Conti, in parte già versata, oltre interessi a far data dalla domanda;
4) in
ogni caso, dichiarare il diritto dell'attrice di essere manlevata di tutte le somme da ella dovute e/o
versate al per le causali di cui in premessa;
5) in via Controparte_4
subordinata, e nella sola ipotesi in cui il e/o la Controparte_4 CP_3
siano stati inadempienti nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta in
[...]
relazione agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, inadempienza dalla quale
scaturisca un pregiudizio per l'attrice, condannare la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 120.000,00
o, in ogni caso, di tutte le somme versate dall'attrice alla e/o al Controparte_3 CP_4
per le causali di cui in premessa;
6) vittoria di spese di giudizio, con attribuzione agli
[...]
avvocati antistatari”.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza, si costituiva Controparte_8
eccependo, preliminarmente, la prescrizioneex art. 2952, comma 2, c.c., del diritto alla garanzia in virtù della polizza n. 00100088662 e deducendo, nel merito:
- l'infondatezza della pretesa, atteso che la clausola “claims made” era valida alla luce dei principi affermati dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 22437 del 24.9.2018;
- l'assenza di responsabilità precontrattuale di siccome la polizza era stata CP_9
sottoscritta all'esito della trattativa intercorsa tra le parti, e non per mera adesione dell'Ente
pubblico a condizioni generali di contratto;
- la responsabilità per il pregiudizio economico derivante dall'inoperatività della polizza in capo al
, il quale, malgrado la citazione della ad istanza della Controparte_4 CP_2
Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Controparte_3 in data 12.2.2014, non si era attivato per attivare una copertura assicurativa per i fatti di causa,
ponendo così in essere una condotta omissiva incomprensibile avuto riguardo alla circostanza che dal 2011 non pagava più i premi assicurativi;
- in ogni caso, l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
2.2 delle Condizioni di Assicurazione,
intitolato “Rischi Esclusi dall'Assicurazione”, che, al punto f, escludeva la copertura assicurativa
“per le perdite patrimoniali conseguenti a scelte o decisioni di natura discrezionale che esulano e/o
esorbitano i poteri conferiti agli Amministratori dalla Legge, dalle delibere di nomina, dallo
Statuto, dall'atto costitutivo, dalle deliberazioni assembleari o da altra fonte normativa;
le perdite
patrimoniali conseguenti ad attività di consulenza e, comunque, al mancato raggiungimento del
fine o di obiettivi dell'Ente ed all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese”:
invero, secondo la Corte dei Conti, le perdite patrimoniali derivanti dalle scelte del Presidente erano frutto di scelte compiute in violazione dell'art. 7 D. Lgs. n. 165/2001.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) In via del tutto preliminare e per i motivi tutti di cui al capo I della presente comparsa, disporsi
ex art. 702 ter, III comma, c.p.c. il mutamento di rito con conseguente fissazione di prima udienza
di comparizione ex art. 183 c.p.c.;
2) Per i motivi tutti di cui al capo II n. 1 della presente comparsa, accertare e dichiarare la
prescrizione ex art. 2952, comma II, c.c. del diritto alla invocata garanzia assicurativa e,
conseguentemente, rigettare ogni domanda di indennizzo e/o manleva spiegata in danno di
nel giudizio de quo;
Parte_1
3) Per i motivi tutti di cui al capo II, nn. 2 e 3 della presente comparsa, e ferma comunque
l'eccepita prescrizione ex art. 2952, comma II, c.c., accertare e dichiarare l'inoperatività della
invocata polizza assicurativa di e per l'effetto rigettare, comunque, la Controparte_10
domanda di indennizzo e/o garanzia spiegata in danno della comparente società;
4) In via del tutto subordinata, nella assurda ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, comunque, contenersi ogni condanna della comparente società nei limiti del massimale
di polizza di € 1.050.000,00 per sinistro e/o anno assicurativo, con l'ulteriore applicazione di
franchigia pari al 15% dell'importo di ogni sinistro (e/o indennizzo) il cui ammontare resterà a
carico esclusivo di parte assicurata.
5) Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
La costituendosi, contestava ogni domanda avanzata nei propri confronti e Controparte_3
concludendo chiedendo, in via pregiudiziale, l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Disposto il mutamento di rito ex art. 702-ter c.p.c. e ritenuta matura la causa per la decisione all'esito dell'appendice scritta di trattazione, con sentenza n. 8738 pubblicata in data 14.10.2024, il
Tribunale di Napoli così decideva:
“1) Accoglie la domanda così come proposta da parte attrice;
2) dichiara la nullità della clausola 1.2. delle Condizioni generali del contratto di assicurazione in
favore di terzi (polizza n. 00100088662) stipulato dal con la Controparte_4
“ (oggi “ ); Controparte_6 Parte_1
3) per l'effetto della dichiarata nullità, dichiara applicabile lo schema legale del contratto di
assicurazione della responsabilità civile conformato sul modello delineato dall'articolo 1917 del
codice civile, secondo cui la copertura assicurativa opera per tutte le condotte generatrici di
domande risarcitorie insorte nel periodo di vigenza del contratto;
4) dichiara il diritto dell'attrice di essere manlevata di tutte le somme da versare e da versarsi al
; Controparte_4
5) Condanna l' al pagamento delle spese e compensi del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano complessivamente in € 11.268,00 per compensi ed € 379,50 per spese,
oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. ti
MA IL e RI IO;
6) Compensa tra le altre parti le spese e compensi del giudizio”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che:
- l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia era infondata, in quanto il Controparte_4
aveva denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice il 25.2.2019, nel rispetto
[...]
del termine di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., decorrente dal 20.9.2018, data di pubblicazione della sentenza di appello n. 351/2018, la quale, definendo il giudizio, aveva reso certo, liquido ed esigibile il debito dell'attrice nei confronti del;
Controparte_4
- la clausola claims made prevista dall'art.
1.2 delle Condizioni di assicurazione - secondo la quale le richieste di risarcimento dovevano essere indirizzate per la prima volta agli assicurati durante la decorrenza della polizza - privava il contratto di assicurazione della sua funzione economico-sociale per quegli illeciti amministrativi che, seppur avvenuti in costanza di polizza, fossero stati accertati successivamente dalla Corte dei conti, per cui doveva ritenersi nulla;
- la nullità della suddetta clausola comportava l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1917 c.c.,
con conseguente accoglimento della domanda di manleva avanzata dall'attrice;
- le spese di lite seguivano la soccombenza ed andavano distratte a favore dei difensori, siccome antistatari, mentre andavano compensate nel rapporto con la Controparte_3
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata in data 11.11.2024 ed iscritta a ruolo il 12.11.2024, Controparte_7
proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, notificata il 29.10.2024, affidandolo a quattro motivi attinenti: al rigetto dell'eccezione di prescrizione;
alla dichiarata nullità della clausola 1.2
delle c.g.a., che aveva determinato la sua sostituzione con lo schema legale del contratto di assicurazione della responsabilità civile, con conseguente operatività della polizza;
alla ritenuta operatività della polizza rispetto ai fatti per cui era stata chiesta la manleva;
all'omessa decisione circa gli eccepiti limiti della invocata garanzia di polizza.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_7 “1 – In via preliminare, disporre in favore di la sospensione dell'efficacia Controparte_7
esecutiva (e/o dell'esecuzione) della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Napoli
n. 8738/2024 del 14-15.10.2024, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
2 - In via definitiva, accogliere l'appello di e riformare la sentenza del Controparte_7
Tribunale di Napoli n. 8738/2024 del 14-15.10.2024, con accertamento e dichiarazione di
prescrizione ex art. 2952, comma II, c.c. del diritto alla garanzia assicurativa in danno della
appellata, , con conseguente rigetto di ogni domanda di manleva Controparte_11
e/o indennizzo in danno della comparente società in relazione ai fatti di Controparte_7
causa.
3 - Conseguentemente, nell'eventuale accoglimento di quanto richiesto al precedente punto 2) delle
presenti conclusioni, condannare la Sen. , o di chi di diritto, a restituire ad Controparte_2
le somme tutte, in ipotesi, pagate in esecuzione della sentenza impugnata Controparte_7
sia per sorta capitale - in attivazione della invocata polizza assicurativa sulla base delle somme già
pagate o che devono essere ancora pagate al , in virtù della Controparte_4
sentenza di appello della Corte dei Conti - che per spese legali (con riserva di indicare i relativi
importi).
4 – Comunque, accogliere l'appello di e riformare la sentenza del Controparte_7
Tribunale di Napoli n. 8738/2024 del 14-15.10.2024, con accertamento della validità della clausola
claims made contenuta all'art.
1.2 delle condizioni generali di contratto di n. Controparte_10
00100088662, in combinato disposto con il successivo art.
2.1 sempre delle condizioni generali di
contratto e, conseguentemente, accertare e dichiarare la assoluta inoperatività temporale della
invocata polizza assicurativa di in relazione ai fatti di causa, con conseguente rigetto CP_10
di ogni domanda di manleva e/o indennizzo invocato nel giudizio de quo dalla appellata, Sen.
. Controparte_2 presenti conclusioni, condannare la Sen. , o di chi di diritto, a restituire ad Controparte_2
le somme tutte, in ipotesi, pagate in esecuzione della sentenza impugnata Controparte_7
sia per sorta capitale - in attivazione della invocata polizza assicurativa sulla base delle somme già
pagate o che devono essere ancora pagate al , in virtù della Controparte_4
sentenza di appello della Corte dei Conti - che per spese legali (con riserva di indicare i relativi
importi).
6 - Ulteriormente accogliere l'appello di e riformare la sentenza del Controparte_7
Tribunale di Napoli n. 8738/2024 del 14-15.10.2024, con accertamento e dichiarazione di
inoperatività della polizza di n. 00100088662 ai sensi di quanto previsto Controparte_10
dall'art.
2.2. delle condizioni generali di contratto, con conseguente rigetto di ogni domanda di
manleva e/o indennizzo invocato nel giudizio de quo dalla appellata, Sen. . Controparte_2
7 - Conseguentemente, nell'eventuale accoglimento di quanto richiesto al precedente punto 6) delle
presenti conclusioni, condannare la Sen. , o di chi di diritto, a restituire ad Controparte_2
le somme tutte, in ipotesi, pagate in esecuzione della sentenza impugnata Controparte_7
sia per sorta capitale - in attivazione della invocata polizza assicurativa, sulla base delle somme
già pagate o che devono essere ancora pagate al in virtù della Controparte_4
sentenza di appello della Corte dei Conti - che per spese legali (con riserva di indicare i relativi
importi).
8 - In via assolutamente subordinata alle richieste di riforma della sentenza impugnata che
attengono all'integrale rigetto della domanda di manleva in danno di per prescrizione Parte_1
del diritto alla garanzia assicurativa ex art. 2952, comma II, c.c., o, comunque, inerenti l'eccepita
inoperatività sempre della invocata polizza di n. 00100088662, in ogni caso, Controparte_10
riformare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8738/2024 accertando e dichiarando la sussistenza
di franchigia contrattuale in una percentuale del 15% dell'importo di ogni sinistro pagato ex art. 4
delle Condizioni generali di contratto, importo che resterà a carico esclusivo della parte appellata, Sen. . Controparte_2
9 - Conseguenziale all'eventuale accoglimento di quanto richiesto al precedente punto 8) delle
presenti conclusioni, condannare la Sen. , o di chi di diritto, a restituire ad Controparte_2
le somme in eccesso, in ipotesi, pagate e/o restituite alla in Controparte_7 CP_2
esecuzione della sentenza impugnata (con riserva di indicare il relativo importo).
10 - Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva contestando diffusamente la fondatezza delle censure mosse alla Controparte_2
sentenza impugnata e la sussistenza dei presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività
e concludendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese.
Si costituiva la chiedendo la conferma della statuizione di primo grado nella Controparte_3
parte in cui non aveva accolto la domanda proposta dalla nei confronti CP_2
dell'Amministrazione regionale, con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.
Con ordinanza riservata depositata il 3.4.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissata l'udienza collegiale del 12.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 350-bis c.p.c., assegnando termine fino a 15
giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Alla suddetta udienza, dopo la discussione, la causa è stata riservata in decisione.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo, relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia,
l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva errato nel ritenere tempestiva la denuncia di sinistro effettuata il 25.2.2019 sul presupposto che il termine prescrizionale decorresse dal 20.9.2018, data di pubblicazione della sentenza di appello della Corte dei conti n. 351/2018: invero, a norma dell'art. 2952, comma 3, c.c., “nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo
l'azione”, sicché, essendo stato notificato l'atto di citazione della Procura Regionale presso la Corte dei conti alla in data 2.10.2014, la denuncia di sinistro del 25.2.2019 era tardiva, CP_2
siccome effettuata oltre il termine biennale.
Il motivo è fondato.
L'art. 2952 c.c., rubricato “Prescrizione in materia di assicurazione”, stabilisce al comma terzo che
“Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione” e al comma successivo che “La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o
dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del
danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia
prescritto”.
Dalle suddette disposizioni si evince che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con quello in cui l'assicurato riceve una richiesta risarcitoria dal significato univoco, che fa sì che egli veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, con conseguente necessità
di informare con urgenza l'assicuratore (cfr. Cass. civ., sez. II, 31.1.2019, n. 2971). Una volta effettuata la comunicazione all'assicuratore, vige una disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione fino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato.
Ciò posto, poiché la è stata citata dalla Procura Regionale presso la Corte dei conti, sul CP_2
presupposto del danno all'Erario derivato dagli incarichi di consulenza conferiti al Prof. Per_3
negli anni 2008-2010, con atto notificato il 2.10.2014, la comunicazione all'assicurazione
[...]
effettuata in data 25.2.2019 è palesemente tardiva.
Privo di pregio è l'assunto difensivo secondo cui la decorrenza del termine biennale di prescrizione coincide con il momento dell'accertamento del se e del quantum l'assicurato debba corrispondere al terzo, siccome contrasta con il disposto dell'art. 2952, comma 3, c.c., insuscettibile di essere derogato dall'autonomia privata: invero, l'art. 2936 c.c., rubricato “Inderogabilità delle norme sulla
prescrizione”, sancisce la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
La fondatezza del primo motivo, comportando l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione,
determina, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda di garanzia.
Le ulteriori censure restano assorbite.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge le statuizioni sulle spese contenute nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, con conseguente condanna della al pagamento delle spese del CP_2
doppio grado nei confronti di e della Controparte_7 Controparte_3
Al riguardo, si osserva che, costituendosi nel presente giudizio, la si è limitata ad invocare CP_2
il rigetto dell'appello, senza formulare appello incidentale condizionato per l'accoglimento delle conclusioni spiegate nei confronti della (punto 4. delle conclusioni di primo grado), per CP_3
cui, una volta accolto l'appello principale, rimane accertata l'infondatezza della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e priva di qualsiasi giustificazione la chiamata in causa della le cui spese, quindi, dovranno essere sostenute dalla stessa CP_3
. CP_2
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00
indicati dal D.M. 147/2022, tranne che per la fase di trattazione/istruzione del giudizio di primo grado, per la quale si ritengono congrui i parametri minimi essendosi esaurita nel deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e per la fase decisionale del presente giudizio, per la quale i medesimi parametri sono giustificati dall'adozione del modulo decisorio semplificato di cui all'art. 350-bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8738/2024,
rigetta le domande proposte da;
Controparte_2
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 Controparte_7
liquidate nei seguenti importi: per il giudizio di primo grado euro 11.268,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il presente giudizio euro
1.165,50 per esborsi ed euro 11.766,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2 CP_3
liquidate nei seguenti importi: per il giudizio di primo grado euro 11.268,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il presente giudizio euro 11.766,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Napoli, 12.11.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - Conseguentemente, nell'eventuale accoglimento di quanto richiesto al precedente punto 4) delle