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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto responsabilità medica, riservata in decisione all'udienza del 26.06.2025 e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , C.F. C.F._2 Parte_3
tutti in qualità di eredi di , C.F._3 Persona_1 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ed elettivamente Parte_2 domiciliati presso il suo studio, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
attori
E
, P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MEROLA
PP ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura in calce della comparsa di costituzione;
convenuta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori in epigrafe indicati, in qualità di eredi del sig. , convenivano in giudizio l' Persona_1 [...] al fine di vedere accertare e dichiarare la sua condotta Controparte_2 negligente durante il periodo di degenza del de cuius e, per l'effetto, per vederla condannare al risarcimento del danno biologico jure hereditatis.
1 In particolare, gli istanti deducevano che in data 26.12.2017 il sig. Persona_1
si era recato al Pronto Soccorso lamentando difficoltà nella deglutizione e
[...] decadimento fisico. Le condizioni cliniche del paziente si mostravano sin dall'inizio critiche, trattandosi di “paziente con artrite reumatoide, diabete mellito tipo 2, leucoencefalopatia, ipodiafania polmonare destra”, condizione che, seppur grave, era già nota e stabile da dodici anni. Nonostante la citata sintomatologia, però, i sanitari omettevano di eseguire tempestivamente l'esame endoscopico, eseguito solo in data
08.01.2018, dal quale emergeva “gastroparesi ed abbondanti ingesti tali da impedire la completa visualizzazione della mucosa” e “riduzione della peristalsi esofagea e cardias incontinente”.
Durante il periodo di degenza, inoltre, non venivano rilevati miglioramenti per le condizioni di salute del sig. , dimesso in data 10.01.2018 con la stessa diagnosi Pt_2 formulata in ingresso. Veniva, altresì, riscontrata la mancata attestazione sulla cartella clinica dell'attività infermieristico-assistenziale svolta, nonché del trattamento sanitario e farmacologico a cui era stato sottoposto il paziente per due giorni. Gli attori, infine, deducevano un errore nell'inquadramento diagnostico della disfagia: tale patologia, come rappresentato anche in sede di CTU, abitualmente viene diagnosticata mediante RX tubo digerente ed eventuale manometria esofagea. Nel caso di specie, invece, la acalasia esofagea veniva diagnosticata per mezzo di esofagogastroduodenoscopia.
A fronte del peggioramento delle condizioni di salute, in data 11.03.2018 il sig.
accedeva nuovamente al P.S. dell'A.O. ”, ove veniva riscontrata Pt_2 CP_2
“vasculopatia cerebrale cronica. Sindrome da immobilizzazione con LDD IV Stadio”.
Dall'esecuzione del tampone sacrale il paziente risultava positivo per Escherichia Coli multi-resistente a veri antibiotici. Il 12.03.2018 – poi - il sig. veniva dimesso su Pt_2 sua richiesta con diagnosi di “sepsi da verosimile partenza della piaga da decubito sacrale in pz con vasculopatia cerebrale”. Rispetto al secondo ricovero, gli eredi asserivano che i sanitari non avevano attuato le misure assistenziali mirate alla prevenzione delle lesioni da decubito e al contenimento del loro sviluppo. A fronte di quanto evidenziato, dunque, gli eredi del sig. rilevavano la sussistenza del Pt_2 nesso di causalità tra tali comportamenti, la conseguente origine ed evoluzione della
2 lesione da decubito e il successivo decesso del proprio caro avvenuto in data
30.03.2018.
Esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti, gli eredi adivano all'autorità giudiziaria.
Si costituiva in giudizio l' impugnando tutto quanto ex adverso CP_3 dedotto e prodotto e rappresentando, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva degli attori, non risultando provata la qualità di eredi. Nel merito, la
[...]
riteneva che parte attrice non avesse fornito elementi idonei a provare il CP_1 nesso di causalità tra l'evento morte e la condotta dei sanitari, evidenziando che la lesione sacrale veniva certificata a distanza di due mesi dalla dimissione del primo ricovero in ospedale, di talchè non poteva essere addebitabile alla struttura sanitaria, così come non era addebitabile l'exitus, giunto a seguito dell'aggravamento delle condizioni cliniche del paziente, soprattutto alla luce dell'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo e il momento del decesso. Eccepiva, infine, la mancata allegazione delle chances perdute, non avendo parte attrice spiegato in maniera analitica quali sarebbero state le omissioni dei sanitari, che, con certezza o probabilità, avrebbero consentito al paziente di sopravvivere.
Instaurato il giudizio, il precedente G.I. formulava una proposta conciliativa, non accettata da parte convenuta.
Assegnati i termini istruttori, con ordinanza del 2.8.2022 veniva nominato il collegio peritale;
a seguito di numerose rinunce dei professionisti nominati, all'udienza del
07.02.2023 nessuno compariva né per i CCTTUU, né per parte attrice, per cui, l'
[...] chiedeva direttamente la fissazione dell'udienza per la precisazione delle CP_3 conclusioni.
All'udienza all'uopo prefissata, però, parte attrice insisteva nel conferimento dell'incarico peritale nei termini già indicati dalla sottoscritta con la citata ordinanza del 2.8.2022.
Depositata la CTU il 5.3.2025 (dopo diversi solleciti), all'udienza del 25.06.2025 la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti
(che si riportavano ai rispettivi atti) ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
DIRITTO
3 La domanda è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva spiegata da parte convenuta, alla luce dell'attestazione di notorietà allegata dagli attori nella prima memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. (doc. 9 – produzione parte attrice), che certifica il grado di parentela sussistente tra gli attori e il de cuius: rapporto di coniugio con la sig.ra e di filiazione con i sig.ri e Parte_1 Parte_2
Pt_3
Passando al merito, prima di analizzare specificamente il caso in esame, si ritiene opportuno evidenziare che – per giurisprudenza di legittimità che si condivide – “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. n.
3704 del 15.2.2018, che richiama Cass. n. 18392 del 26.7.2017, Cass. n. 26824 del
14.11.2017 e Cass. n. 26825 del 14.11.2017, ex multis).
Nel caso di specie, invece, accertata la sussistenza del contratto di spedalità per il tramite della cartella clinica in atti (doc. – Pt_2 CP_1 CP_4
– produzione parte attrice), non può ritenersi raggiunta la prova della
[...] causalità materiale.
Dalla relazione peritale redatta dai CC.TT.UU. nominati, Prof. e Persona_2
Prof. , difatti, è possibile constatare la mancanza di correlazione tra i Persona_3 fatti che interessarono il sig. durante la sua degenza e Persona_1 il suo successivo decesso. I citati consulenti, infatti, dopo un'attenta analisi della documentazione depositata, concludevano che, in ragione del criterio probabilistico, il decesso del sig. fosse da ricondurre a “decadimento fisico in paziente con Pt_2 anamnesi di artrite reumatoide, diabete mellito tipo II, leucoencefalopatia e lesione da pressione complicata da sovra infezione” (cfr. pag. 9), quindi ad una mera complicazione di una patologia comune, non imputabile ad un'omissione assistenziale del personale sanitario.
Come rappresentato anche dagli attori, infatti, le condizioni di salute del paziente si presentavano critiche e stazionarie al primo accesso in Pronto Soccorso;
pertanto, il peggioramento delle condizioni di salute, dovuto anche all'infezione manifestatasi, ha
4 aggravato un quadro clinico già afflitto, determinando così l'exitus del paziente.
Nel corso del giudizio, gli attori insistevano sulla mancata diagnosi dell'infezione della lesione cutanea da pressione nel corso del primo ricovero, ma sul punto si condividono le conclusioni dei CC.TT.UU., che – rispondendo in modo compiuto anche alle osservazioni di parte attrice – così concludevano “non si ritiene che
l'insorgenza delle lesioni da pressione sviluppatesi in seguito possa essere attribuita in modo causale ad inadempienze del personale dell'azienda convenuta, in quanto non vi sono elementi sufficienti ad indicare una loro insorgenza durante il ricovero intercorso tra il 27.12.2017 e il 10.01.2018, nonché non risultano documentate prestazioni che attestino eventuali trattamenti eseguiti nel periodo successivo alle dimissioni relativi alla patologia de quo. Inoltre il tempo intercorso tra le dimissioni avvenute in data 10.01.2018 e il successivo ricovero avvenuto in data 11.03.2018, risulta essere un tempo sufficientemente lungo per lo sviluppo e l'evoluzione delle lesioni che venivano effettivamente riscontrate al momento dell'accesso presso il P.S. dell'azienda convenuta.” (cfr. pag. 29).
Parte attrice contestava fermamente gli esiti della CTU, ritenendo che gli stessi erano erroneamente fondati sulla cartella clinica, che – però – presentava diverse lacune.
Orbene, per giurisprudenza di legittimità che si condivide, “Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento
(a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello di non valutare le risultanze istruttorie mediante le quali i danneggiati avevano provato l'intervenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico ulteriore, rispetto a quelli indicati nella cartella clinica, erroneamente assumendo che l'attendibilità e la completezza di quest'ultima possono essere poste in discussione solo a mezzo della querela di falso) (Cass. n. 16737 del
17.6.2024).
5 Pur non necessitando di una querela di falso (contrariamente a quanto prospettato da parte convenuta), in ogni caso sarebbe stato onere di parte attrice provare compiutamente la meramente dedotta lacunosità della cartella, in particolar modo provando la presenza della lesione già nel corso del primo ricovero, in mancanza di detta prova non vi sono ragioni per cui distaccarsi dalle conclusioni rassegnate dagli ausiliari del giudice. Il decesso del paziente non può essere addebitato alla condotta omissiva del personale sanitario in servizio, quanto piuttosto a un'evoluzione degenerativa di un quadro clinico già compromesso. Di talché, accertata l'insussistenza del nesso causale tra le condotte presuntivamente omissive e l'exitus del paziente, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo ex
D.M. 147/2022, in quanto l'attività difensiva veniva conclusa a seguito della sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell' che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge e al rimborso delle spese per la CTU, come già liquidate.
Benevento, 01/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario CP_5
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