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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 404/2022 R.G. promossa da
con sede in Bastia Umbra, via Enrico Mattei n.44, C.F. e P. Iva Parte_1
, in persona del suo A.D. e legale rappresentante rappresentata e P.IVA_1 Parte_2
difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Masci ed Antonio Bagianti,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Masci in Bastia Umbra via Clitunno n.2,
in forza di delega apposta a margine dell'atto di citazione datato 21.8.2014;
-Appellante=
nei confronti di
e concordato preventivo, in persona del liquidatore Controparte_1
volontario e del liquidatore giudiziale C.F. e P. Iva Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti P.IVA_2
Fernando Mucci e Roberto Fiorucci, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia,
pagina 1 di 24 via XIV Settembre n.73, giusta procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
-Appellata=
e nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Controparte_4 CodiceFiscale_1
difeso unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Rodolfo Valdina e Pier Francesco
Valdina, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, piazza Italia n.4, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
-Appellato=
e nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Controparte_5 CodiceFiscale_2
difesa unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Rodolfo Valdina e Pier Francesco
Valdina, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, piazza Italia n.4, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
-Appellata=
e
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_6 CodiceFiscale_3
Claudia Marini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via La Malfa
n.11, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
-Appellato=
e pagina 2 di 24 con sede in Mogliano Veneto (TV) via Marocchesa n.14, in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_3
Vincenti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Areni in Perugia, via XIV
Settembre n.73, giusta procura alle liti per atto notar racc. 30367, Persona_1
rep. 186905 del 18.12.14;
-Appellata=
OGGETTO: Cessione di azienda
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note d'udienza datate 9.7.24;
Per come alle note d'udienza datate 24.6.24; Controparte_8
Per le altre parti appellate come alle rispettive comparse di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 21.8.2014 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Perugia la , Controparte_1 CP_6
e al fine di sentirli condannare, in solido
[...] Controparte_4 Controparte_5
tra loro, al risarcimento dei danni emergenti -indicati in €.1.563.482,12- oltre che dei danni per lucro cessante e dei danni non patrimoniali -indicati in €.1.000.000,00- subiti dalla società attrice per la risoluzione del contratto di affitto e del contratto preliminare di acquisto di ramo d'azienda del 10.6.2013, risoltosi “per grave inadempimento dei
convenuti agli obblighi contrattuali”.
Sosteneva in estrema sintesi parte attrice che (dopo che le parti avevano deciso di affittare il ramo d'azienda promesso in vendita, con contratto del 4.6.13) con scrittura autenticata a notaio del 10.6.13 la F.LI BR SN aveva Per_2 Controparte_1
promesso di cedere un ramo d'azienda alla società (al prezzo Parte_1
pagina 3 di 24 di €.2.300.000,00) sottoponendo la cessione a due condizioni sospensive date da: 1) il deposito da parte della promittente venditrice del ricorso per concordato preventivo,
l'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita ed il conseguimento dell'omologa entro il termine essenziale del 31.3.2014; 2) il perfezionamento in un atto pubblico di un altro preliminare di vendita intercorso tra la stessa promissaria acquirente e a Controparte_2
sua volta il si era obbligato a fornire “entro trenta giorni Parte_1
dalla richiesta” una “fideiussione a prima chiamata” rilasciata da un “Primario Istituto
di Credito”, fideiussione che in effetti era stata consegnata al liquidatore della F.LI
BR SN dott. il 27.2.2014. Controparte_6
Predisposta un'appendice alla fideiussione (come richiesto dai Commissari Giudiziali
e ed intervenuta l'omologa del concordato, alla Controparte_4 Controparte_5
data dell'8.4.2014 le parti si erano presentate per la stipula del contratto definitivo presso il notaio ma l'organo di liquidazione aveva rifiutato la stipula dell'atto Per_2
pubblico non accettando il pagamento della prima rata al prezzo di €.250.000,00 -cui nelle intenzioni dell'acquirente doveva sommarsi l'importo di €.150.000,00 già
percepito dalla proprietaria a titolo di canone di locazione del ramo d'azienda- poiché
pretendeva l'importo di €.400.000,00. Successivamente intercorrevano nuove trattative tra le parti, all'esito delle quali si decideva di provvedere alla stipula del contratto definitivo il 6.6.2014, contratto che di nuovo non veniva stipulato per avere i
Commissari Giudiziali messo in dubbio la validità della fideiussione, che nonostante l'integrazione apportata era stata ritenuta non idonea.
Tanto premesso in fatto e ritenuto il doppio inadempimento contrattuale della
[...]
(in relazione al contratto di affitto di azienda ed al Controparte_9
preliminare di vendita), l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro,
al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali subiti.
pagina 4 di 24 Radicatosi il contraddittorio, i convenuti resistevano alle domande di parte attrice.
In particolare:
- la liquidazione, rappresentata dal liquidatore volontario Controparte_1 CP_2
e dal liquidatore giudiziale deduceva la mala fede dell'affittuaria
[...] CP_3
e promissaria acquirente, l'inidoneità della fideiussione prestata rispetto al testo concordato, l'esistenza di un certificato di prevenzione incendi relativo allo stabilimento produttivo (che necessitava solo di una serie di interventi per l'adeguamento),
l'infondatezza della domanda di risoluzione svolta dall'attrice (vista l'inidoneità della fideiussione) e l'inesistenza dei danni lamentati;
quindi, in conformità delle deduzioni svolte, la chiedeva il rigetto delle domande svolte dall'attrice. In via Controparte_1
riconvenzionale la convenuta, avuto riguardo agli inadempimenti dell'affittuaria (per aver violato gli obblighi di gestione, conservazione, manutenzione e custodia del complesso aziendale, oltre che aver asportato gran parte dei mobili, impianti ed attrezzature aziendali), nonché promissaria acquirente (per aver inciso negativamente sul valore dei marchi e sull'avviamento dell'azienda), chiedeva la condanna di
[...]
al pagamento di tutti i danni da essa arrecati alla Parte_3 [...]
; Controparte_1
- nella qualità di Commissario giudiziale designata nella procedura di Controparte_5
concordato, ritenuto che la società attrice aveva violato l'obbligo di prestare una
“fideiussione a prima chiamata” e quindi si era resa inadempiente, concludeva per il rigetto delle domande avanzate dalla nei suoi confronti, con Parte_3
condanna dell'attrice al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento da lite temeraria;
- nella qualità di Commissario giudiziale designato nella procedura di Controparte_4
concordato, ritenuto che la società attrice aveva violato l'obbligo di prestare una
“fideiussione a prima chiamata” e quindi si era resa inadempiente, concludeva a sua pagina 5 di 24 volta per il rigetto delle domande avanzate dalla nei suoi Parte_3
confronti, con condanna dell'attrice al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento da lite temeraria;
- convenuto nella qualità di liquidatore della Controparte_6 [...]
, deduceva l'inadempienza della alle Controparte_1 Parte_1
obbligazioni assunte con il contratto preliminare (in particolare quella di fornire una fideiussione a prima richiesta); in ogni caso rilevava che non era potuto addivenire al rogito per l'espressa valutazione negativa formulata dai Commissari Giudiziali e che l'attrice non aveva dato prova dei danni asseritamente subiti. Sulla base di tali deduzioni chiedeva il rigetto delle domande formulate da nei suoi Parte_1
confronti e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa , con la Controparte_7
quale aveva stipulato un contratto di assicurazione per responsabilità civile a garanzia dei danni arrecati a terzi nell'esercizio della professione.
La terza chiamata in causa si costituiva con memoria del 21.12.2015 e resisteva alle domande delle controparti, sostenendo sia l'infondatezza delle pretese risarcitorie di parte attrice, sia che la garanzia assicurativa doveva limitarsi al massimale di polizza di
€.500.000,00 annui.
Istruita la causa mediante la documentazione prodotta e l'esame dei testi ammessi, il
Tribunale di Perugia in composizione monocratica, con sentenza n.725/2022, così
statuiva:
- rigetta la domanda di risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda e del contratto preliminare di cessione del ramo di azienda proposta da Parte_1
[...]
pagina 6 di 24 - rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda e del contratto preliminare di cessione del ramo di azienda proposta da F.LI
BR SN;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
nei confronti di , ; Controparte_5 Parte_4 Controparte_4
- condanna e in concordato preventivo al pagamento in Controparte_9
favore di per la somma di €.22.315,00, oltre interessi dal dì Parte_1
della domanda al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
e concordato preventivo;
Controparte_9
- condanna al pagamento delle spese di lite di tutti gli altri Parte_1
convenuti.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la per i seguenti Parte_1
motivi: “1) NuLItà assoluta della sentenza per violazione del contraddittorio per aver introdotto – a sorpresa – un nuovo argomento estraneo a queLI dibattuti dalle parti, e concernente la gravità dell'inadempimento”; “2) Comunque la assoluta gravità
dell'inadempimento dei convenuti (pur estranea al thema decidendum) è palesemente sussistente come risulta espressamente dalla istruttoria documentale compiuta in primo grado”; “3) il Tribunale erra vistosamente nella ricostruzione dei fatti rilevanti, risultanti tutti documentalmente”; “4) a modifica della decisione di primo grado va conseguentemente pronunciata la responsabilità e la condanna ai danni di tutti i convenuti, stante il loro comportamento difforme dal diritto in occasione della mancata conclusione del contratto e per il loro rifiuto definitivo espresso in varie forme culminato nella mancata presenza alla stipula”; “5) il contratto di affitto di ramo di azienda del
4/06/2013 autenticato nelle firme dal Notaio rep. n.255.952 registrato a Per_2
pagina 7 di 24 Perugia il 13/06/2013 al n.49366, è anch'esso conseguentemente risolto”; “6) A modifica della decisione di primo grado va conseguentemente pronunciata la risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda in via principale in quanto propedeutico,
strettamente collegato e voluto dalle parti esclusivamente in funzione dell'acquisto del ramo azienda e per far ottenere alla F.LI BR disponibilità finanziaria necessaria per accedere alla procedura di concordato preventivo, in via subordinata per mancanza del certificato di prevenzione incendi, il tutto con condanna dei convenuti alla restituzione dei canoni pagati”; “7) sulla condanna del al pagamento del valore di Parte_1
alcuni beni mobili non restituiti”; “8) in via subordinata comunque revocare la condanna alle spese di primo grado data la soccombenza reciproca ex art. 91 e 92 cpc”.
In conformità dei motivi di impugnazione proposti, la società appellante ha chiesto che la Corte adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare e pronunciare, che la è stata adempiente al contratto Parte_1
preliminare di acquisto del ramo di azienda, redatto con scrittura autenticata dal Notaio
rep. n.256.005 del 10.06.2013, avendo offerto documenti di garanzia Per_2
sottoscritti da conformi agli impegni da essa assunti in detto preliminare. b) CP_10
accertare e dichiarare che il documento datato 27/02/214 rilasciato – unitariamente e/o con le relative appendici – dalla e consegnato al liquidatore Dott. CP_11
il 27/02/2014 è corrispondente agli impegni assunti dalla CP_6 Parte_1
con il preliminare 10/06/2013 art.7, e comunque costituisce garanzia a
[...]
prima chiamata di primario istituto di credito. c) dichiarare accertare e pronunciare che il contratto preliminare di acquisto di ramo d'azienda 10/06/2013, redatto con scrittura autenticata Notaio rep. n.256005 è risolto per grave inadempimento dei Per_2
convenuti agli obblighi contrattuali, e comunque di legge per l'ufficio da ciascuno ricoperto, e dunque per colpa della F.LI BR snc, del liquidatore dott. CP_6
pagina 8 di 24 e dei Commissari Giudiziari, dott.ssa e dott. CP_6 Controparte_5 CP_4
che hanno immotivatamente rifiutato la stipula del contratto definitivo, e ciò
[...]
per tutte le ragioni di fatto e di diritto spiegate nelle premesse del presente atto. d)
dichiarare accertare e pronunciare che il contratto di affitto di ramo d'azienda
04/06/2013 autenticato nelle firme del Notaio ..è anch'esso risolto ab origine Per_2
per grave inadempimento dei convenuti, sia perché strettamente collegato e propedeutico al contratto preliminare di acquisto di ramo di azienda redatto con scrittura autenticata del 10.06.2013 a ministero Notaio rep. n.256.005 da ritenere risolto, sia per Per_2
mancata acquisizione da parte dei convenuti di idoneo certificato di prevenzione incendi per lo stabilimento, con ogni effetto di legge anche restitutorio del canone pagato. e)
accertate le relative responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dei convenuti,
condannare comunque gli stessi, in solido tra loro, in favore della società attrice, al risarcimento dei danni emergenti indicati in €.1.563.482,12 e dei danni per lucro cessante nonché dei danni non patrimoniali, indicati complessivamente in
€.1.000.000,00 e ciò per tutti i motivi indicati e spiegati nel presente atto, e come comunque verrà provato in corso di causa, ovvero al risarcimento di quelle diverse somme che saranno ritenute essere giuste e dovute, anche in via equitativa. f) respingere comunque le domande dei convenuti. g) solo in via subordinata che le spese del giudizio di primo grado vengano compensate tra le parti, per i motivi in atti spiegati, con condanna alla restituzione delle spese legali di primo grado pagate dalla odierna appellante. h) in via istruttoria per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con le memorie 183 VI° comma cpc n.2 e 3”.
Si è costituita l'appellata e concordato preventivo Controparte_1
sostenendo l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e proponendo quattro motivi di appello incidentale:
pagina 9 di 24 1) in primo luogo la e concordato preventivo ha dedotto che il Controparte_9
primo giudice ha errato quando non ha tratto le dovute conseguenze dall'accertata difformità
del testo della garanzia fornita dall'acquirente rispetto a quella pattuita, sovrapponendosi alla volontà negoziale delle parti ed ingerendosi nella loro autonomia contrattuale. Tale difformità,
consistita nell'aver fornito una garanzia diversa da quella pattuita, configurava l'inadempimento della che aveva agito al solo scopo di Parte_3
“appropriarsi del mercato della , salvo poi non rispettare gli impegni assunti;
CP_1
2) l'altro capo di sentenza impugnato è quello in cui il Tribunale di Perugia ha condannato la
F.LI BR SN al pagamento a favore del della somma di Parte_3
€.43.750,00 a titolo di canoni anticipati senza tener conto dei gravi inadempimenti in cui è
incorsa l'affittuaria, che ha arrecato ingenti danni all'azienda ed alla produttività
dell'impianto;
3) la terza statuizione da riformare ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni arrecati dal che è stata accolta per la somma di €.21.435,00 Parte_3
(inerente ai beni mobili asportati e non restituiti), ma è stata respinta per il resto, senza considerare che al momento del rilascio dell'azienda affittata la stessa si presentava depredata da mezzi e risorse (come si evince dal verbale di riconsegna del 13.11.2014) e non più
funzionante negli impianti produttivi, data l'asportazione delle sonde e della componentistica per un danno pari ad €.455.000,00. Inoltre il complesso aziendale è stato venduto dopo numerosi tentativi al prezzo di €.700.000,00 a fronte del prezzo di €.2.300.000,00 concordato nel preliminare di vendita, di qui l'esistenza di un danno emergente pari alla differenza di
€.1.600.000,00;
4) il quarto motivo di appello incidentale ha ad oggetto la regolazione delle spese di giudizio nel rapporto tra la ed il che sono state compensate CP_1 Parte_1
pagina 10 di 24 integralmente ma che devono essere poste a carico dell'appellante principale in virtù
dell'accoglimento delle domande proposte dalla anche in via di appello incidentale. CP_1
La e concordato preventivo ha dunque concluso in conformità Controparte_9
rispetto a tutto quanto eccepito e domandato.
Tutte le altre parti convenute in primo grado si sono costituite ed hanno concluso per il rigetto dell'appello principale, con vittoria delle spese di lite;
gli appellati e Controparte_5
hanno proposto appello incidentale condizionato alla parte di sentenza che Controparte_4
ha ritenuto “marginale ed inidoneo ad incidere sull'equilibrio negoziale” la difformità tra il testo della fideiussione concordato tra le parti e quello rilasciato dalla banca, con la conseguenza per cui il primo giudice – errando – ha ritenuto che la pretesa della promittente acquirente di modificare unilateralmente il contenuto della fideiussione non possa integrare inadempimento.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dell'attività istruttoria già esperita, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.7.2024, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle comparse di replica.
*****
Con il primo motivo di appello il ha sostenuto che il giudice Parte_1
di prime cure abbia violato il contraddittorio decidendo la causa sulla base di un argomento – la gravità dell'inadempimento – mai nemmeno dedotta e trattata dalle parti in corso di causa.
La tesi non ha alcun fondamento.
Le conclusioni contenute nell'atto di citazione contengono un richiamo espresso alla risoluzione “per grave inadempimento” sia del contratto preliminare di acquisto di ramo d'azienda, sia del contratto d'affitto (cfr. pagg. 26-27 dell'atto di citazione), quindi è
stato proprio il a introdurre come tema d'indagine la gravità Parte_3
pagina 11 di 24 dell'inadempimento, sul quale – non è superfluo rilevare – la F.LI BR si è
specificatamente difesa (pagg. 20 e 21 della comparsa di risposta).
Aggiungasi, ove occorrer possa, che “il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse
dell'altra” (art.1455 cod. civile), sicché non è dato comprendere come la Parte_3
possa invocare la risoluzione dei due contratti e, al contempo, precludere al
[...]
giudice la valutazione sulla gravità dell'inadempimento, che è un elemento che attiene al fondamento stesso della domanda e che, tra l'altro, è rilevabile d'ufficio (Cass.
n.284/2000; Cass. n.3669/95; Cass. n.16084/2007).
In buona sostanza l'importanza dell'inadempimento in relazione all'economia del contratto è un elemento fondamentale su cui è chiamato a pronunciarsi il giudice nella domanda di risoluzione, sicché non è nemmeno astrattamente ipotizzabile che il
Tribunale di Perugia potesse decidere sulla domanda di risoluzione dei contratti stipulati
inter partes senza delibare la gravità del supposto inadempimento, ed in disparte il fatto che proprio l'atto introduttivo del giudizio contenesse un espresso riferimento alla gravità dei due presunti inadempimenti.
Il primo motivo dell'appello principale è quindi infondato e va respinto.
*****
Col secondo motivo di appello il censura la decisione del Parte_3
Tribunale di Perugia laddove non ha rilevato che la assoluta gravità dell'inadempimento dei convenuti, “pur estranea al thema decidendum”, sarebbe “palesemente sussistente”,
avuto riguardo alla documentazione prodotta. Tale motivo può essere trattato congiuntamente ai motivi terzo e quarto, che hanno ad oggetto la prova del dedotto inadempimento e la responsabilità dei convenuti, dalla quale far derivare come logica conseguenza la condanna al risarcimento del danno.
pagina 12 di 24 La questione centrale è costituita, com'è ovvio, dal rifiuto di stipulare il definitivo contratto di vendita deciso dagli organi del concordato per l'assenza della fideiussione a prima richiesta o, più precisamente, per le difformità tra il testo concordato della garanzia e quello effettivamente rilasciato.
Al proposito è il caso di sottolineare che il testo della fideiussione richiesto dai
Commissari Giudiziali era stato accettato dalla promissaria acquirente con la comunicazione del 14.2.14 proveniente dall'Avv. Masci, che dichiarava di agire “in
nome e per conto della (doc. 15 delle produzioni di parte Parte_5
. CP_1
Posto che il piano concordatario si fondava proprio sulla vendita del compendio immobiliare, essa doveva essere autorizzata dagli organi della procedura ed è del tutto evidente che il testo della fideiussione non costituisse un elemento secondario, anche perché avrebbe dovuto garantire il pagamento del prezzo e non poteva contenere formule equivoche o di dubbia interpretazione.
Ma anche a prescindere dal fatto che la garanzia fideiussoria avesse un'importanza decisiva per la stipula del definitivo (visto che dal puntuale pagamento del prezzo della vendita doveva derivare l'attuazione del piano concordatario), è d'uopo il rilievo che le parti si erano accordate sul testo della garanzia e che gli organi della procedura e lo stesso Giudice Delegato avevano avallato l'accordo, onde una garanzia difforme da quella convenuta integrava un inadempimento contrattuale.
Converge in tal senso anche il provvedimento del G.D. del 23.6.2014 – posto in calce all'istanza dei Commissari Giudiziali – che vietava di procedere alla stipula del definitivo se la fideiussione non rispettava le condizioni indicate nel parere dei
Commissari, come a dire che il testo doveva considerarsi blindato e non erano ammesse variazioni di sostanza.
pagina 13 di 24 Ha ritenuto in proposito il primo giudice che “le richieste di modifica al testo
contrattuale della garanzia autonoma servissero proprio, in un'ottica di particolare
prudenza, ad evitare che potessero sorgere contestazioni in ordine all'operatività della
garanzia nell'ipotesi in cui la non avesse adempiuto al pagamento Parte_1
delle rate di prezzo” (cfr. pag.17) e si tratta di un argomento di non poco conto, visto che finanche l'inserimento della dicitura “a prima richiesta” è stata da autorevole giurisprudenza ritenuta non sufficiente in difetto dell'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni (Cass. n.16825/16; Cass. n.19693/22; Cass. n.84/2010).
Quindi, se è vero che la mancanza nel testo della garanzia effettivamente prestata dell'espressione “a prima richiesta” poteva essere ovviata, dato che per stabilire se una fideiussione possa essere qualificata come garanzia autonoma si deve accertare la volontà in concreto dei contraenti di derogare all'art. 1957 cod. civile (Cass. Sent.
n.31105 del 4.12.2024), è anche vero che introdurre delle espressioni linguistiche confuse poteva essere fonte di successive contestazioni.
Inoltre l'onere aggiuntivo previsto per la creditrice di produrre “una richiesta scritta a
mezzo lettera raccomandata a.r. indicante la somma non versata dalla parte acquirente,
entro quindici giorni dalla data della singola scadenza” costituiva un ulteriore elemento non pattuito che in qualche modo aumentava lo scarto esistente tra il testo della garanzia concordato e quello prestato.
A fronte di tali evidenze documentali ritiene questa Corte che il rifiuto a stipulare il contratto definitivo fosse legittimo e che la F.LI BR SN non sia incorsa in un inadempimento, né grave, né di scarsa importanza, dato che il testo della fideiussione offerta non era conforme a quello pattuito.
pagina 14 di 24 In buona sostanza il fatto che il non avesse prestato la Parte_1
garanzia fideiussoria promessa costituiva un motivo valido per gli organi della procedura per non stipulare il definitivo contratto di vendita.
Da quanto esposto deriva che i motivi di appello principale indicati ai numeri 2-3-4 non possono trovare accoglimento.
*****
Con il quinto ed il sesto motivo dell'appello principale la si Parte_1
duole del capo di sentenza che ha rigettato la richiesta di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda del 4/06/2013, autenticato nelle firme dal Notaio Per_2
rep. n.255.952, registrato a Perugia il 13/06/2013 al n.49366, che essendo strettamente collegato e voluto dalle parti esclusivamente in funzione dell'acquisto del ramo azienda e per far ottenere alla F.LI BR disponibilità finanziaria necessaria per accedere alla procedura di concordato preventivo, dovrebbe risultare travolto dalla risoluzione del preliminare di vendita;
in via subordinata sostiene l'appellante che la risoluzione del contratto di affitto deve essere comunque affermata per la mancanza del certificato di prevenzione incendi, che di fatto ha reso inagibile l'immobile. Da tale risoluzione dovrebbe infine derivare, come naturale conseguenza, la condanna dei convenuti alla restituzione dei canoni pagati.
In ordine alla prima censura prospettata osserva questa Corte che, non essendo stata accolta la domanda di risoluzione del preliminare di vendita per grave inadempimento della promittente venditrice, non ci sia spazio alcuno per pronunciare la risoluzione del contratto collegato come naturale conseguenza.
Quanto alla seconda doglianza, fermo restando che nei contratti a prestazione continuata o periodica (come l'affitto) la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite
(art.1458 c.I° cod. civile), occorre rilevare che i testi esaminati ( Testimone_1 Tes_2
pagina 15 di 24 hanno riferito che al momento della stipula del contratto di Tes_3 Testimone_4
affitto di azienda lo stabilimento era in funzione e che anche successivamente l'affittuaria ha continuato a produrre.
Aggiungasi che la clausola del contratto di affitto n.8 poneva a carico dell'affittuaria l'obbligo di effettuare interventi diretti alla conservazione dell'efficienza dei beni aziendali, gravando sulla stessa la manutenzione ordinaria (n.9), e che la raccomandata del Comando dei V.F. di Perugia ricevuta il 26.7.13 conteneva l'invito ad eseguire lavori di adeguamento, a conferma che l'impianto possedeva le caratteristiche necessarie per ottenere la prescritta certificazione.
In ogni caso non risulta che l'affittuaria abbia mai comunicato alla F.LI CP_1
l'invito del Comando dei V.F. di Perugia ad adeguare l'impianto antincendio o ad effettuare eventuali interventi di manutenzione straordinaria, sicché non sussiste alcun inadempimento della seconda che possa giustificare la risoluzione del contratto di affitto.
Ne consegue che anche i motivi di appello principale indicati ai numeri 5 e 6 possono trovare accoglimento.
*****
Il settimo motivo dell'appello principale censura la sentenza impugnata laddove ha previsto la condanna del al pagamento del valore di alcuni beni Parte_1
mobili non restituiti, dato che – ad avviso dell'appellante – la domanda proposta in via riconvenzionale dalla non è stata provata, anche tenendo conto della Controparte_1
sentenza emessa dal Tribunale penale di Perugia che ha assolto e Parte_2 CP_12
dalla relativa accusa.
[...]
Al proposito non è superfluo rilevare che in data 13.11.2014 è stato sottoscritto tra le parti il verbale di rilascio del complesso aziendale e che sono stati rinvenuti solo alcuni dei beni mobili già inventariati dal CTU dott. nell'ambito della Persona_3
pagina 16 di 24 procedura concordataria. In pratica il primo giudice ha operato un raffronto tra i beni rinvenuti al momento del rilascio e queLI presenti sia alla redazione dell'inventario dei beni del 22.11.13, sia nell'elenco allegato al contratto di affitto d'azienda, calcolando il valore dei beni mancanti e addebitandone il valore all'affittuaria.
Questo fatto, di per sé solo, costituisce idoneo elemento di prova per affermare la responsabilità della società affittuaria per il mancato rinvenimento dei beni mobili indicati nell'inventario -di cui la stessa doveva ritenersi custode- oltre che dell'ammontare del relativo danno.
Del resto a confermare il fatto dell'asporto di beni ed attrezzature da parte di addetti del vi sono anche le dichiarazioni rese dal teste che Parte_1 Tes_1
costituiscono un riscontro dell'ascrivibilità all'affittuaria del mancato rinvenimento di alcuni beni al momento del rilascio del complesso aziendale (per averli portati altrove).
Quanto alla sentenza penale invocata è appena il caso di rilevare che l'assoluzione fa leva sulla mancanza di elementi di prova in ordine all'attribuibilità degli ammanchi ai legali rappresentanti della società affittuaria, ferma restando però la circostanza – che in questa sede è decisiva - che secondo il giudice penale è stato dimostrato “oltre ogni ragionevole dubbio” che erano stati sottratti dal sito produttivo numerosi beni strumentali.
Ne deriva che anche il settimo motivo di appello va respinto.
*****
L'ottavo motivo dell'appello principale ha ad oggetto le spese di lite, che -ad avviso di il primo giudice avrebbe dovuto quantomeno compensare Parte_1
data la soccombenza reciproca.
La tesi dell'appellante non coglie nel segno.
pagina 17 di 24 Infatti in relazione alle spese di giudizio occorre osservare che il primo giudice le ha integralmente compensate tra parte attrice e la F.LI BR SN, in virtù della soccombenza reciproca, ma nei confronti delle altre parti convenute non vi è stata alcuna soccombenza parziale/reciproca, visto che tutte le domande proposte dalla società attrice sono state respinte.
In buona sostanza il è risultato pienamente soccombente per Parte_1
le domande svolte contro e la terza chiamata CP_5 CP_4 CP_6 CP_7
(per la quale è stata legittimamente autorizzata la chiamata), quindi appare conforme
[...]
a diritto che l'attrice sia stata condannata al rimborso delle spese di lite, giusta la disposizione dell'art.91 codice di rito.
Ne consegue che anche l'ottavo motivo di appello va respinto.
*****
Posto che il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento degli appeLI
incidentali condizionati proposti da e rimangono da Controparte_4 Controparte_5
esaminare i motivi di appello incidentale proposti dalla Controparte_1
.
[...]
Col primo motivo di appello incidentale la e concordato Controparte_8
preventivo ha censurato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia nella parte in cui non ha ravvisato un grave inadempimento contrattuale da parte del Parte_1
che ha inteso prestare una garanzia difforme da quella pattuita.
[...]
In proposito osserva questa Corte che il primo giudice, pur dando atto delle discrasie tra il testo negoziale pattuito e la fideiussione stipulata con ha rilevato che il CP_10
aveva comunque offerto “una garanzia autonoma idonea” Parte_1
(cfr. pag.37), sicché non aveva tenuto un comportamento “ispirato a mala fede”
(ibidem).
pagina 18 di 24 Effettivamente occorre osservare che la mancata stipula del definitivo è da ascrivere ad un irrigidimento delle parti che, superati gli ostacoli (relativi all'imputabilità o meno dei canoni di affitto) che avevano impedito di firmare il contratto definitivo l'8.4.2014,
avrebbero ben potuto risolvere i problemi rappresentati dal testo della fideiussione.
Al riguardo è doveroso rilevare che dopo la consegna della fideiussione (27.2.2014) tra le parti aveva preso l'avvio una fitta interlocuzione (vedi le rispettive pec del 20.3.14,
2.4.2014, 8.4.2014, 30.5.2014, 4.6.2014, 12.6.2014) che poteva comporre la controversia, visto che si trattava semplicemente di smussare piccole asperità, di curare al meglio alcuni dettagli con un'opera di “fine tuning”.
Il fatto che ciò non sia avvenuto -il dato storico è incontestabile- non comporta necessariamente che la causa sia da ravvisare nel grave inadempimento del promissario acquirente, che a dirla tutta sembrava seriamente intenzionato ad acquistare il complesso aziendale, come dimostra anche il fatto che ha pagato rilevanti canoni di affitto per circa due anni.
In definitiva ritiene questa Corte che le incomprensioni potevano essere superate e che se questo non è avvenuto non per ciò solo è ravvisabile malafede nella condotta del oppure che sia configurabile un grave inadempimento dal Parte_1
quale far discendere la risoluzione del contratto preliminare, sicché il primo motivo di appello incidentale va respinto.
*****
Il secondo motivo di appello incidentale riguarda il capo di sentenza relativo alla condanna della F.LI BR SN al pagamento a favore del Parte_3
della somma di €.43.750,00 a titolo di canoni anticipati, statuizione che non terrebbe conto dei gravi inadempimenti in cui è incorsa l'affittuaria e che hanno arrecato ingenti danni all'azienda affittata ed alla produttività dell'impianto.
pagina 19 di 24 Al proposito occorre osservare che l'affittuaria era da contratto tenuta al pagamento dei canoni mensili per la durata del rapporto e che il primo giudice ha operato una semplice operazione matematica (cfr. pagg. 28 e 29), determinando il dovuto in base al periodo di effettivo godimento dell'azienda – sino alla sua restituzione – e scomputandolo dai canoni pagati in anticipo pari ad €.150.000,00 (l'asserita corresponsione di somme in misura superiore non è stata provata).
Orbene, la ed in concordato non ha contestato né il Controparte_9
periodo effettivo di utilizzo dell'azienda da parte del né di Parte_1
aver percepito la somma di €.150.000,00 a titolo di canone di affitto anticipato
(€.75.000,00 all'anno), quindi è indiscutibile il diritto dell'affittuaria alla restituzione dei canoni di locazione per i periodi in cui non ha goduto dell'azienda, fermo restando che il citato importo di 43.750,00 dovrà essere conteggiato nel più complesso rapporto dare-
avere.
Da quanto esposto deriva che il secondo motivo di appello incidentale non può trovare accoglimento.
*****
Il terzo motivo di appello incidentale è legato alla domanda di risarcimento del danno che la e concordato ha proposto con particolare riferimento: Controparte_8
1) alla restituzione di solo alcuni dei beni aziendali;
2) all'indebito utilizzo dei segni distintivi da parte dell'affittuaria; 3) alla violazione degli obblighi di conservazione degli impianti.
Al riguardo osserva questo Collegio che i tre temi in questione sono stati tutti affrontati dal Tribunale di Perugia (pagg. 29 e seguenti della sentenza impugnata) e che le censure dell'appellante non “dialogano” con le argomentazioni del primo giudice, nel senso che pagina 20 di 24 la F.LI BR ha riproposto le richieste risarcitorie già formulate senza indicare gli errori in fatto e/o in diritto che avrebbero viziato il provvedimento gravato.
Questo fatto, di per sé solo, rende inammissibile il terzo motivo di appello incidentale.
Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, rileva la Corte che:
- i macchinari rinvenuti sono stati espressamente indicati nel verbale di rilascio del
13.11.2014 ed il primo giudice ha operato un confronto sia con la redazione dell'inventario dei beni precedentemente eseguita (il 22.11.13) dal CTU dott. Per_3
nell'ambito della procedura concordataria, sia con l'elenco allegato al contratto
[...]
di affitto d'azienda. In definitiva il giudice di prime cure ha ritenuto che il
[...]
abbia asportato quei beni mobili inventariati dal CTU dr. - Parte_1 Per_3
già inseriti nell'allegato al contratto di affitto- non presenti alla data del rilascio (cfr.
pagg.34 e 35 della sentenza gravata). Ritiene questa Corte che l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale di Perugia sia condivisibile, anche avuto riguardo al fatto che le ulteriori doglianze dell'appellante riferite alla componentistica (e non semplicemente ai beni mobili) non trovino riscontro documentale;
infatti non essendo provato per tabulas
quali componenti fossero presenti al momento della consegna dell'impianto produttivo non è nemmeno possibile affermare ciò che sia stato dolosamente asportato;
- l'art.6 del contratto di affitto del ramo d'azienda prevedeva espressamente l'utilizzo dei marchi e degli altri segni distintivi della quindi l'affittuaria ha esercitato i CP_1
diritti che derivavano dal contratto e non ha posto in essere alcun indebito utilizzo;
- l'attività di produzione del molino era già ridotta al momento del subentro dell'affittuaria, come riferito dal teste (“di fatto non si lavorava alla Tes_3
produzione in entrambi i turni”. Lo stesso ha poi dichiarato che si occupava spesso della manutenzione delle macchine “in carenza di lavoro di produzione”; vedi il verbale di udienza del 5.10.2017) e confermato dal teste (“nel maggio 2013 la Testimone_4
pagina 21 di 24 produzione era notevolmente calata già da qualche tempo...le materie prime
praticamente non c'erano, non si reperiva quasi niente”; cfr. verbale d'udienza del
5.10.2017). In ogni caso la produzione dei mangimi è rimasta ancorata allo stabilimento di anche a seguito dell'ingresso dell'affittuaria (teste , quindi le Pt_1 Testimone_1
potenzialità produttive dell'azienda sono rimaste intatte. Quanto all'adeguamento dell'impianto di prevenzione incendi è da sottolineare che il Comando dei VV.FF. di
Perugia l'aveva richiesto sin dal 24.10.2011 e la società proprietaria non se ne era data per inteso, onde è quantomeno singolare che la F.LI BR lamenti che l'affittuaria -che
è subentrata due anni dopo la predetta richiesta dei VV.FF. di Perugia - non vi abbia provveduto. Insomma l'impianto di produzione aveva delle criticità e viaggiava già a ritmo ridotto quando è subentrato il e non risulta che gli Parte_1
impianti produttivi siano stati resi meno efficienti dalla gestione dell'affittuaria.
Da quanto argomentato deriva che il terzo motivo di appello va dichiarato inammissibile o comunque infondato sotto un profilo di merito.
*****
Il quarto ed ultimo motivo di appello incidentale riguarda la regolazione delle spese di giudizio, compensate integralmente dal primo giudice tra e Parte_1
la e concordato preventivo. Controparte_9
Rileva questa Corte che il dispositivo della sentenza gravata fornisce di per sé un quadro sintetico di quali e quante domande proposte da ambo le parti siano state respinte/accolte.
Da un esame delle relative statuizioni si ricava che, complessivamente, la soccombenza sia stata reciproca, dovendosi calcolare un grande numero di ragioni e torti abbastanza equamente distribuiti, sicché risulta conforme alla previsione dell'art. 92 cpc la compensazione integrale delle spese di lite tra le due parti in causa.
pagina 22 di 24 *****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che sia l'appello principale proposto da
[...]
sia l'appello incidentale proposto dalla e Parte_1 Controparte_9
concordato preventivo debbano essere respinti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) per quello che riguarda i rapporti tra l'appellante principale e gli appellati Controparte_6
, e , e sono liquidate come da Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Quanto alle altre due parti, vale a dire l'appellante principale e l'appellante incidentale, ritiene questa Corte che la soccombenza reciproca giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del suo A.U. e legale rappresentante, avverso la sentenza Parte_1
n.725/2022, emessa dal Tribunale di Perugia il 18.5.22, nonché sull'appello incidentale proposto dalla e concordato preventivo contrariis reiectis, Controparte_9
così provvede:
• Respinge sia l'appello principale che quello incidentale;
• Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra Parte_1
e e concordato preventivo;
[...] Controparte_9
• Condanna l'appellante principale al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellati
, e , che liquida Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
in €.22.102,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
pagina 23 di 24 • visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante principale e l'appellante in via incidentale versino un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 404/2022 R.G. promossa da
con sede in Bastia Umbra, via Enrico Mattei n.44, C.F. e P. Iva Parte_1
, in persona del suo A.D. e legale rappresentante rappresentata e P.IVA_1 Parte_2
difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Masci ed Antonio Bagianti,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Masci in Bastia Umbra via Clitunno n.2,
in forza di delega apposta a margine dell'atto di citazione datato 21.8.2014;
-Appellante=
nei confronti di
e concordato preventivo, in persona del liquidatore Controparte_1
volontario e del liquidatore giudiziale C.F. e P. Iva Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti P.IVA_2
Fernando Mucci e Roberto Fiorucci, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia,
pagina 1 di 24 via XIV Settembre n.73, giusta procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
-Appellata=
e nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Controparte_4 CodiceFiscale_1
difeso unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Rodolfo Valdina e Pier Francesco
Valdina, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, piazza Italia n.4, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
-Appellato=
e nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Controparte_5 CodiceFiscale_2
difesa unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Rodolfo Valdina e Pier Francesco
Valdina, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, piazza Italia n.4, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
-Appellata=
e
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_6 CodiceFiscale_3
Claudia Marini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via La Malfa
n.11, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
-Appellato=
e pagina 2 di 24 con sede in Mogliano Veneto (TV) via Marocchesa n.14, in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_3
Vincenti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Areni in Perugia, via XIV
Settembre n.73, giusta procura alle liti per atto notar racc. 30367, Persona_1
rep. 186905 del 18.12.14;
-Appellata=
OGGETTO: Cessione di azienda
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note d'udienza datate 9.7.24;
Per come alle note d'udienza datate 24.6.24; Controparte_8
Per le altre parti appellate come alle rispettive comparse di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 21.8.2014 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Perugia la , Controparte_1 CP_6
e al fine di sentirli condannare, in solido
[...] Controparte_4 Controparte_5
tra loro, al risarcimento dei danni emergenti -indicati in €.1.563.482,12- oltre che dei danni per lucro cessante e dei danni non patrimoniali -indicati in €.1.000.000,00- subiti dalla società attrice per la risoluzione del contratto di affitto e del contratto preliminare di acquisto di ramo d'azienda del 10.6.2013, risoltosi “per grave inadempimento dei
convenuti agli obblighi contrattuali”.
Sosteneva in estrema sintesi parte attrice che (dopo che le parti avevano deciso di affittare il ramo d'azienda promesso in vendita, con contratto del 4.6.13) con scrittura autenticata a notaio del 10.6.13 la F.LI BR SN aveva Per_2 Controparte_1
promesso di cedere un ramo d'azienda alla società (al prezzo Parte_1
pagina 3 di 24 di €.2.300.000,00) sottoponendo la cessione a due condizioni sospensive date da: 1) il deposito da parte della promittente venditrice del ricorso per concordato preventivo,
l'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita ed il conseguimento dell'omologa entro il termine essenziale del 31.3.2014; 2) il perfezionamento in un atto pubblico di un altro preliminare di vendita intercorso tra la stessa promissaria acquirente e a Controparte_2
sua volta il si era obbligato a fornire “entro trenta giorni Parte_1
dalla richiesta” una “fideiussione a prima chiamata” rilasciata da un “Primario Istituto
di Credito”, fideiussione che in effetti era stata consegnata al liquidatore della F.LI
BR SN dott. il 27.2.2014. Controparte_6
Predisposta un'appendice alla fideiussione (come richiesto dai Commissari Giudiziali
e ed intervenuta l'omologa del concordato, alla Controparte_4 Controparte_5
data dell'8.4.2014 le parti si erano presentate per la stipula del contratto definitivo presso il notaio ma l'organo di liquidazione aveva rifiutato la stipula dell'atto Per_2
pubblico non accettando il pagamento della prima rata al prezzo di €.250.000,00 -cui nelle intenzioni dell'acquirente doveva sommarsi l'importo di €.150.000,00 già
percepito dalla proprietaria a titolo di canone di locazione del ramo d'azienda- poiché
pretendeva l'importo di €.400.000,00. Successivamente intercorrevano nuove trattative tra le parti, all'esito delle quali si decideva di provvedere alla stipula del contratto definitivo il 6.6.2014, contratto che di nuovo non veniva stipulato per avere i
Commissari Giudiziali messo in dubbio la validità della fideiussione, che nonostante l'integrazione apportata era stata ritenuta non idonea.
Tanto premesso in fatto e ritenuto il doppio inadempimento contrattuale della
[...]
(in relazione al contratto di affitto di azienda ed al Controparte_9
preliminare di vendita), l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro,
al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali subiti.
pagina 4 di 24 Radicatosi il contraddittorio, i convenuti resistevano alle domande di parte attrice.
In particolare:
- la liquidazione, rappresentata dal liquidatore volontario Controparte_1 CP_2
e dal liquidatore giudiziale deduceva la mala fede dell'affittuaria
[...] CP_3
e promissaria acquirente, l'inidoneità della fideiussione prestata rispetto al testo concordato, l'esistenza di un certificato di prevenzione incendi relativo allo stabilimento produttivo (che necessitava solo di una serie di interventi per l'adeguamento),
l'infondatezza della domanda di risoluzione svolta dall'attrice (vista l'inidoneità della fideiussione) e l'inesistenza dei danni lamentati;
quindi, in conformità delle deduzioni svolte, la chiedeva il rigetto delle domande svolte dall'attrice. In via Controparte_1
riconvenzionale la convenuta, avuto riguardo agli inadempimenti dell'affittuaria (per aver violato gli obblighi di gestione, conservazione, manutenzione e custodia del complesso aziendale, oltre che aver asportato gran parte dei mobili, impianti ed attrezzature aziendali), nonché promissaria acquirente (per aver inciso negativamente sul valore dei marchi e sull'avviamento dell'azienda), chiedeva la condanna di
[...]
al pagamento di tutti i danni da essa arrecati alla Parte_3 [...]
; Controparte_1
- nella qualità di Commissario giudiziale designata nella procedura di Controparte_5
concordato, ritenuto che la società attrice aveva violato l'obbligo di prestare una
“fideiussione a prima chiamata” e quindi si era resa inadempiente, concludeva per il rigetto delle domande avanzate dalla nei suoi confronti, con Parte_3
condanna dell'attrice al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento da lite temeraria;
- nella qualità di Commissario giudiziale designato nella procedura di Controparte_4
concordato, ritenuto che la società attrice aveva violato l'obbligo di prestare una
“fideiussione a prima chiamata” e quindi si era resa inadempiente, concludeva a sua pagina 5 di 24 volta per il rigetto delle domande avanzate dalla nei suoi Parte_3
confronti, con condanna dell'attrice al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento da lite temeraria;
- convenuto nella qualità di liquidatore della Controparte_6 [...]
, deduceva l'inadempienza della alle Controparte_1 Parte_1
obbligazioni assunte con il contratto preliminare (in particolare quella di fornire una fideiussione a prima richiesta); in ogni caso rilevava che non era potuto addivenire al rogito per l'espressa valutazione negativa formulata dai Commissari Giudiziali e che l'attrice non aveva dato prova dei danni asseritamente subiti. Sulla base di tali deduzioni chiedeva il rigetto delle domande formulate da nei suoi Parte_1
confronti e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa , con la Controparte_7
quale aveva stipulato un contratto di assicurazione per responsabilità civile a garanzia dei danni arrecati a terzi nell'esercizio della professione.
La terza chiamata in causa si costituiva con memoria del 21.12.2015 e resisteva alle domande delle controparti, sostenendo sia l'infondatezza delle pretese risarcitorie di parte attrice, sia che la garanzia assicurativa doveva limitarsi al massimale di polizza di
€.500.000,00 annui.
Istruita la causa mediante la documentazione prodotta e l'esame dei testi ammessi, il
Tribunale di Perugia in composizione monocratica, con sentenza n.725/2022, così
statuiva:
- rigetta la domanda di risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda e del contratto preliminare di cessione del ramo di azienda proposta da Parte_1
[...]
pagina 6 di 24 - rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda e del contratto preliminare di cessione del ramo di azienda proposta da F.LI
BR SN;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
nei confronti di , ; Controparte_5 Parte_4 Controparte_4
- condanna e in concordato preventivo al pagamento in Controparte_9
favore di per la somma di €.22.315,00, oltre interessi dal dì Parte_1
della domanda al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
e concordato preventivo;
Controparte_9
- condanna al pagamento delle spese di lite di tutti gli altri Parte_1
convenuti.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la per i seguenti Parte_1
motivi: “1) NuLItà assoluta della sentenza per violazione del contraddittorio per aver introdotto – a sorpresa – un nuovo argomento estraneo a queLI dibattuti dalle parti, e concernente la gravità dell'inadempimento”; “2) Comunque la assoluta gravità
dell'inadempimento dei convenuti (pur estranea al thema decidendum) è palesemente sussistente come risulta espressamente dalla istruttoria documentale compiuta in primo grado”; “3) il Tribunale erra vistosamente nella ricostruzione dei fatti rilevanti, risultanti tutti documentalmente”; “4) a modifica della decisione di primo grado va conseguentemente pronunciata la responsabilità e la condanna ai danni di tutti i convenuti, stante il loro comportamento difforme dal diritto in occasione della mancata conclusione del contratto e per il loro rifiuto definitivo espresso in varie forme culminato nella mancata presenza alla stipula”; “5) il contratto di affitto di ramo di azienda del
4/06/2013 autenticato nelle firme dal Notaio rep. n.255.952 registrato a Per_2
pagina 7 di 24 Perugia il 13/06/2013 al n.49366, è anch'esso conseguentemente risolto”; “6) A modifica della decisione di primo grado va conseguentemente pronunciata la risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda in via principale in quanto propedeutico,
strettamente collegato e voluto dalle parti esclusivamente in funzione dell'acquisto del ramo azienda e per far ottenere alla F.LI BR disponibilità finanziaria necessaria per accedere alla procedura di concordato preventivo, in via subordinata per mancanza del certificato di prevenzione incendi, il tutto con condanna dei convenuti alla restituzione dei canoni pagati”; “7) sulla condanna del al pagamento del valore di Parte_1
alcuni beni mobili non restituiti”; “8) in via subordinata comunque revocare la condanna alle spese di primo grado data la soccombenza reciproca ex art. 91 e 92 cpc”.
In conformità dei motivi di impugnazione proposti, la società appellante ha chiesto che la Corte adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare e pronunciare, che la è stata adempiente al contratto Parte_1
preliminare di acquisto del ramo di azienda, redatto con scrittura autenticata dal Notaio
rep. n.256.005 del 10.06.2013, avendo offerto documenti di garanzia Per_2
sottoscritti da conformi agli impegni da essa assunti in detto preliminare. b) CP_10
accertare e dichiarare che il documento datato 27/02/214 rilasciato – unitariamente e/o con le relative appendici – dalla e consegnato al liquidatore Dott. CP_11
il 27/02/2014 è corrispondente agli impegni assunti dalla CP_6 Parte_1
con il preliminare 10/06/2013 art.7, e comunque costituisce garanzia a
[...]
prima chiamata di primario istituto di credito. c) dichiarare accertare e pronunciare che il contratto preliminare di acquisto di ramo d'azienda 10/06/2013, redatto con scrittura autenticata Notaio rep. n.256005 è risolto per grave inadempimento dei Per_2
convenuti agli obblighi contrattuali, e comunque di legge per l'ufficio da ciascuno ricoperto, e dunque per colpa della F.LI BR snc, del liquidatore dott. CP_6
pagina 8 di 24 e dei Commissari Giudiziari, dott.ssa e dott. CP_6 Controparte_5 CP_4
che hanno immotivatamente rifiutato la stipula del contratto definitivo, e ciò
[...]
per tutte le ragioni di fatto e di diritto spiegate nelle premesse del presente atto. d)
dichiarare accertare e pronunciare che il contratto di affitto di ramo d'azienda
04/06/2013 autenticato nelle firme del Notaio ..è anch'esso risolto ab origine Per_2
per grave inadempimento dei convenuti, sia perché strettamente collegato e propedeutico al contratto preliminare di acquisto di ramo di azienda redatto con scrittura autenticata del 10.06.2013 a ministero Notaio rep. n.256.005 da ritenere risolto, sia per Per_2
mancata acquisizione da parte dei convenuti di idoneo certificato di prevenzione incendi per lo stabilimento, con ogni effetto di legge anche restitutorio del canone pagato. e)
accertate le relative responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dei convenuti,
condannare comunque gli stessi, in solido tra loro, in favore della società attrice, al risarcimento dei danni emergenti indicati in €.1.563.482,12 e dei danni per lucro cessante nonché dei danni non patrimoniali, indicati complessivamente in
€.1.000.000,00 e ciò per tutti i motivi indicati e spiegati nel presente atto, e come comunque verrà provato in corso di causa, ovvero al risarcimento di quelle diverse somme che saranno ritenute essere giuste e dovute, anche in via equitativa. f) respingere comunque le domande dei convenuti. g) solo in via subordinata che le spese del giudizio di primo grado vengano compensate tra le parti, per i motivi in atti spiegati, con condanna alla restituzione delle spese legali di primo grado pagate dalla odierna appellante. h) in via istruttoria per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con le memorie 183 VI° comma cpc n.2 e 3”.
Si è costituita l'appellata e concordato preventivo Controparte_1
sostenendo l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e proponendo quattro motivi di appello incidentale:
pagina 9 di 24 1) in primo luogo la e concordato preventivo ha dedotto che il Controparte_9
primo giudice ha errato quando non ha tratto le dovute conseguenze dall'accertata difformità
del testo della garanzia fornita dall'acquirente rispetto a quella pattuita, sovrapponendosi alla volontà negoziale delle parti ed ingerendosi nella loro autonomia contrattuale. Tale difformità,
consistita nell'aver fornito una garanzia diversa da quella pattuita, configurava l'inadempimento della che aveva agito al solo scopo di Parte_3
“appropriarsi del mercato della , salvo poi non rispettare gli impegni assunti;
CP_1
2) l'altro capo di sentenza impugnato è quello in cui il Tribunale di Perugia ha condannato la
F.LI BR SN al pagamento a favore del della somma di Parte_3
€.43.750,00 a titolo di canoni anticipati senza tener conto dei gravi inadempimenti in cui è
incorsa l'affittuaria, che ha arrecato ingenti danni all'azienda ed alla produttività
dell'impianto;
3) la terza statuizione da riformare ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni arrecati dal che è stata accolta per la somma di €.21.435,00 Parte_3
(inerente ai beni mobili asportati e non restituiti), ma è stata respinta per il resto, senza considerare che al momento del rilascio dell'azienda affittata la stessa si presentava depredata da mezzi e risorse (come si evince dal verbale di riconsegna del 13.11.2014) e non più
funzionante negli impianti produttivi, data l'asportazione delle sonde e della componentistica per un danno pari ad €.455.000,00. Inoltre il complesso aziendale è stato venduto dopo numerosi tentativi al prezzo di €.700.000,00 a fronte del prezzo di €.2.300.000,00 concordato nel preliminare di vendita, di qui l'esistenza di un danno emergente pari alla differenza di
€.1.600.000,00;
4) il quarto motivo di appello incidentale ha ad oggetto la regolazione delle spese di giudizio nel rapporto tra la ed il che sono state compensate CP_1 Parte_1
pagina 10 di 24 integralmente ma che devono essere poste a carico dell'appellante principale in virtù
dell'accoglimento delle domande proposte dalla anche in via di appello incidentale. CP_1
La e concordato preventivo ha dunque concluso in conformità Controparte_9
rispetto a tutto quanto eccepito e domandato.
Tutte le altre parti convenute in primo grado si sono costituite ed hanno concluso per il rigetto dell'appello principale, con vittoria delle spese di lite;
gli appellati e Controparte_5
hanno proposto appello incidentale condizionato alla parte di sentenza che Controparte_4
ha ritenuto “marginale ed inidoneo ad incidere sull'equilibrio negoziale” la difformità tra il testo della fideiussione concordato tra le parti e quello rilasciato dalla banca, con la conseguenza per cui il primo giudice – errando – ha ritenuto che la pretesa della promittente acquirente di modificare unilateralmente il contenuto della fideiussione non possa integrare inadempimento.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dell'attività istruttoria già esperita, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.7.2024, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle comparse di replica.
*****
Con il primo motivo di appello il ha sostenuto che il giudice Parte_1
di prime cure abbia violato il contraddittorio decidendo la causa sulla base di un argomento – la gravità dell'inadempimento – mai nemmeno dedotta e trattata dalle parti in corso di causa.
La tesi non ha alcun fondamento.
Le conclusioni contenute nell'atto di citazione contengono un richiamo espresso alla risoluzione “per grave inadempimento” sia del contratto preliminare di acquisto di ramo d'azienda, sia del contratto d'affitto (cfr. pagg. 26-27 dell'atto di citazione), quindi è
stato proprio il a introdurre come tema d'indagine la gravità Parte_3
pagina 11 di 24 dell'inadempimento, sul quale – non è superfluo rilevare – la F.LI BR si è
specificatamente difesa (pagg. 20 e 21 della comparsa di risposta).
Aggiungasi, ove occorrer possa, che “il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse
dell'altra” (art.1455 cod. civile), sicché non è dato comprendere come la Parte_3
possa invocare la risoluzione dei due contratti e, al contempo, precludere al
[...]
giudice la valutazione sulla gravità dell'inadempimento, che è un elemento che attiene al fondamento stesso della domanda e che, tra l'altro, è rilevabile d'ufficio (Cass.
n.284/2000; Cass. n.3669/95; Cass. n.16084/2007).
In buona sostanza l'importanza dell'inadempimento in relazione all'economia del contratto è un elemento fondamentale su cui è chiamato a pronunciarsi il giudice nella domanda di risoluzione, sicché non è nemmeno astrattamente ipotizzabile che il
Tribunale di Perugia potesse decidere sulla domanda di risoluzione dei contratti stipulati
inter partes senza delibare la gravità del supposto inadempimento, ed in disparte il fatto che proprio l'atto introduttivo del giudizio contenesse un espresso riferimento alla gravità dei due presunti inadempimenti.
Il primo motivo dell'appello principale è quindi infondato e va respinto.
*****
Col secondo motivo di appello il censura la decisione del Parte_3
Tribunale di Perugia laddove non ha rilevato che la assoluta gravità dell'inadempimento dei convenuti, “pur estranea al thema decidendum”, sarebbe “palesemente sussistente”,
avuto riguardo alla documentazione prodotta. Tale motivo può essere trattato congiuntamente ai motivi terzo e quarto, che hanno ad oggetto la prova del dedotto inadempimento e la responsabilità dei convenuti, dalla quale far derivare come logica conseguenza la condanna al risarcimento del danno.
pagina 12 di 24 La questione centrale è costituita, com'è ovvio, dal rifiuto di stipulare il definitivo contratto di vendita deciso dagli organi del concordato per l'assenza della fideiussione a prima richiesta o, più precisamente, per le difformità tra il testo concordato della garanzia e quello effettivamente rilasciato.
Al proposito è il caso di sottolineare che il testo della fideiussione richiesto dai
Commissari Giudiziali era stato accettato dalla promissaria acquirente con la comunicazione del 14.2.14 proveniente dall'Avv. Masci, che dichiarava di agire “in
nome e per conto della (doc. 15 delle produzioni di parte Parte_5
. CP_1
Posto che il piano concordatario si fondava proprio sulla vendita del compendio immobiliare, essa doveva essere autorizzata dagli organi della procedura ed è del tutto evidente che il testo della fideiussione non costituisse un elemento secondario, anche perché avrebbe dovuto garantire il pagamento del prezzo e non poteva contenere formule equivoche o di dubbia interpretazione.
Ma anche a prescindere dal fatto che la garanzia fideiussoria avesse un'importanza decisiva per la stipula del definitivo (visto che dal puntuale pagamento del prezzo della vendita doveva derivare l'attuazione del piano concordatario), è d'uopo il rilievo che le parti si erano accordate sul testo della garanzia e che gli organi della procedura e lo stesso Giudice Delegato avevano avallato l'accordo, onde una garanzia difforme da quella convenuta integrava un inadempimento contrattuale.
Converge in tal senso anche il provvedimento del G.D. del 23.6.2014 – posto in calce all'istanza dei Commissari Giudiziali – che vietava di procedere alla stipula del definitivo se la fideiussione non rispettava le condizioni indicate nel parere dei
Commissari, come a dire che il testo doveva considerarsi blindato e non erano ammesse variazioni di sostanza.
pagina 13 di 24 Ha ritenuto in proposito il primo giudice che “le richieste di modifica al testo
contrattuale della garanzia autonoma servissero proprio, in un'ottica di particolare
prudenza, ad evitare che potessero sorgere contestazioni in ordine all'operatività della
garanzia nell'ipotesi in cui la non avesse adempiuto al pagamento Parte_1
delle rate di prezzo” (cfr. pag.17) e si tratta di un argomento di non poco conto, visto che finanche l'inserimento della dicitura “a prima richiesta” è stata da autorevole giurisprudenza ritenuta non sufficiente in difetto dell'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni (Cass. n.16825/16; Cass. n.19693/22; Cass. n.84/2010).
Quindi, se è vero che la mancanza nel testo della garanzia effettivamente prestata dell'espressione “a prima richiesta” poteva essere ovviata, dato che per stabilire se una fideiussione possa essere qualificata come garanzia autonoma si deve accertare la volontà in concreto dei contraenti di derogare all'art. 1957 cod. civile (Cass. Sent.
n.31105 del 4.12.2024), è anche vero che introdurre delle espressioni linguistiche confuse poteva essere fonte di successive contestazioni.
Inoltre l'onere aggiuntivo previsto per la creditrice di produrre “una richiesta scritta a
mezzo lettera raccomandata a.r. indicante la somma non versata dalla parte acquirente,
entro quindici giorni dalla data della singola scadenza” costituiva un ulteriore elemento non pattuito che in qualche modo aumentava lo scarto esistente tra il testo della garanzia concordato e quello prestato.
A fronte di tali evidenze documentali ritiene questa Corte che il rifiuto a stipulare il contratto definitivo fosse legittimo e che la F.LI BR SN non sia incorsa in un inadempimento, né grave, né di scarsa importanza, dato che il testo della fideiussione offerta non era conforme a quello pattuito.
pagina 14 di 24 In buona sostanza il fatto che il non avesse prestato la Parte_1
garanzia fideiussoria promessa costituiva un motivo valido per gli organi della procedura per non stipulare il definitivo contratto di vendita.
Da quanto esposto deriva che i motivi di appello principale indicati ai numeri 2-3-4 non possono trovare accoglimento.
*****
Con il quinto ed il sesto motivo dell'appello principale la si Parte_1
duole del capo di sentenza che ha rigettato la richiesta di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda del 4/06/2013, autenticato nelle firme dal Notaio Per_2
rep. n.255.952, registrato a Perugia il 13/06/2013 al n.49366, che essendo strettamente collegato e voluto dalle parti esclusivamente in funzione dell'acquisto del ramo azienda e per far ottenere alla F.LI BR disponibilità finanziaria necessaria per accedere alla procedura di concordato preventivo, dovrebbe risultare travolto dalla risoluzione del preliminare di vendita;
in via subordinata sostiene l'appellante che la risoluzione del contratto di affitto deve essere comunque affermata per la mancanza del certificato di prevenzione incendi, che di fatto ha reso inagibile l'immobile. Da tale risoluzione dovrebbe infine derivare, come naturale conseguenza, la condanna dei convenuti alla restituzione dei canoni pagati.
In ordine alla prima censura prospettata osserva questa Corte che, non essendo stata accolta la domanda di risoluzione del preliminare di vendita per grave inadempimento della promittente venditrice, non ci sia spazio alcuno per pronunciare la risoluzione del contratto collegato come naturale conseguenza.
Quanto alla seconda doglianza, fermo restando che nei contratti a prestazione continuata o periodica (come l'affitto) la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite
(art.1458 c.I° cod. civile), occorre rilevare che i testi esaminati ( Testimone_1 Tes_2
pagina 15 di 24 hanno riferito che al momento della stipula del contratto di Tes_3 Testimone_4
affitto di azienda lo stabilimento era in funzione e che anche successivamente l'affittuaria ha continuato a produrre.
Aggiungasi che la clausola del contratto di affitto n.8 poneva a carico dell'affittuaria l'obbligo di effettuare interventi diretti alla conservazione dell'efficienza dei beni aziendali, gravando sulla stessa la manutenzione ordinaria (n.9), e che la raccomandata del Comando dei V.F. di Perugia ricevuta il 26.7.13 conteneva l'invito ad eseguire lavori di adeguamento, a conferma che l'impianto possedeva le caratteristiche necessarie per ottenere la prescritta certificazione.
In ogni caso non risulta che l'affittuaria abbia mai comunicato alla F.LI CP_1
l'invito del Comando dei V.F. di Perugia ad adeguare l'impianto antincendio o ad effettuare eventuali interventi di manutenzione straordinaria, sicché non sussiste alcun inadempimento della seconda che possa giustificare la risoluzione del contratto di affitto.
Ne consegue che anche i motivi di appello principale indicati ai numeri 5 e 6 possono trovare accoglimento.
*****
Il settimo motivo dell'appello principale censura la sentenza impugnata laddove ha previsto la condanna del al pagamento del valore di alcuni beni Parte_1
mobili non restituiti, dato che – ad avviso dell'appellante – la domanda proposta in via riconvenzionale dalla non è stata provata, anche tenendo conto della Controparte_1
sentenza emessa dal Tribunale penale di Perugia che ha assolto e Parte_2 CP_12
dalla relativa accusa.
[...]
Al proposito non è superfluo rilevare che in data 13.11.2014 è stato sottoscritto tra le parti il verbale di rilascio del complesso aziendale e che sono stati rinvenuti solo alcuni dei beni mobili già inventariati dal CTU dott. nell'ambito della Persona_3
pagina 16 di 24 procedura concordataria. In pratica il primo giudice ha operato un raffronto tra i beni rinvenuti al momento del rilascio e queLI presenti sia alla redazione dell'inventario dei beni del 22.11.13, sia nell'elenco allegato al contratto di affitto d'azienda, calcolando il valore dei beni mancanti e addebitandone il valore all'affittuaria.
Questo fatto, di per sé solo, costituisce idoneo elemento di prova per affermare la responsabilità della società affittuaria per il mancato rinvenimento dei beni mobili indicati nell'inventario -di cui la stessa doveva ritenersi custode- oltre che dell'ammontare del relativo danno.
Del resto a confermare il fatto dell'asporto di beni ed attrezzature da parte di addetti del vi sono anche le dichiarazioni rese dal teste che Parte_1 Tes_1
costituiscono un riscontro dell'ascrivibilità all'affittuaria del mancato rinvenimento di alcuni beni al momento del rilascio del complesso aziendale (per averli portati altrove).
Quanto alla sentenza penale invocata è appena il caso di rilevare che l'assoluzione fa leva sulla mancanza di elementi di prova in ordine all'attribuibilità degli ammanchi ai legali rappresentanti della società affittuaria, ferma restando però la circostanza – che in questa sede è decisiva - che secondo il giudice penale è stato dimostrato “oltre ogni ragionevole dubbio” che erano stati sottratti dal sito produttivo numerosi beni strumentali.
Ne deriva che anche il settimo motivo di appello va respinto.
*****
L'ottavo motivo dell'appello principale ha ad oggetto le spese di lite, che -ad avviso di il primo giudice avrebbe dovuto quantomeno compensare Parte_1
data la soccombenza reciproca.
La tesi dell'appellante non coglie nel segno.
pagina 17 di 24 Infatti in relazione alle spese di giudizio occorre osservare che il primo giudice le ha integralmente compensate tra parte attrice e la F.LI BR SN, in virtù della soccombenza reciproca, ma nei confronti delle altre parti convenute non vi è stata alcuna soccombenza parziale/reciproca, visto che tutte le domande proposte dalla società attrice sono state respinte.
In buona sostanza il è risultato pienamente soccombente per Parte_1
le domande svolte contro e la terza chiamata CP_5 CP_4 CP_6 CP_7
(per la quale è stata legittimamente autorizzata la chiamata), quindi appare conforme
[...]
a diritto che l'attrice sia stata condannata al rimborso delle spese di lite, giusta la disposizione dell'art.91 codice di rito.
Ne consegue che anche l'ottavo motivo di appello va respinto.
*****
Posto che il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento degli appeLI
incidentali condizionati proposti da e rimangono da Controparte_4 Controparte_5
esaminare i motivi di appello incidentale proposti dalla Controparte_1
.
[...]
Col primo motivo di appello incidentale la e concordato Controparte_8
preventivo ha censurato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia nella parte in cui non ha ravvisato un grave inadempimento contrattuale da parte del Parte_1
che ha inteso prestare una garanzia difforme da quella pattuita.
[...]
In proposito osserva questa Corte che il primo giudice, pur dando atto delle discrasie tra il testo negoziale pattuito e la fideiussione stipulata con ha rilevato che il CP_10
aveva comunque offerto “una garanzia autonoma idonea” Parte_1
(cfr. pag.37), sicché non aveva tenuto un comportamento “ispirato a mala fede”
(ibidem).
pagina 18 di 24 Effettivamente occorre osservare che la mancata stipula del definitivo è da ascrivere ad un irrigidimento delle parti che, superati gli ostacoli (relativi all'imputabilità o meno dei canoni di affitto) che avevano impedito di firmare il contratto definitivo l'8.4.2014,
avrebbero ben potuto risolvere i problemi rappresentati dal testo della fideiussione.
Al riguardo è doveroso rilevare che dopo la consegna della fideiussione (27.2.2014) tra le parti aveva preso l'avvio una fitta interlocuzione (vedi le rispettive pec del 20.3.14,
2.4.2014, 8.4.2014, 30.5.2014, 4.6.2014, 12.6.2014) che poteva comporre la controversia, visto che si trattava semplicemente di smussare piccole asperità, di curare al meglio alcuni dettagli con un'opera di “fine tuning”.
Il fatto che ciò non sia avvenuto -il dato storico è incontestabile- non comporta necessariamente che la causa sia da ravvisare nel grave inadempimento del promissario acquirente, che a dirla tutta sembrava seriamente intenzionato ad acquistare il complesso aziendale, come dimostra anche il fatto che ha pagato rilevanti canoni di affitto per circa due anni.
In definitiva ritiene questa Corte che le incomprensioni potevano essere superate e che se questo non è avvenuto non per ciò solo è ravvisabile malafede nella condotta del oppure che sia configurabile un grave inadempimento dal Parte_1
quale far discendere la risoluzione del contratto preliminare, sicché il primo motivo di appello incidentale va respinto.
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Il secondo motivo di appello incidentale riguarda il capo di sentenza relativo alla condanna della F.LI BR SN al pagamento a favore del Parte_3
della somma di €.43.750,00 a titolo di canoni anticipati, statuizione che non terrebbe conto dei gravi inadempimenti in cui è incorsa l'affittuaria e che hanno arrecato ingenti danni all'azienda affittata ed alla produttività dell'impianto.
pagina 19 di 24 Al proposito occorre osservare che l'affittuaria era da contratto tenuta al pagamento dei canoni mensili per la durata del rapporto e che il primo giudice ha operato una semplice operazione matematica (cfr. pagg. 28 e 29), determinando il dovuto in base al periodo di effettivo godimento dell'azienda – sino alla sua restituzione – e scomputandolo dai canoni pagati in anticipo pari ad €.150.000,00 (l'asserita corresponsione di somme in misura superiore non è stata provata).
Orbene, la ed in concordato non ha contestato né il Controparte_9
periodo effettivo di utilizzo dell'azienda da parte del né di Parte_1
aver percepito la somma di €.150.000,00 a titolo di canone di affitto anticipato
(€.75.000,00 all'anno), quindi è indiscutibile il diritto dell'affittuaria alla restituzione dei canoni di locazione per i periodi in cui non ha goduto dell'azienda, fermo restando che il citato importo di 43.750,00 dovrà essere conteggiato nel più complesso rapporto dare-
avere.
Da quanto esposto deriva che il secondo motivo di appello incidentale non può trovare accoglimento.
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Il terzo motivo di appello incidentale è legato alla domanda di risarcimento del danno che la e concordato ha proposto con particolare riferimento: Controparte_8
1) alla restituzione di solo alcuni dei beni aziendali;
2) all'indebito utilizzo dei segni distintivi da parte dell'affittuaria; 3) alla violazione degli obblighi di conservazione degli impianti.
Al riguardo osserva questo Collegio che i tre temi in questione sono stati tutti affrontati dal Tribunale di Perugia (pagg. 29 e seguenti della sentenza impugnata) e che le censure dell'appellante non “dialogano” con le argomentazioni del primo giudice, nel senso che pagina 20 di 24 la F.LI BR ha riproposto le richieste risarcitorie già formulate senza indicare gli errori in fatto e/o in diritto che avrebbero viziato il provvedimento gravato.
Questo fatto, di per sé solo, rende inammissibile il terzo motivo di appello incidentale.
Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, rileva la Corte che:
- i macchinari rinvenuti sono stati espressamente indicati nel verbale di rilascio del
13.11.2014 ed il primo giudice ha operato un confronto sia con la redazione dell'inventario dei beni precedentemente eseguita (il 22.11.13) dal CTU dott. Per_3
nell'ambito della procedura concordataria, sia con l'elenco allegato al contratto
[...]
di affitto d'azienda. In definitiva il giudice di prime cure ha ritenuto che il
[...]
abbia asportato quei beni mobili inventariati dal CTU dr. - Parte_1 Per_3
già inseriti nell'allegato al contratto di affitto- non presenti alla data del rilascio (cfr.
pagg.34 e 35 della sentenza gravata). Ritiene questa Corte che l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale di Perugia sia condivisibile, anche avuto riguardo al fatto che le ulteriori doglianze dell'appellante riferite alla componentistica (e non semplicemente ai beni mobili) non trovino riscontro documentale;
infatti non essendo provato per tabulas
quali componenti fossero presenti al momento della consegna dell'impianto produttivo non è nemmeno possibile affermare ciò che sia stato dolosamente asportato;
- l'art.6 del contratto di affitto del ramo d'azienda prevedeva espressamente l'utilizzo dei marchi e degli altri segni distintivi della quindi l'affittuaria ha esercitato i CP_1
diritti che derivavano dal contratto e non ha posto in essere alcun indebito utilizzo;
- l'attività di produzione del molino era già ridotta al momento del subentro dell'affittuaria, come riferito dal teste (“di fatto non si lavorava alla Tes_3
produzione in entrambi i turni”. Lo stesso ha poi dichiarato che si occupava spesso della manutenzione delle macchine “in carenza di lavoro di produzione”; vedi il verbale di udienza del 5.10.2017) e confermato dal teste (“nel maggio 2013 la Testimone_4
pagina 21 di 24 produzione era notevolmente calata già da qualche tempo...le materie prime
praticamente non c'erano, non si reperiva quasi niente”; cfr. verbale d'udienza del
5.10.2017). In ogni caso la produzione dei mangimi è rimasta ancorata allo stabilimento di anche a seguito dell'ingresso dell'affittuaria (teste , quindi le Pt_1 Testimone_1
potenzialità produttive dell'azienda sono rimaste intatte. Quanto all'adeguamento dell'impianto di prevenzione incendi è da sottolineare che il Comando dei VV.FF. di
Perugia l'aveva richiesto sin dal 24.10.2011 e la società proprietaria non se ne era data per inteso, onde è quantomeno singolare che la F.LI BR lamenti che l'affittuaria -che
è subentrata due anni dopo la predetta richiesta dei VV.FF. di Perugia - non vi abbia provveduto. Insomma l'impianto di produzione aveva delle criticità e viaggiava già a ritmo ridotto quando è subentrato il e non risulta che gli Parte_1
impianti produttivi siano stati resi meno efficienti dalla gestione dell'affittuaria.
Da quanto argomentato deriva che il terzo motivo di appello va dichiarato inammissibile o comunque infondato sotto un profilo di merito.
*****
Il quarto ed ultimo motivo di appello incidentale riguarda la regolazione delle spese di giudizio, compensate integralmente dal primo giudice tra e Parte_1
la e concordato preventivo. Controparte_9
Rileva questa Corte che il dispositivo della sentenza gravata fornisce di per sé un quadro sintetico di quali e quante domande proposte da ambo le parti siano state respinte/accolte.
Da un esame delle relative statuizioni si ricava che, complessivamente, la soccombenza sia stata reciproca, dovendosi calcolare un grande numero di ragioni e torti abbastanza equamente distribuiti, sicché risulta conforme alla previsione dell'art. 92 cpc la compensazione integrale delle spese di lite tra le due parti in causa.
pagina 22 di 24 *****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che sia l'appello principale proposto da
[...]
sia l'appello incidentale proposto dalla e Parte_1 Controparte_9
concordato preventivo debbano essere respinti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) per quello che riguarda i rapporti tra l'appellante principale e gli appellati Controparte_6
, e , e sono liquidate come da Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Quanto alle altre due parti, vale a dire l'appellante principale e l'appellante incidentale, ritiene questa Corte che la soccombenza reciproca giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del suo A.U. e legale rappresentante, avverso la sentenza Parte_1
n.725/2022, emessa dal Tribunale di Perugia il 18.5.22, nonché sull'appello incidentale proposto dalla e concordato preventivo contrariis reiectis, Controparte_9
così provvede:
• Respinge sia l'appello principale che quello incidentale;
• Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra Parte_1
e e concordato preventivo;
[...] Controparte_9
• Condanna l'appellante principale al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellati
, e , che liquida Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
in €.22.102,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
pagina 23 di 24 • visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante principale e l'appellante in via incidentale versino un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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