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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2079/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 2079/2023 CC da:
AVV. (C.F. ) del Foro di Venezia, in proprio;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. e P.IVA ), di seguito solo con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1 CP_1
BE NT (C.F. ) del Foro di Milano, dell'avv. Nicola Barbaro (C.F. C.F._2
) del Foro di Como e dell'avv. Chiara Montagner (C.F. C.F._3
del Foro di Venezia, giusta procura in atti. C.F._4
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1673/2023, pubblicata in data 28.09.2023 ed emessa nel procedimento R.G. n. 4994/2020 dal Tribunale di Venezia.
In punto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI
Per : Pt_1
“in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza
1 impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via Principale
- accogliere l'appello formulato per i motivi tutti dedotti in narrativa e riformare integralmente la sentenza n. 1673/23 emessa dal Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice Onorario Elisa Borile, in data 28.09.2023, a definizione del giudizio rubricato sub r.g. n. 4994/2020, depositata in data
28.09.23 per l'effetto
- accogliendo tutte le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
«Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
Nel merito: accertare e dichiarare la totale infondatezza, in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, della pretesa creditoria azionata ex adverso in via monitoria, per le ragioni dettagliate in narrativa e per quanto si verrà ad argomentare nel prosieguo del Giudizio.
Per l'effetto: revocare il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 584/2020, R.G. 1729/2020 del Tribunale di Venezia),
Per l'effetto: accertare e dichiarare che il Sig. non è tenuto a corrispondere le somme rivendicate Parte_1 da controparte ed indicate nelle fatture n. 3277/19, 11533/19 e 21817/19»
e contestualmente, rigettando di tutte le domande, istanze e difese formulate dalle Parti Appellate sia nell'ambito del giudizio di primo grado che nel presente giudizio di appello per le ragioni tutte dedotte in atti;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via Istruttoria
Con ogni riserva e salvezza di Legge anche in termini di rinnovazione della richiesta di c.t.u.”.
Per CP_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, respingere l'appello proposto dall'Avv.
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1673/2023, Pt_1 pubblicata in data 28 settembre 2023, R.G. n. 4994/2020, Repert. n. 5871/2023 del 2 ottobre 2023, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sez. I, G.O. Dott.ssa Elisa Borile;
2 IN OGNI CASO:
(i) respingere le istanze istruttorie dell'appellante;
(ii) con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi giudizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si ripropongono le domande proposte nel primo grado di giudizio, richiamando ivi espressamente le argomentazioni e le difese svolte negli atti, instandosi altresì ai fini dell'acquisizione nel presente giudizio del fascicolo di ufficio relativo al procedimento di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 01.07.2020, l'avv. proponeva Parte_1 opposizione (in proprio) avverso il decreto ingiuntivo n. 584/2020 pubblicato il 06.03.2020, n. r.g.
1729/2020, notificatogli da in data 25.05.2020, con il quale il Tribunale di Venezia gli aveva CP_1 ingiunto di corrispondere a quest'ultima la somma di € 13.419,65 oltre interessi come da domanda e spese di lite.
Spiegava che aveva siglato con - tramite procedura online - un contratto di fornitura di gas per CP_1 la propria abitazione in data 31.08.2017 e che fino al 06.03.2019 il rapporto era proseguito in maniera regolare, con emissione di fatture da parte della società e relativo pagamento dell'utente.
Precisava che, a decorrere da tale ultima data, aveva emesso la fattura n. 3277 “a conguaglio” CP_1 per un importo di € 4.947,72, seguita dalla fattura n. 11533 del 05.09.2019 “a conguaglio” per un importo di € 8.589,68 ed infine aveva inviato la fattura n. 21817 del 23.09.2019 sempre “a conguaglio” per un importo di € 158,25.
Riportava che, in data 04.10.2019, aveva ricevuto - a mezzo raccomandata - diffida di pagamento dei suddetti importi e che aveva provveduto a contestarne il contenuto, instaurando uno scambio di comunicazioni con i legali di senza addivenire ad una composizione stragiudiziale della CP_1 vertenza.
Rilevava l'insussistenza del credito in capo alla società, adducendo una “non veritiera” e “priva di supporto giustificativo” quantificazione dei consumi indicati nelle bollette allegate al ricorso monitorio, ritenendoli sovrastimati rispetto a quelli reali.
Sosteneva che la prova della conformità delle fatture al contatore doveva gravare sul gestore\fornitore, avendo contestato gli importi nella veste di utente del servizio di fornitura e non avendo - come mero consumatore - gli strumenti tecnici per verificare il reale consumo energetico.
3 Pretendeva che fosse controparte a dimostrare l'effettiva consistenza del credito e dell'adempimento agli obblighi inerenti alle “letture” del contatore (in contraddittorio con il consumatore).
Osservava che aveva agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale di CP_1 cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., non avendo rispettato la c.d. formula “prepagata” ovvero a “ricarica fissa”, in assenza di adeguati strumenti di monitoraggio dei consumi per avvisare l'utente di eccedenze rispetto alle soglie previste.
Rappresentava l'interesse ex art. 269 c.p.c. alla chiamata del terzo in manleva, Controparte_2 ipotizzando che il consumo anomalo potesse dipendere da un guasto alla caldaia coperto da polizza assicurativa.
Concludeva domandando l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo.
2. In data 24.11.2020, si costituiva in giudizio contrastando in fatto ed in diritto le deduzioni, CP_1 allegazioni e conclusioni avversarie.
Esponeva che il negozio stipulato, negli articoli della sezione “informazioni precontrattuali e contrattuali”, era rispettoso del “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale” nonché del “Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 –
2019”.
Sottolineava la liceità dell'emissione di “fatture a conguaglio” nei confronti dei clienti finali sulla base delle misure comunicate e\o vidimate dai distributori e/o delle autoletture da parte dei clienti medesimi.
Insisteva per la corrispondenza fra i consumi addebitati nelle fatture e la quantità di gas naturale effettivamente consumata, secondo i parametri di cui al “Punto di riconsegna” identificativo dell'abitazione del somministrato.
Domandava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché la sua conferma.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2020, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione ed autorizzava parte opponente alla chiamata in causa di che si Controparte_2 costituiva mediante comparsa del 22.04.2021.
4. Con nota congiunta depositata in data 01.09.2023, l'avv. e la Compagnia Assicurativa Pt_1 dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo che prevedeva la rinuncia della domanda a spese compensate.
5. Con Sentenza N° 1673/2023 pubblicata in data 28.09.2023, il Tribunale di Venezia ha statuito:
“1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 584/2020 R.G. 1729/2020 del Tribunale di Venezia;
4 2) Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2547,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a..
3) Dichiara estinta la causa in relazione alla domanda in garanzia a spese compensate tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.”
6. Con atto di citazione iscritto in data21.11.2023, l'avv. ha proposto Appello Parte_1 avverso detta pronuncia, formulando/reiterando le seguenti doglianze:
- non ha giustificato le fatture “a conguaglio” redatte sulla base di consumi non effettivi ma CP_1 solo stimati ed ha disciplinato in maniera irregolare la c.d. ricarica preventiva mensile da € 75,00;
- sarebbe spettato a provare sia il corretto importo dovuto, sia la corrispondenza fra quanto CP_1 riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore;
- sarebbe spettato sempre a produrre in giudizio le c.d. fatture di distribuzione, emesse dal CP_1 soggetto terzo erogatore del gas;
- i consumi sono errata anche rispetto alla tariffa prevista dal contratto sottoscritto in base al prezzo per metro cubo di gas erogato;
- non costituisce “riconoscimento di debito” la mail del 07.03.2019 del seguente tenore: “Buongiorno, in considerazione dell'importo vorrei rateizzare la fattura indicata. Posso avere un modello da compilare e rimandarvi? Grazie”;
- non sono stati rispettati gli obblighi informativi circa la contabilizzazione dei consumi e circa l'utilizzo dei conguagli, essendo mancata la dotazione di un meccanismo di monitoraggio in tempo reale dei consumi, con sistema di avviso in caso di ingente mutamento in eccesso degli stessi.
7. In data 03.04.2024, si è costituita in II Grado contestando gli assunti di parte appellante, CP_1 domandando il rigetto delle pretese avversarie ed invocando la conferma di quanto statuito in I Grado.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09.06.2025, tenutasi con modalità cartolare.
9. L'Appello è infondato e va respinto.
A. La contestazione inerente all'asserito difetto di corrispondenza fra consumi fatturati e consumi effettivi risulta essere priva riscontro probatorio, tenuto conto dell'ampia documentazione prodotta da
CP_1
Quest'ultima ha depositato le comunicazioni avvenute a mezzo pec con la quale - Controparte_3 nella veste di società addetta alla distribuzione del gas - ha confermato i consumi di , sia nel Pt_1 momento iniziale della somministrazione del gas (“switch in”), sia alla fine (“switch out”).
5 Nell' “oggetto” della pec datata 10.11.2020 (v. doc. 15 fascicolo I , vi è specifico Pt_2 CP_1 riferimento al “P.D.R. 02690000452485”, acronimo di “punto di riconsegna”, identificativo in maniera univoca dell'ubicazione fisica di destinazione della consegna del gas al cliente somministrato.
In ordine a tale numero, riferibile all'abitazione dell'avv. , è stato verificato da parte della Pt_1 società di distribuzione un consumo pari a metri cubi 37.878, quantitativo equipollente a quello segnalato alla voce “lettura certa del 01.11.17” a pagina 1 della fattura n. 21817-G del 23.09.2019 azionata in via monitoria.
Con pec del 10.08.2020 (v. doc. 16 fascicolo I , la società di distribuzione del gas ha Pt_2 CP_1 avvallato altresì la cifra dei consumi di switch out, pari a metri cubi 53.000, indicata dalla somministrante alla voce “lettura finale del 30.06.19” alla pagina 1 della fattura di cui sopra.
Dunque, siffatte evidenze documentali hanno attestato la pretesa creditoria della somministrante, superando la valenza di documento unilaterale di natura meramente contabile caratterizzante le
“bollette”.
B. Nel caso in cui il cliente contesti le rilevazioni del soggetto somministrante, la “bolletta” perde qualsiasi valore probatorio, gravando sulla società che eroga il servizio l'onere di dimostrare la correttezza delle rilevazioni stesse.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato (v. Cass. Civ. Ord. n. 24253/2023) - in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito - che “debbono ribadirsi quelle che sono le tradizionali affermazioni di questa Corte in relazione alla fattispecie contrattuale di cui all'art. 1559 c.c.; e ciò a cominciare dal fatto che il principio secondo cui la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito “si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01)”.
Sebbene il contatore venga inteso quale strumento deputato alla misurazione dei consumi e come meccanismo di contabilizzazione con il consenso reciproco tra il somministrante ed il somministrato,
“l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore” - evidentemente - “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (v. ex multiis Cass. Civ. Ord. n.
13605\2019, cit., e Cass. Civ. Ord. n. 297\2020).
6 Ne scaturisce - dunque - un sistema in cui “grava sul somministrante l'onere di provare che il corretto funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (v. Cass. Civ. Sez. n. 23699\2016).
Alla luce di tale ultimo principio, va rimarcato che se è a carico del somministrante dare la prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. del quantitativo di gas fornito e - in caso di contestazione da parte dell'utente circa i consumi addebitatigli - dare prova della corrispondenza fra il dato risultante dal contatore e quello esposto in fattura, invece il cliente finale può vincere la presunzione di veridicità dei dati riportati in fattura dando la prova del reale consumo, motivando in maniera specifica eventuali anomalie riscontrate, non potendosi limitare ad una contestazione meramente generica, come quella mossa dall'avv. . Pt_1
C. Nel caso che ci interessa, l'appellante non è riuscito ad assolvere il proprio onere probatorio in ordine alla non veridicità dei consumi indicati in bolletta, avendo provveduto a dedurre e contestare solo genericamente la quantificazione dei consumi riportata sulle fatture.
non ha fornito compiuta prova circa l'eccessività degli importi fatturati, né ha allegato dati Pt_1 concreti di ciò indicativi, non avendo minimamente dimostrato l'incidenza dell'asserito guasto alla caldaia, profilo nemmeno coltivato in sede di gravame.
Nessun pregio è ascrivibile ai distinguo fra consumi presuntivi ed effettivi, perché entrambi non solo sono stati verificati dalla società distributrice, ma sono stati anche contemplati come validi parametri di rilievo per la quantificazione dal contratto sottoscritto e dalla normativa di settore.
In proposito, lo stesso contratto di somministrazione prevede, nella sezione “Informazioni precontrattuali”, al punto 9), che le fatture emesse in acconto con il sistema “in ricarica” possono essere oggetto di “conguaglio” a seguito della lettura operata dal soggetto Distributore competente,
“siano esse effettive o stimate”, stabilendo altresì che l'autolettura “sarà considerata come lettura effettiva”.
D. In ordine alla distinzione fra consumi stimati ed effettivi in occasione dei momenti “iniziale” e
“finale” di validità del contratto di somministrazione sottoscritto, si evidenzia la correttezza della ricostruzione di parte appellata.
Circa il dato afferente ai consumi iniziali, ha rilevato la voluta omissione ad opera CP_1 dell'appellante dell'inciso finale della pec di del 09.06.2021 da lui stesso prodotta, Controparte_3 laddove la società ha dichiarato che “con l'acquisizione della lettura effettiva del 24/04/2018 pari a
47677 abbiamo provveduto a ricalcolare la lettura di cambio fornitore del 01/11/2017 in 37878”.
Per il gas consumato al termine del rapporto contrattuale, coglie nel segno la difesa di parte appellata ove eccepisce che il dato numerico dei metri cubi indicato come lettura finale è pressoché
7 sovrapponibile a quello fornito in sede di autolettura, effettuata in data 15.05.2019 dallo stesso avv.
e non contestata in giudizio. Pt_1
E. Infine, rispetto agli assunti di parte appellante concernenti il “quantum debeatur”, va aggiunto che tali doglianze, volte a confutare il calcolo dei costi per metro cubo, già in I erano state sollevate Pt_2 tardivamente, con il deposito in data 18.09.2023 delle note conclusive;
pertanto, tale preclusione - divenuta definitiva - non può essere superata in sede di gravame.
G. Per completezza, giova sottolineare che nessuna violazione degli obblighi di buona fede contrattuale
è ascrivibile alla condotta posta in essere da poiché sono risultate prive di riscontro le CP_1 argomentazioni sul punto dell'avv. , come già esaustivamente motivato dal Giudice di prime Pt_1 cure, le cui considerazioni in merito si intendono qui integralmente richiamate.
H. Circa le istanze istruttorie promosse dell'appellante, in ordine ad una CTU finalizzata a ricostruire la veridicità dei reali consumi, le medesime risultano superflue e obiettivamente “assorbite” dal rigetto della domanda di Appello.
10. Non resta che confermare la decisione di I Grado.
11. Le spese del gravame vanno poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55\2014 e ss.mm. ii., rispetto allo scaglione “da 5.201
a 26.000”, in relazione alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1-rigetta l'Appello e conferma integralmente la decisione impugnata;
2-condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese del gravame che liquida nella misura di € 3.966,00, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge;
3-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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