Articolo 3 della Legge 15 aprile 2024, n. 55
Articolo 2Articolo 4
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8 maggio 2024
Art. 3. Definizione dell'educatore professionale
socio-pedagogico 1. L'educatore professionale socio-pedagogico e' un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica.
Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficolta' o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.
2. L'educatore professionale socio-pedagogico puo' operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e puo' svolgere attivita' didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.
3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico puo' essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
Entrata in vigore il 8 maggio 2024