Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2023, n. 28203
CASS
Sentenza 30 marzo 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per una fattispecie di reato tipizzata oggetto di "abolitio criminis", in quanto l'abrogazione del reato, così come la depenalizzazione, determina l'eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna medesima.

Commentari4

  • 1G.L. Gatta, Abolitio criminis artt. 323 e 346 bis c.p.
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2G.L. Gatta, Abolitio criminis artt. 323 e 346 bis c.p.
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 3Art. 2 c.p. Successione di leggi penali
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza …

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  • 4G.L. Gatta, Abolitio criminis artt. 323 e 346 bis c.p.
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2023, n. 28203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28203
Data del deposito : 30 marzo 2023

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