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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 18 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5493/2023 R.G. e vertente tra
, cod. fisc. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Francesco Micali, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. P.IVA_1
Resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 23/10/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 5999/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento, previo accertamento del suo stato invalidante nella percentuale del 100%. Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagno dalla domanda amministrativa o altra accertanda, da valutare eventualmente avvalendosi di
Ctu medico-legale, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Nella contumacia dell' esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione CP_2
scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'ente previdenziale, avendo parte ricorrente ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio e gli atti e verbali di causa.
Nel merito si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
che ha accertato che è invalida nella misura del 100%, ma ha escluso
[...] Parte_1
la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “CARDIOPATIA
IPERTENSIVA CON SCOMPENSO EMODINAMICO – DISTURBO NEUROCOGNITIVO
MAGGIORE – VASCULOPATIA CEREBRALE CON SINDROME VERTIGINOSA DI TIPO
CENTRALE – SINDROME ANSIOSO DEPRESSIVA – BPCO – DEFICIT DEL VISUS PER
MACULOPATIA DEGENERATIVA SENILE E CATARATTA BILATERALE –
OSTEOPOROSI – SPONDILODISCOARTROSI GONARTROSI BILATERALE
ARTROPROTESI ANCA SINISTRA IN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE E CON
NECESSITA' DI ASSISTENZA DI TERZI PER LA DEAMBULAZIONE E PER I PASSAGGI
POSTURALI”. Alla luce della relazione del consulente legale si riscontra che la paziente è affetta da patologie invalidanti che l'hanno resa bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo in suo favore il diritto al beneficio dell'indennità di natura economica a far data da gennaio 2023 e quindi successivamente alla domanda amministrativa ed al ricorso per Atp.
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
3. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa e al giudizio per Atp, per disporre la compensazione totale della fase sommaria.
Nel presente giudizio ricorrono, per le medesime ragioni, i motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite;
la restante parte, come da dispositivo, è posta a carico dell'ente e liquidata secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di invalida al 100%, il diritto Parte_1 all'indennità di accompagno da gennaio 2023; - condanna l' alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 1.347,75 per la presente CP_2
fase, per compensi professionali, oltre iva e cpa, spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 del dott. in ragione dell'art. 152 disp.att.c.p.c.. Persona_2
Messina, 19 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando