Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00982/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01286/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Bondì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Palermo, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
del provvedimento Cat. A.-OMISSIS- – Cont. Cit. emesso dal Questore di Palermo in data 29.10.2024 e notificato in data 30.04.2025, con cui è stata archiviata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio a causa del mancato versamento del contributo di € 40,00 previsto per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Palermo;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-;
Visto il provvedimento n. 88/2025 di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa LL RA SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto oggetto di impugnazione, la Questura di Palermo ha disposto l’archiviazione dell’istanza, presentata dal ricorrente in data 12 luglio 2023, volta ad ottenere il rinnovo, per motivi di studio, del permesso di soggiorno già rilasciato dalla stessa Questura, per il medesimo motivo, in data 8 luglio 2022.
Il rigetto è stato motivato in ragione della mancata produzione, unitamente all’istanza, di prova documentale del versamento dell’importo di € 40,00, a titolo di contributo per il rinnovo del titolo, previsto dall’art. 5, co. 2- ter d.lgs. 286/98.
Con il ricorso in esame, il sig.-OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del detto decreto, deducendone l’illegittimità, per i motivi che possono riassumersi come di seguito.
Il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, dettate dalla l. 241/90; segnatamente, la comunicazione ex art. 10- bis trasmessa dalla Questura e datata 10 aprile 2024 non recava alcuna indicazione della necessità di integrare la documentazione presentata con prova del pagamento del contributo di € 40,00.
Sotto altro profilo, il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998, che non consente il diniego del permesso di soggiorno a cagione di mere irregolarità amministrative sanabili, oltre che in spregio del principio di proporzionalità, anche sotto il profilo della mancata considerazione del rilevante percorso di inclusione posto in essere dal ricorrente nel corso di quasi un decennio di permanenza in Italia, ove ha svolto con profitto studi secondari e universitari, lavora stabilmente, partecipa a progetti culturali e sociali ed è inserito in un contesto familiare italiano.
Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 12 settembre 2025, la domanda cautelare è stata accolta, in ragione dei consistenti profili di fondatezza del ricorso, sia sotto il profilo della violazione dell’art. 10- bis l. 2441/90, sia sotto quello della violazione dell’art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998; per l’effetto, è stata sospesa l’efficacia del provvedimento gravato ed è stato disposto che l’amministrazione riesaminasse l’istanza del ricorrente, tenuto conto di quanto indicato nella motivazione del provvedimento.
Con decreto n. 88 del 26 novembre 2025, il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La Questura di Palermo, con nota del 18 settembre 2025, prot. n. -OMISSIS- - depositata agli atti del presente giudizio – ha dichiarato la propria disponibilità al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, previa espressa rinuncia, da parte del ricorrente, alla domanda di protezione internazionale (in forza della quale questi avrebbe già acquisito un permesso di soggiorno) e previa esibizione del pagamento del contributo.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, dichiarando che il sig.-OMISSIS- è allo stato privo di permesso di soggiorno; la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato, sotto i seguenti profili.
L’art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998 stabilisce: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. …” .
La disposizione in esame espressamente vieta, dunque, di rigettare l’istanza di permesso di soggiorno in ragione di mere irregolarità amministrative sanabili, quale è il pagamento di un contributo.
Ne discende la palese illegittimità del provvedimento impugnato.
Anche la doglianza relativa al vizio procedimentale è fondata.
La comunicazione inoltrata dalla Questura al ricorrente ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/90, infatti, non contiene alcuna indicazione della ragione per la quale, poi, l’istanza di rinnovo è stata rigettata; ed è evidente che, considerata la natura del documento mancante, ove il ricorrente fosse stato reso edotto della detta ragione (in tesi) ostativa al rilascio, questi avrebbe ben potuto integrare la documentazione, evitando l’adozione del provvedimento pregiudizievole.
Il provvedimento impugnato, dunque, merita annullamento; la Questura, pertanto, sarà tenuta ad esaminare nuovamente l’istanza del ricorrente, tenendo conto, ai fini conformativi, delle considerazioni appena rese.
Incidentalmente, è opportuno osservare che la titolarità, in capo al ricorrente, di altro permesso di soggiorno – riferita dalla Questura ma da questa non dimostrata (ed espressamente contestata dal ricorrente) – non sarebbe comunque ostativa al rilascio del titolo richiesto (arg. ex art. 32, co. 4, primo periodo d.lgs. 25/2008) e comunque l’eventuale coesistenza di più titoli di soggiorno ben potrebbe essere risolta in sede procedimentale.
Sussistendone i presupposti, ed impregiudicato ogni ulteriore accertamento da parte della competente amministrazione finanziaria sul mantenimento dei requisiti reddituali, ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità della questione dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente
LL RA SS, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL RA SS | RT LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.