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Sentenza 19 maggio 2021
Sentenza 19 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2021, n. 19777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19777 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette le conclusioni del PG osi\ ..rch sizu i (t," atzt,trp Nse.3.1,3 c\31.,)0A,Arp Penale Sent. Sez. 1 Num. 19777 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Data Udienza: 08/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catanzaro, competente ex artt. 633, comma 1, e 11 cod.proc.pen., con l'ordinanza indicata in rubrica ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di revisione proposta da IA IO con riguardo alla sentenza pronunciata il 24.04.2015 dal Tribunale di Palmi, confermata con sentenza 12.07.2016 della Corte d'appello di Reggio Calabria, definitiva (quanto ai reati di cui ai capi C e D) il 15.11.2017, formulata sotto i seguenti due profili: - inconciliabilità dei fatti più rilevanti accertati nella sentenza con quelli stabiliti nelle sentenze definitive pronunciate il 13.07.2013 dalla Corte di assise di Palmi e il 30.06.2015 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, che avevano giudicato i coimputati del IA per gli stessi fatti-reato e per reati connessi;
- omessa valutazione di una serie di elementi di prova di valore rilevante improntati al discarico della posizione del IA e già acquisiti al processo. La Corte territoriale rilevava che le due sentenze in comparazione erano state prodotte su supporto informatico in copia informale priva dell'attestazione di irrevocabilità, in violazione dell'art. 633 comma 2 cod.proc.pen.; che inoltre difettava l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove giustificatrici dell'istanza di revisione;
che le argomentazioni difensive consistevano in una totale rilettura delle fonti di prova poste a fondamento della condanna del IA, proponendo una diversa valutazione del compendio intercettivo, dei messaggi scambiati dalla vittima, del giudizio di attendibilità dei collaboratori, della valenza dei riscontri e delle dichiarazioni testimoniali, basata sulle sentenze della Corte di assise di Palmi e della Corte d'appello di Reggio Calabria, così confondendo i casi di revisione di cui alle lettere a) e c) dell'art. 630 del codice di rito, in modo da non consentire di individuare lo specifico elemento in grado di incrinare il giudizio di colpevolezza, né di valutarne l'incidenza sulla tenuta del complessivo compendio probatorio;
in ogni caso, al di là della critica espressa sui profili di contraddittorietà logica e di diversa valutazione delle fonti di prova rispetto alle precedenti sentenze, mancava l'individuazione di un fatto storico empiricamente diverso che fosse stato accertato da tali sentenze;
quanto alle prove nuove indicate nell'istanza di revisione, esse erano per lo più costituite da integrazioni istruttorie di cui era stata già rigettata l'istanza di acquisizione nel giudizio di merito, o sulle quali la Corte d'appello non si era pronunciata ma la relativa doglianza era stata riproposta nel ricorso per cassazione, con conseguente esclusione del requisito della novità; infine, l'annotazione di p.g. del 29.05.2011 costituiva un elemento del tutto neutro rispetto al thema probandum e comunque cedevole rispetto al consistente compendio probatorio già valutato nel giudizio di merito. 2. Ricorre per cassazione IA IO, a mezzo dei difensori avv. Nicola 1 RA e avv. Giovanni Vecchio, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 630 e segg. cod.proc.pen., nonché manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. I motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della presente sentenza così come stabilito dall'art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen., deducono anzitutto l'irrilevanza della carenza di riscontro cartaceo della irrevocabilità delle sentenze pronunciate il 13.07.2013 dalla Corte di assise di Palmi e il 30.06.2015 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, in quanto la natura definitiva delle due decisioni era stata accertata nel giudizio di merito definito con la sentenza oggetto dell'istanza di revisione;
sarebbe stato comunque onere del giudice adito acquisire d'ufficio i provvedimenti eventualmente mancanti in ossequio al principio di conservazione;
censurano quindi la motivazione dell'ordinanza gravata nella parte in cui aveva rilevato la mancata focalizzazione degli elementi nuovi di prova e delle questioni di fatto diversamente accertati nelle sentenze in raffronto, lamentando l'errore in cui era incorsa sul punto la Corte territoriale;
contestano poi la ritenuta irrilevanza del dato probatorio costituito dall'annotazione di p.g. del 29.05.2011, stante la natura decisiva del thema probandum riguardante la regolarità del rapporto professionale tra il ricorrente e i genitori della testimone di giustizia. Premessa la diversa funzione della fase rescindente e della fase rescissoria del giudizio di revisione, e precisato l'ambito del giudizio di ammissibilità demandato alla Corte d'appello con riguardo ai casi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 630 cod.proc.pen., che deve sempre tenere conto del principio per cui la revisione della sentenza di condanna è consentita anche quando l'esito del nuovo giudizio possa risolversi in un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato idoneo a legittimare una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 comma 2 del codice di rito, il ricorrente contesta che la difesa si fosse limitata a proporre una mera rilettura delle fonti di prova poste a base del giudicato di condanna, rilevando, in particolare, l'avvenuta indicazione della corretta impostazione interpretativa del colloquio oggetto dell'intercettazione telefonica eseguita il 13.08.2011 presso il carcere di Larino tra il marito e la figlia della testimone di giustizia, munita di un obiettivo valore di discarico per il ricorrente ed invece utilizzata dai giudici di merito per sostenere il diretto coinvolgimento dell'avv. Cacciola;
deduce che la telefonata era stata valutata in senso diametralmente opposto dalla Corte d'assise di Palmi, individuando l'unico responsabile nell'avv. OR IS, e riporta sul punto ampi stralci dell'originaria istanza di revisione. Il ricorrente deduce ancora che nell'istanza di revisione era stata indicata la scarsissima attendibilità dell'unico testimone d'accusa, OR IS, ritenuto affidabile dai giudici di merito, e invece mendace o comunque privo di efficaci 2 probante dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, trascrivendo anche su questo punto ampi brani dell'istanza ex art. 633 cod.proc.pen.; lamenta che diversi passaggi della citata sentenza 30.06.2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria erano stati trasferiti dai giudici di merito nella sentenza di condanna del ricorrente, valorizzandoli agli effetti di affermarne la colpevolezza pur deponendo essi chiaramente per il discarico dell'avv. Cacciola;
illustra anche questo punto mediante richiami ai contenuti dell'istanza di revisione. Il ricorrente deduce altresì l'avvenuta indicazione anche di altre intercettazioni telefoniche e di una serie di dialoghi registrati in ambientale completamente ignorati dai giudici di merito, muniti perciò del requisito della novità, che avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione da parte dell'ordinanza impugnata sotto il profilo della loro capacità di incidere sulla tenuta del giudicato di condanna;
riporta al riguardo ampi stralci dell'istanza originaria di revisione relativi al contenuto e al significato probatorio delle suddette conversazioni;
censura inoltre la motivazione della sentenza con cui questa Corte Suprema aveva annullato solo in parte la sentenza di condanna dell'avv. Cacciola, laddove non aveva esteso ai reati di cui agli artt. 611 e 378 cod.pen. (per i quali la condanna dell'imputato era divenuta definitiva) i medesimi criteri di giudizio che avevano condotto all'annullamento del capo relativo alla violazione dell'art. 610 cod.pen. per omessa dimostrazione del contributo concorsuale del ricorrente nella condotta ascritta all'avv. OR IS, in contrasto con quanto statuito dalla Corte d'assise di Palmi;
lamenta il mancato esame da parte della Suprema Corte del tema cruciale dell'inesistenza di una ritrattazione della testimone di giustizia e ribadisce che l'assunzione degli elementi di prova chiesti dalla difesa sarebbe stata in grado di incidere sulla tenuta complessiva del giudicato di condanna, censurando l'inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua deduzione. 2. Questa Corte ha affermato il principio per cui in tema di ricorso per cassazione la denunzia cumulativa, in forma promiscua e perplessa, dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581 comma 1 lett. d) e 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., non spettando al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1 n. 39122 3 del 22/09/2015, Rv. 264535; Sez. 6 n. 800 del 6/12/2011, dep. 2012, Rv. 251528). Tale vizio risulta particolarmente evidente nel ricorso qui in esame, connotato da un'esposizione confusa, perplessa e alternativa di ragioni il cui filo conduttore è costituito da una critica - in punto di fatto più che in diritto - della condanna pronunciata nei confronti dell'avv. IO Cacciola per i reati di cui agli artt. 611 e 378 cod.pen., aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991, all'esito del giudizio definito con la sentenza n. 1003 del 2018 emessa in data 15.11.2017 da questa Corte Suprema (Sez. 5), nei diretti riguardi della cui motivazione si appuntano, nell'ultima parte dell'atto di impugnazione, le censure del ricorrente. Il ricorso, del resto, neppure si confronta puntualmente con le ragioni argomentative per le quali l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna, limitandosi il ricorrente sostanzialmente a riprodurre, sia pure in forma sunteggiata, i medesimi contenuti dell'originaria richiesta ex art. 633 cod.proc.pen., come dimostrano gli insistiti richiami - mediante pedissequa trasposizione testuale - delle pagine della richiesta stessa, di cui si compone la maggior parte del ricorso: sotto tale profilo, il ricorso presenta una natura aspecifica che lo rende (ulteriormente) inammissibile, in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la natura generica delle censure, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione gravata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849). 3. La mancanza di una chiara e precisa indicazione delle richieste e dei motivi che le sorreggono, richiesta a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione dal combinato disposto degli artt. 581 comma 1 lett. d) e 591 comma 1 lett. c) del codice di rito, emerge già dalla promiscua e confusa deduzione in via continuamente alternativa, a supporto del ricorso, dei casi di revisione di cui alle lettere a) e c) dell'art. 630 cod.proc.pen., che sono invece caratterizzati da presupposti nettamente distinti sul piano logico-giuridico. La confusione concettuale deriva dal fatto che il ricorrente sembra individuare ripetutamente le nuove prove, che non sarebbero state valutate dalla sentenza di condanna e che sarebbero idonee a dimostrare che l'avv. Cacciola doveva essere prosciolto da tutti i reati a lui ascritti quantomeno ai sensi del capoverso dell'art. 530 cod.proc.pen., negli elementi valorizzati dalle sentenze pronunciate il 13.07.2013 dalla Corte di assise di Palmi e il 30.06.2015 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nei confronti dei coimputati, in particolare dell'avvocato 4 OR IS, che sarebbe stato individuato quale autore unico ed esclusivo delle condotte incriminate (con conseguente esclusione di un concorso nei reati dell'odierno ricorrente), così sovrapponendo il tema dell'inconciliabilità dei giudicati con quello dell'esistenza di nuove prove decisive. 3.1. Le censure dedotte avverso la parte motiva dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione con riguardo al caso di cui alla lettera a) dell'art. 630 del codice di rito sono peraltro di per sé inammissibili sotto plurimi profili di diritto. 3.1.1. Sotto un primo profilo di natura formale, il provvedimento impugnato ha rilevato correttamente che le sentenze in data 13.07.2013 della Corte di assise di Palmi e 30.06.2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria sono state prodotte su mero supporto informatico, in copia semplice priva dell'attestazione di irrevocabilità, in palese violazione dell'art. 633 comma 2 cod.proc.pen. il quale stabilisce che alla richiesta di revisione ex art. 630 comma 1 lett. a) devono essere unite le copie autentiche delle sentenze di cui si assume l'inconciliabilità con la condanna riportata. Si tratta di una formalità stabilita a pena di inammissibilità della richiesta di revisione dal successivo art. 634 comma 1 (Sez. 6 n. 25794 del 10/03/2008, Rv. 241243), ed essa, stante la natura di mezzo di impugnazione straordinaria dell'istituto della revisione, deve essere inderogabilmente osservata, e non può essere surrogata dalla prova aliunde indirettamente ricavata della natura irrevocabile delle due sentenze, come sostenuto dal ricorrente. 3.1.2. Sotto un secondo profilo, di natura più sostanziale, deve osservarsi che il caso di revisione di cui alla lett. a) dell'art. 630 cod.proc.pen. postula logicamente l'esistenza e la formazione di un giudicato esterno e, per così dire, "inconsapevole" su fatti inconciliabili con quelli stabiliti a fondamento della condanna di cui si chiede la revisione, mentre nel caso in esame è pacifico che le sentenze in data 13.07.2013 della Corte d'assise di Palmi e 30.06.2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria sono state acquisite nel processo a carico dell'avv. Cacciola e dunque i contenuti dei relativi accertamenti di fatto sono entrati a far parte, ex art. 238 bis cod.proc.pen., del materiale probatorio su cui è stato fondato il giudizio di condanna del ricorrente, con la conseguenza che ogni censura in punto di - asserita - divergente o erronea valutazione degli stessi fatti nei processi definiti con le suddette sentenze doveva essere fatta valere nell'ambito del medesimo giudizio di merito, anche eventualmente con gli ordinari mezzi di impugnazione ivi previsti sotto il profilo dell'esistenza di un vizio di omessa o contraddittoria motivazione in cui fosse incorso il giudice d'appello, e non invece con lo strumento della revisione, che costituisce un mezzo di v, impugnazione straordinaria di natura revocatoria e non può essere utilizzato per - 5 far valere vizi della decisione, ormai coperti dal giudicato, che potevano e dovevano essere dedotti con gli ordinari mezzi di impugnazione. 3.1.3. Infine, deve essere ribadito il principio, affermato costantemente da questa Corte, per cui il concetto di inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento di due sentenze irrevocabili, idoneo a fondare il caso di revisione di cui all'art. 630 lett. a) cod.proc.pen., non deve essere correlato alla mera contraddittorietà logica tra le valutazioni sviluppate nelle due decisioni, ma deve riguardare un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici esaminati dalle stesse (Sez. 1 n. 8419 del 14/10/2016, dep. 21/02/2017, Rv. 269757); la divergente valutazione invece, da parte delle due sentenze, di elementi normativi della fattispecie, fondata sulla medesima ricostruzione in punto di fatto, può condurre legittimamente a un diverso esito processuale nei confronti di due imputati separatamente giudicati, senza che ciò determini l'insorgenza di un contrasto di giudicati, proprio perché il fatto oggetto di diversa valutazione è il medesimo (Sez. 6 n. 34927 del 17/04/2018, Rv. 273749), e dunque non è configurabile in radice il presupposto della inconciliabilità oggettiva tra fatti storico-naturalistici diversi posti a fondamento delle due decisioni;
in definitiva, non sono i giudizi diversamente formulati sulla capacità dimostrativa delle prove o sulla interpretazione di norme giuridiche che possono giustificare un'istanza di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) del codice di rito. Il ricorrente, invece, ha dedotto espressamente, a fondamento della richiesta di revisione, una diversa valutazione, da parte delle sentenze in comparazione, del ruolo svolto dal coimputato e concorrente nel reato avv. OR IS nella medesima vicenda (con particolare riguardo all'interpretazione del significato di una conversazione telefonica intercettata il 13.08.2011), che sarebbe idoneo a escludere il contributo concorsuale dell'avv. Cacciola, così valorizzando una mera contraddittorietà logica nell'apprezzamento probatorio dello stesso fatto da due prospettive soggettive distinte che - anche ove fosse effettivamente riscontrata - esula completamente dal tema dell'inconciliabilità oggettiva di giudicati postulata dal caso di revisione di cui alla lettera a) dell'art. 630 del codice di rito. 4. Parimenti inammissibili sono le censure del ricorrente riguardanti la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione sotto il profilo della lettera c) dell'art. 630 cod.proc.pen. 4.1. Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220443, che per "prove nuove" rilevanti ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate 6 neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (da ultima, ex plurimis, Sez. 5 n. 12763 del 9/01/2020, Rv. 279068): correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha escluso la natura di prove nuove, deducibili a sostegno della richiesta di revisione, delle istanze istruttorie svolte dal ricorrente nel giudizio di merito e non accolte dalla Corte d'appello o dichiarate inammissibili dalla Corte di cassazione. Resta ovviamente fermo il principio sancito nell'art. 637 comma 3 cod.proc.pen. che il giudice, in sede di revisione, non può mai pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, anche se erroneamente apprezzate dal giudice di merito per effetto di travisamento, potendo il relativo vizio essere fatto valere soltanto mediante gli ordinari strumenti di impugnazione (Sez. 3 n. 34970 del 3/11/2020, Rv. 280046); l'istituto della revisione, infatti, è un mezzo straordinario di impugnazione che consente, eccezionalmente e nei casi tassativamente previsti, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale, sicché non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (Sez. 2 n. 762 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 232988). 4.2. Il ricorrente, invece, si è limitato in larga misura a riproporre una serie di argomentazioni critiche riguardanti - dichiaratamente - le valutazioni degli elementi di prova acquisiti e utilizzati a carico dell'avv. Cacciola, contenute nella sentenza di condanna che ha definito il relativo giudizio, con particolare riferimento al significato della già citata intercettazione telefonica del 13.08.2011, all'attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni dell'avv. OR IS, all'erronea (in tesi) valutazione di taluni passaggi motivazionali ripresi dalla sentenza 30.06.2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria, censurando le conclusioni che ne sono state tratte, in ordine alla colpevolezza dell'imputato e alla tenuta logica della sua condanna, dai giudici di merito e dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza n. 1003 del 2018 (che aveva rigettato il ricorso dell'imputato con riguardo ai reati di cui agli artt. 611 e 378 cod.pen., aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991), sollecitando e prospettando, come tema del giudizio di revisione, una diversa lettura dei medesimi dati probatori che esula completamente dal presupposto del caso di revisione di cui alla lett. c) dell'art. 630 cod.proc.pen. Anche la doglianza relativa alla - dedotta - omessa considerazione, da parte dell'ordinanza impugnata, di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali che sarebbero state ignorate dalla sentenza di condanna, oltre a risultare proposta in termini generici e confusi (secondo il metodo costituito dal mero assemblaggio di 7 L(1- ' una serie di stralci dell'originaria richiesta di revisione) che non soddisfano il requisito della specificità del motivo, si risolve in realtà nel lamentare che la sentenza di merito avrebbe travisato o ritenuto ininfluente (erroneamente, secondo la tesi difensiva) il contenuto e il significato di tali conversazioni, proponendo ancora una volta una lettura alternativa di un materiale probatorio che non può definirsi "nuovo" agli effetti dell'art. 630 lett. c) del codice di rito, proprio perché già considerato, quantomeno implicitamente, nel processo definito con la sentenza di cui si chiede la revisione. E' sufficiente, sul punto, leggere la richiamata sentenza n. 1003 del 2018 di questa Corte, che ha definito il giudizio di merito, per rilevare che la natura di prova a discarico delle suddette conversazioni (e in particolare, tra le altre, di quelle captate il 15 e il 22 gennaio 2014 nello studio del ricorrente) era già stata espressamente dedotta a supporto dei motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna proposto dai difensori nell'interesse dell'imputato, e per rilevare che le relative doglianze erano state (allora) ritenute infondate perché miranti a ottenere una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità e - a fortiori - in quello di revisione. La stessa difesa del ricorrente, del resto, sembra rendersi conto di tale insuperabile preclusione, nella misura in cui - nell'ultima parte del ricorso qui in esame - finisce per introdurre un'inammissibile censura delle asserite contraddittorietà motivazionali in cui sarebbe incorsa la decisione della Corte di cassazione, i cui provvedimenti (costituendo il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato) sono di regola intangibili e sindacabili solo col rimedio di natura eccezionale del ricorso straordinario per errore di fatto nei casi tassativamente previsti dall'art. 625 bis cod.proc.pen. 4.3. L'ordinanza impugnata, dunque, non ha esorbitato dai limiti del giudizio rescindente fissati dall'art. 634 cod.proc.pen., avendo dato puntuale e adeguato conto della mera riproposizione da parte del ricorrente di motivi - caratterizzati dai profili di intrinseca inammissibilità sopra illustrati al punto 2 della presente motivazione - manifestamente estranei all'ambito tipico del giudizio di revisione e diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione di elementi di prova già esaminati o comunque già conosciuti nel giudizio di merito, ovvero prima facie inidonei a determinare l'effetto demolitorio del giudicato richiesto dall'art. 631 del codice di rito (Sez. 5 n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata nella somma di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , 8 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8/01/2021
lette le conclusioni del PG osi\ ..rch sizu i (t," atzt,trp Nse.3.1,3 c\31.,)0A,Arp Penale Sent. Sez. 1 Num. 19777 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Data Udienza: 08/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catanzaro, competente ex artt. 633, comma 1, e 11 cod.proc.pen., con l'ordinanza indicata in rubrica ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di revisione proposta da IA IO con riguardo alla sentenza pronunciata il 24.04.2015 dal Tribunale di Palmi, confermata con sentenza 12.07.2016 della Corte d'appello di Reggio Calabria, definitiva (quanto ai reati di cui ai capi C e D) il 15.11.2017, formulata sotto i seguenti due profili: - inconciliabilità dei fatti più rilevanti accertati nella sentenza con quelli stabiliti nelle sentenze definitive pronunciate il 13.07.2013 dalla Corte di assise di Palmi e il 30.06.2015 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, che avevano giudicato i coimputati del IA per gli stessi fatti-reato e per reati connessi;
- omessa valutazione di una serie di elementi di prova di valore rilevante improntati al discarico della posizione del IA e già acquisiti al processo. La Corte territoriale rilevava che le due sentenze in comparazione erano state prodotte su supporto informatico in copia informale priva dell'attestazione di irrevocabilità, in violazione dell'art. 633 comma 2 cod.proc.pen.; che inoltre difettava l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove giustificatrici dell'istanza di revisione;
che le argomentazioni difensive consistevano in una totale rilettura delle fonti di prova poste a fondamento della condanna del IA, proponendo una diversa valutazione del compendio intercettivo, dei messaggi scambiati dalla vittima, del giudizio di attendibilità dei collaboratori, della valenza dei riscontri e delle dichiarazioni testimoniali, basata sulle sentenze della Corte di assise di Palmi e della Corte d'appello di Reggio Calabria, così confondendo i casi di revisione di cui alle lettere a) e c) dell'art. 630 del codice di rito, in modo da non consentire di individuare lo specifico elemento in grado di incrinare il giudizio di colpevolezza, né di valutarne l'incidenza sulla tenuta del complessivo compendio probatorio;
in ogni caso, al di là della critica espressa sui profili di contraddittorietà logica e di diversa valutazione delle fonti di prova rispetto alle precedenti sentenze, mancava l'individuazione di un fatto storico empiricamente diverso che fosse stato accertato da tali sentenze;
quanto alle prove nuove indicate nell'istanza di revisione, esse erano per lo più costituite da integrazioni istruttorie di cui era stata già rigettata l'istanza di acquisizione nel giudizio di merito, o sulle quali la Corte d'appello non si era pronunciata ma la relativa doglianza era stata riproposta nel ricorso per cassazione, con conseguente esclusione del requisito della novità; infine, l'annotazione di p.g. del 29.05.2011 costituiva un elemento del tutto neutro rispetto al thema probandum e comunque cedevole rispetto al consistente compendio probatorio già valutato nel giudizio di merito. 2. Ricorre per cassazione IA IO, a mezzo dei difensori avv. Nicola 1 RA e avv. Giovanni Vecchio, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 630 e segg. cod.proc.pen., nonché manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. I motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della presente sentenza così come stabilito dall'art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen., deducono anzitutto l'irrilevanza della carenza di riscontro cartaceo della irrevocabilità delle sentenze pronunciate il 13.07.2013 dalla Corte di assise di Palmi e il 30.06.2015 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, in quanto la natura definitiva delle due decisioni era stata accertata nel giudizio di merito definito con la sentenza oggetto dell'istanza di revisione;
sarebbe stato comunque onere del giudice adito acquisire d'ufficio i provvedimenti eventualmente mancanti in ossequio al principio di conservazione;
censurano quindi la motivazione dell'ordinanza gravata nella parte in cui aveva rilevato la mancata focalizzazione degli elementi nuovi di prova e delle questioni di fatto diversamente accertati nelle sentenze in raffronto, lamentando l'errore in cui era incorsa sul punto la Corte territoriale;
contestano poi la ritenuta irrilevanza del dato probatorio costituito dall'annotazione di p.g. del 29.05.2011, stante la natura decisiva del thema probandum riguardante la regolarità del rapporto professionale tra il ricorrente e i genitori della testimone di giustizia. Premessa la diversa funzione della fase rescindente e della fase rescissoria del giudizio di revisione, e precisato l'ambito del giudizio di ammissibilità demandato alla Corte d'appello con riguardo ai casi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 630 cod.proc.pen., che deve sempre tenere conto del principio per cui la revisione della sentenza di condanna è consentita anche quando l'esito del nuovo giudizio possa risolversi in un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato idoneo a legittimare una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 comma 2 del codice di rito, il ricorrente contesta che la difesa si fosse limitata a proporre una mera rilettura delle fonti di prova poste a base del giudicato di condanna, rilevando, in particolare, l'avvenuta indicazione della corretta impostazione interpretativa del colloquio oggetto dell'intercettazione telefonica eseguita il 13.08.2011 presso il carcere di Larino tra il marito e la figlia della testimone di giustizia, munita di un obiettivo valore di discarico per il ricorrente ed invece utilizzata dai giudici di merito per sostenere il diretto coinvolgimento dell'avv. Cacciola;
deduce che la telefonata era stata valutata in senso diametralmente opposto dalla Corte d'assise di Palmi, individuando l'unico responsabile nell'avv. OR IS, e riporta sul punto ampi stralci dell'originaria istanza di revisione. Il ricorrente deduce ancora che nell'istanza di revisione era stata indicata la scarsissima attendibilità dell'unico testimone d'accusa, OR IS, ritenuto affidabile dai giudici di merito, e invece mendace o comunque privo di efficaci 2 probante dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, trascrivendo anche su questo punto ampi brani dell'istanza ex art. 633 cod.proc.pen.; lamenta che diversi passaggi della citata sentenza 30.06.2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria erano stati trasferiti dai giudici di merito nella sentenza di condanna del ricorrente, valorizzandoli agli effetti di affermarne la colpevolezza pur deponendo essi chiaramente per il discarico dell'avv. Cacciola;
illustra anche questo punto mediante richiami ai contenuti dell'istanza di revisione. Il ricorrente deduce altresì l'avvenuta indicazione anche di altre intercettazioni telefoniche e di una serie di dialoghi registrati in ambientale completamente ignorati dai giudici di merito, muniti perciò del requisito della novità, che avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione da parte dell'ordinanza impugnata sotto il profilo della loro capacità di incidere sulla tenuta del giudicato di condanna;
riporta al riguardo ampi stralci dell'istanza originaria di revisione relativi al contenuto e al significato probatorio delle suddette conversazioni;
censura inoltre la motivazione della sentenza con cui questa Corte Suprema aveva annullato solo in parte la sentenza di condanna dell'avv. Cacciola, laddove non aveva esteso ai reati di cui agli artt. 611 e 378 cod.pen. (per i quali la condanna dell'imputato era divenuta definitiva) i medesimi criteri di giudizio che avevano condotto all'annullamento del capo relativo alla violazione dell'art. 610 cod.pen. per omessa dimostrazione del contributo concorsuale del ricorrente nella condotta ascritta all'avv. OR IS, in contrasto con quanto statuito dalla Corte d'assise di Palmi;
lamenta il mancato esame da parte della Suprema Corte del tema cruciale dell'inesistenza di una ritrattazione della testimone di giustizia e ribadisce che l'assunzione degli elementi di prova chiesti dalla difesa sarebbe stata in grado di incidere sulla tenuta complessiva del giudicato di condanna, censurando l'inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua deduzione. 2. Questa Corte ha affermato il principio per cui in tema di ricorso per cassazione la denunzia cumulativa, in forma promiscua e perplessa, dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581 comma 1 lett. d) e 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., non spettando al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1 n. 39122 3 del 22/09/2015, Rv. 264535; Sez. 6 n. 800 del 6/12/2011, dep. 2012, Rv. 251528). Tale vizio risulta particolarmente evidente nel ricorso qui in esame, connotato da un'esposizione confusa, perplessa e alternativa di ragioni il cui filo conduttore è costituito da una critica - in punto di fatto più che in diritto - della condanna pronunciata nei confronti dell'avv. IO Cacciola per i reati di cui agli artt. 611 e 378 cod.pen., aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991, all'esito del giudizio definito con la sentenza n. 1003 del 2018 emessa in data 15.11.2017 da questa Corte Suprema (Sez. 5), nei diretti riguardi della cui motivazione si appuntano, nell'ultima parte dell'atto di impugnazione, le censure del ricorrente. Il ricorso, del resto, neppure si confronta puntualmente con le ragioni argomentative per le quali l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna, limitandosi il ricorrente sostanzialmente a riprodurre, sia pure in forma sunteggiata, i medesimi contenuti dell'originaria richiesta ex art. 633 cod.proc.pen., come dimostrano gli insistiti richiami - mediante pedissequa trasposizione testuale - delle pagine della richiesta stessa, di cui si compone la maggior parte del ricorso: sotto tale profilo, il ricorso presenta una natura aspecifica che lo rende (ulteriormente) inammissibile, in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la natura generica delle censure, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione gravata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849). 3. La mancanza di una chiara e precisa indicazione delle richieste e dei motivi che le sorreggono, richiesta a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione dal combinato disposto degli artt. 581 comma 1 lett. d) e 591 comma 1 lett. c) del codice di rito, emerge già dalla promiscua e confusa deduzione in via continuamente alternativa, a supporto del ricorso, dei casi di revisione di cui alle lettere a) e c) dell'art. 630 cod.proc.pen., che sono invece caratterizzati da presupposti nettamente distinti sul piano logico-giuridico. La confusione concettuale deriva dal fatto che il ricorrente sembra individuare ripetutamente le nuove prove, che non sarebbero state valutate dalla sentenza di condanna e che sarebbero idonee a dimostrare che l'avv. Cacciola doveva essere prosciolto da tutti i reati a lui ascritti quantomeno ai sensi del capoverso dell'art. 530 cod.proc.pen., negli elementi valorizzati dalle sentenze pronunciate il 13.07.2013 dalla Corte di assise di Palmi e il 30.06.2015 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nei confronti dei coimputati, in particolare dell'avvocato 4 OR IS, che sarebbe stato individuato quale autore unico ed esclusivo delle condotte incriminate (con conseguente esclusione di un concorso nei reati dell'odierno ricorrente), così sovrapponendo il tema dell'inconciliabilità dei giudicati con quello dell'esistenza di nuove prove decisive. 3.1. Le censure dedotte avverso la parte motiva dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione con riguardo al caso di cui alla lettera a) dell'art. 630 del codice di rito sono peraltro di per sé inammissibili sotto plurimi profili di diritto. 3.1.1. Sotto un primo profilo di natura formale, il provvedimento impugnato ha rilevato correttamente che le sentenze in data 13.07.2013 della Corte di assise di Palmi e 30.06.2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria sono state prodotte su mero supporto informatico, in copia semplice priva dell'attestazione di irrevocabilità, in palese violazione dell'art. 633 comma 2 cod.proc.pen. il quale stabilisce che alla richiesta di revisione ex art. 630 comma 1 lett. a) devono essere unite le copie autentiche delle sentenze di cui si assume l'inconciliabilità con la condanna riportata. Si tratta di una formalità stabilita a pena di inammissibilità della richiesta di revisione dal successivo art. 634 comma 1 (Sez. 6 n. 25794 del 10/03/2008, Rv. 241243), ed essa, stante la natura di mezzo di impugnazione straordinaria dell'istituto della revisione, deve essere inderogabilmente osservata, e non può essere surrogata dalla prova aliunde indirettamente ricavata della natura irrevocabile delle due sentenze, come sostenuto dal ricorrente. 3.1.2. Sotto un secondo profilo, di natura più sostanziale, deve osservarsi che il caso di revisione di cui alla lett. a) dell'art. 630 cod.proc.pen. postula logicamente l'esistenza e la formazione di un giudicato esterno e, per così dire, "inconsapevole" su fatti inconciliabili con quelli stabiliti a fondamento della condanna di cui si chiede la revisione, mentre nel caso in esame è pacifico che le sentenze in data 13.07.2013 della Corte d'assise di Palmi e 30.06.2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria sono state acquisite nel processo a carico dell'avv. Cacciola e dunque i contenuti dei relativi accertamenti di fatto sono entrati a far parte, ex art. 238 bis cod.proc.pen., del materiale probatorio su cui è stato fondato il giudizio di condanna del ricorrente, con la conseguenza che ogni censura in punto di - asserita - divergente o erronea valutazione degli stessi fatti nei processi definiti con le suddette sentenze doveva essere fatta valere nell'ambito del medesimo giudizio di merito, anche eventualmente con gli ordinari mezzi di impugnazione ivi previsti sotto il profilo dell'esistenza di un vizio di omessa o contraddittoria motivazione in cui fosse incorso il giudice d'appello, e non invece con lo strumento della revisione, che costituisce un mezzo di v, impugnazione straordinaria di natura revocatoria e non può essere utilizzato per - 5 far valere vizi della decisione, ormai coperti dal giudicato, che potevano e dovevano essere dedotti con gli ordinari mezzi di impugnazione. 3.1.3. Infine, deve essere ribadito il principio, affermato costantemente da questa Corte, per cui il concetto di inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento di due sentenze irrevocabili, idoneo a fondare il caso di revisione di cui all'art. 630 lett. a) cod.proc.pen., non deve essere correlato alla mera contraddittorietà logica tra le valutazioni sviluppate nelle due decisioni, ma deve riguardare un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici esaminati dalle stesse (Sez. 1 n. 8419 del 14/10/2016, dep. 21/02/2017, Rv. 269757); la divergente valutazione invece, da parte delle due sentenze, di elementi normativi della fattispecie, fondata sulla medesima ricostruzione in punto di fatto, può condurre legittimamente a un diverso esito processuale nei confronti di due imputati separatamente giudicati, senza che ciò determini l'insorgenza di un contrasto di giudicati, proprio perché il fatto oggetto di diversa valutazione è il medesimo (Sez. 6 n. 34927 del 17/04/2018, Rv. 273749), e dunque non è configurabile in radice il presupposto della inconciliabilità oggettiva tra fatti storico-naturalistici diversi posti a fondamento delle due decisioni;
in definitiva, non sono i giudizi diversamente formulati sulla capacità dimostrativa delle prove o sulla interpretazione di norme giuridiche che possono giustificare un'istanza di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) del codice di rito. Il ricorrente, invece, ha dedotto espressamente, a fondamento della richiesta di revisione, una diversa valutazione, da parte delle sentenze in comparazione, del ruolo svolto dal coimputato e concorrente nel reato avv. OR IS nella medesima vicenda (con particolare riguardo all'interpretazione del significato di una conversazione telefonica intercettata il 13.08.2011), che sarebbe idoneo a escludere il contributo concorsuale dell'avv. Cacciola, così valorizzando una mera contraddittorietà logica nell'apprezzamento probatorio dello stesso fatto da due prospettive soggettive distinte che - anche ove fosse effettivamente riscontrata - esula completamente dal tema dell'inconciliabilità oggettiva di giudicati postulata dal caso di revisione di cui alla lettera a) dell'art. 630 del codice di rito. 4. Parimenti inammissibili sono le censure del ricorrente riguardanti la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione sotto il profilo della lettera c) dell'art. 630 cod.proc.pen. 4.1. Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220443, che per "prove nuove" rilevanti ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate 6 neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (da ultima, ex plurimis, Sez. 5 n. 12763 del 9/01/2020, Rv. 279068): correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha escluso la natura di prove nuove, deducibili a sostegno della richiesta di revisione, delle istanze istruttorie svolte dal ricorrente nel giudizio di merito e non accolte dalla Corte d'appello o dichiarate inammissibili dalla Corte di cassazione. Resta ovviamente fermo il principio sancito nell'art. 637 comma 3 cod.proc.pen. che il giudice, in sede di revisione, non può mai pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, anche se erroneamente apprezzate dal giudice di merito per effetto di travisamento, potendo il relativo vizio essere fatto valere soltanto mediante gli ordinari strumenti di impugnazione (Sez. 3 n. 34970 del 3/11/2020, Rv. 280046); l'istituto della revisione, infatti, è un mezzo straordinario di impugnazione che consente, eccezionalmente e nei casi tassativamente previsti, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale, sicché non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (Sez. 2 n. 762 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 232988). 4.2. Il ricorrente, invece, si è limitato in larga misura a riproporre una serie di argomentazioni critiche riguardanti - dichiaratamente - le valutazioni degli elementi di prova acquisiti e utilizzati a carico dell'avv. Cacciola, contenute nella sentenza di condanna che ha definito il relativo giudizio, con particolare riferimento al significato della già citata intercettazione telefonica del 13.08.2011, all'attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni dell'avv. OR IS, all'erronea (in tesi) valutazione di taluni passaggi motivazionali ripresi dalla sentenza 30.06.2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria, censurando le conclusioni che ne sono state tratte, in ordine alla colpevolezza dell'imputato e alla tenuta logica della sua condanna, dai giudici di merito e dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza n. 1003 del 2018 (che aveva rigettato il ricorso dell'imputato con riguardo ai reati di cui agli artt. 611 e 378 cod.pen., aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991), sollecitando e prospettando, come tema del giudizio di revisione, una diversa lettura dei medesimi dati probatori che esula completamente dal presupposto del caso di revisione di cui alla lett. c) dell'art. 630 cod.proc.pen. Anche la doglianza relativa alla - dedotta - omessa considerazione, da parte dell'ordinanza impugnata, di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali che sarebbero state ignorate dalla sentenza di condanna, oltre a risultare proposta in termini generici e confusi (secondo il metodo costituito dal mero assemblaggio di 7 L(1- ' una serie di stralci dell'originaria richiesta di revisione) che non soddisfano il requisito della specificità del motivo, si risolve in realtà nel lamentare che la sentenza di merito avrebbe travisato o ritenuto ininfluente (erroneamente, secondo la tesi difensiva) il contenuto e il significato di tali conversazioni, proponendo ancora una volta una lettura alternativa di un materiale probatorio che non può definirsi "nuovo" agli effetti dell'art. 630 lett. c) del codice di rito, proprio perché già considerato, quantomeno implicitamente, nel processo definito con la sentenza di cui si chiede la revisione. E' sufficiente, sul punto, leggere la richiamata sentenza n. 1003 del 2018 di questa Corte, che ha definito il giudizio di merito, per rilevare che la natura di prova a discarico delle suddette conversazioni (e in particolare, tra le altre, di quelle captate il 15 e il 22 gennaio 2014 nello studio del ricorrente) era già stata espressamente dedotta a supporto dei motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna proposto dai difensori nell'interesse dell'imputato, e per rilevare che le relative doglianze erano state (allora) ritenute infondate perché miranti a ottenere una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità e - a fortiori - in quello di revisione. La stessa difesa del ricorrente, del resto, sembra rendersi conto di tale insuperabile preclusione, nella misura in cui - nell'ultima parte del ricorso qui in esame - finisce per introdurre un'inammissibile censura delle asserite contraddittorietà motivazionali in cui sarebbe incorsa la decisione della Corte di cassazione, i cui provvedimenti (costituendo il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato) sono di regola intangibili e sindacabili solo col rimedio di natura eccezionale del ricorso straordinario per errore di fatto nei casi tassativamente previsti dall'art. 625 bis cod.proc.pen. 4.3. L'ordinanza impugnata, dunque, non ha esorbitato dai limiti del giudizio rescindente fissati dall'art. 634 cod.proc.pen., avendo dato puntuale e adeguato conto della mera riproposizione da parte del ricorrente di motivi - caratterizzati dai profili di intrinseca inammissibilità sopra illustrati al punto 2 della presente motivazione - manifestamente estranei all'ambito tipico del giudizio di revisione e diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione di elementi di prova già esaminati o comunque già conosciuti nel giudizio di merito, ovvero prima facie inidonei a determinare l'effetto demolitorio del giudicato richiesto dall'art. 631 del codice di rito (Sez. 5 n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata nella somma di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , 8 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8/01/2021