Articolo 73 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 72Articolo 74
Versione
1 settembre 1967
Art. 73. Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione

Le riserve della quota base delle pensioni, poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 70, 71 e 72, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione del 65 per cento del fondo per la copertura delle pensioni esistente nella Gestione speciale a capitalizzazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967