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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 530/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1184/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9DCR2400645 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2214/2025 depositato il
30/05/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl impugna l' atto di recupero n. T9BCR2400645 2024 relativo al credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione per anno di imposta 2017.
L'Ufficio procedeva al recupero del credito IVA relativo all'anno 2017 utilizzato in compensazione, in quanto il Professionista incaricato del rilascio del Visto di Conformità non risultava abilitato, non avendo inoltrato alla Agenzia delle Entrate la Comunicazione ( poi inviata in data 07.05.2019) della sottoscrizione della Polizza
Professionale a garanzia ed a copertura di ogni possibile pretesa tributaria.
Il Ricorrente eccepisce il mancato rispetto del contraddittorio e preliminarmente la nullità ed illegittimità della richiesta contenuta nell'atto di recupero impugnato, in quanto notificato oltre i termini di legge.
Afferma che non possono essere richiamate tutte le proroghe COVID in quanto la proroga a cascata è stata bocciata dai Giudici Tributari che con sentenze univoche hanno annullato gli accertamenti notificati oltre il termine ordinario del 31.12 del 5° anno per tutti i periodi di imposta successivi al 2015 (anni 2016 – 2017 ecc..). Da ciò discende che tutti gli atti, sia quelli propedeutici che il presente atto notificato in data 19 dicembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate, devono essere considerato illegittimi.
Gli atti riguardanti l'anno di imposta 2017 dovevano essere notificati, previa decadenza, entro il 31.12.2023
o, pur considerando il decreto 3/2025 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, entro il 25 marzo
2024 e non certamente il 19 dicembre 2024.
Il Professionista incaricato ha sempre versato il premio relativo alla Polizza di Assicurazione e in data 7 maggio 2019 sono state inviate tutte le quietanze e, la mancata apposizione del visto, è una violazione meramente formale, come tale non sanzionabile;
poiché l'autore della violazione ha agito in buona fede e nella convinzione della liceità del proprio comportamento, non sono applicabili sanzioni ed interessi.
Conclude chiedendo: In via preliminare in diritto ritenere nullo quindi illegittimo l'atto di recupero per notifica oltre i termini massimi di legge;
In via preliminare e di diritto ritenere corretta la condotta della Società in conseguenza di una corretta e valida compensazione, con pieno diritto – con vittoria di spese.
Si costituisce la DP1 che contesta i motivi di ricorso perché infondati. Nella dichiarazione Iva 2019, relativa al periodo di imposta 2018, il ricorrente ha indicato come credito portato in compensazione l'importo di euro
16.936 e l'Ufficio ha rilevato l'indebita compensazione, per assenza del visto di conformità. Per tale motivo, successivamente alla notifica dello schema d'atto, ha notificato l'atto di recupero per cui è causa. L'atto impugnato è stato notificato nel dicembre 2024 e quindi entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, Modello Unico 2019, nei termini quindi dall'art. 43 del d.P.R. 600/73, relativo alla notifica dell'avviso di accertamento.
Il termine iniziale non decorre dal periodo in cui è sorto il credito ma dalla violazione, costituita dalla compensazione indicata in dichiarazione e dalla contemporanea assenza del visto di conformità sulla medesima;
la presenza del visto assume quindi valore costitutivo e sostanziale e pertanto, in sua assenza, non vi è prova sostanziale dell'esistenza del credito portato in compensazione.
Contesta quanto dedotto dal ricorrente in merito alla notifica del precedente atto di recupero, dove non si dava atto della risposta del contribuente allo schema d'atto notificato dall'Ufficio e tale atto, a seguito di autotutela, è stato sostituito dal provvedimento oggi impugnato, dove vengono richiamate le deduzioni del contribuente, relative allo schema d'atto.
Secondo l'Ufficio il ricorrente non contesta il merito della pretesa: l'infrazione viene chiaramente presupposta e riconosciuta: parte privata rileverebbe unicamente che la responsabilità della mancata apposizione del visto, per assenza di abilitazione, è da imputarsi all'intermediario.
Conclude chiedendo 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
L'Ufficio erroneamente ritiene che il termine per la notifica dell'atto in esame sia dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 27 del d.l. 185/2008, in merito ai crediti inesistenti.
Nel caso in esame però non si verte in tema di crediti inesistenti, i crediti della società infatti non sono in contestazione, bensì la sola questione da affrontare concerne la natura sostanziale o formale della violazione posta in essere dalla società, cui conseguirebbe o meno anche la applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
L'articolo 10 comma 3 dello Statuto del Contribuente- legge 212/2000, e l'articolo 6 del decreto legislativo
472/1997, sanciscono che la punibilità è esclusa tutte le volte che il comportamento del contribuente, seppure in violazione di specifici obblighi di legge, in concreto, non dia luogo ad alcun debito di imposta (il cosiddetto danno erariale) e non incida sulla attività di controllo, privilegiando così l'aspetto sostanziale.
Ulteriore contributo viene dalla Corte di Cassazione, Sez. 6-5, n. 5289/2020, che ha affermato che la mancata apposizione del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a) , n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, conv. In l. n. 102 del 2009, configura anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, una violazione meramente formale, non equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.
Secondo la Cassazione la funzione del visto di conformità per operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito, mediante l'attribuzione della relativa verifica a un professionista abilitato. L'inosservanza di questo adempimento è inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte delle Entrate. E' altresì inidonea a recare pregiudizio alle casse erariali sia sulla base imponibile dell'imposta, sia sul versamento del tributo, in quanto , una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venire meno del credito e del diritto alla compensazione.(Cassazione Civile – Sez. VI -Ordinanza n. 25736 dell'1/09/2022).
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta a chiarire quando una violazione abbia tale rilevanza o piuttosto abbia valore sostanziale, affermando che costituiscono violazioni formali quelle che, pur non incidendo sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta , come quelle di carattere sostanziale, comportano un pregiudizio all'attività di accertamento, mentre sono violazioni meramente formale quelle irrilevanti anche sotto tale profilo che, pertanto, non sono punibili ( Cassazione - Sez. 5, n.901/2019).
Per configurare una violazione meramente formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo, elementi riscontrabili nella fattispecie in esame.
Sul punto, ritiene il Collegio giudicante che si tratti di violazione solo formale dalla quale, quindi, non deriva alcun danno per l'Erario, atteso che gli importi dell'Iva sia a debito che a credito sono reali e veritieri, in quanto non espressamente contestati;
né tanto meno andavano provati dal contribuente in sede d'impugnazione, atteso che l'Ufficio possiede tutti gli strumenti per procedere al controllo sull'effettiva esistenza degli stessi, eventualmente, provvedendo con il controllo formale o con l'emissione di specifico avviso d'accertamento.
Una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito e il conseguente diritto del contribuente alla compensazione, la supposta mancata appostazione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venire meno del credito.
Gli atti e le omissioni che non creano pregiudizio all'azione di controllo e che non hanno incidenza sulla determinazione del tributo, sono mere irregolarità formali per cui ricorre la causa di non punibilità di cui all'art. 6 comma 5 bis del D.Lgs. 472/97.
La Corte ritiene assorbente e preliminare e in grado di decidere le sorti del presente giudizio, l'eccezione relativa alla natura della violazione per mancata apposizione del visto di conformità che si ritiene essere puramente formale, e da tale natura discende la non punibilità.
L'accoglimento del ricorso sotto questo profilo di merito, determina l'inutilità di vagliare le ulteriori deduzioni delle parti.
Il ricorso deve essere accolto mentre, in considerazione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1184/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9DCR2400645 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2214/2025 depositato il
30/05/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl impugna l' atto di recupero n. T9BCR2400645 2024 relativo al credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione per anno di imposta 2017.
L'Ufficio procedeva al recupero del credito IVA relativo all'anno 2017 utilizzato in compensazione, in quanto il Professionista incaricato del rilascio del Visto di Conformità non risultava abilitato, non avendo inoltrato alla Agenzia delle Entrate la Comunicazione ( poi inviata in data 07.05.2019) della sottoscrizione della Polizza
Professionale a garanzia ed a copertura di ogni possibile pretesa tributaria.
Il Ricorrente eccepisce il mancato rispetto del contraddittorio e preliminarmente la nullità ed illegittimità della richiesta contenuta nell'atto di recupero impugnato, in quanto notificato oltre i termini di legge.
Afferma che non possono essere richiamate tutte le proroghe COVID in quanto la proroga a cascata è stata bocciata dai Giudici Tributari che con sentenze univoche hanno annullato gli accertamenti notificati oltre il termine ordinario del 31.12 del 5° anno per tutti i periodi di imposta successivi al 2015 (anni 2016 – 2017 ecc..). Da ciò discende che tutti gli atti, sia quelli propedeutici che il presente atto notificato in data 19 dicembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate, devono essere considerato illegittimi.
Gli atti riguardanti l'anno di imposta 2017 dovevano essere notificati, previa decadenza, entro il 31.12.2023
o, pur considerando il decreto 3/2025 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, entro il 25 marzo
2024 e non certamente il 19 dicembre 2024.
Il Professionista incaricato ha sempre versato il premio relativo alla Polizza di Assicurazione e in data 7 maggio 2019 sono state inviate tutte le quietanze e, la mancata apposizione del visto, è una violazione meramente formale, come tale non sanzionabile;
poiché l'autore della violazione ha agito in buona fede e nella convinzione della liceità del proprio comportamento, non sono applicabili sanzioni ed interessi.
Conclude chiedendo: In via preliminare in diritto ritenere nullo quindi illegittimo l'atto di recupero per notifica oltre i termini massimi di legge;
In via preliminare e di diritto ritenere corretta la condotta della Società in conseguenza di una corretta e valida compensazione, con pieno diritto – con vittoria di spese.
Si costituisce la DP1 che contesta i motivi di ricorso perché infondati. Nella dichiarazione Iva 2019, relativa al periodo di imposta 2018, il ricorrente ha indicato come credito portato in compensazione l'importo di euro
16.936 e l'Ufficio ha rilevato l'indebita compensazione, per assenza del visto di conformità. Per tale motivo, successivamente alla notifica dello schema d'atto, ha notificato l'atto di recupero per cui è causa. L'atto impugnato è stato notificato nel dicembre 2024 e quindi entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, Modello Unico 2019, nei termini quindi dall'art. 43 del d.P.R. 600/73, relativo alla notifica dell'avviso di accertamento.
Il termine iniziale non decorre dal periodo in cui è sorto il credito ma dalla violazione, costituita dalla compensazione indicata in dichiarazione e dalla contemporanea assenza del visto di conformità sulla medesima;
la presenza del visto assume quindi valore costitutivo e sostanziale e pertanto, in sua assenza, non vi è prova sostanziale dell'esistenza del credito portato in compensazione.
Contesta quanto dedotto dal ricorrente in merito alla notifica del precedente atto di recupero, dove non si dava atto della risposta del contribuente allo schema d'atto notificato dall'Ufficio e tale atto, a seguito di autotutela, è stato sostituito dal provvedimento oggi impugnato, dove vengono richiamate le deduzioni del contribuente, relative allo schema d'atto.
Secondo l'Ufficio il ricorrente non contesta il merito della pretesa: l'infrazione viene chiaramente presupposta e riconosciuta: parte privata rileverebbe unicamente che la responsabilità della mancata apposizione del visto, per assenza di abilitazione, è da imputarsi all'intermediario.
Conclude chiedendo 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
L'Ufficio erroneamente ritiene che il termine per la notifica dell'atto in esame sia dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 27 del d.l. 185/2008, in merito ai crediti inesistenti.
Nel caso in esame però non si verte in tema di crediti inesistenti, i crediti della società infatti non sono in contestazione, bensì la sola questione da affrontare concerne la natura sostanziale o formale della violazione posta in essere dalla società, cui conseguirebbe o meno anche la applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
L'articolo 10 comma 3 dello Statuto del Contribuente- legge 212/2000, e l'articolo 6 del decreto legislativo
472/1997, sanciscono che la punibilità è esclusa tutte le volte che il comportamento del contribuente, seppure in violazione di specifici obblighi di legge, in concreto, non dia luogo ad alcun debito di imposta (il cosiddetto danno erariale) e non incida sulla attività di controllo, privilegiando così l'aspetto sostanziale.
Ulteriore contributo viene dalla Corte di Cassazione, Sez. 6-5, n. 5289/2020, che ha affermato che la mancata apposizione del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a) , n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, conv. In l. n. 102 del 2009, configura anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, una violazione meramente formale, non equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.
Secondo la Cassazione la funzione del visto di conformità per operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito, mediante l'attribuzione della relativa verifica a un professionista abilitato. L'inosservanza di questo adempimento è inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte delle Entrate. E' altresì inidonea a recare pregiudizio alle casse erariali sia sulla base imponibile dell'imposta, sia sul versamento del tributo, in quanto , una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venire meno del credito e del diritto alla compensazione.(Cassazione Civile – Sez. VI -Ordinanza n. 25736 dell'1/09/2022).
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta a chiarire quando una violazione abbia tale rilevanza o piuttosto abbia valore sostanziale, affermando che costituiscono violazioni formali quelle che, pur non incidendo sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta , come quelle di carattere sostanziale, comportano un pregiudizio all'attività di accertamento, mentre sono violazioni meramente formale quelle irrilevanti anche sotto tale profilo che, pertanto, non sono punibili ( Cassazione - Sez. 5, n.901/2019).
Per configurare una violazione meramente formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo, elementi riscontrabili nella fattispecie in esame.
Sul punto, ritiene il Collegio giudicante che si tratti di violazione solo formale dalla quale, quindi, non deriva alcun danno per l'Erario, atteso che gli importi dell'Iva sia a debito che a credito sono reali e veritieri, in quanto non espressamente contestati;
né tanto meno andavano provati dal contribuente in sede d'impugnazione, atteso che l'Ufficio possiede tutti gli strumenti per procedere al controllo sull'effettiva esistenza degli stessi, eventualmente, provvedendo con il controllo formale o con l'emissione di specifico avviso d'accertamento.
Una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito e il conseguente diritto del contribuente alla compensazione, la supposta mancata appostazione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venire meno del credito.
Gli atti e le omissioni che non creano pregiudizio all'azione di controllo e che non hanno incidenza sulla determinazione del tributo, sono mere irregolarità formali per cui ricorre la causa di non punibilità di cui all'art. 6 comma 5 bis del D.Lgs. 472/97.
La Corte ritiene assorbente e preliminare e in grado di decidere le sorti del presente giudizio, l'eccezione relativa alla natura della violazione per mancata apposizione del visto di conformità che si ritiene essere puramente formale, e da tale natura discende la non punibilità.
L'accoglimento del ricorso sotto questo profilo di merito, determina l'inutilità di vagliare le ulteriori deduzioni delle parti.
Il ricorso deve essere accolto mentre, in considerazione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.