Ordinanza cautelare 30 settembre 2022
Sentenza 28 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/03/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01878/2025REG.PROV.COLL.
N. 08205/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8205 del 2023, proposto da MO PP, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio BB AZ in Roma, via Sistina n. 121.
contro
Comune di Pontelatone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04889/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontelatone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
FATTO
La sig.ra PP è proprietaria di un fondo con annesso fabbricato ubicato nel Comune di Pontelatone (CE) ad angolo tra le strade provinciali “Formicola-Barignano” ed “Arnosella”.
Il lotto di terreno su cui sorge l’immobile ricade, secondo il Piano regolatore generale, parzialmente in zona urbanistica “SP”(attrezzature pubbliche e di uso pubblico), in parte in zona “VRP”(Verde di rispetto privato), in parte in zona “C”(residenziale di progetto) e in parte nella zona urbanistica “B,” di completamento edilizio.
Con Decreto prot. n° 4164, del 4 agosto 2003, il Comune disponeva l’occupazione d’urgenza dell’area di proprietà della sig.ra PP e del fabbricato su essa ricadente per la realizzazione di una piazza e di un centro servizi.
Gli atti della procedura ablativa venivano impugnati dalla sig.ra PP innanzi al T.a.r. Campania, che, con sentenze n.1214/2004 e n. 10543/2004, annullava la delibera di approvazione del progetto definitivo nonché i provvedimenti di occupazione d’urgenza e di immissione in possesso ritenendoli illegittimi.
Con nota prot. n° 5210, del 21 novembre 2006, indirizzata alla Regione Campania, il Comune comunicava che: “ nel prendere atto della sentenza del Tar n° 10543 del 2004 con la quale è stata annullata la delibera di G.M. n. 84 del 31/12/2002 di approvazione del progetto definitivo e gli atti conseguenziali, questo Ente ha provveduto a rielaborare il progetto dell’opera escludendo l’intervento originariamente previsto sulla porzione di terreno di proprietà della Sig.ra PP, dove insiste un vecchio fabbricato per civile abitazione. Difatti questa Amministrazione nel rimodulare il progetto dell’intera opera ha ritenuto di dover stralciare la superficie del terreno di che trattasi rinunziando all’attuazione della variante puntuale al PRG ”.
La Sig.ra PP, in data 7 luglio 2021, presentava una SCIA alternativa al Permesso di costruire per la “Ristrutturazione edilizia tramite abbattimento e ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale”, distinto in catasto al foglio n. 13 particella 5072 sub 1 -2 -3 e 4.
Il Comune di Pontelatone, con nota del 27 novembre 2021, prot. n°4872, comunicava il preavviso di rigetto in relazione alla predetta SCIA, rilevando che “l’interesse pubblico richiesto dall’art. 21 nonies legge 241/90 è determinato dalla circostanza che l’immobile 3 rientra nell’ambito di opera pubblica denominata “Completamento del I° lotto di una Piazza e Centro Servizi”.
Inoltre, nel preavviso di rigetto venivano formulate ulteriori seguenti contestazioni relative al progetto presentato: “ i) Dalla rappresentazione grafica del fabbricato progettato, si evince che le dimensioni dello stesso sono eccedenti rispetto alla superficie della particella 5072 del foglio n. 13 che risulta pari a soli mq 204, come si evince dalla visura catastale della predetta particella. Dato che il fabbricato ricade all'interno di un lotto circoscritto da due strade comunali ed una piazza, parte dell'immobile progettato appare ricadere all'interno della proprietà comunale, per carenza di rappresentazione grafica del fabbricato progettato all'interno della particella n. 5072 del foglio 13;
ii) Non risultano indicate le dimensioni di ingombro, e quindi della sagoma del fabbricato dello stato di fatto, ma soltanto la sua volumetria.
Nella determinazione della volumetria esistente dell'immobile, posta a base del calcolo dell'incremento del 35% previsto dal Piano Casa, sono stati inclusi dei vani ubicati all'esterno della sagoma principale del manufatto che non trovano corrispondenza con la sagoma della particella catastale interessata dall'intervento;
iii) Contrariamente a quanto riportato nella relazione illustrativa, non risulta rispettata la condizione prevista dall'art. 5 comma 2 lett. a) e cioè la prevalenza dell'uso residenziale dell'immobile preesistente nella misura minima prevista dall'art. 2 comma 1 c), della L.R. n. 19 del 28 dicembre 2009 e s.m.i.;
iv)Inoltre, non si evince dalla documentazione presentata l'uso pubblico o privato del porticato posto al piano terra del fabbricato di progetto, indispensabile per il calcolo della volumetria complessiva a farsi;
v) Manca il calcolo degli oneri concessori previsti dall'art. 16 del DPR 380/2001 e s.m .i.”
La sig.ra PP riscontrava la comunicazione del Comune evidenziando, tra l’altro, che il preavviso di rigetto era intervenuto oltre il tempo massimo previsto dalla legge e che, pertanto, la SCIA avrebbe dovuto considerarsi oramai consolidata.
Con provvedimento prot. 2000, del 4 maggio 2022 il Comune di Pontelatone adottava il provvedimento definitivo di diniego, successivamente comunicato alla parte appellante in data 5 maggio 2022.
La sig.ra PP impugnava quest’ultimo provvedimento dinanzi al T.a.r. Campania.
Nelle more della pendenza del giudizio di primo grado, la sig. PP, al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali del c.d. “super bonus” e, al contempo, di superare le criticità riscontrate dal Comune di Pontelatone, presentava in data 28 novembre 2022, prot. n° 5133, una nuova SCIA alternativa al Permesso di costruire avente ad oggetto lo stesso immobile sulla base di una progettazione relativa ai lavori di “Ristrutturazione edilizia tramite abbattimento e ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale distinto in catasto al foglio n. 13 particella 5072 sub 1-2-3-4”.
Il Comune di Pontelatone, con provvedimento prot. n. 5365, del 13 dicembre 2022, comunicava il rigetto della seconda SCIA presentata, sulla base delle seguenti ragioni: 1) “ Il progetto presentato risulta mancante di una debita e precisa rappresentazione del lotto di proprietà ed in esso, della rappresentazione grafica (ubicazione) del nuovo edificio da realizzare, e poiché il fabbricato di progetto risulta strutturalmente, volumetricamente e con sagoma totalmente diversa dal manufatto da demolire, si evincono sconfinamenti del fabbricato di progetto sul limitrofo suolo comunale riportato alla p.lla 5068 del foglio 13. Difatti, dalla rappresentazione grafica del fabbricato progettato, si evince che le dimensioni dello stesso sono eccedenti rispetto alla superficie della particella 5072 del foglio n. 13 che risulta pari a soli mq. 204, come si evince dalla visura catastale della predetta particella. Dato che il fabbricato ricade all’interno di un lotto circoscritto da due strade comunali ed una piazza, parte dell’immobile progettato appare ricadere all’interno della proprietà comunale, per carenza di rappresentazione grafica del fabbricato progettato all’interno della particella n. 5072 del foglio 13; 2) Non risultano indicate le distanze dalle strade, dai confini ed eventuali fabbricati; 3) Nella determinazione della volumetria esistente dell’immobile, posta a base del calcolo dell’incremento del 35% previsto dalla L.R. n. 13 del 10/08/2022, sono stati inclusi dei vani 5 ubicati all’esterno della sagoma principale del manufatto che non trovano corrispondenza con la sagoma della particella catastale interessata dall’intervento.” Inoltre si evidenzia che la particolare sagoma dell’immobile e l’ubicazione dell’edificio direttamente nell’incrocio stradale di via Parco, Via Salomoni, via Torre e via Cretaccio, costituisce da sempre un serio limite visivo per il transito veicolare proprio in prossimità dell’incrocio stradale stesso, tanto da determinare numerosi incidenti stradali. Le amministrazioni comunali succedutesi, al fine di eliminare qualsiasi pericolo per la pubblica circolazione stradale, hanno posto in essere, come noto, già dal lontano 2003 vari procedimenti per l’acquisizione dell’immobile e relativa rigenerazione urbana dei luoghi, previa demolizione dello stesso: l’immobile rientra infatti nell’ambito di opera pubblica denominata “Completamento del I° lotto di una Piazza e Centro Servizi” per il soddisfacimento di obiettivi strategici e di preminente interesse pubblico che rende necessaria la sua demolizione, come chiaramente specificato sia nella delibera di G.M. n. 19 del 28.4.2016 pubblicata sull’Albo Pretorio on line del Comune di Pontelatone in data 11.11.2019. Giova ricordare che – in ragione dell’interesse pubblico all’acquisizione dell’immobile e relativa rigenerazione urbana dei luoghi, previa demolizione dello stesso – è intercorsa anche una trattativa con la S.V. ed è stata sottoscritta dalla S.V. disponibilità alla cessione bonaria del fabbricato in virtù della quale questo Comune ha anche stipulato apposito contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per le finalità su esposte, considerate di preminente interesse pubblico .”.
Avverso tale secondo provvedimento di diniego la sig.ra PP articolava motivi aggiunti.
Con sentenza 28 agosto 2023, n. 4889, il T.a.r Campania rigettava sia il ricorso principale, sia quello per motivi aggiunti.
La sig.ra PP ha proposto appello per le motivazioni riportate nella parte in diritto.
Si è costituito nel giudizio di appello il Comune Pontelatone, chiedendo di dichiarare l’infondatezza del gravame.
All’udienza pubblica del 10 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con un primo mezzo di gravame la parte appellante deduce “ error in iudicando et in procedendo. omessa pronuncia – erronea motivazione – contraddittorieta’ – errore sui presupposti ”.
In particolare, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe dichiarato la improcedibilità del ricorso principale a fronte dell’adozione, da parte del Comune, del secondo provvedimento di diniego n. 5365/2022 in relazione alla seconda SCIA prot. n. 5133, presentata in data 28 novembre 2022.
Il motivo è fondato.
In via preliminare, ricorda il Collegio che l’art. 35, del c.p.a., la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza ( ex plurimis , Cons. St., Sez. VI, n. 4204/2019).
È stato, in tale ordine di idee, chiarito che l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente» (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
L’esclusione di ogni risultato utile può verificarsi quando, come avvenuto nel caso in esame, l’atto oggetto di impugnazione ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza di interesse a coltivare la relativa impugnazione.
Nel caso di specie, infatti, l’evoluzione della vicenda controversa e, in particolare, la presentazione della seconda SCIA del 28 novembre 2022, ha di fatto comportato il definitivo superamento del primo provvedimento di diniego prot. n. 2000, del 4 maggio 2022, adottato in relazione alla prima SCIA presentata in data 7 luglio 2021.
Da quanto osservato discende che, come correttamente rilevato nel primo motivo di appello, per effetto della sopravvenuta inefficacia del primo provvedimento di diniego, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale, per poi successivamente concentrarsi solo sull’esame del ricorso per motivi aggiunti.
Del resto, diversamente opinando, si registrerebbe nel caso in esame l’inammissibile concorrenza di due titoli abilitativi per la realizzazione della medesima opera edilizia.
Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante deduce “ error in iudicando et in procedendo. violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.p.r. 380/2001 – eccesso di potere per errore sui presupposti – difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90 – violazione dei principi in materia di autotutela – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinqiues e 21 nonies della legge 241/90 ”.
In particolare, la parte appellante lamenta che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, il Comune di Pontelatone ha illegittimamente denegato la prima SCIA alternativa al permesso di costruire soltanto in data 4 maggio 2022, quando ormai la SCIA si era oramai consolidata, ragione per la quale l’Amministrazione avrebbe potuto intervenire, contrariamente a quanto accaduto, solo attraverso un provvedimento di annullamento d’ufficio, adottato ai sensi dell’art. 21 nonies , della l. n. 241/90, disposizione quest’ultima, che, seppur richiamata dal Comune nel corpo del provvedimento contestato, non potrebbe comunque giustificare l’atto adottato, posto che esso è stato formalmente qualificato come “diniego” e non come “annullamento” e, in ogni caso, perché non sarebbe in linea con i presupposti normativi in presenza dei quali è possibile procedere all’adozione di un provvedimento di annullamento d’ufficio.
Il motivo è inammissibile.
L’accoglimento del primo motivo d’appello, da cui discende la conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale di primo grado, impone, infatti, di dichiarare inammissibile il presente motivo di gravame con il quale si censurano presunti vizi del primo provvedimento di diniego, del quale, per le ragioni indicate nel corso dell’esame del primo motivo di appello, è stata rilevata la sopravvenuta inefficacia.
Con un terzo mezzo di gravame la parte appellante deduce “ error in iudicando et in procedendo. stessa censura sub i). sotto diverso profilo – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies legge 241/90 – eccesso di potere 13 per errore sui presupposti e difetto di istruttoria – contraddittorieta’ – sviamento di potere ”.
Con tale motivo di appello la parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe rilevato l’illegittimità del diniego relativo alla prima SCIA perché asseritamene disposto dal Comune sulla base di due provvedimenti asseritamente contraddittori (provvedimento di diniego prot. n. 2000, del 4 maggio 2022, e provvedimento di diniego prot. n. 2022 del 5 maggio 2022).
In particolare, secondo la prospettazione dell’appellante, con il provvedimento prot. n° 2000, del 4 maggio 2022, il Comune, pur ritenendo astrattamente assentitile il progetto, avrebbe espresso il proprio “diniego” in relazione alla SCIA sulla base di una serie di presunte difformità del progetto, elencate espressamente nel provvedimento stesso.
Con il provvedimento prot. n. 2004, del 5 maggio 2022, avente ad oggetto sempre il “diniego” della medesima SCIA, il Comune, invece, ha ritenuto in modo perentorio non assentibile l’intervento, posto che il lotto di progetto ricadrebbe nell’ambito della realizzazione di un’opera pubblica denominata “Completamento del I° lotto di una Piazza e Centro Servizi” e, quindi, come tale, sarebbe passibile di una procedura espropriativa.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate in occasione dell’esame del secondo motivo di appello, alle quali, pertanto, si rinvia.
Con un quarto mezzo di gravame la parte appellante deduce “ error in iudicando et in procedendo. stessa censura sub i), sub ii) e sub iii). sotto diverso profilo. errore sui presupposti – difetto di motivazione ”.
In particolare, la parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe esaminato esclusivamente le ragioni di interesse pubblico indicate dal Comune di Pontelatone a sostegno del primo provvedimento di diniego prot. n° 2000, del 4 maggio 2022, senza esaminare anche le ragioni poste a sostegno del secondo provvedimento di diniego.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
È, in particolare, inammissibile nella parte in cui censura la motivazione del primo provvedimento di diniego del 4 maggio 2022 per le medesime ragioni indicate in occasione dell’esame del secondo e del terzo motivo di appello.
Il motivo è, inoltre, infondato nella parte in cui assume l’omesso esame, da parte del giudice di primo grado, del ricorso per motivi aggiunti.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, il giudice di primo grado non ha omesso di valutare il secondo provvedimento di diniego adottato dal Comune di Pontelatone, ma ha, nella sostanza, esaminato entrambi i dinieghi, rilevando al riguardo che:
- essi riguardavano il medesimo intervento di demolizione e ricostruzione;
- il provvedimento prot. n.5365, del 13 dicembre 2022, di rigetto della seconda SCIA motivava il rigetto in parte sulla base di contestazioni già formulate nel precedente provvedimento impugnato con il ricorso principale ed in parte per diverse argomentazioni.
Su tali premesse, la sentenza di primo grado ha compiuto una complessiva valutazione di entrambi i provvedimenti impugnati, evidenziando adeguatamente (pag. 6 e pag. 10) le motivazioni per le quali andrebbero ritenuti entrambi legittimi.
Il primo giudice ha, inoltre, disatteso le osservazioni tecniche formulate dalla parte appellante, dando atto delle gravi e significative irregolarità dei progetti presentati anche sulla scorta della produzione documentale del Comune resistente.
Le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure trovano corrispondenza negli atti di causa.
Dal confronto tra il tenore contenutistico dei due provvedimenti di diniego adottati dal Comune emerge, infatti, come essi appaiono sostanzialmente speculari sotto i seguenti principali aspetti motivazionali di carattere ostativo:
i)il manufatto da costruire risulta, sotto i profili strutturali, volumetrici e di sagoma, strutturalmente diverso dal manufatto da demolire;
ii)nella determinazione della volumetria esistente dell’immobile, posta a base del calcolo dell’incremento del 35%, previsto dalla L.R. n. 13, del 10 agosto 2022, sono stati inclusi dei vani ubicati all’esterno della sagoma principale del manufatto che non trovano corrispondenza con la sagoma della particella catastale interessata dall’intervento;
iii) non risultano indicate le distanze dalle strade, dai confini e da eventuali fabbricati
Muovendo da tale corretta premessa in fatto, la decisione impugnata ha analizzato congiuntamente le censure articolate, con i ricorsi principale e per motivi aggiunti, avverso entrambi i provvedimenti di diniego adottati dal Comune.
La scelta di esaminare congiuntamente entrambi i provvedimenti di diniego, per quanto erronea giuridicamente, per le ragioni indicate in occasione dell’esame primo mezzo di gravame, in relazione al primo provvedimento di diniego è stata, sul piano fattuale propiziata dalla stretta connessione che si è registrata, sul piano contenutistico, tra i due provvedimenti di diniego in disamina.
Questa conclusione è, del resto, almeno in parte, confermata dalla stessa parte appellante, la quale, a pagina 4 dell’atto di appello, espressamente sostiene che il secondo provvedimento di diniego si fonda in parte sulle medesime motivazioni del primo ed è ulteriormente dimostrata dal fatto che anche i motivi del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti in primo grado sono tra loro, almeno in parte, sovrapponibili.
Di qui l’infondatezza del motivo appena esaminato.
Con un quinto mezzo di gravame la parte appellante deduce “ error in iudicando et in procedendo. stessa censura sub iii). sotto diverso profilo. omessa pronuncia - errore sui presupposti – difetto di motivazione. violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.p.r. 380/01 – difetto di istruttoria ”.
In particolare, muovendo dalla premessa per cui le censure proposte con i motivi aggiunti, in relazione al secondo provvedimento di diniego della Scia, non sarebbero state scrutinate dal T.a.r. Campania, nella sentenza impugnata, la parte appellante ripropone le medesime censure con il presente motivo di gravame, evidenziando una serie di errori in fatto in cui sarebbe incorso il Comune nel valutare la seconda SCIA presentata.
In particolare, la parte appellante, sulla base di una perizia di parte, sostiene che il Comune sarebbe incorso in un errore di fatto, in particolare nella parte in cui:
i) ha ritenuto che il progetto presentato sia carente di una debita e precisa rappresentazione grafica del lotto di proprietà ed in esso, della ubicazione del nuovo edificio da realizzare, posto che nei grafici depositati sarebbero indicati tutte le quote e le lunghezze di ogni elemento esterno del fabbricato in oggetto;
ii) ha ritenuto che il progetto presentato risulti privo delle distanze dalle strade, dai confini ed eventuali fabbricati, in considerazione del fatto che il fabbricato sarebbe progettato con uguale impronta e con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, ovvero in maniera prospiciente alle strade sulle quali si proietta, e quindi con distanza nulle dalle stesse;
iii) ha ritenuto che nella determinazione della volumetria esistente dell’immobile, posta a base del calcolo dell’incremento del 35% prevista dalla L.R. n.13 del 10.03.2022, siano stati inclusi dei vani ubicati all’esterno della sagoma principale del manufatto che non troverebbero corrispondenza con la sagoma della particella catastale interessata dall’intervento, posto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, la volumetria esistente e posta a base del calcolo dell’incremento del 35% sarebbe stata determinata in conformità alle indicazioni fornite dalla Regione Campania con le linee guida relative all’applicazione della legge regionale n.19/09, dalle quali si ricava che: “Per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione o ultimata o edificabile ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per volumetria lorda si intende tutta la volumetria, compresi i sottotetti anche se non abitabili, box, cantine e volumi di diretta pertinenza dell’immobile. Per volumetria lorda già edificata si intende un organismo edilizio perlomeno dotato di pilastrature (ovvero mura perimetrali allorché il fabbricato in muratura) strutture orizzontali e copertura mentre non ne è richiesto l’agibilità; non sono esclusi i ruderi e gli edifici diruti per i quali risulti possibile una loro identificazione plano-altimetrica”. Al riguardo, l’appellante osserva che le volumetrie dei vani accessori (superfetazioni) apparterrebbero al fabbricato esistente, tant’è che le stesse sono riportate nella scheda catastale dell’unità residenziale al primo piano, mentre sulla particella identificata al foglio 13, n. 5068, espropriata dal Comune, non insisterebbe alcun fabbricato;
vi) ha ritenuto che la particolare sagoma dell’immobile e l’ubicazione dell’edificio direttamente nell’incrocio stradale di via Parco, Via Salomoni, Via Torre e Via Cretaccio, costituirebbe da sempre un serio limite visivo per il transito veicolare proprio in prossimità dell’incrocio stradale stesso, tanto da determinare numerosi incidenti stradali, posto che, tali rilievi non assumerebbero carattere di natura tecnica, ma atterrebbero esclusivamente a linee di indirizzo politico estranee all’attività istruttoria in ordine alla legittimità urbanistica del titolo abilitativo richiesto.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, il Collegio ribadisce, sulla scorta delle argomentazioni sviluppate nel corso dell’esame del quarto motivo di appello, che non è corretta la premessa da cui muove il motivo di appello in esame, secondo cui le ragioni poste a sostegno del secondo diniego non sarebbero state esaminate dal giudice di primo grado.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il giudice di primo grado non ha omesso di valutare il secondo provvedimento di diniego adottato dal Comune di Pontelatone, ma ha, nella sostanza, esaminato entrambi i dinieghi.
In particolare, come sopra ricordato, la decisione impugnata ha analizzato congiuntamente le censure articolate, con i ricorsi principale e per motivi aggiunti, avverso entrambi i provvedimenti di diniego adottati dal Comune.
Tanto premesso, le censure riproposte con il quinto motivo di appello sono, in ogni caso, infondate.
Le prospettazioni della parte appellante non trovano corrispondenza nelle evidenze probatorie in atti.
In senso contrario occorre rilevare che dagli analitici accertamenti effettuati dal Comune emerge che:
-il piano terra del fabbricato esistente è riportato in catasto fabbricato, al foglio 13, particella 5072 con seguenti sub: Sub 1 - Categoria C2 deposito Sub 2 - Categoria C1 negozio Sub 3 - Categoria C2 deposito;
-tali vani sono da considerare “non residenziali” e non di pertinenza dell’abitazione principale posta al piano primo (Sub 4) perché non direttamente comunicanti con la l’abitazione principale. Ciò in conformità alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016 per l’accatastamento C/2 delle cantine, ove si legge a chiare lettere al relativo punto 3.3.2., rubricato “ Individuazione delle autorimesse e delle cantine” che “ nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a sé stanti. Le suddette tipologie immobiliari vanno quindi censite ordinariamente nelle categorie C/2 - Magazzini e locali di deposito e C/6 — Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse. - le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrando di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale ”. Tali disposizioni trovano, dunque, applicazione nella costruzione di fabbricati in cui le pertinenze come cantine e depositi hanno accesso autonomo direttamente da strada o da parti comuni dell’edificio di cui fanno parte. Queste ultime devono, pertanto, essere obbligatoriamente censite come unità a sé stanti in categoria C/2.
Così stabilita la natura non residenziale del piano terra dell’esistente fabbricato, ai fini della verifica della condizione prevista dall’art. 5, comma 2 lett. a), ovvero la prevalenza dell’uso residenziale dell’immobile preesistente nella misura minima prevista dall’art. 2, comma 1 c), della legge regionale n. 19/09, indispensabile per l’applicazione del Piano Casa, il Comune ha rilevato ulteriormente che:
- dal computo dei volumi esistenti riportati nella TAV 02 allegata alla SCIA si ricava: “ Volumetria Piano Terra non residenziale: mc 568,75 Volumetria Piano Primo residenziale: mc 619,055 17 Volumetria totale: 568,75 + 619,055= mc 1187,805. Pertanto, la volumetria residenziale è pari a: 619,055 / 1187,805 = 0,52= 52% e quindi inferiore al minimo del 55% previsto dall’art 2, comma 1 lett c), della L.R. n. 19/2009 ”;
- nel calcolo della volumetria residenziale posta al piano primo occorre non considerare la volumetria dei vani accessori (superfetazioni) ricadenti sulla particella comunale n. 5068, da cui discende conseguentemente una ulteriore riduzione della percentuale di volumetria residenziale, non conforme al punto c) dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 19/2009, e, in ultima analisi, una riduzione della volumetria massima di progetto consentita;
d) vi è stata la mancata indicazione dell’uso pubblico o privato del porticato posto al piano terra, per converso indispensabile ai fini del calcolo della volumetria del fabbricato in progetto in base all’art 2 punto 13 delle norme di attuazione allegate al vigente Piano Regolatore Generale, le quali precisano che “ qualora i porticati non siano di uso pubblico, i piani terra fino ad 1/5 della superficie coperta non rientrano nel calcolo della superficie utile ”. Ciò anche in considerazione del fatto che, nella fattispecie in esame, il porticato posto al piano terra del fabbricato in progetto risulta essere abbondantemente superiore ad 1/5 della superficie coperta e pertanto, qualora dovesse trattarsi di porticato ad uso privato, l’eccedenza andrebbe conteggiata nel calcolo volumetrico complessivo del fabbricato;
- manca nelle SCIA presentate il calcolo degli oneri concessori (o quanto meno dei parametri edilizi necessari da porre a base del calcolo) dovuti, occorrenti per le verifiche dall’ufficio preposto;
-non risultano indicate le dimensioni di ingombro, e quindi della sagoma del fabbricato dello stato di fatto, ma soltanto la sua volumetria;
- manca indicazione delle distanze dalle strade, dai confini ed eventuali fabbricati. Al riguardo, il Comune, in maniera condivisibile, osserva che la tesi sostenuta dall’appellante, secondo cui il fabbricato sarebbe stato progettato con uguale impronta e con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, ovvero in maniera prospiciente alle strade sulle quali si proietta, tale da avere distanze nulle da strade, dai confini ed eventuali fabbricati, è smentita dalla rappresentazione grafica del fabbricato progettato, che si caratterizza per una eccedenza, sul piano dimensionale, di soli mq. 204 rispetto alla superficie della particella 5072 del foglio n. 13, come si evince dalla relativa visura catastale (che, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, assume valore indiziario, in assenza di risultanze documentali di segno contrario), ragion per cui il fabbricato di che trattasi ricade all’interno di un lotto circoscritto da due strade comunali ed una piazza, parte dell’immobile progettato appare ricadere all’interno della proprietà comunale, per carenza di rappresentazione grafica del fabbricato progettato all’interno della particella n. 5072, del foglio 13. P.
Tali risultanze non sono infirmate dalla perizia di parte depositata dall’appellante in primo grado, la quale presenta un contenuto generico, non rispondente al modello di prova rigorosa necessaria per contrastare l’attendibilità delle risultanze provenienti dagli accertamenti effettuati dal Comune.
A tal riguardo, basti considerare che la tesi dell’appellante, secondo cui “da misurazioni strumentali svolte in loco l’edificio risulta pari a 240 mq e che tale sarebbe la superficie considerata nel progetto presentato”, non trova alcun riscontro documentale nella pratica edilizia presentata.
Né appare conducente l’assunto, che la parte appellante pretende di ricavare da una perizia, disposta dal Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito del procedimento n. 652/05 relativo ad una risalente controversia civilistica tra il dante causa dell’odierna appellante e il Comune di Pontelatone, secondo cui l’area di proprietà dell’odierna appellante si estende in parte anche nella particella catastale 5068, posto che nella perizia stessa non vengono indicate le esatte dimensioni della parte di proprietà dell’odierna appellante ricadenti sulla particella 5068.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, inoltre, le pratiche edilizie finalizzate a legittimare un intervento edilizio devono necessariamente riportare “esplicitamente” le dimensioni in pianta, anche se il grafico è in scala metrica, poiché la specifica indicazione delle dimensioni costituisce specifico ed inderogabile onere del richiedente che non può essere sostituito da calcoli su scala demandati alle deduzioni del Comune, considerato anche che l’interpretazione dei grafici può dar luogo ad errori, mentre l’indicazione espressa di una dimensione non costituisce un dato opinabile.
Né a diverse conclusioni è possibile giungere sulla base del provvedimento depositato nel giudizio di appello dalla parte appellante, con il quale il Genio Civile ha concluso, con esito positivo, la verifica amministrativa prevista dal Regolamento regionale 4/2010, non essendo in grado il provvedimento in esame di emendare le persistenti illegittimità delle SCIA contestate alla PP dal Comune di Pontelatone.
Riscontra la fondatezza di quest’ultimo assunto lo stesso tenore contenutistico del provvedimento del Genio Civile in esame, nel quale si legge che: “a) che il rilascio del provvedimento non comporta, a termini del vigente Regolamento regionale n.04 del 2010 e s.m.i., lo svolgimento di alcuna attività di verifica sulla legittimità e la regolarità tecnica del progetto dei lavori, la cui conformità alle vigenti NTC - norme tecniche per le costruzioni è stata attestata dalle dichiarazioni e asseverazioni rese dai professionisti incaricati, a cui è quindi riconducibile l’esclusiva e totale responsabilità;…d) che la verifica svolta riguarda i soli lavori denunciati e comunque oggetto di specifiche calcolazioni, così come appresso indicati: demolizione di un immobile esistente e ricostruzione di un edificio in c.a. così composto: - fondazioni con travi rovesce.; - n.2 impalcati in c.a.; - copertura con tetto a spiovente; e) che per tutti gli eventuali altri interventi edilizi, previsti nel progetto architettonico e relativi agli impianti e alle parti non dichiaratamente strutturali dell'immobile, compete al committente e al progettista verificare, prima che siano eseguiti, che essi non rientrino effettivamente nella casistica indicata all'art.83 del vigente d.P.R. 380/01, stante la sentenza della Corte Costituzionale n.264/2019 e il consolidato orientamento della Giustizia penale che esclude a priori dall'obbligo di denuncia preventiva (art.93 d.P.R. 380/01) i soli interventi di manutenzione ordinaria (art.3 co.1 lett.a d.P.R. 380/01); f) che l'eventuale realizzazione, in assenza di preventiva denuncia (art.93 d.P.R. 380/01) all'Amministrazione competente, di interventi - anche impiantistici - non dichiaratamente strutturali ma comunque idonei ad arrecare pericolo per l'incolumità delle persone, è sanzionata penalmente ai sensi degli artt.95 e seguenti del vigente d.P.R. 380/01; g) che la vigilanza sulla corretta applicazione di quanto indicato alle lettere precedenti spetta al OL (se nominato) e al Direttore dei Lavori, nonché al Comune nel cui territorio sono eseguite le lavorazioni, stante l'attuale ripartizione delle competenze delineata dalla vigente normativa statale e regionale; h) la denuncia dei lavori è relativa ad un 15 manufatto per il quale l’Ente Comune non ha autorizzato l’esecuzione dei lavori, respingendo la richiesta di titolo edilizio da parte dell'interessato . Per tale motivo sussiste un procedimento di contenzioso, come comunicato dall'Ente locale interessato. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso la sentenza n. 4889/2023 che ha respinto il ricorso del committente e ha confermato i provvedimenti negativi del Comune. Per tutto quanto sopra, l'esecuzione dei lavori resta comunque subordinata all'eventuale rilascio del propedeutico titolo edilizio da parte dell'Ente locale competente ”.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto e la sentenza del T.a.r. confermata sia pure, come sopra argomentato, con una diversa motivazione, vale a dire con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale di primo grado e integrale conferma della parte in cui è stato respinto il ricorso per motivi aggiunti sul secondo diniego.
La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO