TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 982
TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, poiché la comunicazione non conteneva alcuna indicazione della ragione per cui l’istanza sarebbe stata rigettata e, se il ricorrente fosse stato reso edotto, avrebbe potuto integrare la documentazione.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998 e del principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto palese l’illegittimità del provvedimento, poiché l’art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998 vieta espressamente di rigettare l’istanza di permesso di soggiorno in ragione di mere irregolarità amministrative sanabili, quale il pagamento di un contributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 982
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 982
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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