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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 783/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 783/2023 promossa da:
istituito con Decreto Parte_1
Legge 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del
24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, con sede in Roma,
Via Giuseppe Grezar n. 14, iscritto al n. RM 1516984 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma, Cod. Fisc., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma: , in persona del dr. (CF procuratore P.IVA_1 CP_1 C.F._1 speciale, giusto atto notarile del Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr Persona_1
11776 del 28/04/2022, elettivamente domiciliato in Pompei alla via Nolana, 44 presso lo studio dell'avv. Tiziana Coppola, ( ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 versata in atti.
-APPELLANTE contro nato il [...] a [...], C.F.: , rapp.to e difeso, in CP_2 C.F._3 virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Vanessa
Sansone (C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio legale ubicato in via C.F._4
pagina 1 di 10 Alcide de Gasperi 3, C/Mare di Stabia (Na), in virtù di procura, ex art. 83 cpc apposta in calce all'atto di citazione di primo grado
CP_3 nonché
, in persona del Controparte_4
Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_4
, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz 11 (fax 081-5525515, PEC: C.F._5
.; Email_1
CP_5
[...]
(c.f. ), in persona del Sindaco, rappresentato e difeso in primo
[...] Parte_2 P.IVA_2 grado dall'avv. Maddalena Maria Caccavale ( ), che ha dichiarato di voler C.F._6 ricevere le notifiche al seguente indirizzo pec: ed elettivamente domiciliato nel di Email_2 lei studio in Maiori (SA) alla Via Nuova Chiunzi n. 44
-APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sent. n. 958/2022, resa dal Giudice di Pace di Gragnano;
impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nei confronti della Parte_1 CP_2 impugnava estratto di ruolo dal quale risultava debitore per omesso pagamento delle cartelle n.07120140112914826000 e n. 07120140117630734000, eccependo l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate negli estratti ruolo. Prescrizione che, secondo l'odierno appellato, era diretta conseguenza della omessa notifica della cartella opposta. Si costituiva in giudizio
[...] eccependo la regolare notifica delle cartelle impugnate e dell'intimazione di Parte_1 pagamento n. 07120189042362621000, che richiamava numerose cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, tra cui quelle oggetto del giudizio, nonché depositava relata di notifica della predetta intimazione di pagamento. Deduceva pertanto che le cartelle opposte erano state regolarmente pagina 2 di 10 notificate e che, in virtù della notifica di atti successivi, alcuna prescrizione era maturata. Il G.d.p. accoglieva la domanda con dichiarazione di avvenuta prescrizione e condanna della odierna appellante alle spese.
Proponeva appello deducendo: 1) Erronea valutazione della documentazione acquisita agli atti di Pt_3 causa. Vizio nonché contraddittorietà della motivazione. Violazione art. 116 c.p.c.; 2) Errata dichiarazione di prescrizione del credito.; 3) Omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda. Chiedeva pertanto: “Voglia la S.V. Ill.ma, previa dichiarazione di ammissibilità del presente gravame, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 958/2022 del Giudice di Pace di Gragnano: A.
Sospendere l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza ricorrendone i presupposti di legge. B. Dichiarare
l'inammissibilità della domanda così come posta in primo grado ed in ogni caso infondata per non essere prescritto il credito vantato da parte appellante attesa la regolare notifica delle cartelle di pagamento n.
07120140117630734000 e n. 07120140112914826000 e della successiva intimazione di pagamento n.
07120169023709582000. C. Condannare parte appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva la aderendo al motivo di gravame consistente nell'inammissibilità Controparte_4 dell'impugnazione di estratto di ruolo. Si costituiva poi il così concludendo: “rigettarsi CP_2
l'appello proposto dall per i motivi sopra esposti;
condannare l'appellante alla Pt_1 Parte_4 refusione delle spese, diritti ed onorari e/o competenze del presente giudizio, il tutto con attribuzione al sottoscritto Procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” Il rimaneva contumace Controparte_6 nell'odierno grado di giudizio.
L'appello merita accoglimento stante la fondatezza del motivo d'appello concernente l'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
In premessa, si sottolinea che in applicazione del principio della ragione più liquida ci si soffermerà sul motivo di gravame concernente l'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo in forza del quale è dato definire il presente giudizio. Si tratta di un principio, molto utilizzato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni. Applicando il principio della ragione più liquida si ottiene una contrazione della durata del processo e, conseguentemente, un risparmio di risorse giudiziarie ed energie processuali. Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte riconosce il fondamento del principio in parola nel principio di economia processuale e, in particolare, nel principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. Nell'applicazione di tale principio va tenuto conto che il principio in questione pagina 3 di 10 non opera in deroga a quanto statuito dall'art. 276 c.p.c. comma secondo, che disegnando una gerarchia processuale, impone di trattare preliminarmente le questioni di rito e poi quelle di merito;
pertanto, al giudice è precluso trattare, in applicazione del principio in esame, previamente una questione di merito ove vi sia un'eccezione di rito. (in tal senso Cass. Civ., Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del
26 novembre 2019). Nel caso ivi affrontato sono stati proposte dall'appellante solo questioni di merito, per cui è possibile fare applicazione del principio in esame.
L'appellante coglie nel segno lamentando l'inammissibilità dell'impugnazione di estratto di ruolo.
A tal proposito giova premettere che l'azione esperita dal andava e va più correttamente CP_2 qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta (diversa) qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un Pt_3 idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della S.C.. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
pagina 4 di 10 2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione sarebbe valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le pagina 5 di 10 argomentazioni di cui ai punti sub 1,2 e 3 v. Cass. Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente
Cass. Civ. 27799/2018, ma anche Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza
d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”). Analoghi principi sono stati espressi da Cass n.
6034/2017 secondo cui “…difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art.
615 cod. proc. Civ…”.
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l.
n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
pagina 6 di 10 Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò ne deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48-bis dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. Tutto ciò considerato, le
Sezioni unite enunciano il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa ha prodotto, fin dal primo grado di Pt_1 giudizio, documentazione comprovante la notifica delle cartelle in favore dell'odierno appellato, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era (ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella): la fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato. Infatti sono presenti agli atti le relate di notifica della cartella n.07120140112914826000, avvenuta il 5.9.12, e della n.07120140117630734000, avvenuta in data
15.09.14, entrambe notificate personalmente al destinatario.
pagina 7 di 10 Ma in ogni caso, per quanto dinanzi argomentato, le ipotesi sub 2 e sub 3 sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire. Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n.
146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella. È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene la citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022.
Infatti, di recente la S.C. di Cassazione a SS.UU. ha ritenuto pacificamente applicabile la richiamata novella anche ai giudizi pendenti osservando che “... La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché' incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione…. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni “avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui
l'interprete non può crearne altri”. (Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022).
Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20618; Cass.
9.3.2017, n. 6034).
Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice” (Cass. 13.10.2016, n.
20618). In tale prospettiva, precisa la S.C. “nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del pagina 8 di 10 credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”. Osserva la S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del
2015…”.
Ciò posto, nella fattispecie che occupa nella quale l' ha dimostrato di aver Pt_1 correttamente notificato la cartella, pur prescindendo dall'applicabilità o meno della novella legislativa
(applicabile laddove si abbia riguardo ai fini della valutazione di ammissibilità dell'azione alla prospettazione della domanda, non applicabile se si tiene conto dello sviluppo concreto del processo nel quale è stata fornita la prova della intervenuta notifica), l'appellato ha omesso di allegare il pregiudizio derivantegli dalla sussistenza di un carico esattoriale in suo danno sul ruolo, dovendone conseguire la declaratoria della inammissibilità dell'azione proposta.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per la ipotesi di inesistente o invalida notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 9 di 10 1) in accoglimento dell'appello dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo avanzata dal CP_2
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 8/01/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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