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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore/istruttore
Dott. Andrea Giovanni Melani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 884/2023 promossa da
, titolare della ditta ER MARMI di ER TI, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Operamolla e dall'avv. Rosa Ferreri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Bari, via Dante n. 201
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Fabrizio Solimini ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Molfetta, via Baccarini n.24
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Cifaldi ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cerignola, via Taormina n. 27
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 305/2023 pronunciata dal Tribunale di
Vercelli in data 26/06/2023.
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti:
“1. in via istruttoria siano ammessi i mezzi di prova e la C.T.U. articolati nel giudizio di I° grado, così come riproposti nel presente atto di appello;
2. nel merito in riforma della sentenza impugnata siano accolte le domande sub) 1), 4), 5), 9),
10), 11) e 12) dell'atto di citazione del 17.6.2021 così testualmente riportate: “1) ai sensi dell'art. 2932 c.c. disporre il trasferimento in favore di della proprietà esclusiva Controparte_1
dei beni oggetto dei due contratti preliminari dell'8.1.2015 fra ER AR ed in CP_3
cui è succeduta ex lege e così espressamente individuati: 1) "terreno esteso Controparte_2
48396 mq circa su cui insiste impianto di frantumazione, selezione e lavaggio di aggregati, così come individuato nella piantina sottoscritta ed allegata al preliminare dell'8.1.2015; tale insediamento è così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Trani, al foglio 50, particella
2002 sub 1 catasto fabbricato Contrada Casarossa s.n.c. piano T categoria D7 R.C. € 5.792,00,
e al Catasto Terreni del Comune di Trani al foglio 50, particella 2002, ha 04.75.40; 4) in ulteriore subordine disporre il trasferimento dei due cespiti immobiliari sub 1 previo pagamento dell'importo residuo contrattualmente dovuto di € 75.523,50 offerto formalmente in pagamento da con il presente atto;
5) nell'ipotesi di accoglimento della Controparte_1
domanda sub 4 compensare il prezzo dovuto da a con le Controparte_1 Controparte_2
obbligazioni restitutorie e risarcitorie oggetto delle domande sub 6, 7, 8, 10 e 11; 9) ordinare al Conservatore la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti di succeduta ad 10) condannare la convenuta a Controparte_2 Controparte_4
pagare a ER AR la somma dovuta secondo giustizia ed accertata attraverso C.T.U. per i consumi elettrici dell'impianto di betonaggio dall'8.1.2015 ad oggi da determinarsi nella somma di € 412.500,00 o nella diversa misura da accertarsi secondo legge in corso di giudizio in favore di ER AR per il periodo dall'8.1.2015 al 12.8.2020 nonché di € 75.000,00 o nella diversa misura da accertarsi secondo legge in corso di giudizio in favore di Controparte_1
per il periodo dal 12.8.2020 ad oggi;
11) condannare al risarcimento dei Controparte_2
danni da inadempimento contrattuale delle promesse di vendita dell'8.1.2015 da determinarsi
2 secondo giustizia ed equità; 12) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”;
3. rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto di risoluzione per inadempimento di dei contratti preliminari del 10.2.2015 e rigettare per Parte_2
inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza la domanda riconvenzionale del convenuto di inefficacia dei contratti preliminari per mancato avveramento delle condizioni;
4. rigettare tutte le altre domande riconvenzionali del convenuto;
5. condannare l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto da e per tutti Parte_1 Controparte_5
i motivi ex ante rappresentati;
- Dichiarare inammissibili tutti i documenti prodotti per violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
In via principale
- nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare integralmente il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto
In via incidentale
- per quanto esposto in narrativa, accogliere integralmente i motivi di appello incidentale e, per l'effetto, riformare i capi della sentenza impugnata oggetto di appello incidentale;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite nonché con condanna delle appellanti anche per il giudizio di primo grado e per la fase cautelare nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2021, e ER AR di ER CP_1
TI convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani al fine di Controparte_2 vederla condannare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., al trasferimento della proprietà di due terreni, uno in funzione di cava e l'altro su cui insiste un impianto di frantumazione. Quanto al
3 corrispettivo, veniva indicato di nulla dovere poiché quanto già versato (€ 75.523,00) era sufficiente a coprire il valore effettivo della cava, oppure, in subordine, si chiedeva la maggior somma individuata dal Giudice per una cava esausta e priva di autorizzazione estrattiva;
in via di ulteriore subordine, si accettava di pagare il residuo del corrispettivo previsto nel contratto preliminare, pari ad € 74.477,00, compensandolo con le pretese risarcitorie di seguito indicate.
Gli attori chiedevano, infatti, in restituzione il prezzo di € 30.000,00 versato per una cava esausta priva di autorizzazione per attività estrattiva, il pagamento di tutti gli oneri di ripristino della cava oggetto di trasferimento e rinvenienti dall'attività estrattiva esercitata da CP_3
fino all'8.1.2015 (data del preliminare), il rimborso delle spese sopportate ed imposte dal gestore elettrico per la cabina elettrica a servizio dell'impianto di betonaggio pari CP_3 ad € 25.000,00, nonché dei consumi elettrici dell'impianto stesso, e, infine, il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale delle promesse di vendita dell'8.1.2015 da determinarsi secondo giustizia ed equità e C.T.U. in corso di causa e comunque individuati prudenzialmente nella somma di € 100.000,00. In accoglimento della domanda principale chiedevano, quindi, di ordinare al Conservatore la trascrizione della domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti di (di seguito anche solo succeduta ad Controparte_2 CP_2 Controparte_6
(di seguito anche solo .
[...] CP_3
In particolare, gli attori sostenevano che con scritture private dell'8 gennaio 2015, registrate a
Trani il 10 febbraio 2015 al n.133 e n.134, la prometteva di vendere alla ER CP_3
AR gli immobili sopra indicati. Contemporaneamente era conferito il possesso dei due beni al promittente acquirente con affitto della cava e comodato del frantoio.
Successivamente alla stipula del preliminare la trasferiva l'autorizzazione per CP_7
l'attività estrattiva della cava alla ER AR, dichiarando, però, esaurita l'attività estrattiva della cava e specificando che l'autorizzazione aveva ad oggetto esclusivamente gli oneri derivanti dagli obblighi di legge di ripristino al termine dell'attività estrattiva. Tuttavia, pur avendo il preliminare a oggetto una cava da cui si potesse estrarre, la ER AR decideva comunque di proseguire nel contratto, in quanto l'acquisto del frantoio era subordinato all'acquisto della cava per l'inscindibilità del collegamento fra i due negozi. Su tale frantoio
ER AR eseguiva la manutenzione straordinaria, ripristinandone le funzioni. Inoltre, affermavano gli attori, riceveva dalla ER AR in adempimento dei preliminari CP_3
il pagamento per € 75.523,00 e le parti concordavano, alla luce del venir meno dell'autorizzazione della cava, che tale somma costituisse il prezzo dei beni.
4 Le attrici affermavano poi che fra il 2015 e il 2021 intervenivano trattative fra le parti circa le modalità di trasferimento del bene, che non avevano esito positivo. ER AR avrebbe, infatti, voluto una riduzione del prezzo, stante la perdita di valore della cava, ma richiedeva il CP_3 pagamento dell'intero corrispettivo: fallite le trattative, dichiarava di ritenere risolto il CP_3
contratto preliminare per inadempimento di ER AR e chiedeva la restituzione dei beni.
ER AR contestava tale posizione e, nominando quale acquirente, chiedeva la CP_1
stipula del definitivo dichiarandosi disponibile al pagamento del saldo prezzo dovuto ex lege.
Nelle more, con atto del 4 giugno 2021 la cedeva alla il ramo CP_3 Controparte_2
d'azienda contenente i due cespiti immobiliari promessi in vendita alla ER AR;
pertanto, secondo le attrici, ai sensi degli artt. 2558 - 2560 c.c., la succedeva in tutte Controparte_2
le obbligazioni rivenienti dai contratti e rapporti fra ER AR e CP_3
Fra le ulteriori richieste attoree figurava anche il rimborso delle spese di gestione e di consumo della cabina elettrica gravante sui terreni in possesso di ER AR e a questa intestata (fino al
12 agosto 2020, dopo veniva volturata a : tale cabina, infatti, oltre a rifornire di CP_1 energia l'impianto di frantumazione, era, nella prospettazione attorea, al servizio anche di un impianto di betonaggio posto su terreno attiguo e di proprietà prima di e poi di CP_3 CP_2
Dati consumi per € 150.000 all'introduzione del giudizio, tali somme, in mancanza di prova contraria, dovevano essere divise in egual misura fra i soggetti che a tale cabina vi attingevano, con conseguente condanna di quale cessionaria) al pagamento di € 75.000. CP_2
Costituendosi in primo grado, eccepiva in primo luogo il difetto di competenza CP_2 territoriale del Tribunale di Trani, stante nel contratto l'elezione del foro di Vercelli quale foro esclusivo.
Nel merito, contestava la sussistenza dei contratti preliminari, affermando che tali contratti si erano risolti per mancato adempimento di ER AR a fronte delle diffide inviate in data 12 febbraio 2021 e 4 marzo 2021. A queste era seguita la comunicazione formale della risoluzione dei contratti, inviata da a ER AR a mezzo pec in data 24 marzo 2021, nella quale si CP_3
invitava anche alla restituzione dei beni. Solo successivamente, con pec del 1° aprile 2021 ER
AR designava la “quale terzo in cui favore deve essere effettuato il Controparte_5
trasferimento del bene”, e solo con riferimento al contratto preliminare relativo all'impianto di frantumazione e, non anche, alla cava.
5 Affermava poi di non essere legittimata passiva, in quanto la cessione di ramo d'azienda da a sarebbe intervenuta solo successivamente alla risoluzione, in data 4 giugno CP_3 CP_2
2021: prima di tale data, arebbe stata estranea a tutti i rapporti. CP_2
Inoltre, ancorché poi risolto, il preliminare inerente la cava prevedeva comunque “come condizione sospensiva l'ottenimento della volturazione dell'autorizzazione all'escavo entro il
30 giugno 2015, mai ottenuta e/o ottenuta solo molti mesi dopo”. Infatti, evidenziava CP_2
nel relativo preliminare si chiariva che la cava non era in esercizio dal 30 giugno 2010 e che le parti erano a conoscenza che la stessa era quasi esaurita e l'unica condizione stava nel subentro Pt_ 'a carico' e a 'rischio di AR' nell'autorizzazione attività di cava, denominata anche come
'autorizzazione di escavo' (vedi art.3 preliminare cava). Ebbene, ove tale subentro e, quindi,
l'autorizzazione all'estrazione non fosse pervenuta entro il 30.06.2015 la sanzione non era la riduzione del prezzo bensì l'inefficacia dei due preliminari connessi, come in effetti è accaduto,
'senza alcuna pretesa, eccezione e/o indennizzo da una parte all'altra'”.
ormulava poi ulteriori contestazioni alla narrazione di ER AR: 1. “Non è vero che CP_2
la avrebbe ricevuto dalla ER AR in adempimento dei preliminari il pagamento della CP_3 somma di € 75.523,00. Nella realtà, la ha ricevuto come pigione e come conto merci la CP_3 somma di € 74.476,50 mentre la somma di euro 75.523,00 è quella che andava ancora pagata.
Non trattasi univocamente del prezzo, ma della pattuizione e della corresponsione della pigione per 6 mesi della cava e del conferimento merce quantificata secondo i patti”; 2. “Non è vero che la convenuta avrebbe utilizzato energia elettrica pagata dagli attori e non l'avrebbe rimborsata. Difatti, non è mai stata effettuata neanche una sola richiesta sul punto e nulla viene provato”; 3. “Non è vero che la convenuta debba concorrere all'installazione della fantomatica cabina elettrica non meglio generalizzata sia perché gli attori non sono proprietari di alcunché
e la loro detenzione è illegittima e sia perché non vi è alcun obbligo della convenuta a concorrere ad alcunché”.
In via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno cagionato dall'attività CP_2
estrattiva illegittima di le quali avrebbero continuato a scavare in Controparte_8
assenza di autorizzazione, rendendo la cava invendibile: pertanto, il prezzo del risarcimento andrebbe quantificato nel valore della promessa di vendita della cava – non più vendibile – pari ad € 30.000,00 oltre agli oneri di ripristino e messa in sicurezza pari ad € 70.000,00. Inoltre, domandava l'indennizzo da illegittima occupazione della cava, da quantificarsi in € 5.000 per ogni mese di occupazione senza titolo, per un valore pari all'affitto pattuito dalle parti nel
6 contratto preliminare. La stessa somma veniva, inoltre, richiesta quale indennizzo per l'illegittimo utilizzo dell'impianto di frantumazione, sulla base del “valore di mercato”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 2 dicembre 2021, il Tribunale di Trani, con ordinanza del 3 dicembre 2021, stante l'adesione degli attori all'eccezione di incompetenza territoriale, assegnava alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al
Tribunale di Vercelli. La riassunzione avveniva ad opera delle attrici con comparsa del 20 gennaio 2022.
Nel giudizio di riassunzione, all'esito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Con sentenza del 23 giugno 2023, il Tribunale di Vercelli rigettava le domande ex art. 2932 c.c. avanzate da parte degli attori;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava inefficaci i contratti preliminari dell'8 gennaio 2015, registrati a Trani il 10 febbraio
2015 nn. 133 e 134, e per l'effetto condannava gli attori alla restituzione degli immobili oggetto delle due scritture private e la alla restituzione della somma di € 75.523,00, Controparte_2
oltre interessi;
rigettava ogni altra domanda e compensava le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello del 3 luglio 2023, ER AR e contestavano la CP_1
sentenza di primo grado, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in via istruttoria l'ammissione della CTU e dei mezzi di prova articolati in primo grado e, nel merito, la riforma della sentenza impugnata con rinuncia delle domande indicate coi nn. 2, 3, 6, 7 e 8 nella citazione in primo grado.
Con comparsa del 23 dicembre 2023 si costituiva l'appellata chiedendo in via cautelare CP_2
di disporre il sequestro dei beni oggetto del processo, in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello e tutti i documenti prodotti, nel merito il rigetto del gravame e l'accoglimento dell'appello incidentale, relativo alle domande non accolte in primo grado.
Con ordinanza del 23 agosto 2023 veniva accolta l'istanza delle appellanti circa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, relativamente al capo con cui era stata disposta la loro condanna alla restituzione degli immobili oggetto dei due contratti preliminari di compravendita.
Con ordinanza del 21 febbraio 2024 veniva invece rigettata l'istanza di sequestro giudiziario avanzata dall'appellata, in quanto difettante di strumentalità rispetto al giudizio principale, nel quale era in contestazione l'efficacia dei contratti preliminari e non della restituzione del
7 possesso degli immobili (cosa che aveva espressamente riservato ad altro CP_2
procedimento).
Infine, con ordinanza del 5 marzo 2024, veniva fissata udienza per la remissione della causa in decisione al 24 aprile 2025 (poi differita al 13 novembre 2025), assegnando termini a ritroso per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche. Nello stesso atto, si invitavano le parti a trattare della questione della legittimazione passiva della Controparte_2
in relazione alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta da tema questo che
[...] Controparte_5
non era stato affrontato né esplicitamente né implicitamente dalla sentenza impugnata, ma che era stato prospettato, con un sintetico passaggio, dalle odierne appellanti principali nell'atto di citazione in primo grado (v. pag. 4 atto di citazione), facendo riferimento agli artt. 2558 - 2560
c.c., introducendo quindi un profilo attinente alla valutazione nel merito della fondatezza della domanda formulata.
All'udienza del 13.11.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che avevano già provveduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui all'art. 352
c.p.c. novellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
La sentenza di primo grado riteneva l'impossibilità di una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c. per via dell'avvenuto esaurimento della cava oggetto del trasferimento;
tale impossibilità, comportava anche la caducazione del contratto avente a oggetto l'impianto di frantumazione, stante l'inscindibile legame fra i due contratti.
In particolare, il Tribunale di Vercelli osservava che non vi fosse identità fra il bene pattuito nel contratto preliminare e il bene di cui si chiedeva il trasferimento, in quanto nel primo si trattava di una cava con potenzialità estrattiva, ma tale qualità essenziale sarebbe stata persa successivamente alla limitata autorizzazione concessa dalla Non riteneva poi CP_7 ammissibile la domanda di “riduzione del prezzo secondo i rimedi della garanzia per vizi;
nella fattispecie in esame, infatti, il nulla osta delle all'attività di escavo è un evento CP_7
futuro ed incerto dedotto quale condizione sospensiva non rientrante nella disciplina della garanzia per vizi, che riguarda invece una mera imperfezione materiale del bene promesso in
8 vendita (e non una condizione giuridica del bene), che deve preesistere al momento della conclusione del contratto, ma che può eventualmente manifestarsi anche successivamente come conseguenza di una concausa preesistente”.
Inoltre, il giudice di prime cure affermava che entrambi i contratti preliminari dovessero esser ritenuti privi di efficacia per il mancato avveramento delle condizioni sospensive cui erano sottoposti. Riteneva, infatti, che tale condizione era posta nell'interesse di ER AR, ma che non si potesse affermare che tale condizione fosse stata rinunciata, in quanto la ditta aveva chiesto la riduzione del prezzo, manifestando, quindi, ancora interesse alla sussistenza della capacità estrattiva della cava.
Come conseguenza dell'inefficacia dei due contratti preliminari, il giudice riteneva di dover applicare la disciplina sull'indebito oggettivo e quindi che la convenuta, quale cessionaria del ramo d'azienda comprendente i due immobili promessi in vendita, fosse tenuta a restituire le somme anticipatamente versate dal titolare della SE AR, pari ad € 75.523,00 oltre interessi dalla domanda, mentre la parte attrice veniva condannata a restituire entrambi gli immobili secondo la disciplina dell'art. 2037 c.c.
Le ulteriori domande risarcitorie e ripristinatorie avanzate da , quale titolare Parte_1
della SE AR, e da venivano ritenute infondate, tenuto conto delle previsioni CP_1
contrattuali secondo cui tutte le migliorie, addizioni ed obblighi di ripristino sui beni oggetto di promessa di vendita rimanevano a carico del promittente acquirente, come sopra già detto.
Anche le pretese risarcitorie circa la cabina elettrica venivano respinte, in difetto di prova sia di accordi per la ripartizione sia di consumi da parte di Inoltre, si affermava che la CP_2 [...]
difettasse di legittimazione attiva, essendo stata designata quale beneficiaria del CP_1
trasferimento del solo impianto di frantumazione in data 1° aprile 2021, quando ormai il contratto preliminare aveva perso di efficacia.
Venivano respinte anche le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta, in quanto generiche e sfornite di prova.
Infine, il giudice di primo grado compensava integralmente le spese sulla base della reciproca soccombenza e della notevole complessità della vicenda.
9 2) I motivi di appello proposti dal ER AR di ER TI e da CP_1
CP_2
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante, al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza di primo grado, chiedeva in via istruttoria l'ammissione della CTU e dei mezzi di prova articolati in primo grado e, nel merito, la riforma della sentenza impugnata con rinuncia delle domande indicate coi nn. 2, 3, 6, 7 e 8 nella citazione in primo grado. In particolare, chiedeva la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. al minor valore della cava priva di capacità estrattiva o, in subordine, al prezzo pattuito nel contratto, da compensare con le voci risarcitorie accolte;
di ordinare al conservatore la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti di succeduta ad di condannare la Controparte_2 Controparte_4
convenuta a pagare a ER AR la somma dovuta secondo giustizia ed accertata attraverso
C.T.U. per i consumi elettrici dell'impianto di betonaggio dall'8 gennaio 2015 ad oggi da determinarsi nella somma di € 412.500,00 o nella diversa misura da accertarsi secondo legge in corso di giudizio in favore di ER AR per il periodo dall'8.1.2015 al 12.8.2020 nonché di €
75.000,00 o nella diversa misura da accertarsi secondo legge in corso di giudizio in favore di per il periodo dal 12.8.2020 ad oggi;
di condannare al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale delle promesse di vendita dell'8.1.2015 da determinarsi secondo giustizia ed equità; di condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che vi sia stata una violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale di Vercelli avrebbe pronunciato la condanna di restituzione degli immobili oggetto dei preliminari pur in assenza di qualsiasi domanda da parte della convenuta, che anzi si era riservata di proporre tale domanda in un diverso procedimento, innanzi al Tribunale di Trani, e così aveva poi fatto.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame la sentenza impugnata viene censurata per avere travisato il contenuto delle pattuizioni previste nel contratto preliminare circa la condizione sospensiva dell'autorizzazione a estrarre dalla cava. Tale condizione, infatti, posta nell'interesse di ER
AR, sarebbe stata dalla stessa espressamente rinunciata, così come sarebbe stato rinunciato il termine del 30 giugno 2015 per ottenere tale autorizzazione all'escavo, anche questo posto nell'esclusivo interesse dell'appellante.
10 Terzo motivo
Le appellanti contestano poi la sentenza di primo grado nella statuizione circa la non applicabilità dell'art. 2932 c.c. Non vi sarebbe infatti alcuna differenza nel bene oggetto del contratto, in quanto la cava era descritta già nel preliminare come priva di alcuna capacità estrattiva e quindi si trattava di un rischio di cui l'appellante era già consapevole. Pertanto,
l'autorizzazione per attività di estrazione di materiale non costituirebbe una condizione giuridica per il trasferimento del bene immobile oggetto del preliminare. Il contratto preliminare avrebbe ad oggetto un terreno adibito a cava di calcare indicato catastalmente e tale bene dovrebbe poter essere trasferito ai sensi dell'art. 2932 c.c. in conformità al preliminare indipendentemente se lo stesso sia autorizzato per attività estrattiva o per ripristino e messa in sicurezza o addirittura non autorizzato.
Infatti, si afferma, la giurisprudenza ritiene non applicabile l'art. 2932 c.c. solo in caso di oggettiva impossibilità di trasferire il bene (cosa che la mancata autorizzazione non comporta)
o nel caso di aliud pro alio, fattispecie non applicabile al caso di specie per i motivi citati.
Quarto e quinto motivo
Secondo le appellanti, il Tribunale di Vercelli rilevava che la condizione sospensiva fosse stata posta nell'interesse esclusivo della sola parte ER AR e che la stessa fosse rinunciabile, ma inopinatamente avrebbe ritenuto che la ER AR non vi avesse rinunciato e conseguentemente rigettava la domanda di trasferimento coattivo proposta dalla ER AR in forza della condizione sospensiva dichiarata nel suo esclusivo interesse. Tale convinzione del giudice di primo grado sarebbe dipesa dal fatto che le attrici avessero proposto una domanda di riduzione del prezzo.
Le appellanti contestano questa ricostruzione, affermando che la domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. prova essa stessa la rinuncia alla condizione sospensiva e che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di cumulare la domanda di trasferimento coattivo del bene ai sensi dell'art. 2932 c.c. con quella di riduzione del prezzo del bene da trasferirsi.
Sesto motivo
Nell'atto di citazione di appello si afferma poi che nella sentenza impugnata con un ermetico passaggio il Tribunale di Vercelli ha ritenuto priva di legittimazione attiva Controparte_1
“essendo stata designata quale beneficiaria del trasferimento del solo impianto di frantumazione in data 1.4.2021 quando ormai il contratto preliminare aveva perso efficacia”.
A detta delle appellanti, la sentenza non avrebbe erroneamente rilevato che era CP_1 CP_1
11 stata nominata il 1° aprile 2021 beneficiaria dell'impianto di frantumazione e con l'atto di citazione congiunto del 17 giugno 2021 beneficiaria anche della cava. Inoltre, anche ove si ritenesse che fosse terza nominata solo per l'impianto di frantumazione Controparte_1
ugualmente avrebbe la legittimazione per il trasferimento di tale bene e la cava andrebbe trasferita a ER AR. I due contratti preliminari collegati fra loro prevederebbero infatti l'obbligo di ER AR di acquistare inscindibilmente i due beni, ma consentirebbero a ER
AR di nominare un terzo acquirente per ciascuno dei due beni in forza dell'art. 2 di ambedue i preliminari.
Settimo motivo
Col settimo motivo di appello viene contestata la reiezione delle domande circa le spese della cabina elettrica. Infatti, affermano le appellanti, poiché aveva una unica cabina Controparte_4 elettrica al servizio dell'impianto di betonaggio e del frantoio e tale cabina elettrica era oggetto di contratto di fornitura con ER AR prima e successivamente, ne Controparte_1
conseguiva che l'impianto di frantumazione era stato costretto a pagare le forniture elettriche dell'impianto di betonaggio per non privare dell'uso di corrente tale impianto. A seguito del trasferimento del ramo d'azienda a quest'ultima, si afferma, avrebbe Controparte_2 usufruito direttamente e gratuitamente dell'energia transitante dalla cabina intestata alle appellanti.
La promiscuità dell'utilizzo della cabina elettrica sarebbe confermata anche dal contratto di comodato relativo all'impianto di frantumazione, ove si precisava “che nell'area che sarà ceduta alla MARMI è presente una cabina elettrica a servizio sia dell'ex impianto di frantumazione sia dell'impianto di betonaggio di proprietà tale cabina sarà ceduta in proprietà alla CP_3
MARMI unitamente agli altri immobili, ma permarrà sulla stessa una servitù di passaggio cavi e di installazione dei relativi impianti, a favore del fondo ed impianto di così da CP_3
consentire il mantenimento dei propri apparati di trasformazione elettrica per la corretta alimentazione dell'impianto di betonaggio”. Non proverebbe nulla in contrario il fatto che l'intestazione della fornitura sia in capo alle appellanti.
Accertato l'utilizzo della stessa cabina elettrica da parte di entrambi gli impianti, in difetto di prova contraria (che la convenuta non fornisce), le spese relative ai consumi andrebbero divise equamente.
3) La difesa di Controparte_2
Oltre a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti, come già illustrato in primo grado,
12 l'appellata contesta i motivi d'appello avanzati dalle controparti.
In particolare, ritiene che non vi sia alcuna pronuncia ultra petita in quanto gli obblighi restitutori conseguirebbero in modo automatico dopo una pronuncia di risoluzione del contratto.
Inoltre, afferma di aver erroneamente rivolto la stessa domanda di risoluzione del CP_2
contratto anche innanzi al Tribunale di Trani, che si sarebbe così pronunciato: “considerato che tra il presente giudizio ed il giudizio pendente presso la Corte di Appello di Torino vi è litispendenza trattandosi di due giudizi tra gli stessi soggetti aventi ad oggetto l'accertamento della risoluzione dei contratti preliminari e il rilascio degli immobili occupati sine titulo (a nulla rilevando la fondatezza o meno di tali domande o l'esito del giudizio di appello, essendo allo stato valutabile solo un profilo di “pendenza” della lite); considerato, infatti, che la questione di litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia ed oggi è pendente un giudizio anche sul rilascio degli immobili, analogamente alla domanda proposta nel presente giudizio”; dichiarava quindi la litispendenza del presente giudizio con il giudizio pendente presso la Corte di Appello di Torino R.G.
884/2023 e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. In sostanza, il Tribunale di Trani avrebbe rimesso alla Corte d'Appello di Torino la decisione anche in ordine al rilascio dei beni.
Infine, circa gli obblighi restitutori, l'appellata evidenziava come una rimozione della condanna alla restituzione degli immobili avrebbe dovuto comportare anche la non condanna di CP_2
a restituire la parte del prezzo pagata da ER AR.
L'appellata ritiene poi che non si siano avverate le condizioni sospensive inerenti all'efficacia del preliminare relativo alla cava e che quindi non possano essere accolte le richieste delle appellanti circa una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c. Il requisito necessario era infatti l'autorizzazione all'escavo, che ER AR non ha mai ottenuto, dato che la CP_7 avrebbe solo autorizzato la messa in sicurezza e il ripristino della cava e non l'estrazione.
Neanche la condizione relativa all'impianto di frantumazione avrebbe trovato luogo, in quanto era prevista l'esecuzione di determinate attività a carico della parte promissaria acquirente da certificare entro il termine del 30 giugno 2015, data ultima per l'avveramento della relativa condizione sospensiva. A detta dell'appellata, ER AR non avrebbe mai completato tali attività entro il termine, con conseguente inefficacia del contratto preliminare.
Evidenzia poi come sia contraddittoria la posizione dell'appellante, che prima afferma di aver ritenuto avverata la condizione e poi di avervi rinunciato, e sottolinea come solo nell'atto di citazione in primo grado e solo abbia accettato di versare, pur in subordine, l'intero CP_1
prezzo pattuito, mentre prima ER AR aveva sempre chiesto la riduzione del prezzo. Da ciò
13 deriva che la reiterata richiesta di riduzione del prezzo da parte di SE AR ha comportato la pacifica ed esplicita mancata rinuncia alla nota condizione sospensiva.
Circa la legittimazione attiva di evidenzia come la nomina del terzo CP_1 CP_2
acquirente, pur prevista nel preliminare, sia in realtà avvenuta tardivamente, a preliminare già inefficace e risolto, e non possa pertanto esser considerata idonea a legittimare la terza società ad agire per l'adempimento del preliminare.
Vengono poi contestate le pretese attoree sui consumi della cabina elettrica, in quanto l'impianto di betonaggio sarebbe estraneo alla causa corrente e in quanto le uniche intestatrici del contratto di somministrazione di energia sarebbero le appellanti. Queste sarebbero anche infatti le uniche utilizzatrici dell'energia elettrica in questione e nulla avrebbero provato circa l'esistenza di consumi anche da parte dell'impianto di betonaggio. Infine, sottolinea come sia poco credibile che tali società abbiano sopportato i costi dell'energia per sette anni prima di avanzare una qualsiasi pretesa sul punto.
Sull'appello incidentale
L'appellata ripropone le domande risarcitorie non accolte in primo grado, sottolineando come, all'avvenuta inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva entro il 30 giugno 2015, ER AR abbia omesso di restituire i beni, continuando a occuparli senza titolo, causando quindi un danno che viene quantificato in € 5.000 mensili per entrambi i beni, in relazione al fitto pattuito per la cava e al valore di mercato dell'impianto di frantumazione. Inoltre, chiede i danni dovuti alla prosecuzione dell'utilizzo della cava, in assenza di autorizzazione e di titolo, compiuto dalle appellanti, tale da rendere la cava ormai invendibile e priva di valore. Per quantificare con esattezza i danni, produce una relazione di un perito di parte e insta per una CTU.
Infine, come motivo d'appello incidentale contesta la statuizione sulle spese, affermando che la sentenza di primo grado abbia errato nel compensarle integralmente, giacché il Tribunale – pur rigettando le ulteriori e secondarie domande – ha rigettato la domanda principale ex art 2932
c.c. formulata dalle attrici (odierne appellanti) ed ha accolto la principale domanda riconvenzionale di accertamento e dichiarazione di inefficacia dei contratti preliminari.
4) Motivi della decisione
Sia l'appello principale sia l'appello incidentale sono parzialmente fondati e vanno pertanto accolti in parte. L'ordine logico della trattazione impone di trattare in primo luogo le questioni relative alla legittimazione delle parti, poi quelle riguardanti il merito e infine le contestazioni
14 relative alle spese.
4.1 Sulla legittimazione passiva di e sulla legittimazione attiva di CP_2 [...]
CP_1
Con l'ordinanza del 5 marzo 2024, le parti venivano invitate a trattare del profilo relativo alla legittimazione passiva di In particolare, si osservava che “qualora si dovesse CP_2 ragionare in base al disposto dell'art. 2932 c.c., l'oggetto della domanda giudiziale diretta all'esecuzione coattiva del contratto preliminare di compravendita non è costituito dal bene o dai beni compromessi in vendita, bensì dall'obbligazione di facere, consistente nel trasferimento dei beni che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso (v. ex multis Cass. n. 15762/2023), per cui, ove il promittente alienante trasferisca i beni promessi in vendita a favore di un terzo, quest'ultimo non subentra nell'obbligo di trasferire la proprietà in favore del promissario acquirente, dal che consegue il suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare (v. Cass. n. 8164/2023; Cass. 12642/2020)”. I successivi scritti depositati dalle parti hanno consentito di meglio inquadrare la fattispecie, concludendo per la sussistenza della legittimazione passiva in capo a CP_2
Nello specifico, come correttamente osservato da ER AR, “nel contratto preliminare non interviene alcun rapporto giuridico 'personale', avendo ambedue i contraenti natura di impresa produttiva e non sussistendo alcuna interferenza delle qualità personali nel rapporto economico”. Infatti, valutando la natura delle parti, si deve ritenere che il contratto stipulato fra due imprese sia connotato da peculiarità di natura oggettiva e di utilità economica, dato lo scopo di lucro che contraddistingue l'attività d'impresa: in una tale situazione, l'obbligo di contrarre, pur rimanendo nel facere infungibile, supera la dimensione dell'intuitu personae, prescindendo quindi dalle caratteristiche personali e individuali in favore invece del risultato economico.
Giova altresì ricordare che l'art. 2558 c.c., nel disciplinare la successione nei contratti in caso di cessione d'azienda, non pone delle norme inderogabili. Infatti, è pacifico che cedente e cessionario possano pattuire la successione nei contratti pur con carattere personale, ai sensi del co.
1. Inoltre, il terzo contraente è libero di decidere se recedere o meno dal contratto, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. Pertanto, il codice offre a entrambe le parti (cessionario e terzo ceduto) la possibilità di sottrarsi ai rapporti contrattuali al mutare dei soggetti coinvolti, ma non pone alcun obbligo in tal senso.
Nel caso di specie appare evidente come tutti i soggetti coinvolti ( . Inerti quali Parte_4
ceduti e quale cessionaria) abbiano manifestato la volontà di proseguire nel rapporto CP_2
15 obbligatorio. Tale volontà appare chiara già solo dalle domande rivolte dalle parti stesse: infatti, con una domanda principale chiede il risarcimento del danno da occupazione CP_2 abusiva della cava e dell'impianto di frantumazione a decorrere dal giugno 2015, e non solo dal momento della cessione, manifestando quindi di ritenersi succeduta a nel medesimo CP_3
rapporto; gli appellanti, al contempo, rivolgono la domanda direttamente a mostrando CP_2
così di ritenerla succeduta a non provando di aver mai recesso ex art. 2558 co. 2 c.c. CP_3
Considerando che è da ritenere consapevole della situazione relativa agli immobili in CP_2
oggetto, in quanto adiacenti al terreno da lei occupato con l'impianto di betonaggio e comunque trattandosi di contratti registrati (presunzione legale), occorre ritenere CP_2
legittimata passiva nel presente giudizio.
Vanno poi accolte le contestazioni di rispetto al difetto di legittimazione attiva che CP_1 il Tribunale avrebbe rilevato. Nella sentenza di primo grado, infatti, l'appellante veniva ritenuta priva di legittimazione attiva in quanto la sua nomina di terza acquirente sarebbe intervenuta tardivamente, solo in seguito alla risoluzione del contratto, e sarebbe quindi priva di efficacia.
Tale ricostruzione è tuttavia inesatta, in quanto non rispetta l'ordine logico della trattazione.
Legittimato attivo è chi si afferma titolare del diritto vantato in giudizio: pertanto, non è richiesto l'effettivo accertamento dell'esistenza del diritto, afferendo questa questione al merito, ma occorre limitarsi a valutare se l'attore vanta un diritto che, qualora esistente, sia a lui riconducibile.
La sentenza di primo grado è pertanto censurabile nella parte in cui afferma che l'attrice
[...]
non sarebbe legittimata, in quanto nominata in virtù di un contratto risolto, in quanto, per CP_1 affermare la risoluzione, compie già una valutazione nel merito, senza rispettare l'ordine logico della trattazione.
Pertanto, occorre ritenere legittimata a far valere le posizioni che ha dedotto in CP_1
giudizio.
4.2 Sulla fondatezza della domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Le appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove non ha accolto la domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c.
In particolare, riassumendo i motivi d'appello sopra esposti, le appellanti affermano che il contratto preliminare sarebbe ancora valido, in quanto la condizione sospensiva, scaduta il 30 giugno 2015, sarebbe posta nell'esclusivo interesse di ER AR, la quale avrebbe pacificamente rinunciato alla condizione, accettando, con la domanda subordinata, anche di pagare il prezzo pieno, come pattuito in contratto, e non proponendo solo l'azione quantis
16 minoris come invece afferma il giudice di prime cure.
Si tratta di un motivo infondato, che va respinto.
In primo luogo, va rilevato come la condizione sospensiva non si sia avverata: come correttamente rileva il Giudice di prime cure, l'autorizzazione della autorizzava CP_7
solo la messa in sicurezza della cava e il ripristino dei luoghi, ed era pertanto ben diversa dall'autorizzazione a escavare, posta come condizione per la validità del preliminare al fine di stipulare il contratto definitivo.
Di seguito, è corretto affermare che le attrici non abbiano proposto solo l'actio quantis minoris, in quanto il punto 4 delle conclusioni in primo grado accettava la stipula del contratto definitivo senza alcuna riduzione del prezzo, mostrando così di aver rinunciato alla condizione sospensiva.
Tuttavia, tale accettazione perveniva solo al momento dell'atto di citazione: fino a quel momento, per quanto in atti, ER AR aveva sempre chiesto una riduzione del prezzo, affermando che la cava esaurita avesse un valore inferiore rispetto a quanto pattuito. Pertanto, non si può ritenere che abbia rinunciato alla condizione fino al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Tale rinuncia è quindi tardiva: l'atto di citazione è infatti ampiamente successivo rispetto alla risoluzione del contratto, avvenuta ope legis in data 19 marzo 2021, 15 giorni dopo l'avvenuta ricezione della diffida ad adempiere, inviata il 4 marzo 2021.
Infatti, quand'anche non si ritenesse idonea la diffida del 12 febbraio 2021, dato che invitava a concludere il contratto di cessione di ramo d'azienda, sicuramente è invece idonea quella successiva, del 4 marzo, facente riferimento al contratto definitivo per la vendita di immobili.
La comunicazione del 24 marzo 2021 vale a ulteriore riprova della risoluzione del contratto stesso, avvenuta peraltro per diritto.
Non sono condivisibili le contestazioni attoree sulla validità della diffida per l'esiguità del termine di 15 giorni. Si tratta, infatti, di un lasso di tempo ritenuto idoneo dalla legge, all'art. 1454 c.c. Inoltre, è perfettamente coerente con la volontà del promittente di non tollerare più
l'inerzia del promissario, che si protraeva da quasi sei anni. Se si calcola infatti il tempo trascorso dal 30 giugno 2015 al 19 marzo 2021, appare chiaro come tale lasso temporale fosse pienamente idoneo affinché ER AR rinunciasse alla condizione e si attivasse per la stipula del definitivo: non essendo successo, l'appellante va ritenuta inadempiente e il contratto preliminare risolto, confermando, quindi, su questo punto le conclusioni della sentenza di primo grado.
4.3 Sull'ulteriore motivo d'appello relativo alle spese della cabina elettrica.
17 Le appellanti contestano il rigetto, avvenuto in primo grado, delle domande relative alle spese di gestione e ai consumi della cabina elettrica, affermando che da tale cabina attinga anche l'impianto di betonaggio di proprietà di e che, in assenza di prova, i consumi vadano CP_2
ritenuti nella misura del 50%.
Si tratta di un motivo d'appello infondato, che va pertanto respinto, in quanto la domanda in esso contenuta è assolutamente sfornita di prova.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il contratto preliminare prevedeva unicamente una servitù di passaggio dei cavi, afferenti quindi a rapporti del tutto estranei rispetto al consumo dell'elettricità transitante per tali cavi.
Le appellanti, dopodiché, provano di aver sostenuto delle spese relative a tale cabina, ma non provano assolutamente la riconducibilità di alcun consumo all'appellata. Gli accordi intercorsi fra le parti, ben dettagliati, nulla disponevano sul punto;
inoltre, il fatto che le appellanti si siano intestate le relative utenze per sette anni senza chiedere alcunché alla controparte porta a ritenere che non sapessero di consumi da parte della stessa;
infine, i capi testimoniali dedotti in primo grado sono generici e non mirano a verificare se effettivamente sussistano tali consumi.
Se si considera poi come la prova di tali consumi sia relativamente agevole, dato che basterebbe installare un contatore a valle della cabina, in direzione dell'impianto di betonaggio, appare chiaro che la domanda sia assolutamente sfornita di prova e vada pertanto respinta, con rigetto del relativo motivo d'appello.
4.4. Sulle domande risarcitorie proposte in via incidentale da CP_2
L'appellata contesta la sentenza di primo grado laddove non ha riconosciuto l'indennità da occupazione abusiva della cava e dell'impianto di frantumazione. Afferma, infatti, che sia certo che le appellanti abbiano occupato sine titulo i beni oggetto del contratto e che tale occupazione debba naturalmente portare a dei profili risarcitori, che vengono quantificati mensilmente in €
5.000 per la cava, rifacendosi all'ammontare pattuito nel contratto di affitto della stessa, e in €
5.000 per il frantoio, quale valore di mercato dello stesso.
Si tratta di una domanda priva di prova, che va pertanto respinta, non avendo l'appellata provato di aver subito alcun danno da tale illegittima occupazione.
Circa il danno da occupazione abusiva dell'immobile occorre muovere da quanto statuito dalle
Sezioni Unite con le pronunce n. 33645/2022 e 33659/2022. La Suprema Corte con tali sentenze apre alla figura del danno in re ipsa, affermando il seguente principio di diritto: “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio
18 del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”. Ritiene quindi la Corte che non sia necessario provare di aver subìto effettivamente un danno, ma che sia quindi sufficiente allegare un utilizzo potenziale del bene, in quanto il diritto di godimento è insito nel diritto di proprietà.
Al contempo, viene negato l'orientamento più ampio, in base al quale si affermava che fosse meritevole di tutela risarcitoria anche il non uso, giacché il diritto di proprietà ammette anche di non voler utilizzare il bene. La Corte afferma infatti che, sì, la proprietà consente di non utilizzare un bene, ma che, no, tale diritto di non uso non merita tutela risarcitoria, in quanto la semplice inerzia non esiste quale bene giuridico meritevole di tutela economica e poiché aprire a tale profilo risarcitorio vorrebbe dire ammettere una funzione punitiva del risarcimento e non compensativo-riparatoria. Pertanto, pur essendo il danno presunto, non si tratta di una presunzione assoluta, potendosi rilevare che il proprietario non avesse alcun interesse all'utilizzo del bene e quindi non abbia subìto alcun danno dall'inutilizzo dello stesso.
Nel caso di specie, appare evidente il disinteresse di nei confronti dei beni CP_2
oggetti del preliminare. La parte, infatti, pur essendo a conoscenza della situazione relativa ai beni occupati (per via della registrazione dei contratti preliminari e per il fatto che fosse proprietaria anche dei terreni attigui) non ha promosso alcuna azione né anche solo inviato comunicazioni agli occupanti al fine di recuperare il possesso, limitandosi a eccepire la risoluzione e chiedere il risarcimento in sede di giudizio;
inoltre, nella costituzione in primo grado, si è addirittura riservata di proporre le domande possessorie in separato giudizio, a Trani, dimostrando di non avere alcuna urgenza (e quindi interesse) al recupero di tali beni.
Pertanto, risulta provato il fatto che l'appellata non avesse alcun interesse nei beni occupati e non possa quindi avanzare alcuna pretesa risarcitoria riguardo agli stessi.
Ugualmente infondata è la domanda risarcitoria circa la perdita di valore della cava per via dell'illegittima attività estrattiva compiuta dalle appellanti. L'appellata non prova alcuna attività estrattiva. Inoltre, non si comprende come possa esservi perdita di valore per l'illegittima estrazione relativamente a una cava che è già stata dichiarata esaurita e quindi invendibile a fini estrattivi: si tratta di un bene invendibile già al momento del citato provvedimento amministrativo della del novembre 2015, che prescinde quindi CP_7 dall'asserita e non provata attività estrattiva compiuta dalle appellanti.
Entrambi i motivi d'appello sono quindi respinti, con conferma della sentenza di primo grado sul punto.
4.5 Sulle censure mosse sulla sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c.
19 Le parti appellanti censurano la sentenza di primo grado per aver violato l'art. 112 c.p.c.
Il giudice di prime cure avrebbe infatti disposto la restituzione dei beni immobili in assenza di alcuna domanda restitutoria promossa dalla convenuta, che anzi si riservava tale domanda in altra sede. La convenuta, difatti, aveva poi promosso l'azione restitutoria dinanzi al Tribunale di Trani, vedendo però la dichiarazione di litispendenza relativamente al presente giudizio poiché, per errore ammesso dalla stessa appellata, anche in tale sede veniva chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto preliminare.
Del medesimo tenore – e quindi da trattare congiuntamente – è l'appello incidentale avanzato dall'appellata, che sottolinea come sia ugualmente errato il punto della sentenza di primo grado dove viene disposta la restituzione di quanto pagato da ER AR a CP_3
Entrambe i motivi d'appello, principale e incidentale, sono fondati e vanno pertanto accolti.
Ai sensi dell'art. 112 c.p.c. “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. Nel caso di specie, è pacifico che le parti non abbiano rivolto alcuna domanda restitutoria, mostrando quindi di richiedere una sentenza puramente costitutiva del trasferimento ex art. 2932 c.c. o di accertamento della risoluzione del contratto. Rigettata
l'istanza ex art. 2932 c.c., non si può poi ritenere che l'obbligo restitutorio sia automatico in seguito all'accertamento della risoluzione. La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nel ritenere che la retroattività della risoluzione sia meramente obbligatoria, in ossequio all'art. 1458 c.c., dato che vengono fatti salvi i diritti dei terzi;
pertanto, non avendo natura reale, “non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass. civ. n.
28722/2022).
La sentenza di primo grado va quindi riformata sul punto, dovendosi rimuovere le statuizioni circa gli obblighi restitutori tra le parti: la presente sentenza è una sentenza di mero accertamento, senza alcuna condanna nel merito.
4.6 Sulla regolamentazione delle spese di giudizio disposta in primo grado.
L'accoglimento, anche solo in parte, dei motivi d'appello avanzati dalle parti, imponendo il rinnovo totale della statuizione in punto di regolamentazione delle spese processuali, implica l'assorbimento dell'esame del motivo d'appello incidentale n. 6.3, vertente appunto sul capo delle spese di lite.
20 5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo del giudizio in merito alle spese.
Nel caso di specie, la soccombenza reciproca non è integrale, in quanto la domanda principale delle attrici è stata rigettata, mentre è stata accolta la domanda di risoluzione, proposta in via principale dalla convenuta. Tuttavia, è vero che le attrici non sono integralmente soccombenti, in quanto sono state interamente rigettate le domande accessorie della convenuta, così come le domande accessorie delle attrici. Pertanto, occorre dichiarare soccombenti ER AR e
[...]
ma, al contempo, compensare le spese di primo e di secondo grado nella misura del 50%. CP_1
Occorre poi considerare anche le spese di lite relativamente ai due procedimenti cautelari, ossia quello di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza (proposto dalle appellanti e accolto) e quello di sequestro dei beni immobili (proposto dall'appellata e rigettato).
Sul punto, giova ricordare che la Corte di Cassazione afferma che “le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole” (cfr. Cass. ord.
n. 9785/2022).
Pertanto, anche le spese di tale fase vanno compensate per il 50% e poste a carico delle appellanti solidalmente per la restante parte.
Tuttavia, attesa la ridotta attività espletata dalle parti in tale fase, l'assenza di istruttoria e la semplicità delle questioni trattate, le spese per questa fase vengono liquidate nei minimi, sia per il procedimento cautelare di sospensione della sentenza di primo grado sia per il procedimento cautelare volto al sequestro.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Stante il rigetto delle domande principali proposte dalle appellanti/attrici, ossia l'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. e la domanda risarcitoria circa la cabina elettrica, che costituiscono domande autonome e da sommarsi fra di loro, il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art.
DM 55/2014 dall'entità della domanda e si colloca nello scaglione da € 260.001,00 a €
520.000,00.
21 Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate tutte le fasi con importi compresi nei parametri forensi medi, salvo i parametri minimi per la fase istruttoria/di trattazione, dato che non è stata svolta attività istruttoria né in primo né in secondo grado.
Le spese processuali del primo grado sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 17.252,00 per compensi (euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro
5.206,00 per la fase istruttoria, euro 6.164,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del secondo grado sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 17.179,00 per compensi (euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro
2.940,00 per la fase istruttoria, euro 7.298,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Per quanto concerne il procedimento cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, le spese sono liquidate nella somma di euro 5.884,00 per compensi
(euro 1.843,00 per la fase di studio, euro 780,00 per la fase introduttiva, euro 1.985,00 per la fase istruttoria, euro 1.276,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Infine, per quanto concerne il procedimento cautelare per il sequestro dei beni immobili oggetto del giudizio, le spese sono liquidate nella somma di euro 5.884,00 per compensi (euro 1.843,00 per la fase di studio, euro 780,00 per la fase introduttiva, euro 1.985,00 per la fase istruttoria, euro 1.276,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 305/2023 pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 26/06/2023; accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale proposti e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
22 dichiara risolti i contratti preliminari stipulati con scritture private dell'8 gennaio 2015, registrate a Trani il 10 febbraio 2015 al n.133 e n.134, fra e ER AR di ER CP_3
TI per inadempimento di quest'ultimo; dichiara nulle per violazione dell'art. 112 c.p.c. le statuizioni di condanna di
[...]
alla restituzione degli immobili nonchè di Controparte_9 Controparte_2
alla restituzione delle somme ricevute;
[...]
compensa le spese processuali relative al primo grado nella misura del 50% e condanna ER
AR di ER TI e in via solidale fra loro, a corrispondere a Controparte_1 [...]
€ 8.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%; CP_2
conferma per il resto la sentenza di primo grado;
compensa le spese processuali del grado di appello e delle fasi cautelari svolte in appello nella misura del 50% e condanna ER AR di ER TI e in via solidale Controparte_1
fra loro, a corrispondere a le seguenti somme: Controparte_2
- per il giudizio d'appello, € 8.589,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
- per il procedimento cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, € 2.942,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%;
- per il procedimento cautelare di sequestro, € 2.942,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
Minuta di sentenza redatta con l'ausilio del MOT dott. Guido Giuliani.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore/istruttore
Dott. Andrea Giovanni Melani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 884/2023 promossa da
, titolare della ditta ER MARMI di ER TI, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Operamolla e dall'avv. Rosa Ferreri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Bari, via Dante n. 201
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Fabrizio Solimini ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Molfetta, via Baccarini n.24
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Cifaldi ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cerignola, via Taormina n. 27
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 305/2023 pronunciata dal Tribunale di
Vercelli in data 26/06/2023.
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti:
“1. in via istruttoria siano ammessi i mezzi di prova e la C.T.U. articolati nel giudizio di I° grado, così come riproposti nel presente atto di appello;
2. nel merito in riforma della sentenza impugnata siano accolte le domande sub) 1), 4), 5), 9),
10), 11) e 12) dell'atto di citazione del 17.6.2021 così testualmente riportate: “1) ai sensi dell'art. 2932 c.c. disporre il trasferimento in favore di della proprietà esclusiva Controparte_1
dei beni oggetto dei due contratti preliminari dell'8.1.2015 fra ER AR ed in CP_3
cui è succeduta ex lege e così espressamente individuati: 1) "terreno esteso Controparte_2
48396 mq circa su cui insiste impianto di frantumazione, selezione e lavaggio di aggregati, così come individuato nella piantina sottoscritta ed allegata al preliminare dell'8.1.2015; tale insediamento è così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Trani, al foglio 50, particella
2002 sub 1 catasto fabbricato Contrada Casarossa s.n.c. piano T categoria D7 R.C. € 5.792,00,
e al Catasto Terreni del Comune di Trani al foglio 50, particella 2002, ha 04.75.40; 4) in ulteriore subordine disporre il trasferimento dei due cespiti immobiliari sub 1 previo pagamento dell'importo residuo contrattualmente dovuto di € 75.523,50 offerto formalmente in pagamento da con il presente atto;
5) nell'ipotesi di accoglimento della Controparte_1
domanda sub 4 compensare il prezzo dovuto da a con le Controparte_1 Controparte_2
obbligazioni restitutorie e risarcitorie oggetto delle domande sub 6, 7, 8, 10 e 11; 9) ordinare al Conservatore la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti di succeduta ad 10) condannare la convenuta a Controparte_2 Controparte_4
pagare a ER AR la somma dovuta secondo giustizia ed accertata attraverso C.T.U. per i consumi elettrici dell'impianto di betonaggio dall'8.1.2015 ad oggi da determinarsi nella somma di € 412.500,00 o nella diversa misura da accertarsi secondo legge in corso di giudizio in favore di ER AR per il periodo dall'8.1.2015 al 12.8.2020 nonché di € 75.000,00 o nella diversa misura da accertarsi secondo legge in corso di giudizio in favore di Controparte_1
per il periodo dal 12.8.2020 ad oggi;
11) condannare al risarcimento dei Controparte_2
danni da inadempimento contrattuale delle promesse di vendita dell'8.1.2015 da determinarsi
2 secondo giustizia ed equità; 12) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”;
3. rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto di risoluzione per inadempimento di dei contratti preliminari del 10.2.2015 e rigettare per Parte_2
inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza la domanda riconvenzionale del convenuto di inefficacia dei contratti preliminari per mancato avveramento delle condizioni;
4. rigettare tutte le altre domande riconvenzionali del convenuto;
5. condannare l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto da e per tutti Parte_1 Controparte_5
i motivi ex ante rappresentati;
- Dichiarare inammissibili tutti i documenti prodotti per violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
In via principale
- nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare integralmente il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto
In via incidentale
- per quanto esposto in narrativa, accogliere integralmente i motivi di appello incidentale e, per l'effetto, riformare i capi della sentenza impugnata oggetto di appello incidentale;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite nonché con condanna delle appellanti anche per il giudizio di primo grado e per la fase cautelare nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2021, e ER AR di ER CP_1
TI convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani al fine di Controparte_2 vederla condannare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., al trasferimento della proprietà di due terreni, uno in funzione di cava e l'altro su cui insiste un impianto di frantumazione. Quanto al
3 corrispettivo, veniva indicato di nulla dovere poiché quanto già versato (€ 75.523,00) era sufficiente a coprire il valore effettivo della cava, oppure, in subordine, si chiedeva la maggior somma individuata dal Giudice per una cava esausta e priva di autorizzazione estrattiva;
in via di ulteriore subordine, si accettava di pagare il residuo del corrispettivo previsto nel contratto preliminare, pari ad € 74.477,00, compensandolo con le pretese risarcitorie di seguito indicate.
Gli attori chiedevano, infatti, in restituzione il prezzo di € 30.000,00 versato per una cava esausta priva di autorizzazione per attività estrattiva, il pagamento di tutti gli oneri di ripristino della cava oggetto di trasferimento e rinvenienti dall'attività estrattiva esercitata da CP_3
fino all'8.1.2015 (data del preliminare), il rimborso delle spese sopportate ed imposte dal gestore elettrico per la cabina elettrica a servizio dell'impianto di betonaggio pari CP_3 ad € 25.000,00, nonché dei consumi elettrici dell'impianto stesso, e, infine, il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale delle promesse di vendita dell'8.1.2015 da determinarsi secondo giustizia ed equità e C.T.U. in corso di causa e comunque individuati prudenzialmente nella somma di € 100.000,00. In accoglimento della domanda principale chiedevano, quindi, di ordinare al Conservatore la trascrizione della domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti di (di seguito anche solo succeduta ad Controparte_2 CP_2 Controparte_6
(di seguito anche solo .
[...] CP_3
In particolare, gli attori sostenevano che con scritture private dell'8 gennaio 2015, registrate a
Trani il 10 febbraio 2015 al n.133 e n.134, la prometteva di vendere alla ER CP_3
AR gli immobili sopra indicati. Contemporaneamente era conferito il possesso dei due beni al promittente acquirente con affitto della cava e comodato del frantoio.
Successivamente alla stipula del preliminare la trasferiva l'autorizzazione per CP_7
l'attività estrattiva della cava alla ER AR, dichiarando, però, esaurita l'attività estrattiva della cava e specificando che l'autorizzazione aveva ad oggetto esclusivamente gli oneri derivanti dagli obblighi di legge di ripristino al termine dell'attività estrattiva. Tuttavia, pur avendo il preliminare a oggetto una cava da cui si potesse estrarre, la ER AR decideva comunque di proseguire nel contratto, in quanto l'acquisto del frantoio era subordinato all'acquisto della cava per l'inscindibilità del collegamento fra i due negozi. Su tale frantoio
ER AR eseguiva la manutenzione straordinaria, ripristinandone le funzioni. Inoltre, affermavano gli attori, riceveva dalla ER AR in adempimento dei preliminari CP_3
il pagamento per € 75.523,00 e le parti concordavano, alla luce del venir meno dell'autorizzazione della cava, che tale somma costituisse il prezzo dei beni.
4 Le attrici affermavano poi che fra il 2015 e il 2021 intervenivano trattative fra le parti circa le modalità di trasferimento del bene, che non avevano esito positivo. ER AR avrebbe, infatti, voluto una riduzione del prezzo, stante la perdita di valore della cava, ma richiedeva il CP_3 pagamento dell'intero corrispettivo: fallite le trattative, dichiarava di ritenere risolto il CP_3
contratto preliminare per inadempimento di ER AR e chiedeva la restituzione dei beni.
ER AR contestava tale posizione e, nominando quale acquirente, chiedeva la CP_1
stipula del definitivo dichiarandosi disponibile al pagamento del saldo prezzo dovuto ex lege.
Nelle more, con atto del 4 giugno 2021 la cedeva alla il ramo CP_3 Controparte_2
d'azienda contenente i due cespiti immobiliari promessi in vendita alla ER AR;
pertanto, secondo le attrici, ai sensi degli artt. 2558 - 2560 c.c., la succedeva in tutte Controparte_2
le obbligazioni rivenienti dai contratti e rapporti fra ER AR e CP_3
Fra le ulteriori richieste attoree figurava anche il rimborso delle spese di gestione e di consumo della cabina elettrica gravante sui terreni in possesso di ER AR e a questa intestata (fino al
12 agosto 2020, dopo veniva volturata a : tale cabina, infatti, oltre a rifornire di CP_1 energia l'impianto di frantumazione, era, nella prospettazione attorea, al servizio anche di un impianto di betonaggio posto su terreno attiguo e di proprietà prima di e poi di CP_3 CP_2
Dati consumi per € 150.000 all'introduzione del giudizio, tali somme, in mancanza di prova contraria, dovevano essere divise in egual misura fra i soggetti che a tale cabina vi attingevano, con conseguente condanna di quale cessionaria) al pagamento di € 75.000. CP_2
Costituendosi in primo grado, eccepiva in primo luogo il difetto di competenza CP_2 territoriale del Tribunale di Trani, stante nel contratto l'elezione del foro di Vercelli quale foro esclusivo.
Nel merito, contestava la sussistenza dei contratti preliminari, affermando che tali contratti si erano risolti per mancato adempimento di ER AR a fronte delle diffide inviate in data 12 febbraio 2021 e 4 marzo 2021. A queste era seguita la comunicazione formale della risoluzione dei contratti, inviata da a ER AR a mezzo pec in data 24 marzo 2021, nella quale si CP_3
invitava anche alla restituzione dei beni. Solo successivamente, con pec del 1° aprile 2021 ER
AR designava la “quale terzo in cui favore deve essere effettuato il Controparte_5
trasferimento del bene”, e solo con riferimento al contratto preliminare relativo all'impianto di frantumazione e, non anche, alla cava.
5 Affermava poi di non essere legittimata passiva, in quanto la cessione di ramo d'azienda da a sarebbe intervenuta solo successivamente alla risoluzione, in data 4 giugno CP_3 CP_2
2021: prima di tale data, arebbe stata estranea a tutti i rapporti. CP_2
Inoltre, ancorché poi risolto, il preliminare inerente la cava prevedeva comunque “come condizione sospensiva l'ottenimento della volturazione dell'autorizzazione all'escavo entro il
30 giugno 2015, mai ottenuta e/o ottenuta solo molti mesi dopo”. Infatti, evidenziava CP_2
nel relativo preliminare si chiariva che la cava non era in esercizio dal 30 giugno 2010 e che le parti erano a conoscenza che la stessa era quasi esaurita e l'unica condizione stava nel subentro Pt_ 'a carico' e a 'rischio di AR' nell'autorizzazione attività di cava, denominata anche come
'autorizzazione di escavo' (vedi art.3 preliminare cava). Ebbene, ove tale subentro e, quindi,
l'autorizzazione all'estrazione non fosse pervenuta entro il 30.06.2015 la sanzione non era la riduzione del prezzo bensì l'inefficacia dei due preliminari connessi, come in effetti è accaduto,
'senza alcuna pretesa, eccezione e/o indennizzo da una parte all'altra'”.
ormulava poi ulteriori contestazioni alla narrazione di ER AR: 1. “Non è vero che CP_2
la avrebbe ricevuto dalla ER AR in adempimento dei preliminari il pagamento della CP_3 somma di € 75.523,00. Nella realtà, la ha ricevuto come pigione e come conto merci la CP_3 somma di € 74.476,50 mentre la somma di euro 75.523,00 è quella che andava ancora pagata.
Non trattasi univocamente del prezzo, ma della pattuizione e della corresponsione della pigione per 6 mesi della cava e del conferimento merce quantificata secondo i patti”; 2. “Non è vero che la convenuta avrebbe utilizzato energia elettrica pagata dagli attori e non l'avrebbe rimborsata. Difatti, non è mai stata effettuata neanche una sola richiesta sul punto e nulla viene provato”; 3. “Non è vero che la convenuta debba concorrere all'installazione della fantomatica cabina elettrica non meglio generalizzata sia perché gli attori non sono proprietari di alcunché
e la loro detenzione è illegittima e sia perché non vi è alcun obbligo della convenuta a concorrere ad alcunché”.
In via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno cagionato dall'attività CP_2
estrattiva illegittima di le quali avrebbero continuato a scavare in Controparte_8
assenza di autorizzazione, rendendo la cava invendibile: pertanto, il prezzo del risarcimento andrebbe quantificato nel valore della promessa di vendita della cava – non più vendibile – pari ad € 30.000,00 oltre agli oneri di ripristino e messa in sicurezza pari ad € 70.000,00. Inoltre, domandava l'indennizzo da illegittima occupazione della cava, da quantificarsi in € 5.000 per ogni mese di occupazione senza titolo, per un valore pari all'affitto pattuito dalle parti nel
6 contratto preliminare. La stessa somma veniva, inoltre, richiesta quale indennizzo per l'illegittimo utilizzo dell'impianto di frantumazione, sulla base del “valore di mercato”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 2 dicembre 2021, il Tribunale di Trani, con ordinanza del 3 dicembre 2021, stante l'adesione degli attori all'eccezione di incompetenza territoriale, assegnava alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al
Tribunale di Vercelli. La riassunzione avveniva ad opera delle attrici con comparsa del 20 gennaio 2022.
Nel giudizio di riassunzione, all'esito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Con sentenza del 23 giugno 2023, il Tribunale di Vercelli rigettava le domande ex art. 2932 c.c. avanzate da parte degli attori;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava inefficaci i contratti preliminari dell'8 gennaio 2015, registrati a Trani il 10 febbraio
2015 nn. 133 e 134, e per l'effetto condannava gli attori alla restituzione degli immobili oggetto delle due scritture private e la alla restituzione della somma di € 75.523,00, Controparte_2
oltre interessi;
rigettava ogni altra domanda e compensava le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello del 3 luglio 2023, ER AR e contestavano la CP_1
sentenza di primo grado, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in via istruttoria l'ammissione della CTU e dei mezzi di prova articolati in primo grado e, nel merito, la riforma della sentenza impugnata con rinuncia delle domande indicate coi nn. 2, 3, 6, 7 e 8 nella citazione in primo grado.
Con comparsa del 23 dicembre 2023 si costituiva l'appellata chiedendo in via cautelare CP_2
di disporre il sequestro dei beni oggetto del processo, in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello e tutti i documenti prodotti, nel merito il rigetto del gravame e l'accoglimento dell'appello incidentale, relativo alle domande non accolte in primo grado.
Con ordinanza del 23 agosto 2023 veniva accolta l'istanza delle appellanti circa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, relativamente al capo con cui era stata disposta la loro condanna alla restituzione degli immobili oggetto dei due contratti preliminari di compravendita.
Con ordinanza del 21 febbraio 2024 veniva invece rigettata l'istanza di sequestro giudiziario avanzata dall'appellata, in quanto difettante di strumentalità rispetto al giudizio principale, nel quale era in contestazione l'efficacia dei contratti preliminari e non della restituzione del
7 possesso degli immobili (cosa che aveva espressamente riservato ad altro CP_2
procedimento).
Infine, con ordinanza del 5 marzo 2024, veniva fissata udienza per la remissione della causa in decisione al 24 aprile 2025 (poi differita al 13 novembre 2025), assegnando termini a ritroso per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche. Nello stesso atto, si invitavano le parti a trattare della questione della legittimazione passiva della Controparte_2
in relazione alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta da tema questo che
[...] Controparte_5
non era stato affrontato né esplicitamente né implicitamente dalla sentenza impugnata, ma che era stato prospettato, con un sintetico passaggio, dalle odierne appellanti principali nell'atto di citazione in primo grado (v. pag. 4 atto di citazione), facendo riferimento agli artt. 2558 - 2560
c.c., introducendo quindi un profilo attinente alla valutazione nel merito della fondatezza della domanda formulata.
All'udienza del 13.11.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che avevano già provveduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui all'art. 352
c.p.c. novellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
La sentenza di primo grado riteneva l'impossibilità di una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c. per via dell'avvenuto esaurimento della cava oggetto del trasferimento;
tale impossibilità, comportava anche la caducazione del contratto avente a oggetto l'impianto di frantumazione, stante l'inscindibile legame fra i due contratti.
In particolare, il Tribunale di Vercelli osservava che non vi fosse identità fra il bene pattuito nel contratto preliminare e il bene di cui si chiedeva il trasferimento, in quanto nel primo si trattava di una cava con potenzialità estrattiva, ma tale qualità essenziale sarebbe stata persa successivamente alla limitata autorizzazione concessa dalla Non riteneva poi CP_7 ammissibile la domanda di “riduzione del prezzo secondo i rimedi della garanzia per vizi;
nella fattispecie in esame, infatti, il nulla osta delle all'attività di escavo è un evento CP_7
futuro ed incerto dedotto quale condizione sospensiva non rientrante nella disciplina della garanzia per vizi, che riguarda invece una mera imperfezione materiale del bene promesso in
8 vendita (e non una condizione giuridica del bene), che deve preesistere al momento della conclusione del contratto, ma che può eventualmente manifestarsi anche successivamente come conseguenza di una concausa preesistente”.
Inoltre, il giudice di prime cure affermava che entrambi i contratti preliminari dovessero esser ritenuti privi di efficacia per il mancato avveramento delle condizioni sospensive cui erano sottoposti. Riteneva, infatti, che tale condizione era posta nell'interesse di ER AR, ma che non si potesse affermare che tale condizione fosse stata rinunciata, in quanto la ditta aveva chiesto la riduzione del prezzo, manifestando, quindi, ancora interesse alla sussistenza della capacità estrattiva della cava.
Come conseguenza dell'inefficacia dei due contratti preliminari, il giudice riteneva di dover applicare la disciplina sull'indebito oggettivo e quindi che la convenuta, quale cessionaria del ramo d'azienda comprendente i due immobili promessi in vendita, fosse tenuta a restituire le somme anticipatamente versate dal titolare della SE AR, pari ad € 75.523,00 oltre interessi dalla domanda, mentre la parte attrice veniva condannata a restituire entrambi gli immobili secondo la disciplina dell'art. 2037 c.c.
Le ulteriori domande risarcitorie e ripristinatorie avanzate da , quale titolare Parte_1
della SE AR, e da venivano ritenute infondate, tenuto conto delle previsioni CP_1
contrattuali secondo cui tutte le migliorie, addizioni ed obblighi di ripristino sui beni oggetto di promessa di vendita rimanevano a carico del promittente acquirente, come sopra già detto.
Anche le pretese risarcitorie circa la cabina elettrica venivano respinte, in difetto di prova sia di accordi per la ripartizione sia di consumi da parte di Inoltre, si affermava che la CP_2 [...]
difettasse di legittimazione attiva, essendo stata designata quale beneficiaria del CP_1
trasferimento del solo impianto di frantumazione in data 1° aprile 2021, quando ormai il contratto preliminare aveva perso di efficacia.
Venivano respinte anche le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta, in quanto generiche e sfornite di prova.
Infine, il giudice di primo grado compensava integralmente le spese sulla base della reciproca soccombenza e della notevole complessità della vicenda.
9 2) I motivi di appello proposti dal ER AR di ER TI e da CP_1
CP_2
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante, al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza di primo grado, chiedeva in via istruttoria l'ammissione della CTU e dei mezzi di prova articolati in primo grado e, nel merito, la riforma della sentenza impugnata con rinuncia delle domande indicate coi nn. 2, 3, 6, 7 e 8 nella citazione in primo grado. In particolare, chiedeva la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. al minor valore della cava priva di capacità estrattiva o, in subordine, al prezzo pattuito nel contratto, da compensare con le voci risarcitorie accolte;
di ordinare al conservatore la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti di succeduta ad di condannare la Controparte_2 Controparte_4
convenuta a pagare a ER AR la somma dovuta secondo giustizia ed accertata attraverso
C.T.U. per i consumi elettrici dell'impianto di betonaggio dall'8 gennaio 2015 ad oggi da determinarsi nella somma di € 412.500,00 o nella diversa misura da accertarsi secondo legge in corso di giudizio in favore di ER AR per il periodo dall'8.1.2015 al 12.8.2020 nonché di €
75.000,00 o nella diversa misura da accertarsi secondo legge in corso di giudizio in favore di per il periodo dal 12.8.2020 ad oggi;
di condannare al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale delle promesse di vendita dell'8.1.2015 da determinarsi secondo giustizia ed equità; di condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che vi sia stata una violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale di Vercelli avrebbe pronunciato la condanna di restituzione degli immobili oggetto dei preliminari pur in assenza di qualsiasi domanda da parte della convenuta, che anzi si era riservata di proporre tale domanda in un diverso procedimento, innanzi al Tribunale di Trani, e così aveva poi fatto.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame la sentenza impugnata viene censurata per avere travisato il contenuto delle pattuizioni previste nel contratto preliminare circa la condizione sospensiva dell'autorizzazione a estrarre dalla cava. Tale condizione, infatti, posta nell'interesse di ER
AR, sarebbe stata dalla stessa espressamente rinunciata, così come sarebbe stato rinunciato il termine del 30 giugno 2015 per ottenere tale autorizzazione all'escavo, anche questo posto nell'esclusivo interesse dell'appellante.
10 Terzo motivo
Le appellanti contestano poi la sentenza di primo grado nella statuizione circa la non applicabilità dell'art. 2932 c.c. Non vi sarebbe infatti alcuna differenza nel bene oggetto del contratto, in quanto la cava era descritta già nel preliminare come priva di alcuna capacità estrattiva e quindi si trattava di un rischio di cui l'appellante era già consapevole. Pertanto,
l'autorizzazione per attività di estrazione di materiale non costituirebbe una condizione giuridica per il trasferimento del bene immobile oggetto del preliminare. Il contratto preliminare avrebbe ad oggetto un terreno adibito a cava di calcare indicato catastalmente e tale bene dovrebbe poter essere trasferito ai sensi dell'art. 2932 c.c. in conformità al preliminare indipendentemente se lo stesso sia autorizzato per attività estrattiva o per ripristino e messa in sicurezza o addirittura non autorizzato.
Infatti, si afferma, la giurisprudenza ritiene non applicabile l'art. 2932 c.c. solo in caso di oggettiva impossibilità di trasferire il bene (cosa che la mancata autorizzazione non comporta)
o nel caso di aliud pro alio, fattispecie non applicabile al caso di specie per i motivi citati.
Quarto e quinto motivo
Secondo le appellanti, il Tribunale di Vercelli rilevava che la condizione sospensiva fosse stata posta nell'interesse esclusivo della sola parte ER AR e che la stessa fosse rinunciabile, ma inopinatamente avrebbe ritenuto che la ER AR non vi avesse rinunciato e conseguentemente rigettava la domanda di trasferimento coattivo proposta dalla ER AR in forza della condizione sospensiva dichiarata nel suo esclusivo interesse. Tale convinzione del giudice di primo grado sarebbe dipesa dal fatto che le attrici avessero proposto una domanda di riduzione del prezzo.
Le appellanti contestano questa ricostruzione, affermando che la domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. prova essa stessa la rinuncia alla condizione sospensiva e che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di cumulare la domanda di trasferimento coattivo del bene ai sensi dell'art. 2932 c.c. con quella di riduzione del prezzo del bene da trasferirsi.
Sesto motivo
Nell'atto di citazione di appello si afferma poi che nella sentenza impugnata con un ermetico passaggio il Tribunale di Vercelli ha ritenuto priva di legittimazione attiva Controparte_1
“essendo stata designata quale beneficiaria del trasferimento del solo impianto di frantumazione in data 1.4.2021 quando ormai il contratto preliminare aveva perso efficacia”.
A detta delle appellanti, la sentenza non avrebbe erroneamente rilevato che era CP_1 CP_1
11 stata nominata il 1° aprile 2021 beneficiaria dell'impianto di frantumazione e con l'atto di citazione congiunto del 17 giugno 2021 beneficiaria anche della cava. Inoltre, anche ove si ritenesse che fosse terza nominata solo per l'impianto di frantumazione Controparte_1
ugualmente avrebbe la legittimazione per il trasferimento di tale bene e la cava andrebbe trasferita a ER AR. I due contratti preliminari collegati fra loro prevederebbero infatti l'obbligo di ER AR di acquistare inscindibilmente i due beni, ma consentirebbero a ER
AR di nominare un terzo acquirente per ciascuno dei due beni in forza dell'art. 2 di ambedue i preliminari.
Settimo motivo
Col settimo motivo di appello viene contestata la reiezione delle domande circa le spese della cabina elettrica. Infatti, affermano le appellanti, poiché aveva una unica cabina Controparte_4 elettrica al servizio dell'impianto di betonaggio e del frantoio e tale cabina elettrica era oggetto di contratto di fornitura con ER AR prima e successivamente, ne Controparte_1
conseguiva che l'impianto di frantumazione era stato costretto a pagare le forniture elettriche dell'impianto di betonaggio per non privare dell'uso di corrente tale impianto. A seguito del trasferimento del ramo d'azienda a quest'ultima, si afferma, avrebbe Controparte_2 usufruito direttamente e gratuitamente dell'energia transitante dalla cabina intestata alle appellanti.
La promiscuità dell'utilizzo della cabina elettrica sarebbe confermata anche dal contratto di comodato relativo all'impianto di frantumazione, ove si precisava “che nell'area che sarà ceduta alla MARMI è presente una cabina elettrica a servizio sia dell'ex impianto di frantumazione sia dell'impianto di betonaggio di proprietà tale cabina sarà ceduta in proprietà alla CP_3
MARMI unitamente agli altri immobili, ma permarrà sulla stessa una servitù di passaggio cavi e di installazione dei relativi impianti, a favore del fondo ed impianto di così da CP_3
consentire il mantenimento dei propri apparati di trasformazione elettrica per la corretta alimentazione dell'impianto di betonaggio”. Non proverebbe nulla in contrario il fatto che l'intestazione della fornitura sia in capo alle appellanti.
Accertato l'utilizzo della stessa cabina elettrica da parte di entrambi gli impianti, in difetto di prova contraria (che la convenuta non fornisce), le spese relative ai consumi andrebbero divise equamente.
3) La difesa di Controparte_2
Oltre a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti, come già illustrato in primo grado,
12 l'appellata contesta i motivi d'appello avanzati dalle controparti.
In particolare, ritiene che non vi sia alcuna pronuncia ultra petita in quanto gli obblighi restitutori conseguirebbero in modo automatico dopo una pronuncia di risoluzione del contratto.
Inoltre, afferma di aver erroneamente rivolto la stessa domanda di risoluzione del CP_2
contratto anche innanzi al Tribunale di Trani, che si sarebbe così pronunciato: “considerato che tra il presente giudizio ed il giudizio pendente presso la Corte di Appello di Torino vi è litispendenza trattandosi di due giudizi tra gli stessi soggetti aventi ad oggetto l'accertamento della risoluzione dei contratti preliminari e il rilascio degli immobili occupati sine titulo (a nulla rilevando la fondatezza o meno di tali domande o l'esito del giudizio di appello, essendo allo stato valutabile solo un profilo di “pendenza” della lite); considerato, infatti, che la questione di litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia ed oggi è pendente un giudizio anche sul rilascio degli immobili, analogamente alla domanda proposta nel presente giudizio”; dichiarava quindi la litispendenza del presente giudizio con il giudizio pendente presso la Corte di Appello di Torino R.G.
884/2023 e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. In sostanza, il Tribunale di Trani avrebbe rimesso alla Corte d'Appello di Torino la decisione anche in ordine al rilascio dei beni.
Infine, circa gli obblighi restitutori, l'appellata evidenziava come una rimozione della condanna alla restituzione degli immobili avrebbe dovuto comportare anche la non condanna di CP_2
a restituire la parte del prezzo pagata da ER AR.
L'appellata ritiene poi che non si siano avverate le condizioni sospensive inerenti all'efficacia del preliminare relativo alla cava e che quindi non possano essere accolte le richieste delle appellanti circa una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c. Il requisito necessario era infatti l'autorizzazione all'escavo, che ER AR non ha mai ottenuto, dato che la CP_7 avrebbe solo autorizzato la messa in sicurezza e il ripristino della cava e non l'estrazione.
Neanche la condizione relativa all'impianto di frantumazione avrebbe trovato luogo, in quanto era prevista l'esecuzione di determinate attività a carico della parte promissaria acquirente da certificare entro il termine del 30 giugno 2015, data ultima per l'avveramento della relativa condizione sospensiva. A detta dell'appellata, ER AR non avrebbe mai completato tali attività entro il termine, con conseguente inefficacia del contratto preliminare.
Evidenzia poi come sia contraddittoria la posizione dell'appellante, che prima afferma di aver ritenuto avverata la condizione e poi di avervi rinunciato, e sottolinea come solo nell'atto di citazione in primo grado e solo abbia accettato di versare, pur in subordine, l'intero CP_1
prezzo pattuito, mentre prima ER AR aveva sempre chiesto la riduzione del prezzo. Da ciò
13 deriva che la reiterata richiesta di riduzione del prezzo da parte di SE AR ha comportato la pacifica ed esplicita mancata rinuncia alla nota condizione sospensiva.
Circa la legittimazione attiva di evidenzia come la nomina del terzo CP_1 CP_2
acquirente, pur prevista nel preliminare, sia in realtà avvenuta tardivamente, a preliminare già inefficace e risolto, e non possa pertanto esser considerata idonea a legittimare la terza società ad agire per l'adempimento del preliminare.
Vengono poi contestate le pretese attoree sui consumi della cabina elettrica, in quanto l'impianto di betonaggio sarebbe estraneo alla causa corrente e in quanto le uniche intestatrici del contratto di somministrazione di energia sarebbero le appellanti. Queste sarebbero anche infatti le uniche utilizzatrici dell'energia elettrica in questione e nulla avrebbero provato circa l'esistenza di consumi anche da parte dell'impianto di betonaggio. Infine, sottolinea come sia poco credibile che tali società abbiano sopportato i costi dell'energia per sette anni prima di avanzare una qualsiasi pretesa sul punto.
Sull'appello incidentale
L'appellata ripropone le domande risarcitorie non accolte in primo grado, sottolineando come, all'avvenuta inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva entro il 30 giugno 2015, ER AR abbia omesso di restituire i beni, continuando a occuparli senza titolo, causando quindi un danno che viene quantificato in € 5.000 mensili per entrambi i beni, in relazione al fitto pattuito per la cava e al valore di mercato dell'impianto di frantumazione. Inoltre, chiede i danni dovuti alla prosecuzione dell'utilizzo della cava, in assenza di autorizzazione e di titolo, compiuto dalle appellanti, tale da rendere la cava ormai invendibile e priva di valore. Per quantificare con esattezza i danni, produce una relazione di un perito di parte e insta per una CTU.
Infine, come motivo d'appello incidentale contesta la statuizione sulle spese, affermando che la sentenza di primo grado abbia errato nel compensarle integralmente, giacché il Tribunale – pur rigettando le ulteriori e secondarie domande – ha rigettato la domanda principale ex art 2932
c.c. formulata dalle attrici (odierne appellanti) ed ha accolto la principale domanda riconvenzionale di accertamento e dichiarazione di inefficacia dei contratti preliminari.
4) Motivi della decisione
Sia l'appello principale sia l'appello incidentale sono parzialmente fondati e vanno pertanto accolti in parte. L'ordine logico della trattazione impone di trattare in primo luogo le questioni relative alla legittimazione delle parti, poi quelle riguardanti il merito e infine le contestazioni
14 relative alle spese.
4.1 Sulla legittimazione passiva di e sulla legittimazione attiva di CP_2 [...]
CP_1
Con l'ordinanza del 5 marzo 2024, le parti venivano invitate a trattare del profilo relativo alla legittimazione passiva di In particolare, si osservava che “qualora si dovesse CP_2 ragionare in base al disposto dell'art. 2932 c.c., l'oggetto della domanda giudiziale diretta all'esecuzione coattiva del contratto preliminare di compravendita non è costituito dal bene o dai beni compromessi in vendita, bensì dall'obbligazione di facere, consistente nel trasferimento dei beni che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso (v. ex multis Cass. n. 15762/2023), per cui, ove il promittente alienante trasferisca i beni promessi in vendita a favore di un terzo, quest'ultimo non subentra nell'obbligo di trasferire la proprietà in favore del promissario acquirente, dal che consegue il suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare (v. Cass. n. 8164/2023; Cass. 12642/2020)”. I successivi scritti depositati dalle parti hanno consentito di meglio inquadrare la fattispecie, concludendo per la sussistenza della legittimazione passiva in capo a CP_2
Nello specifico, come correttamente osservato da ER AR, “nel contratto preliminare non interviene alcun rapporto giuridico 'personale', avendo ambedue i contraenti natura di impresa produttiva e non sussistendo alcuna interferenza delle qualità personali nel rapporto economico”. Infatti, valutando la natura delle parti, si deve ritenere che il contratto stipulato fra due imprese sia connotato da peculiarità di natura oggettiva e di utilità economica, dato lo scopo di lucro che contraddistingue l'attività d'impresa: in una tale situazione, l'obbligo di contrarre, pur rimanendo nel facere infungibile, supera la dimensione dell'intuitu personae, prescindendo quindi dalle caratteristiche personali e individuali in favore invece del risultato economico.
Giova altresì ricordare che l'art. 2558 c.c., nel disciplinare la successione nei contratti in caso di cessione d'azienda, non pone delle norme inderogabili. Infatti, è pacifico che cedente e cessionario possano pattuire la successione nei contratti pur con carattere personale, ai sensi del co.
1. Inoltre, il terzo contraente è libero di decidere se recedere o meno dal contratto, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. Pertanto, il codice offre a entrambe le parti (cessionario e terzo ceduto) la possibilità di sottrarsi ai rapporti contrattuali al mutare dei soggetti coinvolti, ma non pone alcun obbligo in tal senso.
Nel caso di specie appare evidente come tutti i soggetti coinvolti ( . Inerti quali Parte_4
ceduti e quale cessionaria) abbiano manifestato la volontà di proseguire nel rapporto CP_2
15 obbligatorio. Tale volontà appare chiara già solo dalle domande rivolte dalle parti stesse: infatti, con una domanda principale chiede il risarcimento del danno da occupazione CP_2 abusiva della cava e dell'impianto di frantumazione a decorrere dal giugno 2015, e non solo dal momento della cessione, manifestando quindi di ritenersi succeduta a nel medesimo CP_3
rapporto; gli appellanti, al contempo, rivolgono la domanda direttamente a mostrando CP_2
così di ritenerla succeduta a non provando di aver mai recesso ex art. 2558 co. 2 c.c. CP_3
Considerando che è da ritenere consapevole della situazione relativa agli immobili in CP_2
oggetto, in quanto adiacenti al terreno da lei occupato con l'impianto di betonaggio e comunque trattandosi di contratti registrati (presunzione legale), occorre ritenere CP_2
legittimata passiva nel presente giudizio.
Vanno poi accolte le contestazioni di rispetto al difetto di legittimazione attiva che CP_1 il Tribunale avrebbe rilevato. Nella sentenza di primo grado, infatti, l'appellante veniva ritenuta priva di legittimazione attiva in quanto la sua nomina di terza acquirente sarebbe intervenuta tardivamente, solo in seguito alla risoluzione del contratto, e sarebbe quindi priva di efficacia.
Tale ricostruzione è tuttavia inesatta, in quanto non rispetta l'ordine logico della trattazione.
Legittimato attivo è chi si afferma titolare del diritto vantato in giudizio: pertanto, non è richiesto l'effettivo accertamento dell'esistenza del diritto, afferendo questa questione al merito, ma occorre limitarsi a valutare se l'attore vanta un diritto che, qualora esistente, sia a lui riconducibile.
La sentenza di primo grado è pertanto censurabile nella parte in cui afferma che l'attrice
[...]
non sarebbe legittimata, in quanto nominata in virtù di un contratto risolto, in quanto, per CP_1 affermare la risoluzione, compie già una valutazione nel merito, senza rispettare l'ordine logico della trattazione.
Pertanto, occorre ritenere legittimata a far valere le posizioni che ha dedotto in CP_1
giudizio.
4.2 Sulla fondatezza della domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Le appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove non ha accolto la domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c.
In particolare, riassumendo i motivi d'appello sopra esposti, le appellanti affermano che il contratto preliminare sarebbe ancora valido, in quanto la condizione sospensiva, scaduta il 30 giugno 2015, sarebbe posta nell'esclusivo interesse di ER AR, la quale avrebbe pacificamente rinunciato alla condizione, accettando, con la domanda subordinata, anche di pagare il prezzo pieno, come pattuito in contratto, e non proponendo solo l'azione quantis
16 minoris come invece afferma il giudice di prime cure.
Si tratta di un motivo infondato, che va respinto.
In primo luogo, va rilevato come la condizione sospensiva non si sia avverata: come correttamente rileva il Giudice di prime cure, l'autorizzazione della autorizzava CP_7
solo la messa in sicurezza della cava e il ripristino dei luoghi, ed era pertanto ben diversa dall'autorizzazione a escavare, posta come condizione per la validità del preliminare al fine di stipulare il contratto definitivo.
Di seguito, è corretto affermare che le attrici non abbiano proposto solo l'actio quantis minoris, in quanto il punto 4 delle conclusioni in primo grado accettava la stipula del contratto definitivo senza alcuna riduzione del prezzo, mostrando così di aver rinunciato alla condizione sospensiva.
Tuttavia, tale accettazione perveniva solo al momento dell'atto di citazione: fino a quel momento, per quanto in atti, ER AR aveva sempre chiesto una riduzione del prezzo, affermando che la cava esaurita avesse un valore inferiore rispetto a quanto pattuito. Pertanto, non si può ritenere che abbia rinunciato alla condizione fino al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Tale rinuncia è quindi tardiva: l'atto di citazione è infatti ampiamente successivo rispetto alla risoluzione del contratto, avvenuta ope legis in data 19 marzo 2021, 15 giorni dopo l'avvenuta ricezione della diffida ad adempiere, inviata il 4 marzo 2021.
Infatti, quand'anche non si ritenesse idonea la diffida del 12 febbraio 2021, dato che invitava a concludere il contratto di cessione di ramo d'azienda, sicuramente è invece idonea quella successiva, del 4 marzo, facente riferimento al contratto definitivo per la vendita di immobili.
La comunicazione del 24 marzo 2021 vale a ulteriore riprova della risoluzione del contratto stesso, avvenuta peraltro per diritto.
Non sono condivisibili le contestazioni attoree sulla validità della diffida per l'esiguità del termine di 15 giorni. Si tratta, infatti, di un lasso di tempo ritenuto idoneo dalla legge, all'art. 1454 c.c. Inoltre, è perfettamente coerente con la volontà del promittente di non tollerare più
l'inerzia del promissario, che si protraeva da quasi sei anni. Se si calcola infatti il tempo trascorso dal 30 giugno 2015 al 19 marzo 2021, appare chiaro come tale lasso temporale fosse pienamente idoneo affinché ER AR rinunciasse alla condizione e si attivasse per la stipula del definitivo: non essendo successo, l'appellante va ritenuta inadempiente e il contratto preliminare risolto, confermando, quindi, su questo punto le conclusioni della sentenza di primo grado.
4.3 Sull'ulteriore motivo d'appello relativo alle spese della cabina elettrica.
17 Le appellanti contestano il rigetto, avvenuto in primo grado, delle domande relative alle spese di gestione e ai consumi della cabina elettrica, affermando che da tale cabina attinga anche l'impianto di betonaggio di proprietà di e che, in assenza di prova, i consumi vadano CP_2
ritenuti nella misura del 50%.
Si tratta di un motivo d'appello infondato, che va pertanto respinto, in quanto la domanda in esso contenuta è assolutamente sfornita di prova.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il contratto preliminare prevedeva unicamente una servitù di passaggio dei cavi, afferenti quindi a rapporti del tutto estranei rispetto al consumo dell'elettricità transitante per tali cavi.
Le appellanti, dopodiché, provano di aver sostenuto delle spese relative a tale cabina, ma non provano assolutamente la riconducibilità di alcun consumo all'appellata. Gli accordi intercorsi fra le parti, ben dettagliati, nulla disponevano sul punto;
inoltre, il fatto che le appellanti si siano intestate le relative utenze per sette anni senza chiedere alcunché alla controparte porta a ritenere che non sapessero di consumi da parte della stessa;
infine, i capi testimoniali dedotti in primo grado sono generici e non mirano a verificare se effettivamente sussistano tali consumi.
Se si considera poi come la prova di tali consumi sia relativamente agevole, dato che basterebbe installare un contatore a valle della cabina, in direzione dell'impianto di betonaggio, appare chiaro che la domanda sia assolutamente sfornita di prova e vada pertanto respinta, con rigetto del relativo motivo d'appello.
4.4. Sulle domande risarcitorie proposte in via incidentale da CP_2
L'appellata contesta la sentenza di primo grado laddove non ha riconosciuto l'indennità da occupazione abusiva della cava e dell'impianto di frantumazione. Afferma, infatti, che sia certo che le appellanti abbiano occupato sine titulo i beni oggetto del contratto e che tale occupazione debba naturalmente portare a dei profili risarcitori, che vengono quantificati mensilmente in €
5.000 per la cava, rifacendosi all'ammontare pattuito nel contratto di affitto della stessa, e in €
5.000 per il frantoio, quale valore di mercato dello stesso.
Si tratta di una domanda priva di prova, che va pertanto respinta, non avendo l'appellata provato di aver subito alcun danno da tale illegittima occupazione.
Circa il danno da occupazione abusiva dell'immobile occorre muovere da quanto statuito dalle
Sezioni Unite con le pronunce n. 33645/2022 e 33659/2022. La Suprema Corte con tali sentenze apre alla figura del danno in re ipsa, affermando il seguente principio di diritto: “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio
18 del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”. Ritiene quindi la Corte che non sia necessario provare di aver subìto effettivamente un danno, ma che sia quindi sufficiente allegare un utilizzo potenziale del bene, in quanto il diritto di godimento è insito nel diritto di proprietà.
Al contempo, viene negato l'orientamento più ampio, in base al quale si affermava che fosse meritevole di tutela risarcitoria anche il non uso, giacché il diritto di proprietà ammette anche di non voler utilizzare il bene. La Corte afferma infatti che, sì, la proprietà consente di non utilizzare un bene, ma che, no, tale diritto di non uso non merita tutela risarcitoria, in quanto la semplice inerzia non esiste quale bene giuridico meritevole di tutela economica e poiché aprire a tale profilo risarcitorio vorrebbe dire ammettere una funzione punitiva del risarcimento e non compensativo-riparatoria. Pertanto, pur essendo il danno presunto, non si tratta di una presunzione assoluta, potendosi rilevare che il proprietario non avesse alcun interesse all'utilizzo del bene e quindi non abbia subìto alcun danno dall'inutilizzo dello stesso.
Nel caso di specie, appare evidente il disinteresse di nei confronti dei beni CP_2
oggetti del preliminare. La parte, infatti, pur essendo a conoscenza della situazione relativa ai beni occupati (per via della registrazione dei contratti preliminari e per il fatto che fosse proprietaria anche dei terreni attigui) non ha promosso alcuna azione né anche solo inviato comunicazioni agli occupanti al fine di recuperare il possesso, limitandosi a eccepire la risoluzione e chiedere il risarcimento in sede di giudizio;
inoltre, nella costituzione in primo grado, si è addirittura riservata di proporre le domande possessorie in separato giudizio, a Trani, dimostrando di non avere alcuna urgenza (e quindi interesse) al recupero di tali beni.
Pertanto, risulta provato il fatto che l'appellata non avesse alcun interesse nei beni occupati e non possa quindi avanzare alcuna pretesa risarcitoria riguardo agli stessi.
Ugualmente infondata è la domanda risarcitoria circa la perdita di valore della cava per via dell'illegittima attività estrattiva compiuta dalle appellanti. L'appellata non prova alcuna attività estrattiva. Inoltre, non si comprende come possa esservi perdita di valore per l'illegittima estrazione relativamente a una cava che è già stata dichiarata esaurita e quindi invendibile a fini estrattivi: si tratta di un bene invendibile già al momento del citato provvedimento amministrativo della del novembre 2015, che prescinde quindi CP_7 dall'asserita e non provata attività estrattiva compiuta dalle appellanti.
Entrambi i motivi d'appello sono quindi respinti, con conferma della sentenza di primo grado sul punto.
4.5 Sulle censure mosse sulla sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c.
19 Le parti appellanti censurano la sentenza di primo grado per aver violato l'art. 112 c.p.c.
Il giudice di prime cure avrebbe infatti disposto la restituzione dei beni immobili in assenza di alcuna domanda restitutoria promossa dalla convenuta, che anzi si riservava tale domanda in altra sede. La convenuta, difatti, aveva poi promosso l'azione restitutoria dinanzi al Tribunale di Trani, vedendo però la dichiarazione di litispendenza relativamente al presente giudizio poiché, per errore ammesso dalla stessa appellata, anche in tale sede veniva chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto preliminare.
Del medesimo tenore – e quindi da trattare congiuntamente – è l'appello incidentale avanzato dall'appellata, che sottolinea come sia ugualmente errato il punto della sentenza di primo grado dove viene disposta la restituzione di quanto pagato da ER AR a CP_3
Entrambe i motivi d'appello, principale e incidentale, sono fondati e vanno pertanto accolti.
Ai sensi dell'art. 112 c.p.c. “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. Nel caso di specie, è pacifico che le parti non abbiano rivolto alcuna domanda restitutoria, mostrando quindi di richiedere una sentenza puramente costitutiva del trasferimento ex art. 2932 c.c. o di accertamento della risoluzione del contratto. Rigettata
l'istanza ex art. 2932 c.c., non si può poi ritenere che l'obbligo restitutorio sia automatico in seguito all'accertamento della risoluzione. La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nel ritenere che la retroattività della risoluzione sia meramente obbligatoria, in ossequio all'art. 1458 c.c., dato che vengono fatti salvi i diritti dei terzi;
pertanto, non avendo natura reale, “non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass. civ. n.
28722/2022).
La sentenza di primo grado va quindi riformata sul punto, dovendosi rimuovere le statuizioni circa gli obblighi restitutori tra le parti: la presente sentenza è una sentenza di mero accertamento, senza alcuna condanna nel merito.
4.6 Sulla regolamentazione delle spese di giudizio disposta in primo grado.
L'accoglimento, anche solo in parte, dei motivi d'appello avanzati dalle parti, imponendo il rinnovo totale della statuizione in punto di regolamentazione delle spese processuali, implica l'assorbimento dell'esame del motivo d'appello incidentale n. 6.3, vertente appunto sul capo delle spese di lite.
20 5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo del giudizio in merito alle spese.
Nel caso di specie, la soccombenza reciproca non è integrale, in quanto la domanda principale delle attrici è stata rigettata, mentre è stata accolta la domanda di risoluzione, proposta in via principale dalla convenuta. Tuttavia, è vero che le attrici non sono integralmente soccombenti, in quanto sono state interamente rigettate le domande accessorie della convenuta, così come le domande accessorie delle attrici. Pertanto, occorre dichiarare soccombenti ER AR e
[...]
ma, al contempo, compensare le spese di primo e di secondo grado nella misura del 50%. CP_1
Occorre poi considerare anche le spese di lite relativamente ai due procedimenti cautelari, ossia quello di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza (proposto dalle appellanti e accolto) e quello di sequestro dei beni immobili (proposto dall'appellata e rigettato).
Sul punto, giova ricordare che la Corte di Cassazione afferma che “le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole” (cfr. Cass. ord.
n. 9785/2022).
Pertanto, anche le spese di tale fase vanno compensate per il 50% e poste a carico delle appellanti solidalmente per la restante parte.
Tuttavia, attesa la ridotta attività espletata dalle parti in tale fase, l'assenza di istruttoria e la semplicità delle questioni trattate, le spese per questa fase vengono liquidate nei minimi, sia per il procedimento cautelare di sospensione della sentenza di primo grado sia per il procedimento cautelare volto al sequestro.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Stante il rigetto delle domande principali proposte dalle appellanti/attrici, ossia l'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. e la domanda risarcitoria circa la cabina elettrica, che costituiscono domande autonome e da sommarsi fra di loro, il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art.
DM 55/2014 dall'entità della domanda e si colloca nello scaglione da € 260.001,00 a €
520.000,00.
21 Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate tutte le fasi con importi compresi nei parametri forensi medi, salvo i parametri minimi per la fase istruttoria/di trattazione, dato che non è stata svolta attività istruttoria né in primo né in secondo grado.
Le spese processuali del primo grado sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 17.252,00 per compensi (euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro
5.206,00 per la fase istruttoria, euro 6.164,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del secondo grado sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 17.179,00 per compensi (euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro
2.940,00 per la fase istruttoria, euro 7.298,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Per quanto concerne il procedimento cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, le spese sono liquidate nella somma di euro 5.884,00 per compensi
(euro 1.843,00 per la fase di studio, euro 780,00 per la fase introduttiva, euro 1.985,00 per la fase istruttoria, euro 1.276,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Infine, per quanto concerne il procedimento cautelare per il sequestro dei beni immobili oggetto del giudizio, le spese sono liquidate nella somma di euro 5.884,00 per compensi (euro 1.843,00 per la fase di studio, euro 780,00 per la fase introduttiva, euro 1.985,00 per la fase istruttoria, euro 1.276,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 305/2023 pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 26/06/2023; accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale proposti e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
22 dichiara risolti i contratti preliminari stipulati con scritture private dell'8 gennaio 2015, registrate a Trani il 10 febbraio 2015 al n.133 e n.134, fra e ER AR di ER CP_3
TI per inadempimento di quest'ultimo; dichiara nulle per violazione dell'art. 112 c.p.c. le statuizioni di condanna di
[...]
alla restituzione degli immobili nonchè di Controparte_9 Controparte_2
alla restituzione delle somme ricevute;
[...]
compensa le spese processuali relative al primo grado nella misura del 50% e condanna ER
AR di ER TI e in via solidale fra loro, a corrispondere a Controparte_1 [...]
€ 8.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%; CP_2
conferma per il resto la sentenza di primo grado;
compensa le spese processuali del grado di appello e delle fasi cautelari svolte in appello nella misura del 50% e condanna ER AR di ER TI e in via solidale Controparte_1
fra loro, a corrispondere a le seguenti somme: Controparte_2
- per il giudizio d'appello, € 8.589,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
- per il procedimento cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, € 2.942,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%;
- per il procedimento cautelare di sequestro, € 2.942,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
Minuta di sentenza redatta con l'ausilio del MOT dott. Guido Giuliani.
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