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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento EI sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 30.01.25 e promossa
[...]
con l'Avv. TORTOLINI ROMINA VIA UMBRIA N. 98 Parte_1 P.IVA_1
63014 MONTEGRANARO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. BERDINI ARABELLA VIA Controparte_1 P.IVA_2
FABIO FILZI N. 117 62012 VA HE .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.764/2022 del 05/09/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Macerata, contro Controparte_1 Parte_1
due decreti ingiuntivi: n. 1490/2015 per euro 13.886,51 ed il n. 1033/2018 per euro 37.677,85.
pagina 1 di 6 ha opposto entrambi i decreti, dando luogo a distinte cause, riunite nella più risalente, la Parte_1
n.4448/2015 definita con la sentenza impugnata che ha così deciso:
1) in parziale accoglimento delle opposizioni, revoca i decreti ingiuntivi nn. 1490/2015 del 16 ottobre
2015 e 1033/2018 del 10 settembre 2018;
2) condanna la parte opponente al pagamento di euro 17.885,96, oltre interessi legali dal 4 ottobre
2010, previo diffalco dell'importo di euro 1.150,00 e relativa quota di interessi del 3 dicembre 2015 al soddisfo;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che, già operata la riduzione della metà, quantifica in euro 2.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge;
4) pone definitivamente e per intero a carico della opponente le spese inerenti alla espletata C.T.U. (v. elaborati peritali del 26 giugno 2019 e del 21 gennaio 2021, a firma del c.t.u., Ing. , come Per_1
liquidate, in via provvisoria, in corso di causa.
Ha impugnato la sentenza e si è costituita resistendo e proponendo appello Pt_1 Par CP_1
incidentale.
Primo motivo di appello principale: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 CC.
Fondatezza ella eccezione di compensazione sollevata dalla Gestione per la somma di Pt_1
Euro 2.739,00, oltre interessi moratori maturati. Motivazione illogica e nullità della sentenza.
Gestione critica la sentenza laddove ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'eccezione di Par
compensazione sollevata dalla società appellante con riferimento alle prestazioni dalla stessa rese in favore del personale della per spese di vitto e del sig. per prestazioni CP_1 Persona_2
alberghiere
Il motivo è fondato.
E' risultato pienamente dimostrato, che il personale della era solito, quando stazionava presso la CP_1
struttura gestita da per eseguire i lavori commissionati, pranzare presso l'annesso Parte_1
ristorante.
Oltre alle deposizioni testimoniali in tal senso, la pretesa risulta dimostrata dalle ricevute fiscali emesse e dalla distinta (doc. 6 appellante) che indica data e numero di pasti sottoscritta dai diversi dipendenti di e dalla deposizione di che ha confermato che il costo EI suoi soggiorni presso CP_1 Persona_2
l'Hotel La RO EI EN (appartenente era stato accollato da Parte_1 CP_1
L'equivoco in cui verosimilmente è caduto il primo giudice, deriva dal fatto che le fatture relative al soggiorno di sono intestate Hotel La RO EI EN (da cui il rilievo del Tribunale della diversa Per_2
soggettività del creditore e del difetto di prove del pagamento da parte di tuttavia Parte_1
pagina 2 di 6 esaminando detti documenti, si può notare che l'intestazione fa meramente riferimento all'insegna dell'Hotel, mentre in fondo a sinistra è indicato l'emittente in Gestione coi relativi dati fiscali: Par
pertanto è evidente che il creditore è Gestione che non deve fornir certo la prova di essere stato Par
pagato.
Secondo motivo di appello principale: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2721 CC. Errata valutazione delle risultanze probatorie in ordine all'avvenuto saldo dell'importo di Euro 2.466,00 da parte della appellante, in relazione al credito azionato con il D.I n. 1460/2015.
Con questo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice non ha ritenuto raggiunta la prova in ordine al pagamento delle fatture nn. 101/2011 di Euro 1.200,00; 152/2011 di Euro 744,00; 215/11 di
Euro 222,00 e 248/11 di Euro 300,00 di cui al D.I. 1460/2015 da parte della appellante per un complessivo importo di € 2.466,00.
A sostegno del motivo allega una lettera proveniente da nella quale, tra l'altro, Parte_1 CP_1
quest'ultimo afferma che gli interEN di manutenzione avrebbero dovuto essere pagati in contanti, e le deposizioni EI dipendenti di confermanti tale prassi. Par
Sul punto la Corte ritiene di condividere la posizione del Tribunale: in mancanza di tracciabilità EI pagamenti, risultano eccessivamente generiche le dichiarazioni testimoniali, che non consentono di riferire con precisione le dazioni alle fatture asseritamente saldate.
Terzo motivo di appello principale: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 CC con riferimento alla fattura n. 179 del 30.06.2013 a fronte dell'inadempimento contrattuale della
Motivazione illogica e nullità della sentenza. Violazione dell'art. 112 Controparte_1
cpc.
Quarto motivo di appello principale: Errata valutazione del quantum relativo alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla Gestione Insufficienza della motivazione. Pt_1
Quinto motivo di appello principale: Errata valutazione delle risultanze istruttorie (CTU) circa il riconoscimento della somma a favore della della somma di Euro Controparte_2
quattromila (D.I n. 1033/2018) – Motivazione assente, insufficiente ed illogica
Questi tre motivi si devono esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Deduce l'appellante che la fattura 179 del 30.06.2013, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento del piano quarto, non fu integralmente saldata dalla adducendo Par
l'inadempimento di in altro contratto concernente la pratica antincendio ed ad altri CP_1
inadempimenti contrattuali contestati ed in particolare:
1) tubature ancora provvisorie e volanti per quanto concerne la climatizzazione della sala ristorante
(nella parte zona pizzeria);
pagina 3 di 6 2) assenza di tubature per l'areazione della sala ristorante, tra l'interno e l'esterno e viceversa;
3) problematiche insorte per il macchinario dell'aria condizionata collocato all'esterno dell'immobile.
Secondo l'appellante gli inadempimenti contestati a Saltari, per i quali ha chiesto in sede di opposizione la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, avrebbero cagionato a ingenti Par
danni.
Quanto al mancato completamento della pratica antincendio:
1) costi per la revisione del progetto e la mancata ottimizzazione della rete idranti (che va correttamente progettata), con un allungamento della stessa e quindi un maggior costo per il committente, derivante da errori di progettazione della CP_1
2) costi per la posa in opera delle tubazioni non presenti e che impediscono quindi il corretto funzionamento dell'impianto della rete idranti (si ricorda che rispetto ai metri computati nell'offerta della i metri di tubazione necessaria erano molti di più); costi per la posa in opera delle cassette CP_1
idranti e del gruppo motopompa che, seppur presenti nell'offerta, non sono stati poi installati;
3) costi per la mancata ottimizzazione della linea (anche in questo caso i costi vanno imputati alla che ha omesso di fare una corretta progettazione); CP_1
4) costi per la protezione della tubazione in PEAD già posata, in maniera tale da uniformarsi alla richiamata UNI 10779 (richiamata anche in sede di progetto);
5) costi relativi a tutti i lavori di smantellamento, anche solo parziale, e successivo ripristino, per arrivare al rilascio della certificazione CPI.
Il tutto per un danno asseritamente ammontante ad euro 35.840,14.
Tuttavia, analizzando tali costi, si può agevolmente apprezzare che si tratta di spese per lavorazioni da eseguire al fine di ottenere un impianto efficiente: che avrebbe comunque dovuto sostenere, mentre Par
i costi conseguenti a lavorazioni male eseguite da (necessari per rimuovere il lavoro mal fatto) CP_1
sono stati esattamente quantificati dal Ctu in euro 1.054,76 (e che andranno detratti dal credito di
. CP_1
Neppure è offerta adeguata prova del mancato guadagno lamentato da per il fatto che l'impianto Par
antincendio sia stato completato solo nel 2020 (da altra ditta).
In disparte che nel contratto non era fissato alcun termine, non si può condividere la tesi dell'appellante per cui i lavori non sono stati eseguiti per attendere l'esito della Ctu disposta in corso di giudizio.
Trattandosi di impianto non fatto, l'averlo realizzato non avrebbe certo disperso la prova delle mancanze di incombendo al medesimo l'onere di dimostrare i lavori eseguiti, prova CP_1
impossibile, posto che l'opera è stata eseguita da altri.
Infine, non ha mai negato di aver lasciato l'esecuzione dell'antincendio incompiuta. CP_1
pagina 4 di 6 La quantificazione del danno per mancato guadagno offerta dall'appellante è la seguente: considerando
60 giorni effettivi per l'esecuzione EI lavori necessari all'antincendio, prendendo a riferimento un numero di 15 camere, ovvero sia un numero di camere pari a meno della metà di quelle esistenti nella struttura, considerando la tariffa applicata in un regime di pensione completa di € 60,00 per la camera singola, e sorvolando completamente sul mancato guadagno dipendente dai clienti che fruirebbero solo del ristorante gestito dalla Gestione la perdita economica quantificabile a carico della Gestione Par Par
è pari € 54.000,00 ( 15 camere x € 60,00 al giorno = € 900,00 x 60 gg (di sospensione attività lavorativa) = € 54.000,00.
Tale calcolo si risolve in una petizione di principio, che assume, senza minimamente fornire dati positivi di riscontro, che l'Hotel sarebbe stato sempre occupato al 100%; ma non solo, il calcolo confonde il ricavo (60 euro al giorno) con l'utile (60 euro al giorno meno il costo marginale di gestione).
In difetto di qualsiasi dato positivo su cui fondare una liquidazione, pure equitativa, non può essere riconosciuto alcun danno.
E' infine fondata la doglianza relativa all'aver riconosciuto il primo giudice, un compenso di 4.000,00 euro a per la parte di antincendio realizzata. CP_1
Invero nelle due fatture azionate col decreto del 2018, nn. 90/16 e 109/16, non è fornita alcuna indicazione circa quali lavori la assume di aver fatto nei confronti della Gestione e non solo CP_1 Par
difetta la descrizione, manca del tutto la prova di quali lavori siano stati eseguiti, in relazione alle voci indicate e questa considerazione assorbe la domanda di risoluzione del relativo contratto avanzata da mancando la mprova dell'adempimento di Par CP_1
La sentenza andrà pertanto riformata anche in tal senso.
Sesto motivo di appello principale: Errata valutazione sul frazionamento del credito e sull'applicabilità dell'art. 96 cpc
Lamenta l'appellante che ha violato il divieto di frazionamento del credito per aver chiesto due CP_1
diversi decreti ingiuntivi per crediti rinvenienti dallo stesso rapporto.
Al riguardo, si deve notare che le fatture relative al secondo decreto sono state emesse dopo l'emissione del primo, lasciando quindi intendere che il relativo diritto di credito sia maturato successivamente.
Settimo motivo di appello principale:Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 CPC. Parziale accoglimento della domanda della e compensazione integrale delle spese di lite. Pt_1 Part
Questo motivo, stante la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente nuova liquidazione delle spese, è assorbito.
pagina 5 di 6 Appello incidentale.
critica il primo giudice per aver ridotto il compenso per l'esecuzione EI lavori relativi CP_1
all'impianto antincendio:questo motivo dev'essere rigettato, in quanto in accoglimento dell'appello principale, la sentenza dovrà riformarsi escludendo qualsiasi compenso a per l'impianto CP_1
antincendio.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello principale va parzialmente accolto mentre quello incidentale deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge
24 dicembre 2012, n. 228.
Quanto alle spese dell'intero giudizio, da liquidarsi in questa sede per effetto della riforma, la Corte considera che le parti sono reciprocamente soccombenti, e quindi ritiene dover disporre la compensazione integrale.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e sull'appello di Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento a favore di Parte_1
di euro 10.092,75, oltre interessi legali dal 4 ottobre 2010. Controparte_1
Rigetta l'appello incidentale con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge
24 dicembre 2012, n. 228.
Spese integralmente compensate.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento EI sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 30.01.25 e promossa
[...]
con l'Avv. TORTOLINI ROMINA VIA UMBRIA N. 98 Parte_1 P.IVA_1
63014 MONTEGRANARO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. BERDINI ARABELLA VIA Controparte_1 P.IVA_2
FABIO FILZI N. 117 62012 VA HE .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.764/2022 del 05/09/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Macerata, contro Controparte_1 Parte_1
due decreti ingiuntivi: n. 1490/2015 per euro 13.886,51 ed il n. 1033/2018 per euro 37.677,85.
pagina 1 di 6 ha opposto entrambi i decreti, dando luogo a distinte cause, riunite nella più risalente, la Parte_1
n.4448/2015 definita con la sentenza impugnata che ha così deciso:
1) in parziale accoglimento delle opposizioni, revoca i decreti ingiuntivi nn. 1490/2015 del 16 ottobre
2015 e 1033/2018 del 10 settembre 2018;
2) condanna la parte opponente al pagamento di euro 17.885,96, oltre interessi legali dal 4 ottobre
2010, previo diffalco dell'importo di euro 1.150,00 e relativa quota di interessi del 3 dicembre 2015 al soddisfo;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che, già operata la riduzione della metà, quantifica in euro 2.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge;
4) pone definitivamente e per intero a carico della opponente le spese inerenti alla espletata C.T.U. (v. elaborati peritali del 26 giugno 2019 e del 21 gennaio 2021, a firma del c.t.u., Ing. , come Per_1
liquidate, in via provvisoria, in corso di causa.
Ha impugnato la sentenza e si è costituita resistendo e proponendo appello Pt_1 Par CP_1
incidentale.
Primo motivo di appello principale: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 CC.
Fondatezza ella eccezione di compensazione sollevata dalla Gestione per la somma di Pt_1
Euro 2.739,00, oltre interessi moratori maturati. Motivazione illogica e nullità della sentenza.
Gestione critica la sentenza laddove ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'eccezione di Par
compensazione sollevata dalla società appellante con riferimento alle prestazioni dalla stessa rese in favore del personale della per spese di vitto e del sig. per prestazioni CP_1 Persona_2
alberghiere
Il motivo è fondato.
E' risultato pienamente dimostrato, che il personale della era solito, quando stazionava presso la CP_1
struttura gestita da per eseguire i lavori commissionati, pranzare presso l'annesso Parte_1
ristorante.
Oltre alle deposizioni testimoniali in tal senso, la pretesa risulta dimostrata dalle ricevute fiscali emesse e dalla distinta (doc. 6 appellante) che indica data e numero di pasti sottoscritta dai diversi dipendenti di e dalla deposizione di che ha confermato che il costo EI suoi soggiorni presso CP_1 Persona_2
l'Hotel La RO EI EN (appartenente era stato accollato da Parte_1 CP_1
L'equivoco in cui verosimilmente è caduto il primo giudice, deriva dal fatto che le fatture relative al soggiorno di sono intestate Hotel La RO EI EN (da cui il rilievo del Tribunale della diversa Per_2
soggettività del creditore e del difetto di prove del pagamento da parte di tuttavia Parte_1
pagina 2 di 6 esaminando detti documenti, si può notare che l'intestazione fa meramente riferimento all'insegna dell'Hotel, mentre in fondo a sinistra è indicato l'emittente in Gestione coi relativi dati fiscali: Par
pertanto è evidente che il creditore è Gestione che non deve fornir certo la prova di essere stato Par
pagato.
Secondo motivo di appello principale: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2721 CC. Errata valutazione delle risultanze probatorie in ordine all'avvenuto saldo dell'importo di Euro 2.466,00 da parte della appellante, in relazione al credito azionato con il D.I n. 1460/2015.
Con questo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice non ha ritenuto raggiunta la prova in ordine al pagamento delle fatture nn. 101/2011 di Euro 1.200,00; 152/2011 di Euro 744,00; 215/11 di
Euro 222,00 e 248/11 di Euro 300,00 di cui al D.I. 1460/2015 da parte della appellante per un complessivo importo di € 2.466,00.
A sostegno del motivo allega una lettera proveniente da nella quale, tra l'altro, Parte_1 CP_1
quest'ultimo afferma che gli interEN di manutenzione avrebbero dovuto essere pagati in contanti, e le deposizioni EI dipendenti di confermanti tale prassi. Par
Sul punto la Corte ritiene di condividere la posizione del Tribunale: in mancanza di tracciabilità EI pagamenti, risultano eccessivamente generiche le dichiarazioni testimoniali, che non consentono di riferire con precisione le dazioni alle fatture asseritamente saldate.
Terzo motivo di appello principale: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 CC con riferimento alla fattura n. 179 del 30.06.2013 a fronte dell'inadempimento contrattuale della
Motivazione illogica e nullità della sentenza. Violazione dell'art. 112 Controparte_1
cpc.
Quarto motivo di appello principale: Errata valutazione del quantum relativo alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla Gestione Insufficienza della motivazione. Pt_1
Quinto motivo di appello principale: Errata valutazione delle risultanze istruttorie (CTU) circa il riconoscimento della somma a favore della della somma di Euro Controparte_2
quattromila (D.I n. 1033/2018) – Motivazione assente, insufficiente ed illogica
Questi tre motivi si devono esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Deduce l'appellante che la fattura 179 del 30.06.2013, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento del piano quarto, non fu integralmente saldata dalla adducendo Par
l'inadempimento di in altro contratto concernente la pratica antincendio ed ad altri CP_1
inadempimenti contrattuali contestati ed in particolare:
1) tubature ancora provvisorie e volanti per quanto concerne la climatizzazione della sala ristorante
(nella parte zona pizzeria);
pagina 3 di 6 2) assenza di tubature per l'areazione della sala ristorante, tra l'interno e l'esterno e viceversa;
3) problematiche insorte per il macchinario dell'aria condizionata collocato all'esterno dell'immobile.
Secondo l'appellante gli inadempimenti contestati a Saltari, per i quali ha chiesto in sede di opposizione la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, avrebbero cagionato a ingenti Par
danni.
Quanto al mancato completamento della pratica antincendio:
1) costi per la revisione del progetto e la mancata ottimizzazione della rete idranti (che va correttamente progettata), con un allungamento della stessa e quindi un maggior costo per il committente, derivante da errori di progettazione della CP_1
2) costi per la posa in opera delle tubazioni non presenti e che impediscono quindi il corretto funzionamento dell'impianto della rete idranti (si ricorda che rispetto ai metri computati nell'offerta della i metri di tubazione necessaria erano molti di più); costi per la posa in opera delle cassette CP_1
idranti e del gruppo motopompa che, seppur presenti nell'offerta, non sono stati poi installati;
3) costi per la mancata ottimizzazione della linea (anche in questo caso i costi vanno imputati alla che ha omesso di fare una corretta progettazione); CP_1
4) costi per la protezione della tubazione in PEAD già posata, in maniera tale da uniformarsi alla richiamata UNI 10779 (richiamata anche in sede di progetto);
5) costi relativi a tutti i lavori di smantellamento, anche solo parziale, e successivo ripristino, per arrivare al rilascio della certificazione CPI.
Il tutto per un danno asseritamente ammontante ad euro 35.840,14.
Tuttavia, analizzando tali costi, si può agevolmente apprezzare che si tratta di spese per lavorazioni da eseguire al fine di ottenere un impianto efficiente: che avrebbe comunque dovuto sostenere, mentre Par
i costi conseguenti a lavorazioni male eseguite da (necessari per rimuovere il lavoro mal fatto) CP_1
sono stati esattamente quantificati dal Ctu in euro 1.054,76 (e che andranno detratti dal credito di
. CP_1
Neppure è offerta adeguata prova del mancato guadagno lamentato da per il fatto che l'impianto Par
antincendio sia stato completato solo nel 2020 (da altra ditta).
In disparte che nel contratto non era fissato alcun termine, non si può condividere la tesi dell'appellante per cui i lavori non sono stati eseguiti per attendere l'esito della Ctu disposta in corso di giudizio.
Trattandosi di impianto non fatto, l'averlo realizzato non avrebbe certo disperso la prova delle mancanze di incombendo al medesimo l'onere di dimostrare i lavori eseguiti, prova CP_1
impossibile, posto che l'opera è stata eseguita da altri.
Infine, non ha mai negato di aver lasciato l'esecuzione dell'antincendio incompiuta. CP_1
pagina 4 di 6 La quantificazione del danno per mancato guadagno offerta dall'appellante è la seguente: considerando
60 giorni effettivi per l'esecuzione EI lavori necessari all'antincendio, prendendo a riferimento un numero di 15 camere, ovvero sia un numero di camere pari a meno della metà di quelle esistenti nella struttura, considerando la tariffa applicata in un regime di pensione completa di € 60,00 per la camera singola, e sorvolando completamente sul mancato guadagno dipendente dai clienti che fruirebbero solo del ristorante gestito dalla Gestione la perdita economica quantificabile a carico della Gestione Par Par
è pari € 54.000,00 ( 15 camere x € 60,00 al giorno = € 900,00 x 60 gg (di sospensione attività lavorativa) = € 54.000,00.
Tale calcolo si risolve in una petizione di principio, che assume, senza minimamente fornire dati positivi di riscontro, che l'Hotel sarebbe stato sempre occupato al 100%; ma non solo, il calcolo confonde il ricavo (60 euro al giorno) con l'utile (60 euro al giorno meno il costo marginale di gestione).
In difetto di qualsiasi dato positivo su cui fondare una liquidazione, pure equitativa, non può essere riconosciuto alcun danno.
E' infine fondata la doglianza relativa all'aver riconosciuto il primo giudice, un compenso di 4.000,00 euro a per la parte di antincendio realizzata. CP_1
Invero nelle due fatture azionate col decreto del 2018, nn. 90/16 e 109/16, non è fornita alcuna indicazione circa quali lavori la assume di aver fatto nei confronti della Gestione e non solo CP_1 Par
difetta la descrizione, manca del tutto la prova di quali lavori siano stati eseguiti, in relazione alle voci indicate e questa considerazione assorbe la domanda di risoluzione del relativo contratto avanzata da mancando la mprova dell'adempimento di Par CP_1
La sentenza andrà pertanto riformata anche in tal senso.
Sesto motivo di appello principale: Errata valutazione sul frazionamento del credito e sull'applicabilità dell'art. 96 cpc
Lamenta l'appellante che ha violato il divieto di frazionamento del credito per aver chiesto due CP_1
diversi decreti ingiuntivi per crediti rinvenienti dallo stesso rapporto.
Al riguardo, si deve notare che le fatture relative al secondo decreto sono state emesse dopo l'emissione del primo, lasciando quindi intendere che il relativo diritto di credito sia maturato successivamente.
Settimo motivo di appello principale:Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 CPC. Parziale accoglimento della domanda della e compensazione integrale delle spese di lite. Pt_1 Part
Questo motivo, stante la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente nuova liquidazione delle spese, è assorbito.
pagina 5 di 6 Appello incidentale.
critica il primo giudice per aver ridotto il compenso per l'esecuzione EI lavori relativi CP_1
all'impianto antincendio:questo motivo dev'essere rigettato, in quanto in accoglimento dell'appello principale, la sentenza dovrà riformarsi escludendo qualsiasi compenso a per l'impianto CP_1
antincendio.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello principale va parzialmente accolto mentre quello incidentale deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge
24 dicembre 2012, n. 228.
Quanto alle spese dell'intero giudizio, da liquidarsi in questa sede per effetto della riforma, la Corte considera che le parti sono reciprocamente soccombenti, e quindi ritiene dover disporre la compensazione integrale.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e sull'appello di Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento a favore di Parte_1
di euro 10.092,75, oltre interessi legali dal 4 ottobre 2010. Controparte_1
Rigetta l'appello incidentale con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge
24 dicembre 2012, n. 228.
Spese integralmente compensate.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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