Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 4189/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4189/2020, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Benevento depositata in data 30/10/2020 (R.G. n. 3649/2017), vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., difesa, come da procura in atti, dagli avv. Federica Sandulli (C.F.
) e Fabio Preziosi (C.F. ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentato e CP_1 C.F._3
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Stefano Intorcia
( ) C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 4/6/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in data 30/10/2020, il Tribunale di
Benevento, decidendo sulla domanda proposta da , nei confronti della CP_1
volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle Parte_1
R.G. n. 4189/2020
operazioni compiute dalla sul conto corrente n. 2352/30 intestato ad esso Pt_1
attore, con condanna della ai pagamenti conseguenti, così provvedeva: Pt_1
“1) Accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motivi e, per l'effetto: a. accerta
e dichiara che la banca convenuta ha illegittimamente addebitato maggiori interessi in danno del sig. , dal 30 novembre 1989 al 31 dicembre CP_1
2016; b. accerta e dichiara che alla data del 31 dicembre 2016 la Parte_1
ha indebitamente applicato, sul c/c n. 2352/30, la complessiva somma di
[...]
Euro 45.522,60= in danno del sig. e che, pertanto, quest'ultimo ha CP_1
diritto ad una rettifica delle risultanze contabili che computi il predetto credito: a seguito della suddetta rettifica, il saldo del conto corrente n. 2352/30, al
31.12.2016, risulta pari ad €.33.917,97 a credito del correntista;
2) Rigetta ogni altra domanda attorea;
3) Condanna la convenuta al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi €.
7.254,00= (€. 1.620,00 per la fase di studio, €.1.147,00 per la fase introduttiva, €.
1.720,00 per la fase istruttoria ed €. 2.767,00 per la fase decisoria), oltre IVA,
CAP e spese generali nella misura del 15%, che si attribuiscono al difensore avv.to Stefano Intorcia, dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta
Parte_1
La proponeva appello avverso la suindicata ordinanza e Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, il , chiedendo, sulla base dei CP_1 motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, rigettarsi integralmente le avverse domande infondate.
Costituitosi in giudizio, il , chiedeva rigettarsi il gravame, in ragione della CP_1
sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Con ordinanza resa all'udienza del 28/5/2025, non essendo comparse le parti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 4/6/2025.
Le parti non comparivano neppure alla suindicata udienza del 4/6/2025, sicché la causa veniva riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309 c.p.c., in relazione all'art. 181
c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che 3
R.G. n. 4189/2020
trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
5/8/2017.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 24/11/, Parte_1
nei confronti di , avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del CP_1
Tribunale di Benevento depositata 30/10/2020, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 4/6/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.