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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4393 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
08/11/2024, introdotta
DA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TIRALONGO ANDREA** (c.f. , unitamente all'Avv. C.F._2
TORREGROSSA LUCA ); C.F._3
RECLAMANTE
OGGETTO: reclamo avverso il decreto di inammissibilità del ricorso per la liquidazione controllata del sovraindebitato del 12.7.2024 emesso dal Tribunale di
Latina.
Conclusioni del reclamante: “Previa verifica e sussistenza dei presupposti previsti e disciplinati dagli artt. 268 e seguenti del C.C.I. con le modalità e prescrizioni previste e in accoglimento del presento reclamo, dichiari con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ovvero rimetta gli atti al Tribunale di Latina per l'apertura della stessa e/o per gli adempimenti conseguenti”
FATTO E DIRITTO
Col provvedimento reclamato il tribunale di Latina, in composizione collegiale, ha r.g. n. 1 dichiarato l'inammissibilità del ricorso col quale invocava Parte_1
l'attivazione in proprio favore della procedura per la liquidazione controllata del sovraindebitato.
A fondamento di detta decisione il tribunale – dopo ampia digressione circa i presupposti di ammissibilità - ha in concreto rilevato:
“… che le utilità suscettibili di essere poste (eventualmente) a disposizione del ceto creditorio da parte di questi ex artt. 268 ss. CCII appaiono minime (cfr., in
dettaglio, le pagine 07 ss. del ricorso introduttivo telematico del 24.06.2024 ove si deduce testualmente che “(…) La quota disponibile sullo stipendio (€ 1.359,00) del sig. , al netto delle spese mensili (€ 510,00), da mettere a Parte_1
disposizione dei creditori sarà quella determinata e ritenuta congrua dall'Organo
Giudicante sulla base delle informazioni fornite. (…). L'istante si rende sin da ora disponibile alla corresponsione dell'importo di €500,00 (ndr: ossia €500,00 mensili
x 3 anni (durata minima/massima della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII nei termini di cui a Corte Costit. n.6/2024 citata) = €18.000,00 complessivi) (…)” nonché le pagine 10 ss. della relazione dell'OCC incaricato Avv. del 24.06.2024 ex art. 269 CCII ed atti correlati/allegati); altro Testimone_1
attivo non risulta posto a disposizione della massa in generale ex artt. 268 ss. CCII;
dagli atti allo stato ed in rapporto alle peculiarità tutte del caso concreto appare allora atteggiarsi come minimo l'attivo nel complesso posto ed indicato come messo
a disposizione della massa dall'odierno istante e ciò apprezzate anche le peculiarità tutte del caso concreto, giusta la detta proposta dello stesso del 24.06.2024 ed atti correlati/susseguenti ex artt. 268 ss. CCII;
dunque, deve pervenirsi ad una
declaratoria di inammissibilità della domanda in questa sede avanzata ex artt. 268
ss. CCII nei detti termini;
ritenuto, pertanto ed in conclusione, che la domanda in oggetto debba essere dichiarata inammissibile per tutti gli esposti motivi e con ogni
ulteriore conseguenza di legge (la presente decisione viene assunta nella forma del decreto motivato collegiale giusto anche il dettato degli artt. 50, comma 1, e 270,
comma 5, CCII nei limiti della compatibilità, per quanto di ragione e per completezza), assorbito ogni altra eventuale aspetto/profilo anche nell'ottica del cd.
“principio della ragione più liquida” (cfr., con enunciazione di principi di diritto più generali e tra le altre: Cass., n.8980/2020 e Cass., n.12515/2018 e Cass.,
n.11287/2018 e Cass., n.15106/2013)”.
r.g. n. 2 Col reclamo sono poste le seguenti critiche al provvedimento d'inammissibilità: il debito verso ammonterebbe a circa 56.000 euro detraendo gli importi relativi a CP_1
sanzioni ed interessi, così riducendo notevolmente quello complessivo di circa 130.000 euro;
il piano proposto prevede il soddisfacimento del debito in cinque anni per circa
25.000 euro mentre l'alternativa liquidatoria il suo soddisfacimento integrale ma in 16 anni;
il tribunale ha ritenuto non utile il piano per il creditore trascurando altre poste attive quali la vettura LT IO (del valore di circa 7500 euro) ed il saldo del conto corrente (circa 1600 euro).
Il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 08/11/2024.
Osserva la Corte, prima d'ogni altra questione, che il reclamo in appello è ammesso contro il provvedimento che “respinge” la domanda (art. 50 CCII).
Nella fattispecie il tribunale di Latina, pur riferendosi espressamente all'art. 50 comma 1 CCII, ha adottato una declaratoria d'inammissibilità, con decreto collegiale.
Detta inammissibilità va letta, per le ragioni di merito che la sostengono, come vero e proprio rigetto, il che rende ammissibile il reclamo.
Nel merito il reclamo appare fondato.
Va in primo luogo notato che in effetti il primo giudice ha trascurato le utilità ricavabili dalla vendita della vettura LT IO e dalla messa a disposizione del saldo del conto corrente.
D'altro canto in base al piano proposto il soddisfacimento del credito sarebbe avvenuto in 5 anni ed in percentuale non simbolica (circa il 45% al lordo dei costi della procedura).
Né il tribunale ha messo in discussione l'attendibilità della relazione dell'OCC con riferimento all'attivo. Ne consegue che alla stregua della stessa relazione dell'OCC non sussistono ragioni ostative all'ammissibilità della domanda.
PQM
dichiara aperta la liquidazione controllata ex art.268, primo comma, CCII, richiesta da e rimette gli atti al Tribunale di Latina affinché adotti, Parte_1
con decreto, i provvedimenti opportuni.
Così deciso in Roma il giorno 18/12/2024.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3 r.g. n.
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