Articolo 116 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
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15 maggio 1975
Art. 116.

Alle spese di cui ai capitoli numeri 1801, 1831, 1871, 1872, 2801, 2802, 2809, 2810, 4001, 4002, 4003, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975