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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6678 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3557/2021
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 12:25
Presidente Dott. TO RI Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DE ANGELIS LUCIO
AVV. ZIRILLI GIAMPAOLO pres.
TI EA
Avv. DE ANGELIS LUCIO
AVV. ZIRILLI GIAMPAOLO
Controparte_1
Avv. DE ANGELIS LUCIO
AVV. ZIRILLI GIAMPAOLO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. CHIARINELLI LINO EMANUELE avv. Costa sost.
AVV. ROSCIONI CLAUDIO
CP_3
Avv.
RI ZI
Avv.
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR TO RI
RA AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. TO RI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3557 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) e EA TI (C.F.: Parte_1 C.F._1
sia in nome proprio, sia quali genitori esercenti la potestà sulla bambina C.F._2
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lucio De Angelis (C.F.: Controparte_1
- PEC: ), nonché, in via anche C.F._3 Email_1 disgiuntiva, dall'Avv. Giampaolo Zirilli (C.F.: - PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, in Roma, Via Email_2
Val Gardena n. 3, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
e
(C.F. e Partita Iva: ) rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_1 dall'Avv. dall'Avv. Lino Emanuele Chiarinelli (C.F.: – PEC: C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito Email_3 in Rieti, Via Michele Michaeli n.11, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
CP_3
- APPELLATO CONTUMACE-
e
ZI RI
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 07.06.2021 ed AN Parte_1
DE, in nome proprio, nonché in nome e per conto della minore hanno proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Rieti n. 533/2020, pubblicata in data 12.12.2020 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1417/2017, da essi promosso, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nei confronti di Controparte_1
e RI UL. Controparte_4 CP_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri e DE AN, Parte_1 sia in proprio che in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore CP_1
(terzo trasportato), hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...] [...]
(compagnia assicuratrice del veicolo attoreo) nonché i Sig.ri e Controparte_4 CP_3
RI UL, nelle rispettive qualità di conducente e proprietario del veicolo antagonista
Volkswagen PO, tg. BY 614 GD, assicurato, per la RCA, con la per Controparte_5 sentire accertare la responsabilità esclusiva del conducente nel sinistro occorso il CP_3
20/03/2015 e, per l'effetto, sentirlo condannare in solido con la al Controparte_4 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro. A fondamento della svolta domanda parte attrice esponeva che: - il giorno 20.3.2015, ore 8,05 circa, la Sig.ra accompagnava la propria bambina (dalla casa Parte_1 Controparte_1 coniugale) alla scuola materna di Coltodino, a bordo della propria auto Mitsubishi Colt, targata ED834YR. La bambina era sistemata sull'apposito seggiolino, fissato sul sedile posteriore, con le cinture di sicurezza regolarmente allacciate. La Sig.ra percorreva la Via Farense a Parte_1 velocità moderata e mantenendo la propria destra;
- nella direzione opposta a quella percorsa dalla
Sig.ra procedevano due vetture, la prima delle quali manteneva la propria destra, ma Parte_1 era seguita dalla Volkswagen PO, targata BY614GD, guidata dal Sig. . La Volkswagen CP_3
PO procedeva a velocità sostenuta e contro mano, tanto che invadeva completamente la corsia di marcia regolarmente percorsa dall'auto Mitsubishi. La persisteva, poi, in tale Controparte_6 illegittima condotta di guida, nonostante le ripetute segnalazioni, acustiche e luminose della sig.ra
(dalla propria auto Mitsubischi Colt); - all'altezza del numero civico 70 della Parte_1
Via Farense, nonostante la frenata, subito prudenzialmente effettuata dalla sig.ra Parte_1 sopravveniva l'inevitabile e violentissimo scontro frontale, causato dal persistere della illecita veloce condotta di guida del Sig. pervicacemente contro mano;
- a seguito della collisione frontale, CP_3
l'auto Mitsubishi, guidata dalla Sig.ra veniva trascinata indietro per circa 10 metri, Parte_1 tanto da rischiare di finire contro un albero;
- nell'immediatezza intervenivano i Carabinieri di Passo
Corese che redigevano apposito verbale;
- sopraggiungeva anche un'autoambulanza e un pediatra per la minore;
- e la figlia venivano poi trasferite e ricoverate Parte_1 Controparte_1 presso il Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, entrambe in “codice rosso”, per gli interventi sanitari necessari;
- nei confronti del Sig. proponevano atto di denuncia- CP_3 querela per lesioni personali;
- per i danni occorsi in conseguenza del sinistro, formulavano richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice che provvedeva a corrispondere agli istanti, CP_4 in data 11/8/2016, l'importo di € 6.450,00 a mezzo di assegno bancario per i danni occorsi a
[...] nonché, in data 11/4/2017, l'importo di € 21.500,00 a mezzo di assegno bancario per i Parte_1 danni occorsi alla minore - gli attori accettavano le some di cui sopra Controparte_1 esclusivamente a titolo di acconto poiché non ritenevano gli importi riconosciuti dalla compagnia assicuratrice come congrui e la invitavano, pertanto, a procedere alla liquidazione della relativa differenza, anche in relazione ai danni riflessi occorsi al padre AN DE;
- gli attori invitavano inutilmente i convenuti a stipulare convenzione di negoziazione assistita. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, parte attrice concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni così come di seguito quantificati, in misura ridotta, nel foglio di precisazione delle conclusioni: “I - accertare l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3 per il sinistro verificatosi in data 20.3.2015 in prossimità del numero civico 70 della Via Farense;
II
– accogliere, correlativamente, la domanda risarcitoria proposta dai sigg.ri Parte_1
AN DE ed III – condannare, conseguentemente, il sig. e la Controparte_1 CP_3
in solido fra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni Controparte_7 patrimoniali e non patrimoniali subìti dagli attori;
IV – liquidare i danni ora detti, per
[...] in Euro 8.107,79=, per AN DE in Euro 5.200,00=, per la bambina Parte_1 [...] in Euro 31.710,00= o nelle somme, maggiori o minori, ritenute conformi a giustizia per CP_1 ciascuno dei tre attori, integrando, in ogni caso, la determinazione del danno con i seguenti fattori ulteriori: A) per la minore valutare anche i danni ulteriori, comportati: 1) Controparte_1 dall'anomala secchezza dell'occhio, che rimane costantemente socchiuso;
2) dall'attuale asimmetria tra i due occhi, che si manifesta, in modo sgradevole, in particolare quando la bambina ride;
3) dall'arrossamento di una sola gota dopo una corsa o dopo altro anche modesto sforzo;
B) per la sig.ra valutare il danno ulteriore determinato: 1) da costanti e lancinanti dolori al Parte_1 ginocchio, che si ripercuotono sull'intero corpo della stessa signora 2) dalla necessità Parte_1 di abbandonare i precedenti sport, anche per i vari dolori agli arti ed al corpo, che residuano dopo l'incidente e che appaiono ormai costanti nonché irreversibili. V – condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre Iva e Cpa e rimborso delle spese generali, nonché al pagamento delle spese di CTU e di consulenza di parte;
VI – ove occorra, richiedere chiarimenti al CTU”. Si costituiva in giudizio la Controparte_4 che, preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. “in quanto è omessa, o risulta assolutamente incerta, la determinazione della cosa oggetto della domanda, nonché la esposizione dei fatti e, soprattutto, degli elementi di diritto, e quindi il titolo, posti a fondamento della domanda e delle relative conclusioni (di cui ai nn.3 e 4 dell'art.163 c.p.c.)”. Nel merito, contestava la fondatezza delle avverse pretese, contestando in particolare il quantum debeatur tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato e delle somme già corrisposte da ritenersi integralmente satisfattive dei danni subiti. e RI ZI, ritualmente evocati in giudizio, CP_3 restavano contumaci”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: a) dichiara e Parte_1 CP_3
corresponsabili al 50% del sinistro occorso il 20/03/2015; b) rigetta le domanda risarcitorie
[...] proposte da e DE AN in proprio;
c) accoglie la domanda risarcitoria Parte_1 proposta da e DE AN nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla minore e, per l'effetto, tenuto conto dell'importo di €21.500,00 Controparte_1 già corrisposto a tale titolo, condanna al risarcimento dei Controparte_4 danni in favore della parte attrice che si liquidano in € 18.413,53 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
d) dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
e) pone le spese di
CTU definitivamente a carico di parte attrice e della compagnia assicurativa convenuta, in solido tra loro, e in quote uguali nei rapporti interni.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ed AN DE, in nome proprio, nonché Parte_1 in nome e per conto della minore hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nonché in accoglimento del presente appello: I – riformare la sentenza impugnata, escludendo, per la sig.ra l'applicazione della presunzione di responsabilità di Parte_1 cui all'art. 2054, comma 2, c.c., sia per la ineccepibile e pacifica condotta di guida della stessa sig.ra sia, comunque, per l'assoluta impossibilità di evitare lo scontro frontale, che è Parte_1 stato causato unicamente dalla temeraria condotta di guida del sig. il quale, procedeva, CP_3 in senso opposto, a velocità sostenuta nonché completamente contro mano, occupando la intera mezzeria legittimamente percorsa dalla sig.ra ed ignorando, altresì, le reiterate Parte_1 segnalazioni acustiche e luminose della sig.ra II – in via di estremo subordine, sancire Parte_1 la misura della corresponsabilità solo presunta (ma, in realtà, del tutto inesistente) della Sig.ra in ragione del 5%, in conformità della giurisprudenza regolatrice richiamata Parte_1 nel secondo motivo d'appello, con riferimento, peraltro, al ben diverso caso di invasione solo parziale della mezzeria di spettanza altrui, e, dunque, con la correlativa astratta possibilità – nel suddetto, completamente diverso caso - di evitare, in qualche modo, l'ineluttabile scontro frontale;
III – sancire, in ogni caso, il diritto della minore e del padre AN DE (in Controparte_1 quanto entrambi estranei alla condotta degli autoveicoli entrati in collisione) all'integrale risarcimento di tutti i danni da essi subìti; IV – condannare il sig. la sig.ra UL CP_3
RI e la in persona del legale rappresentante, in solido fra loro, Controparte_4 al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subìti dagli attori e non ancora risarciti, come precisato nel successivo punto V;
V – in via principale, condannare, in solido fra loro, sia la , in persona del legale rappresentante pro tempore, sia i Controparte_4 sigg.ri e UL RI a pagare: aa - alla minore le somme di ulteriori CP_3 Controparte_1
Euro 15.000,00, per i danni fisiognomici, nonché la somma di ulteriori Euro 25.000,00=, per i danni all'encefalo ed alla personalità nonché alla psiche della bambina ed, infine, al pagamento di ulteriori
Euro 15.000,00=, per il danno morale anche futuro subito della bambina, oltre interessi moratori e rivalutazione, o, comunque, al pagamento delle ulteriori somme aggiuntive, minori od anche maggiori, che – per i suddetti tre concorrenti titoli - saranno ritenute conformi a Giustizia dalla Corte
Ecc.ma; bb - alla sig.ra l'ulteriore somma di Euro 15.816,77 per le lesioni della Parte_1 propria persona, subìte dalla stessa Sig.ra oltre interessi moratori e rivalutazione, o, Parte_1 comunque, al pagamento delle diverse somme ulteriori, maggiori o minori, ritenute conformi a
Giustizia dalla Corte Ecc.ma; cc - alla Sig.ra la somma di Euro 8.000,00, per Parte_1 l'assai grave danno morale (già sofferto e da subire in futuro) per le lesioni e menomazioni gravissime, sofferte dalla bambina, o, comunque l'ulteriore somma, maggiore o minore, che la Corte
Ecc.ma riterrà giusta, previa radicale riforma della erronea statuizione di rigetto integrale dell'azione risarcitoria, proposta dalla madre a tale riguardo;
dd - al padre della bambina, sig.
AN DE, la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi moratori e rivalutazione, per il danno morale anche da lui certamente subito e da subire in futuro, in dipendenza delle gravissime lesioni sofferte dalla figlia;
o, comunque, al pagamento della maggiore o minore somma, che la Corte CP_1
Ecc.ma determinerà, secondo Giustizia, al momento della decisione della presente causa;
ee – condannare UL RI e la (in persona del legale CP_3 Controparte_7 rappresentante), in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari sia del giudizio di primo grado, sia del giudizio di appello, oltre IVA e CPA nonché rimborso delle spese generali, con distrazione di tali spese in favore degli Avvocati Lucio De Angelis e Giampaolo Zirilli;
ff – condannare, infine, le controparti al pagamento di tutte le spese di CTU e di tutte le spese della consulenza tecnica di parte. Si chiede che la Corte Ecc.ma voglia acquisire (non appena saranno ritirati) i documenti relativi ai sopravvenuti accertamenti medici indicati nei suestesi motivi di appello IV e V. Si chiede, altresì, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., che la Corte Ecc.ma voglia disporre, occorrendo, l'acquisizione presso i Carabinieri di Passo Corese degli originali sia della planimetria, sia delle fotografie (del luogo del sinistro e delle autovetture entrate in collisione, con la evidenza anche – nell'interno delle autovetture - delle marce che erano inserite, al momento del sinistro, su ciascuno dei due autoveicoli entrati in collisione)”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di Controparte_4 risposta depositata in data 10.11.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis, respingere il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, n.533/2021, pronunciata in data 8.12.2020, pubblicata in data 12.12.2020, non notificata, per tutte le ragioni spiegate nel presente atto di costituzione in giudizio e, dunque, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la pronuncia del Giudice di prime cure. Con vittoria di spese, compensi professionali, Rivalsa, Cap ed Iva ai sensi di legge”.
§ 6. — All'udienza del 14.06.2022 è stata dichiarata la contumacia di e UL CP_3
RI.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello si articola in sei motivi.
§ 8.1. — Il primo motivo è così rubricato: “RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DEL SIG. RI, PER L' INGIUSTIFICABILE ED IMPROVVISA INVASIONE DI TUTTA L'OPPOSTA
MEZZERIA STRADALE, SULLA QUALE PROCEDEVA, TOTALMENTE SULLa PROPRIA
DESTRA, L'AUTO CONDOTTA CON LA CONSEGUENTE Controparte_8
ASSOLUTA IMPOSSIBILITA' – PER LA STESSA SIG.RA CACCIAMANI - DI EVITARE LO
SCONTRO FRONTALE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Facendo applicazione delle coordinate interpretative innanzi descritte al caso di specie, l'adito giudicante ritiene non superata la presunzione di corresponsabilità prevista dal summenzionato art. 2054 co.2 c.c., atteso che nessuno dei testi escussi riferiva di aver assistito personalmente al sinistro, restando pertanto incerta la dinamica.
Invero, l'unico elemento probatorio a sostegno della ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori è costituito dalla dichiarazione spontanea resa dal convenuto conducente della CP_3
, che in data 25/3/2015 (cinque giorni dopo il sinistro) si presentava presso gli Controparte_6 uffici della Stazione CC di Fara in Sabina ammettendo di essersi portato sul lato opposto della corsia di marcia per evitare di investire un cane che stava attraversando la strada.
Ebbene, tenuto conto, per un verso, del lacunoso quadro probatorio, dal quale neanche risulta un verbale di accertamento di violazioni del codice della strada e, per altro verso, della carenza della prova positiva in ordine alla condotta dell'attrice esente da colpa, in particolare sotto il profilo della velocità tenuta al momento del sinistro, si ritiene che, in applicazione della richiamata presunzione di corresponsabilità, l'evento lesivo verificatosi sia imputabile ad entrambi i conducenti nella misura del 50% ciascuno”.
Deducono gli appellanti: “Al riguardo, sono decisivi gli accertamenti eseguiti dalla Stazione dei Carabinieri di Passo Corese, relativi, sia alle dichiarazioni del sig. sia alla individuazione CP_3 delle rispettive posizioni dei due autoveicoli: quello del totalmente contro mano;
quello della CP_3 sig.ra rigorosamente procedente sulla propria destra. Al riguardo, il rapporto dei Parte_1
Carabinieri accerta quanto segue: “Giova precisare che il conducente del veicolo PO tg. BY614GD alle ore 8.05 circa del 20.3.2015, mentre percorreva la S.P. Farense con direzione di marcia verso la frazione di Passo Corese del Comune di Fara Sabina, dopo aver superato il civico n. 70 di una civile abitazione, INVADEVA LA CORSIA OPPOSTA AL PROPRIO Parte_2 verosimilmente per accingersi ad eseguire una manovra di svolta a sinistra ed immettersi nella via
Piana San Giovanni, o soltanto per un ERRORE DI MANOVRA, dovuto ad una presumibile distrazione nella guida del proprio mezzo”. Anche la planimetria, allegata al rapporto dei
Carabinieri, individua, inequivocabilmente, le rispettive posizioni di entrambi i veicoli ed, in particolare, la totale invasione (da parte dell'auto del sig. della mezzeria opposta, di CP_3 spettanza esclusiva dell'auto della sig.ra così da rendere evidente l'assoluta Parte_1 impossibilità, per la sig.ra di evitare lo scontro frontale, con la conseguente Parte_1 inapplicabilità della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.. Privo di ogni rilevanza
è, poi, l'accenno della sentenza impugnata all'eventuale (e del tutto improbabile) velocità non prudenziale dell'autovettura della sig.ra che accompagnava (in perfetto orario) la Parte_1 propria bambina all'asilo, ormai assai vicino al luogo del sinistro. Infatti, la velocità, maggiore o minore, dell'autovettura della non poteva avere incidenza alcuna sulla pretesa Parte_1
'evitabilità' del sinistro. Quest'ultimo, infatti, avrebbe potuto essere evitato soltanto … volando al di sopra dell'auto del sig. . CP_3
Il motivo è fondato.
Invero “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (Cass. Sez. 3, 20/11/2024, n. 29927, Rv.
672909 - 01).
Nel caso di specie deve osservarsi che, come si evince dal verbale redatto dai Carabinieri della
Stazione di Fara Sabina l'autovettura WW “invadeva la corsia opposta al proprio senso di marcia”
e collideva con l'autovettura che invece” percorreva la predetta strada provinciale nella propria Pt_3 corsia di marcia”. Aggiungevano gli operanti che “L'impatto frontale tra i suddetti mezzi avveniva in modo repentino al punto tale che, nessuno dei predetti conducenti, riusciva ad arrestare la corsa dei propri veicoli”.
Lo stesso , conducente dell'autovettura WW PO, in data 25.03.2015 dichiarava CP_3 ai Carabinieri di aver dovuto effettuare una manovra improvvisa per evitare di investire un cane portandosi “sul lato opposto della mia corsia di marcia e, in quel preciso attimo, notavo che transitava, su quest'ultima corsia, un altro utente della strada ovvero un veicolo di colore bianco, presumibilmente una Mitsubishi. Non riuscivo a evitare l'impatto con il suddetto veicolo”. Cont Dunque il conducente della invadeva repentinamente la corsia di marcia andando ad impattare con il veicolo che percorreva regolarmente la propria corsia. Pt_3
La condotta di guida del conducente della appare pertanto gravemente negligente CP_10 tanto che nei suoi confronti veniva elevata la contravvenzione per violazione degli articoli 143, comma 7 e 13 del C.d.S. È evidente che la conducente di quest'ultimo, trovandosi la strada improvvisamente sbarrata, nulla poteva fare per evitare l'impatto.
Inoltre, dalle fotografie in atti, si evince che l'autovettura Colt, al momento dell'impatto, aveva la terza marcia inserita e pertanto deve ritenersi, trattandosi di una piccola utilitaria, che la stessa stesse procedendo ad una velocità moderata.
Infine, l'autovettura WW aveva dimensioni maggiori rispetto alla talché, per la Pt_3 conducente di quest'ultima, era impossibile evitare l'impatto anche considerata la limitata larghezza della strada provinciale “Farense” in cui si è verificato l'incidente.
Dunque, deve ritenersi superata la presunzione di cui all'articolo 2054 cc e la responsabilità del sinistro deve essere addebitata, per intero, a , conducente dell'autovettura CP_3 CP_10
La bambina si trovava sul seggiolino come da dichiarazioni rilasciate dal teste
[...]
. Testimone_1
Tale circostanza è altresì avvalorata dalle lesioni subite dalla minore agli arti ed alla testa.
In caso contrario le lesioni sarebbero state di gran lunga più gravi.
Dunque, non vi è stato alcun concorso di colpa nella causazione dell'incidente.
§ 8.2. — Il secondo motivo di appello è rubricato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 2054 C.C. ED
ILLEGITTIMA PRETERMISSIONE DELLA GRAVISSIMA COLPA DEL SIG. CP_3
CHE, IN OGNI CASO, HA UN RILIEVO PREVALENTE ED ASSORBENTE”.
L'esame di tale motivo deve considerarsi assorbito dall'accoglimento del motivo che precede.
§ 8.3. — Il terzo motivo di appello è rubricato: “MANIFESTA ERRONEITA' DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO, ANCHE IN ORDINE AL RIGETTO DELLA FONDATA ED
INECCEPIBILE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE, SUBITO SIA
DALLA MADRE DELLA BA, SIG.RA SIA DAL PADRE, Parte_1
SIG. EA TI, A CAUSA DELLE GRAVISSIME FERITE E FRATTURE
RIPORTATE DALLA LORO BA, NONCHÈ PER LE ANGOSCIE SOFFERTE
DURANTE I DUE INTERVENTI CHIRURGICI ED, IN FUTURO (E PER TUTTA LA VITA), A
CAUSA DELLE ANSIE E PREOCCUPAZIONI, NECESSARIAMENTE CAUSATE DALLE
MENOMAZIONI PERMANENTI E DAI TRAUMI ANCHE PSICOLOGICI, PERSISTENTI IN
TUTTA LA VITA FUTURA DELLA BA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la predetta allegazione, peraltro affetta da totale genericità, sia rimasta priva di riscontri probatori specifici, anche tenuto conto della deposizione dei testimoni interrogati che nulla riferivano in merito.
Ne consegue che la domanda risarcitoria spiegata da AN DE in proprio deve essere rigettata”. Deducono gli appellanti che “III.
1. Con il presente terzo motivo di appello, si deduce la manifesta erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata anche per l'esclusione di ogni risarcimento, per entrambi i genitori della bambina, per il danno non patrimoniale dai genitori subìto fino ad ora, nonché per il danno non patrimoniale da subire in futuro, per le gravissime lesioni, fratture e menomazioni subìte dalla loro bambina, con gravi conseguenze invalidanti e mortificanti, che, purtroppo, permarranno per tutta la vita futura dell'intera famiglia”.
Deve innanzitutto osservarsi al riguardo che nel giudizio di primo grado, Parte_1 non ha richiesto la liquidazione dei danni riflessi talché tale domanda, avanzata per la prima volta in appello, deve essere considerata tardiva e quindi inammissibile.
Per quanto concerne la posizione di AN DE deve rilevarsi che “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. Sez.
3, 11/11/2019, n. 28989, Rv. 656223 - 01).
“Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato” (Cass. Sez. 3, 11/07/2017, n. 17058, Rv. 644964 - 01).
Nel caso di specie deve tenersi conto che AN DE è il padre della minore la CP_1 quale, al momento del sinistro, aveva tre anni e subiva un ricovero in ospedale ed operazioni al braccio ed alla testa.
È evidente, pertanto, lo strazio del genitore dovuto alle lesioni subite dalla figlia di pochi anni costretta a subire diversi interventi chirurgici con il timore che ella potesse subire lesioni permanenti.
Egli pertanto ha diritto a vedersi risarcito il danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale può essere liquidato equitativamente nella misura di complessivi € 6.000,00.
Le stime del danno sono effettuate ai valori attuali della moneta e devono ritenersi comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. § 8.4. — Il quarto motivo di appello è rubricato: “ULTERIORE DANNO PATRIMONIALE
ED ANCHE MORALE SUBITO DALLA SIG.RA PER LE LESIONI Parte_1
INVALIDANTI DA LEI PERSONALMENTE SUBITE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Accertata la corresponsabilità, va a questo punto esaminato il profilo del quantum del danno patito dal in proprio, Parte_1 tenuto conto che costei, ancor prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, ha già percepito dall'assicurazione convenuta la complessiva somma di € 6.450,00 in data 11/8/2016 a mezzo di assegno bancario (circostanza pacifica)... All'esito della CTU - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della ampia motivazione a sostegno delle conclusioni- risulta accertato che abbia Parte_1 subito a seguito dell'infortunio danni non patrimoniali così determinati: Inabilità Temporanea
Assoluta di 10 gg, Inabilità Temporanea Parziale di gg 10 al 50%, Inabilità Temporanea Parziale di gg 20 al 25%, nonché Invalidità Permanente pari al 2% per “lievi esiti algo-disfunzionali di ginocchio e gamba destra, ematomi parete addominale in trauma della strada. Cervicalgia Pt_4 cronica post-traumatica” (pag. 5 CTU). Sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose, va innanzitutto rilevata l'applicazione, nel caso di specie, delle tabelle di cui all'art. 139 del D.L. vo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), trattandosi di lesioni di lieve entità (cosiddette
"micropermanenti") derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Sicchè, in base ai valori giornalieri sanciti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.L. vo n.
209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico il D.M. 22 luglio 2019 di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (cd. micropermanenti) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore, pari a 37 anni all'epoca dei fatti, andrebbe liquidato nell'importo totale di € 2.499,36. Per quanto riguarda, invece, i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attore … Pertanto, nel caso di lesioni micropermanenti, il c.d. danno morale va liquidato in termini di personalizzazione del danno mediante l'applicazione di un aumento nei limiti della disposizione di cui al co. 3 dell'art. 139 Cod. Ass. … Tanto premesso, nella specie, applicando i principi ora esposti va evidenziato che l'esigua incidenza delle lesioni patite dall'attore sia in termini di inabilità assoluta che in termini di postumi permanenti non consenta di presumere la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello già considerato a titolo di danno biologico;
sarebbe stato onere dell'attore allegare quantomeno gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio morale. Atteso che l'attore si è limitato a richiedere una ulteriore somma a titolo di personalizzazione, nulla può pertanto essere risarcito in via di personalizzazione del danno non patrimoniale come sopra valutato. Non risultano peraltro documentate spese mediche, pertanto nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'importo complessivo per danni patrimoniali e non patrimoniali è pari ad € 2.499,36 e va, tuttavia, decurtato del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore, risultando dunque pari ad € 1.249,68. Ebbene, anche applicando a tale importo la maggiorazione dovuta a titolo di interessi per il danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., è di tutta evidenza che la somma di € 6.450,00, pacificamente corrisposta a da parte della Assicurazione convenuta prima dell'instaurazione dell'odierno Parte_1 giudizio, debba ritenersi pienamente satisfattiva della pretesa attorea. Ne deriva che la domanda di risarcimento di ulteriori danni svolta da va rigettata”. Parte_1
L'appellante chiede innanzitutto che gli venga liquidato il danno biologico nella misura liquidata dal proprio CTP dott. Persona_1
Tale richiesta non può essere accolta essendo la consulenza di parte una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio.
Deduce ancora l'appellante “l'inattendibilità della CTU, particolarmente ostile alla sig.ra
Infatti, la relazione di CTU, riduce a soli due punti i quattro punti di invalidità Parte_1 permanente, che, invece, erano stati recentemente accertati (prima del giudizio), dagli stessi esperti consulenti tecnici di (certamente favorevoli soltanto alla loro mandante). Invero, tali CP_4 consulenti avversari, poco tempo prima, avevano riconosciuto quattro punti di invalidità permanente, per i quali la loro mandante aveva, sùbito pagato il correlativo risarcimento: v. la CP_4 lettera di ell'11.8.2016, ns. doc. n. 6 del fascicolo di primo grado. CP_4
Il CTU tenta di giustificare il proprio dimezzamento dei quattro punti di invalidità permanente, inequivocabilmente affermati, pochissimo tempo prima, dalla stessa Controparte, deducendo un preteso (e del tutto ingiustificabile) “miglioramento” della Sig.ra Parte_1 peraltro in pieno contrasto con i recentissimi accertamenti degli stessi tecnici di Controparte relativi a quattro punti di invalidità permanente e, quindi, del tutto invariabile ed irreversibile”.
La deduzione è infondata.
Si legge sul punto nella CTU “Si segnala infine che in fase stragiudiziale alla sig.ra
[...] era riconosciuta una invalidità permanente pari al 4% (danno biologico permanente), Parte_1 allo stato attuale evoluta positivamente. In tal senso è noto che il requisito della permanenza e della irreversibilità dei postumi non rappresentano principi o concetti sovrapponibili. I postumi permanenti sono teoricamente emendabili o modificabili, in riferimento ad un possibile miglioramento o peggioramento ma, ad avvenuta guarigione clinica, non è dato oggettivamente prevedere l'evoluzione”.
Dunque, il CTU riscontrava un miglioramento nelle condizioni di e Parte_1 pertanto quantificava in due i punti di invalidità. Le parti non presentavano osservazioni critiche talché tali risultati debbono essere considerati attendibili.
§ 8.5. — Il quinto motivo di appello è rubricato: “ESATTO COMPUTO DEI GRAVISSIMI
DANNI SUBITI DALLA BA ELENA TI E CORRELATIVE ULTERIORI
CONDANNE, A CARICO DELLE CONTROPARTI”
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Quanto al danno lamentato per conto del terzo trasportato - la minore - occorre innanzitutto precisare che, secondo il consolidato Controparte_1 orientamento giurisprudenziale, il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Cassazione civile sez. III, 20/10/2014, n.22228). Orbene, acclarato che – in virtù di quanto esposto in premessa - nella specie è stata proposta azione diretta ex art. 141 dlg. n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore del vettore, si espone quanto segue.
Innanzitutto, si deve tener conto dell'importo di €21.500,00 già pacificamente corrisposto a tale titolo dall'Assicurazione convenuta a mezzo di assegno bancario in data 11/4/2017, prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio. Ciò posto, richiamate le considerazioni in punto di diritto sopra delineate, va rilevato che all'esito della espletata CTU risulta accertato che la minore riportò, in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, “esiti algo-disfunzionali di: Politrauma con frattura scomposta dell' omero sinistro in sede diafisaria trattata cruentemente con impianto di filo metallico, successivamente rimosso;
frattura del pavimento dell'orbita destra con modesto pneumorbita, frattura della parete anteriore e posteriore del seno mascellare con emoseno, trattate conservativamente. Gli esiti cicatriziali riscontrati hanno un impatto estetico estremamente trascurabile, dunque non appaiono idonei a configurare un danno fisionomico o fisiognomico: in altri termini non si configura un pregiudizio dell'efficienza estetica, piuttosto una lesione dell'integrità fisica in sé e per sé considerata, da indovare nell'alveo del danno biologico permanente” (pag. 5 CTU). Il CTU ha inoltre accertato che lesioni “appaiono compatibili con il corretto uso dei presidi di protezione”. A seguito del sinistro risultano dunque conseguiti - secondo le condivisibili valutazioni del consulente d'ufficio - giorni 40 di invalidità temporanea assoluta e giorni 40 di invalidità temporanea parziale al 50% e postumi permanenti invalidanti nella misura dell'11% comprensivo del danno fisiognomico. Orbene, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesione macro-permanente, si ritiene di fare riferimento alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, in conformità all'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità secondo cui “i parametri delle 'Tabelle' predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”
(cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018). Pertanto, sulla scorta della Tabella del 2018 del Tribunale di Milano, avuto riguardo all'età del danneggiato-attore all'epoca dei fatti
(3 anni nel marzo del 2015), il danno non patrimoniale risarcibile è pari ad € 39.555,60, già
"personalizzato". È infatti noto, a tale proposito, che, in tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale possa correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva (Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243). Quanto alle spese mediche, invece, il CTU ha accertato che sono state presentante spese congrue “pari ad euro 26,91. Non sono necessarie spese future”. A questo punto, tenuto conto del summenzionato importo di €21.500,00 già pacificamente corrisposto da parte della Assicurazione convenuta in data
11/4/2017, il risarcimento del danno in favore della minore deve essere liquidato come segue: -
l'originario importo di € 39.555,60 dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale va devalutato al marzo del 2015 (data del sinistro), ed è così pari ad € 38.742,02; - a tale importo va sottratta la somma già corrisposta di €21.500,00 dopo averla devalutata alla data del sinistro (quindi
€ 21.057,79), così ottenendo l'importo di € 17.684,33; - a quest'ultimo importo va sommato il danno patrimoniale da spese mediche pari ad € 26,91, così ottenendo la somma di €17.711,14; - su detto importo sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancatogodimento della somma equivalente al danno subito, che possono essere calcolati applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle
SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT per un totale da risarcire ad oggi di € 18.413,53”.
Deducono gli appellanti: “In riferimento ai gravissimi danni subìti dalla minore
[...]
il CTU non ha considerato alcune essenziali componenti (di tali danni) e, cioè,: 1) CP_1 l'anomala secchezza dell'occhio destro, che rimane costantemente socchiuso;
2) la diversità ed asimmetria ora sussistenti, tra i due occhi, che si manifestano in modo sgradevole, in particolar modo quando la bambina ride;
3) l'arrossamento di una sola gota, dopo una (anche modesta) corsa o dopo altro (anche esiguo) sforzo;
4) le conseguenze invalidanti e, comunque, le lesioni interne, necessariamente subìte dall'encefalo, nonché l'assai grave danno sùbito dalla psiche della bambina,
a seguito delle gravi fratture al cranio (sia in prossimità dell'occhio destro, sia accanto alla mandibola), con inevitabile compromissione e menomazione della situazione precedente, che era di perfetta e di piena funzionalità dell'encefalo, nonché di integra personalità della bambina, in precedenza felice e gioiosa. Il violento sconvolgimento della lieta situazione originaria, a suo tempo goduta dalla bambina, ha determinato un grave ed irreparabile danno sia biologico (in particolare neurologico e psicologico), con l'inevitabile perdita della precedente personalità, gioiosa ed espansiva, nonché ulteriore perdita delle illimitate possibilità e capacità precedenti e delle allora illimitate 'chances', per la propria vita futura”.
Il motivo è infondato.
Tali ulteriori danni non sono stati riscontrati nella CTU cui le parti non hanno fatto osservazioni ritenendo pertanto condivisibili i risultati cui era pervenuto il Consulente tecnico d'ufficio.
Deducono ancora gli appellanti che “Spetta, altresì, alla bambina il risarcimento del gravissimo danno morale, da lei già subito fino ad oggi, nonché dell'inevitabile danno morale futuro, che sarà patito, per tutto il resto della sua vita”.
Deve tuttavia osservarsi che il danno morale è già considerato nelle tabelle del Tribunale di
Milano.
§ 8.6. — Con il sesto motivo di appello viene dedotta la: “MANIFESTA ERRONEITA' E
GRAVE INGIUSTIZIA DELLA COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE DI LITE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “Quanto alle spese processuali, si ritiene che la soccombenza reciproca giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e della compagnia assicurativa convenuta in solido e in quote uguali nei rapporti interni”.
Deducono gli appellanti: “Da ultimo, deve rilevarsi la manifesta ingiustizia ed erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti, anche per la compensazione, addirittura integrale, delle spese di lite. L'esclusiva responsabilità delle controparti, per il sinistro de quo, avrebbe dovuto comportare la condanna al pagamento di tutte le spese processuali a carico dei soli convenuti, considerato, anche il mancato pagamento delle ingenti somme poi sancite (pur se in misura ancora insufficiente) dalla sentenza impugnata, la quale, in tal modo, ha, comunque, evidenziato anche la necessità del presente giudizio. Correlativamente, risponde a Giustizia ed al disposto dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle controparti per tutte le assai ingenti spese processuali del necessario giudizio di primo grado, oltre al pagamento delle spese di CTU e di CTP (del pari necessarie), così da evitare agli attori una cospicua e del tutto ingiustificabile falcidia delle loro spettanze”.
Il motivo è fondato.
Gli attori erano vincitori nel giudizio di primo grado e dunque avevano diritto alle spese.
Il motivo deve comunque ritenersi superato a seguito della nuova liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio resosi necessario dal parziale accoglimento dell'appello.
§ 9. — In conclusione, deve essere dichiarata la responsabilità totale di CP_3 conducente dell'autovettura CP_10
§ 10. — Per quanto concerne la posizione di il danno da lei sofferto è pari Parte_1 ad € 2.499,36 tuttavia deve tenersi conto del versamento, da parte dell'assicurazione, della somma di
€ 6.450,00, da ritenersi pienamente satisfattiva delle sue pretese.
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado deve confermarsi il rigetto della sua domanda di risarcimento di danni ulteriori.
§ 11. — Parimenti deve essere confermata la condanna al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 18.413,53 in favore di (già detratto l'importo di € 21.500,00 Controparte_1 corrisposta dall'assicurazione).
§ 12. — La in solido con , debbono invece essere Controparte_4 CP_3 condannati a pagare ad AN DE la somma di € 6.000,00.
§ 13. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto si conferma deve dichiararsi l'esclusiva responsabilità di nella CP_3 causazione del sinistro avvenuto in data 20.03.2015.
La in solido con e UL RI, debbono essere Controparte_4 CP_3 condannati a pagare ad AN DE la somma di € 6.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
§ 14. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale: € 1.701,00 per un totale di € 5.077,00 oltre ad € 759,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00 per un totale di € 5.809,00 oltre ad € 804,00 per spese.
Esse vanno distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
§ 15. — Per analoghe ragioni le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico della mentre non vi è prova del pagamento delle spese del CTP. Controparte_7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed AN Parte_1
DE, in nome proprio, nonché in nome e per conto della minore nei confronti Controparte_1 di , e UL RI avverso la sentenza definitiva del Controparte_7 CP_3
Tribunale ordinario di Rieti n. 533/2020, così provvede:
a. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto si conferma:
1. dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro avvenuto in data CP_3
20.03.2015;
2. condanna la in solido con e UL RI, a Controparte_4 CP_3 pagare ad AN DE la somma di € 6.000,00;
3. condanna la in solido con e UL RI a Controparte_4 CP_3 rifondere agli appellanti le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avvocati Lucio De Angelis e Giampaolo Zirilli che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 759,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 5.809,00 ed € 804,00 per spese, oltre accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico della le spese della CTU. Controparte_7
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
TO RI
Sezione VI civile
R.G. 3557/2021
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 12:25
Presidente Dott. TO RI Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DE ANGELIS LUCIO
AVV. ZIRILLI GIAMPAOLO pres.
TI EA
Avv. DE ANGELIS LUCIO
AVV. ZIRILLI GIAMPAOLO
Controparte_1
Avv. DE ANGELIS LUCIO
AVV. ZIRILLI GIAMPAOLO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. CHIARINELLI LINO EMANUELE avv. Costa sost.
AVV. ROSCIONI CLAUDIO
CP_3
Avv.
RI ZI
Avv.
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR TO RI
RA AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. TO RI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3557 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) e EA TI (C.F.: Parte_1 C.F._1
sia in nome proprio, sia quali genitori esercenti la potestà sulla bambina C.F._2
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lucio De Angelis (C.F.: Controparte_1
- PEC: ), nonché, in via anche C.F._3 Email_1 disgiuntiva, dall'Avv. Giampaolo Zirilli (C.F.: - PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, in Roma, Via Email_2
Val Gardena n. 3, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
e
(C.F. e Partita Iva: ) rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_1 dall'Avv. dall'Avv. Lino Emanuele Chiarinelli (C.F.: – PEC: C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito Email_3 in Rieti, Via Michele Michaeli n.11, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
CP_3
- APPELLATO CONTUMACE-
e
ZI RI
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 07.06.2021 ed AN Parte_1
DE, in nome proprio, nonché in nome e per conto della minore hanno proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Rieti n. 533/2020, pubblicata in data 12.12.2020 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1417/2017, da essi promosso, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nei confronti di Controparte_1
e RI UL. Controparte_4 CP_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri e DE AN, Parte_1 sia in proprio che in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore CP_1
(terzo trasportato), hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...] [...]
(compagnia assicuratrice del veicolo attoreo) nonché i Sig.ri e Controparte_4 CP_3
RI UL, nelle rispettive qualità di conducente e proprietario del veicolo antagonista
Volkswagen PO, tg. BY 614 GD, assicurato, per la RCA, con la per Controparte_5 sentire accertare la responsabilità esclusiva del conducente nel sinistro occorso il CP_3
20/03/2015 e, per l'effetto, sentirlo condannare in solido con la al Controparte_4 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro. A fondamento della svolta domanda parte attrice esponeva che: - il giorno 20.3.2015, ore 8,05 circa, la Sig.ra accompagnava la propria bambina (dalla casa Parte_1 Controparte_1 coniugale) alla scuola materna di Coltodino, a bordo della propria auto Mitsubishi Colt, targata ED834YR. La bambina era sistemata sull'apposito seggiolino, fissato sul sedile posteriore, con le cinture di sicurezza regolarmente allacciate. La Sig.ra percorreva la Via Farense a Parte_1 velocità moderata e mantenendo la propria destra;
- nella direzione opposta a quella percorsa dalla
Sig.ra procedevano due vetture, la prima delle quali manteneva la propria destra, ma Parte_1 era seguita dalla Volkswagen PO, targata BY614GD, guidata dal Sig. . La Volkswagen CP_3
PO procedeva a velocità sostenuta e contro mano, tanto che invadeva completamente la corsia di marcia regolarmente percorsa dall'auto Mitsubishi. La persisteva, poi, in tale Controparte_6 illegittima condotta di guida, nonostante le ripetute segnalazioni, acustiche e luminose della sig.ra
(dalla propria auto Mitsubischi Colt); - all'altezza del numero civico 70 della Parte_1
Via Farense, nonostante la frenata, subito prudenzialmente effettuata dalla sig.ra Parte_1 sopravveniva l'inevitabile e violentissimo scontro frontale, causato dal persistere della illecita veloce condotta di guida del Sig. pervicacemente contro mano;
- a seguito della collisione frontale, CP_3
l'auto Mitsubishi, guidata dalla Sig.ra veniva trascinata indietro per circa 10 metri, Parte_1 tanto da rischiare di finire contro un albero;
- nell'immediatezza intervenivano i Carabinieri di Passo
Corese che redigevano apposito verbale;
- sopraggiungeva anche un'autoambulanza e un pediatra per la minore;
- e la figlia venivano poi trasferite e ricoverate Parte_1 Controparte_1 presso il Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, entrambe in “codice rosso”, per gli interventi sanitari necessari;
- nei confronti del Sig. proponevano atto di denuncia- CP_3 querela per lesioni personali;
- per i danni occorsi in conseguenza del sinistro, formulavano richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice che provvedeva a corrispondere agli istanti, CP_4 in data 11/8/2016, l'importo di € 6.450,00 a mezzo di assegno bancario per i danni occorsi a
[...] nonché, in data 11/4/2017, l'importo di € 21.500,00 a mezzo di assegno bancario per i Parte_1 danni occorsi alla minore - gli attori accettavano le some di cui sopra Controparte_1 esclusivamente a titolo di acconto poiché non ritenevano gli importi riconosciuti dalla compagnia assicuratrice come congrui e la invitavano, pertanto, a procedere alla liquidazione della relativa differenza, anche in relazione ai danni riflessi occorsi al padre AN DE;
- gli attori invitavano inutilmente i convenuti a stipulare convenzione di negoziazione assistita. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, parte attrice concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni così come di seguito quantificati, in misura ridotta, nel foglio di precisazione delle conclusioni: “I - accertare l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3 per il sinistro verificatosi in data 20.3.2015 in prossimità del numero civico 70 della Via Farense;
II
– accogliere, correlativamente, la domanda risarcitoria proposta dai sigg.ri Parte_1
AN DE ed III – condannare, conseguentemente, il sig. e la Controparte_1 CP_3
in solido fra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni Controparte_7 patrimoniali e non patrimoniali subìti dagli attori;
IV – liquidare i danni ora detti, per
[...] in Euro 8.107,79=, per AN DE in Euro 5.200,00=, per la bambina Parte_1 [...] in Euro 31.710,00= o nelle somme, maggiori o minori, ritenute conformi a giustizia per CP_1 ciascuno dei tre attori, integrando, in ogni caso, la determinazione del danno con i seguenti fattori ulteriori: A) per la minore valutare anche i danni ulteriori, comportati: 1) Controparte_1 dall'anomala secchezza dell'occhio, che rimane costantemente socchiuso;
2) dall'attuale asimmetria tra i due occhi, che si manifesta, in modo sgradevole, in particolare quando la bambina ride;
3) dall'arrossamento di una sola gota dopo una corsa o dopo altro anche modesto sforzo;
B) per la sig.ra valutare il danno ulteriore determinato: 1) da costanti e lancinanti dolori al Parte_1 ginocchio, che si ripercuotono sull'intero corpo della stessa signora 2) dalla necessità Parte_1 di abbandonare i precedenti sport, anche per i vari dolori agli arti ed al corpo, che residuano dopo l'incidente e che appaiono ormai costanti nonché irreversibili. V – condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre Iva e Cpa e rimborso delle spese generali, nonché al pagamento delle spese di CTU e di consulenza di parte;
VI – ove occorra, richiedere chiarimenti al CTU”. Si costituiva in giudizio la Controparte_4 che, preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. “in quanto è omessa, o risulta assolutamente incerta, la determinazione della cosa oggetto della domanda, nonché la esposizione dei fatti e, soprattutto, degli elementi di diritto, e quindi il titolo, posti a fondamento della domanda e delle relative conclusioni (di cui ai nn.3 e 4 dell'art.163 c.p.c.)”. Nel merito, contestava la fondatezza delle avverse pretese, contestando in particolare il quantum debeatur tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato e delle somme già corrisposte da ritenersi integralmente satisfattive dei danni subiti. e RI ZI, ritualmente evocati in giudizio, CP_3 restavano contumaci”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: a) dichiara e Parte_1 CP_3
corresponsabili al 50% del sinistro occorso il 20/03/2015; b) rigetta le domanda risarcitorie
[...] proposte da e DE AN in proprio;
c) accoglie la domanda risarcitoria Parte_1 proposta da e DE AN nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla minore e, per l'effetto, tenuto conto dell'importo di €21.500,00 Controparte_1 già corrisposto a tale titolo, condanna al risarcimento dei Controparte_4 danni in favore della parte attrice che si liquidano in € 18.413,53 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
d) dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
e) pone le spese di
CTU definitivamente a carico di parte attrice e della compagnia assicurativa convenuta, in solido tra loro, e in quote uguali nei rapporti interni.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ed AN DE, in nome proprio, nonché Parte_1 in nome e per conto della minore hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nonché in accoglimento del presente appello: I – riformare la sentenza impugnata, escludendo, per la sig.ra l'applicazione della presunzione di responsabilità di Parte_1 cui all'art. 2054, comma 2, c.c., sia per la ineccepibile e pacifica condotta di guida della stessa sig.ra sia, comunque, per l'assoluta impossibilità di evitare lo scontro frontale, che è Parte_1 stato causato unicamente dalla temeraria condotta di guida del sig. il quale, procedeva, CP_3 in senso opposto, a velocità sostenuta nonché completamente contro mano, occupando la intera mezzeria legittimamente percorsa dalla sig.ra ed ignorando, altresì, le reiterate Parte_1 segnalazioni acustiche e luminose della sig.ra II – in via di estremo subordine, sancire Parte_1 la misura della corresponsabilità solo presunta (ma, in realtà, del tutto inesistente) della Sig.ra in ragione del 5%, in conformità della giurisprudenza regolatrice richiamata Parte_1 nel secondo motivo d'appello, con riferimento, peraltro, al ben diverso caso di invasione solo parziale della mezzeria di spettanza altrui, e, dunque, con la correlativa astratta possibilità – nel suddetto, completamente diverso caso - di evitare, in qualche modo, l'ineluttabile scontro frontale;
III – sancire, in ogni caso, il diritto della minore e del padre AN DE (in Controparte_1 quanto entrambi estranei alla condotta degli autoveicoli entrati in collisione) all'integrale risarcimento di tutti i danni da essi subìti; IV – condannare il sig. la sig.ra UL CP_3
RI e la in persona del legale rappresentante, in solido fra loro, Controparte_4 al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subìti dagli attori e non ancora risarciti, come precisato nel successivo punto V;
V – in via principale, condannare, in solido fra loro, sia la , in persona del legale rappresentante pro tempore, sia i Controparte_4 sigg.ri e UL RI a pagare: aa - alla minore le somme di ulteriori CP_3 Controparte_1
Euro 15.000,00, per i danni fisiognomici, nonché la somma di ulteriori Euro 25.000,00=, per i danni all'encefalo ed alla personalità nonché alla psiche della bambina ed, infine, al pagamento di ulteriori
Euro 15.000,00=, per il danno morale anche futuro subito della bambina, oltre interessi moratori e rivalutazione, o, comunque, al pagamento delle ulteriori somme aggiuntive, minori od anche maggiori, che – per i suddetti tre concorrenti titoli - saranno ritenute conformi a Giustizia dalla Corte
Ecc.ma; bb - alla sig.ra l'ulteriore somma di Euro 15.816,77 per le lesioni della Parte_1 propria persona, subìte dalla stessa Sig.ra oltre interessi moratori e rivalutazione, o, Parte_1 comunque, al pagamento delle diverse somme ulteriori, maggiori o minori, ritenute conformi a
Giustizia dalla Corte Ecc.ma; cc - alla Sig.ra la somma di Euro 8.000,00, per Parte_1 l'assai grave danno morale (già sofferto e da subire in futuro) per le lesioni e menomazioni gravissime, sofferte dalla bambina, o, comunque l'ulteriore somma, maggiore o minore, che la Corte
Ecc.ma riterrà giusta, previa radicale riforma della erronea statuizione di rigetto integrale dell'azione risarcitoria, proposta dalla madre a tale riguardo;
dd - al padre della bambina, sig.
AN DE, la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi moratori e rivalutazione, per il danno morale anche da lui certamente subito e da subire in futuro, in dipendenza delle gravissime lesioni sofferte dalla figlia;
o, comunque, al pagamento della maggiore o minore somma, che la Corte CP_1
Ecc.ma determinerà, secondo Giustizia, al momento della decisione della presente causa;
ee – condannare UL RI e la (in persona del legale CP_3 Controparte_7 rappresentante), in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari sia del giudizio di primo grado, sia del giudizio di appello, oltre IVA e CPA nonché rimborso delle spese generali, con distrazione di tali spese in favore degli Avvocati Lucio De Angelis e Giampaolo Zirilli;
ff – condannare, infine, le controparti al pagamento di tutte le spese di CTU e di tutte le spese della consulenza tecnica di parte. Si chiede che la Corte Ecc.ma voglia acquisire (non appena saranno ritirati) i documenti relativi ai sopravvenuti accertamenti medici indicati nei suestesi motivi di appello IV e V. Si chiede, altresì, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., che la Corte Ecc.ma voglia disporre, occorrendo, l'acquisizione presso i Carabinieri di Passo Corese degli originali sia della planimetria, sia delle fotografie (del luogo del sinistro e delle autovetture entrate in collisione, con la evidenza anche – nell'interno delle autovetture - delle marce che erano inserite, al momento del sinistro, su ciascuno dei due autoveicoli entrati in collisione)”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di Controparte_4 risposta depositata in data 10.11.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis, respingere il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, n.533/2021, pronunciata in data 8.12.2020, pubblicata in data 12.12.2020, non notificata, per tutte le ragioni spiegate nel presente atto di costituzione in giudizio e, dunque, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la pronuncia del Giudice di prime cure. Con vittoria di spese, compensi professionali, Rivalsa, Cap ed Iva ai sensi di legge”.
§ 6. — All'udienza del 14.06.2022 è stata dichiarata la contumacia di e UL CP_3
RI.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello si articola in sei motivi.
§ 8.1. — Il primo motivo è così rubricato: “RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DEL SIG. RI, PER L' INGIUSTIFICABILE ED IMPROVVISA INVASIONE DI TUTTA L'OPPOSTA
MEZZERIA STRADALE, SULLA QUALE PROCEDEVA, TOTALMENTE SULLa PROPRIA
DESTRA, L'AUTO CONDOTTA CON LA CONSEGUENTE Controparte_8
ASSOLUTA IMPOSSIBILITA' – PER LA STESSA SIG.RA CACCIAMANI - DI EVITARE LO
SCONTRO FRONTALE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Facendo applicazione delle coordinate interpretative innanzi descritte al caso di specie, l'adito giudicante ritiene non superata la presunzione di corresponsabilità prevista dal summenzionato art. 2054 co.2 c.c., atteso che nessuno dei testi escussi riferiva di aver assistito personalmente al sinistro, restando pertanto incerta la dinamica.
Invero, l'unico elemento probatorio a sostegno della ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori è costituito dalla dichiarazione spontanea resa dal convenuto conducente della CP_3
, che in data 25/3/2015 (cinque giorni dopo il sinistro) si presentava presso gli Controparte_6 uffici della Stazione CC di Fara in Sabina ammettendo di essersi portato sul lato opposto della corsia di marcia per evitare di investire un cane che stava attraversando la strada.
Ebbene, tenuto conto, per un verso, del lacunoso quadro probatorio, dal quale neanche risulta un verbale di accertamento di violazioni del codice della strada e, per altro verso, della carenza della prova positiva in ordine alla condotta dell'attrice esente da colpa, in particolare sotto il profilo della velocità tenuta al momento del sinistro, si ritiene che, in applicazione della richiamata presunzione di corresponsabilità, l'evento lesivo verificatosi sia imputabile ad entrambi i conducenti nella misura del 50% ciascuno”.
Deducono gli appellanti: “Al riguardo, sono decisivi gli accertamenti eseguiti dalla Stazione dei Carabinieri di Passo Corese, relativi, sia alle dichiarazioni del sig. sia alla individuazione CP_3 delle rispettive posizioni dei due autoveicoli: quello del totalmente contro mano;
quello della CP_3 sig.ra rigorosamente procedente sulla propria destra. Al riguardo, il rapporto dei Parte_1
Carabinieri accerta quanto segue: “Giova precisare che il conducente del veicolo PO tg. BY614GD alle ore 8.05 circa del 20.3.2015, mentre percorreva la S.P. Farense con direzione di marcia verso la frazione di Passo Corese del Comune di Fara Sabina, dopo aver superato il civico n. 70 di una civile abitazione, INVADEVA LA CORSIA OPPOSTA AL PROPRIO Parte_2 verosimilmente per accingersi ad eseguire una manovra di svolta a sinistra ed immettersi nella via
Piana San Giovanni, o soltanto per un ERRORE DI MANOVRA, dovuto ad una presumibile distrazione nella guida del proprio mezzo”. Anche la planimetria, allegata al rapporto dei
Carabinieri, individua, inequivocabilmente, le rispettive posizioni di entrambi i veicoli ed, in particolare, la totale invasione (da parte dell'auto del sig. della mezzeria opposta, di CP_3 spettanza esclusiva dell'auto della sig.ra così da rendere evidente l'assoluta Parte_1 impossibilità, per la sig.ra di evitare lo scontro frontale, con la conseguente Parte_1 inapplicabilità della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.. Privo di ogni rilevanza
è, poi, l'accenno della sentenza impugnata all'eventuale (e del tutto improbabile) velocità non prudenziale dell'autovettura della sig.ra che accompagnava (in perfetto orario) la Parte_1 propria bambina all'asilo, ormai assai vicino al luogo del sinistro. Infatti, la velocità, maggiore o minore, dell'autovettura della non poteva avere incidenza alcuna sulla pretesa Parte_1
'evitabilità' del sinistro. Quest'ultimo, infatti, avrebbe potuto essere evitato soltanto … volando al di sopra dell'auto del sig. . CP_3
Il motivo è fondato.
Invero “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (Cass. Sez. 3, 20/11/2024, n. 29927, Rv.
672909 - 01).
Nel caso di specie deve osservarsi che, come si evince dal verbale redatto dai Carabinieri della
Stazione di Fara Sabina l'autovettura WW “invadeva la corsia opposta al proprio senso di marcia”
e collideva con l'autovettura che invece” percorreva la predetta strada provinciale nella propria Pt_3 corsia di marcia”. Aggiungevano gli operanti che “L'impatto frontale tra i suddetti mezzi avveniva in modo repentino al punto tale che, nessuno dei predetti conducenti, riusciva ad arrestare la corsa dei propri veicoli”.
Lo stesso , conducente dell'autovettura WW PO, in data 25.03.2015 dichiarava CP_3 ai Carabinieri di aver dovuto effettuare una manovra improvvisa per evitare di investire un cane portandosi “sul lato opposto della mia corsia di marcia e, in quel preciso attimo, notavo che transitava, su quest'ultima corsia, un altro utente della strada ovvero un veicolo di colore bianco, presumibilmente una Mitsubishi. Non riuscivo a evitare l'impatto con il suddetto veicolo”. Cont Dunque il conducente della invadeva repentinamente la corsia di marcia andando ad impattare con il veicolo che percorreva regolarmente la propria corsia. Pt_3
La condotta di guida del conducente della appare pertanto gravemente negligente CP_10 tanto che nei suoi confronti veniva elevata la contravvenzione per violazione degli articoli 143, comma 7 e 13 del C.d.S. È evidente che la conducente di quest'ultimo, trovandosi la strada improvvisamente sbarrata, nulla poteva fare per evitare l'impatto.
Inoltre, dalle fotografie in atti, si evince che l'autovettura Colt, al momento dell'impatto, aveva la terza marcia inserita e pertanto deve ritenersi, trattandosi di una piccola utilitaria, che la stessa stesse procedendo ad una velocità moderata.
Infine, l'autovettura WW aveva dimensioni maggiori rispetto alla talché, per la Pt_3 conducente di quest'ultima, era impossibile evitare l'impatto anche considerata la limitata larghezza della strada provinciale “Farense” in cui si è verificato l'incidente.
Dunque, deve ritenersi superata la presunzione di cui all'articolo 2054 cc e la responsabilità del sinistro deve essere addebitata, per intero, a , conducente dell'autovettura CP_3 CP_10
La bambina si trovava sul seggiolino come da dichiarazioni rilasciate dal teste
[...]
. Testimone_1
Tale circostanza è altresì avvalorata dalle lesioni subite dalla minore agli arti ed alla testa.
In caso contrario le lesioni sarebbero state di gran lunga più gravi.
Dunque, non vi è stato alcun concorso di colpa nella causazione dell'incidente.
§ 8.2. — Il secondo motivo di appello è rubricato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 2054 C.C. ED
ILLEGITTIMA PRETERMISSIONE DELLA GRAVISSIMA COLPA DEL SIG. CP_3
CHE, IN OGNI CASO, HA UN RILIEVO PREVALENTE ED ASSORBENTE”.
L'esame di tale motivo deve considerarsi assorbito dall'accoglimento del motivo che precede.
§ 8.3. — Il terzo motivo di appello è rubricato: “MANIFESTA ERRONEITA' DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO, ANCHE IN ORDINE AL RIGETTO DELLA FONDATA ED
INECCEPIBILE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE, SUBITO SIA
DALLA MADRE DELLA BA, SIG.RA SIA DAL PADRE, Parte_1
SIG. EA TI, A CAUSA DELLE GRAVISSIME FERITE E FRATTURE
RIPORTATE DALLA LORO BA, NONCHÈ PER LE ANGOSCIE SOFFERTE
DURANTE I DUE INTERVENTI CHIRURGICI ED, IN FUTURO (E PER TUTTA LA VITA), A
CAUSA DELLE ANSIE E PREOCCUPAZIONI, NECESSARIAMENTE CAUSATE DALLE
MENOMAZIONI PERMANENTI E DAI TRAUMI ANCHE PSICOLOGICI, PERSISTENTI IN
TUTTA LA VITA FUTURA DELLA BA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la predetta allegazione, peraltro affetta da totale genericità, sia rimasta priva di riscontri probatori specifici, anche tenuto conto della deposizione dei testimoni interrogati che nulla riferivano in merito.
Ne consegue che la domanda risarcitoria spiegata da AN DE in proprio deve essere rigettata”. Deducono gli appellanti che “III.
1. Con il presente terzo motivo di appello, si deduce la manifesta erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata anche per l'esclusione di ogni risarcimento, per entrambi i genitori della bambina, per il danno non patrimoniale dai genitori subìto fino ad ora, nonché per il danno non patrimoniale da subire in futuro, per le gravissime lesioni, fratture e menomazioni subìte dalla loro bambina, con gravi conseguenze invalidanti e mortificanti, che, purtroppo, permarranno per tutta la vita futura dell'intera famiglia”.
Deve innanzitutto osservarsi al riguardo che nel giudizio di primo grado, Parte_1 non ha richiesto la liquidazione dei danni riflessi talché tale domanda, avanzata per la prima volta in appello, deve essere considerata tardiva e quindi inammissibile.
Per quanto concerne la posizione di AN DE deve rilevarsi che “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. Sez.
3, 11/11/2019, n. 28989, Rv. 656223 - 01).
“Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato” (Cass. Sez. 3, 11/07/2017, n. 17058, Rv. 644964 - 01).
Nel caso di specie deve tenersi conto che AN DE è il padre della minore la CP_1 quale, al momento del sinistro, aveva tre anni e subiva un ricovero in ospedale ed operazioni al braccio ed alla testa.
È evidente, pertanto, lo strazio del genitore dovuto alle lesioni subite dalla figlia di pochi anni costretta a subire diversi interventi chirurgici con il timore che ella potesse subire lesioni permanenti.
Egli pertanto ha diritto a vedersi risarcito il danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale può essere liquidato equitativamente nella misura di complessivi € 6.000,00.
Le stime del danno sono effettuate ai valori attuali della moneta e devono ritenersi comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. § 8.4. — Il quarto motivo di appello è rubricato: “ULTERIORE DANNO PATRIMONIALE
ED ANCHE MORALE SUBITO DALLA SIG.RA PER LE LESIONI Parte_1
INVALIDANTI DA LEI PERSONALMENTE SUBITE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Accertata la corresponsabilità, va a questo punto esaminato il profilo del quantum del danno patito dal in proprio, Parte_1 tenuto conto che costei, ancor prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, ha già percepito dall'assicurazione convenuta la complessiva somma di € 6.450,00 in data 11/8/2016 a mezzo di assegno bancario (circostanza pacifica)... All'esito della CTU - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della ampia motivazione a sostegno delle conclusioni- risulta accertato che abbia Parte_1 subito a seguito dell'infortunio danni non patrimoniali così determinati: Inabilità Temporanea
Assoluta di 10 gg, Inabilità Temporanea Parziale di gg 10 al 50%, Inabilità Temporanea Parziale di gg 20 al 25%, nonché Invalidità Permanente pari al 2% per “lievi esiti algo-disfunzionali di ginocchio e gamba destra, ematomi parete addominale in trauma della strada. Cervicalgia Pt_4 cronica post-traumatica” (pag. 5 CTU). Sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose, va innanzitutto rilevata l'applicazione, nel caso di specie, delle tabelle di cui all'art. 139 del D.L. vo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), trattandosi di lesioni di lieve entità (cosiddette
"micropermanenti") derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Sicchè, in base ai valori giornalieri sanciti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.L. vo n.
209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico il D.M. 22 luglio 2019 di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (cd. micropermanenti) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore, pari a 37 anni all'epoca dei fatti, andrebbe liquidato nell'importo totale di € 2.499,36. Per quanto riguarda, invece, i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attore … Pertanto, nel caso di lesioni micropermanenti, il c.d. danno morale va liquidato in termini di personalizzazione del danno mediante l'applicazione di un aumento nei limiti della disposizione di cui al co. 3 dell'art. 139 Cod. Ass. … Tanto premesso, nella specie, applicando i principi ora esposti va evidenziato che l'esigua incidenza delle lesioni patite dall'attore sia in termini di inabilità assoluta che in termini di postumi permanenti non consenta di presumere la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello già considerato a titolo di danno biologico;
sarebbe stato onere dell'attore allegare quantomeno gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio morale. Atteso che l'attore si è limitato a richiedere una ulteriore somma a titolo di personalizzazione, nulla può pertanto essere risarcito in via di personalizzazione del danno non patrimoniale come sopra valutato. Non risultano peraltro documentate spese mediche, pertanto nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'importo complessivo per danni patrimoniali e non patrimoniali è pari ad € 2.499,36 e va, tuttavia, decurtato del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore, risultando dunque pari ad € 1.249,68. Ebbene, anche applicando a tale importo la maggiorazione dovuta a titolo di interessi per il danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., è di tutta evidenza che la somma di € 6.450,00, pacificamente corrisposta a da parte della Assicurazione convenuta prima dell'instaurazione dell'odierno Parte_1 giudizio, debba ritenersi pienamente satisfattiva della pretesa attorea. Ne deriva che la domanda di risarcimento di ulteriori danni svolta da va rigettata”. Parte_1
L'appellante chiede innanzitutto che gli venga liquidato il danno biologico nella misura liquidata dal proprio CTP dott. Persona_1
Tale richiesta non può essere accolta essendo la consulenza di parte una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio.
Deduce ancora l'appellante “l'inattendibilità della CTU, particolarmente ostile alla sig.ra
Infatti, la relazione di CTU, riduce a soli due punti i quattro punti di invalidità Parte_1 permanente, che, invece, erano stati recentemente accertati (prima del giudizio), dagli stessi esperti consulenti tecnici di (certamente favorevoli soltanto alla loro mandante). Invero, tali CP_4 consulenti avversari, poco tempo prima, avevano riconosciuto quattro punti di invalidità permanente, per i quali la loro mandante aveva, sùbito pagato il correlativo risarcimento: v. la CP_4 lettera di ell'11.8.2016, ns. doc. n. 6 del fascicolo di primo grado. CP_4
Il CTU tenta di giustificare il proprio dimezzamento dei quattro punti di invalidità permanente, inequivocabilmente affermati, pochissimo tempo prima, dalla stessa Controparte, deducendo un preteso (e del tutto ingiustificabile) “miglioramento” della Sig.ra Parte_1 peraltro in pieno contrasto con i recentissimi accertamenti degli stessi tecnici di Controparte relativi a quattro punti di invalidità permanente e, quindi, del tutto invariabile ed irreversibile”.
La deduzione è infondata.
Si legge sul punto nella CTU “Si segnala infine che in fase stragiudiziale alla sig.ra
[...] era riconosciuta una invalidità permanente pari al 4% (danno biologico permanente), Parte_1 allo stato attuale evoluta positivamente. In tal senso è noto che il requisito della permanenza e della irreversibilità dei postumi non rappresentano principi o concetti sovrapponibili. I postumi permanenti sono teoricamente emendabili o modificabili, in riferimento ad un possibile miglioramento o peggioramento ma, ad avvenuta guarigione clinica, non è dato oggettivamente prevedere l'evoluzione”.
Dunque, il CTU riscontrava un miglioramento nelle condizioni di e Parte_1 pertanto quantificava in due i punti di invalidità. Le parti non presentavano osservazioni critiche talché tali risultati debbono essere considerati attendibili.
§ 8.5. — Il quinto motivo di appello è rubricato: “ESATTO COMPUTO DEI GRAVISSIMI
DANNI SUBITI DALLA BA ELENA TI E CORRELATIVE ULTERIORI
CONDANNE, A CARICO DELLE CONTROPARTI”
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Quanto al danno lamentato per conto del terzo trasportato - la minore - occorre innanzitutto precisare che, secondo il consolidato Controparte_1 orientamento giurisprudenziale, il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Cassazione civile sez. III, 20/10/2014, n.22228). Orbene, acclarato che – in virtù di quanto esposto in premessa - nella specie è stata proposta azione diretta ex art. 141 dlg. n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore del vettore, si espone quanto segue.
Innanzitutto, si deve tener conto dell'importo di €21.500,00 già pacificamente corrisposto a tale titolo dall'Assicurazione convenuta a mezzo di assegno bancario in data 11/4/2017, prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio. Ciò posto, richiamate le considerazioni in punto di diritto sopra delineate, va rilevato che all'esito della espletata CTU risulta accertato che la minore riportò, in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, “esiti algo-disfunzionali di: Politrauma con frattura scomposta dell' omero sinistro in sede diafisaria trattata cruentemente con impianto di filo metallico, successivamente rimosso;
frattura del pavimento dell'orbita destra con modesto pneumorbita, frattura della parete anteriore e posteriore del seno mascellare con emoseno, trattate conservativamente. Gli esiti cicatriziali riscontrati hanno un impatto estetico estremamente trascurabile, dunque non appaiono idonei a configurare un danno fisionomico o fisiognomico: in altri termini non si configura un pregiudizio dell'efficienza estetica, piuttosto una lesione dell'integrità fisica in sé e per sé considerata, da indovare nell'alveo del danno biologico permanente” (pag. 5 CTU). Il CTU ha inoltre accertato che lesioni “appaiono compatibili con il corretto uso dei presidi di protezione”. A seguito del sinistro risultano dunque conseguiti - secondo le condivisibili valutazioni del consulente d'ufficio - giorni 40 di invalidità temporanea assoluta e giorni 40 di invalidità temporanea parziale al 50% e postumi permanenti invalidanti nella misura dell'11% comprensivo del danno fisiognomico. Orbene, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesione macro-permanente, si ritiene di fare riferimento alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, in conformità all'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità secondo cui “i parametri delle 'Tabelle' predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”
(cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018). Pertanto, sulla scorta della Tabella del 2018 del Tribunale di Milano, avuto riguardo all'età del danneggiato-attore all'epoca dei fatti
(3 anni nel marzo del 2015), il danno non patrimoniale risarcibile è pari ad € 39.555,60, già
"personalizzato". È infatti noto, a tale proposito, che, in tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale possa correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva (Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243). Quanto alle spese mediche, invece, il CTU ha accertato che sono state presentante spese congrue “pari ad euro 26,91. Non sono necessarie spese future”. A questo punto, tenuto conto del summenzionato importo di €21.500,00 già pacificamente corrisposto da parte della Assicurazione convenuta in data
11/4/2017, il risarcimento del danno in favore della minore deve essere liquidato come segue: -
l'originario importo di € 39.555,60 dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale va devalutato al marzo del 2015 (data del sinistro), ed è così pari ad € 38.742,02; - a tale importo va sottratta la somma già corrisposta di €21.500,00 dopo averla devalutata alla data del sinistro (quindi
€ 21.057,79), così ottenendo l'importo di € 17.684,33; - a quest'ultimo importo va sommato il danno patrimoniale da spese mediche pari ad € 26,91, così ottenendo la somma di €17.711,14; - su detto importo sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancatogodimento della somma equivalente al danno subito, che possono essere calcolati applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle
SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT per un totale da risarcire ad oggi di € 18.413,53”.
Deducono gli appellanti: “In riferimento ai gravissimi danni subìti dalla minore
[...]
il CTU non ha considerato alcune essenziali componenti (di tali danni) e, cioè,: 1) CP_1 l'anomala secchezza dell'occhio destro, che rimane costantemente socchiuso;
2) la diversità ed asimmetria ora sussistenti, tra i due occhi, che si manifestano in modo sgradevole, in particolar modo quando la bambina ride;
3) l'arrossamento di una sola gota, dopo una (anche modesta) corsa o dopo altro (anche esiguo) sforzo;
4) le conseguenze invalidanti e, comunque, le lesioni interne, necessariamente subìte dall'encefalo, nonché l'assai grave danno sùbito dalla psiche della bambina,
a seguito delle gravi fratture al cranio (sia in prossimità dell'occhio destro, sia accanto alla mandibola), con inevitabile compromissione e menomazione della situazione precedente, che era di perfetta e di piena funzionalità dell'encefalo, nonché di integra personalità della bambina, in precedenza felice e gioiosa. Il violento sconvolgimento della lieta situazione originaria, a suo tempo goduta dalla bambina, ha determinato un grave ed irreparabile danno sia biologico (in particolare neurologico e psicologico), con l'inevitabile perdita della precedente personalità, gioiosa ed espansiva, nonché ulteriore perdita delle illimitate possibilità e capacità precedenti e delle allora illimitate 'chances', per la propria vita futura”.
Il motivo è infondato.
Tali ulteriori danni non sono stati riscontrati nella CTU cui le parti non hanno fatto osservazioni ritenendo pertanto condivisibili i risultati cui era pervenuto il Consulente tecnico d'ufficio.
Deducono ancora gli appellanti che “Spetta, altresì, alla bambina il risarcimento del gravissimo danno morale, da lei già subito fino ad oggi, nonché dell'inevitabile danno morale futuro, che sarà patito, per tutto il resto della sua vita”.
Deve tuttavia osservarsi che il danno morale è già considerato nelle tabelle del Tribunale di
Milano.
§ 8.6. — Con il sesto motivo di appello viene dedotta la: “MANIFESTA ERRONEITA' E
GRAVE INGIUSTIZIA DELLA COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE DI LITE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “Quanto alle spese processuali, si ritiene che la soccombenza reciproca giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e della compagnia assicurativa convenuta in solido e in quote uguali nei rapporti interni”.
Deducono gli appellanti: “Da ultimo, deve rilevarsi la manifesta ingiustizia ed erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti, anche per la compensazione, addirittura integrale, delle spese di lite. L'esclusiva responsabilità delle controparti, per il sinistro de quo, avrebbe dovuto comportare la condanna al pagamento di tutte le spese processuali a carico dei soli convenuti, considerato, anche il mancato pagamento delle ingenti somme poi sancite (pur se in misura ancora insufficiente) dalla sentenza impugnata, la quale, in tal modo, ha, comunque, evidenziato anche la necessità del presente giudizio. Correlativamente, risponde a Giustizia ed al disposto dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle controparti per tutte le assai ingenti spese processuali del necessario giudizio di primo grado, oltre al pagamento delle spese di CTU e di CTP (del pari necessarie), così da evitare agli attori una cospicua e del tutto ingiustificabile falcidia delle loro spettanze”.
Il motivo è fondato.
Gli attori erano vincitori nel giudizio di primo grado e dunque avevano diritto alle spese.
Il motivo deve comunque ritenersi superato a seguito della nuova liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio resosi necessario dal parziale accoglimento dell'appello.
§ 9. — In conclusione, deve essere dichiarata la responsabilità totale di CP_3 conducente dell'autovettura CP_10
§ 10. — Per quanto concerne la posizione di il danno da lei sofferto è pari Parte_1 ad € 2.499,36 tuttavia deve tenersi conto del versamento, da parte dell'assicurazione, della somma di
€ 6.450,00, da ritenersi pienamente satisfattiva delle sue pretese.
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado deve confermarsi il rigetto della sua domanda di risarcimento di danni ulteriori.
§ 11. — Parimenti deve essere confermata la condanna al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 18.413,53 in favore di (già detratto l'importo di € 21.500,00 Controparte_1 corrisposta dall'assicurazione).
§ 12. — La in solido con , debbono invece essere Controparte_4 CP_3 condannati a pagare ad AN DE la somma di € 6.000,00.
§ 13. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto si conferma deve dichiararsi l'esclusiva responsabilità di nella CP_3 causazione del sinistro avvenuto in data 20.03.2015.
La in solido con e UL RI, debbono essere Controparte_4 CP_3 condannati a pagare ad AN DE la somma di € 6.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
§ 14. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale: € 1.701,00 per un totale di € 5.077,00 oltre ad € 759,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00 per un totale di € 5.809,00 oltre ad € 804,00 per spese.
Esse vanno distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
§ 15. — Per analoghe ragioni le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico della mentre non vi è prova del pagamento delle spese del CTP. Controparte_7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed AN Parte_1
DE, in nome proprio, nonché in nome e per conto della minore nei confronti Controparte_1 di , e UL RI avverso la sentenza definitiva del Controparte_7 CP_3
Tribunale ordinario di Rieti n. 533/2020, così provvede:
a. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto si conferma:
1. dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro avvenuto in data CP_3
20.03.2015;
2. condanna la in solido con e UL RI, a Controparte_4 CP_3 pagare ad AN DE la somma di € 6.000,00;
3. condanna la in solido con e UL RI a Controparte_4 CP_3 rifondere agli appellanti le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avvocati Lucio De Angelis e Giampaolo Zirilli che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 759,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 5.809,00 ed € 804,00 per spese, oltre accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico della le spese della CTU. Controparte_7
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
TO RI