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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2313 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via dei Cappuccini 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Fallarino, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Franco Pasut,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2024 la ricorrente, premesso di essere affetta da varie patologie, ha esposto di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8 del d.lgs. 503/1992, in presenza di tutti i requisiti, e che la domanda era stata respinta per carenza del requisito sanitario, così come il successivo ricorso amministrativo.
Ha, quindi, convenuto in giudizio l' al fine di sentire, “accertato il possesso dei requisiti di CP_1 legge, riconoscere il diritto del ricorrente a godere della pensione di vecchiaia anticipata e conseguentemente condannare l' al pagamento in favore dello stesso della pensione di CP_1 vecchiaia, con decorrenza dalla data della domanda avvenuta il 27/06/2022, o da altra data che sarà accertata”; con vittoria di spese e compensi professionali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l' , resistendo al ricorso e chiedendone CP_1 il rigetto.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di CTU medico-legale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In base all'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
1 dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”. La disposizione citata ha elevato l'età pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne;
tuttavia, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, “l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”, rispetto ai quali continuano quindi ad applicarsi i requisiti anagrafici previsti dalla previgente normativa.
In virtù dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12, comma 12-bis del d.l. 78/2010, conv. dalla l. 122/2010, e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/12/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti risulta essere di 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne.
Infatti, “anche la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 31001 del 27/11/2019; conf. Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 22227 del 06/08/2024).
Quanto alla nozione di invalidità contemplata dalla norma – se generica, ovvero riferita alla riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato – si richiama la sentenza della S.C. n. 9081 del 15/04/2013, che così argomenta, confermando un principio già affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 13495 del 13/09/2003:
“Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Deve, pertanto, ritenersi che la deroga operi in favore degli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria tutti i casi di invalidità superiori alla indicata soglia percentuale.
La ricorrente ha presentato in data 17/05/2022 – all'età di 62 anni – domanda di pensione di vecchiaia, che è stata respinta con nota del 27/06/2022 per difetto del requisito sanitario.
Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio, espletate le necessarie indagini, ha escluso che la ricorrente sia invalida in misura superiore all'80%.
2 Nello specifico l'ausiliare, dopo aver posto una diagnosi di “cardiopatia cronica ischemica trattata due volte con stent coronarici;
coxalgia sinistra in esiti pta con lieve impegno funzionale;
artrosi lombo sacrale con disco artrosi e lieve impegno funzionale;
periartrite scapolo omerale bilaterale con lieve impegno funzionale;
BPCO; sindrome depressiva lieve” e aver provveduto all'inquadramento tabellare delle patologie, ha concluso che l'istante è invalida al 75%, e tale era anche al momento della presentazione della domanda.
Nel prendere posizione sulle osservazioni di parte, ha altresì chiarito che, tenuto conto delle attività lavorative svolte nel tempo dalla ricorrente (addetta alle pulizie, collaboratrice familiare, cassiera), la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti non è ridotta in misura superiore ai
2/3, pertanto non può considerarsi invalida ai sensi di legge.
Le conclusioni del CTU sono sorrette da una logica e coerente motivazione riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti, per cui meritano di essere condivise.
Ne discende, in assenza della percentuale di invalidità per accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti, il rigetto della domanda.
Le spese si compensano, essendo agli atti una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di consulenza tecnica vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 30 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2313 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via dei Cappuccini 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Fallarino, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Franco Pasut,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2024 la ricorrente, premesso di essere affetta da varie patologie, ha esposto di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8 del d.lgs. 503/1992, in presenza di tutti i requisiti, e che la domanda era stata respinta per carenza del requisito sanitario, così come il successivo ricorso amministrativo.
Ha, quindi, convenuto in giudizio l' al fine di sentire, “accertato il possesso dei requisiti di CP_1 legge, riconoscere il diritto del ricorrente a godere della pensione di vecchiaia anticipata e conseguentemente condannare l' al pagamento in favore dello stesso della pensione di CP_1 vecchiaia, con decorrenza dalla data della domanda avvenuta il 27/06/2022, o da altra data che sarà accertata”; con vittoria di spese e compensi professionali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l' , resistendo al ricorso e chiedendone CP_1 il rigetto.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di CTU medico-legale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In base all'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
1 dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”. La disposizione citata ha elevato l'età pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne;
tuttavia, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, “l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”, rispetto ai quali continuano quindi ad applicarsi i requisiti anagrafici previsti dalla previgente normativa.
In virtù dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12, comma 12-bis del d.l. 78/2010, conv. dalla l. 122/2010, e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/12/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti risulta essere di 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne.
Infatti, “anche la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 31001 del 27/11/2019; conf. Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 22227 del 06/08/2024).
Quanto alla nozione di invalidità contemplata dalla norma – se generica, ovvero riferita alla riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato – si richiama la sentenza della S.C. n. 9081 del 15/04/2013, che così argomenta, confermando un principio già affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 13495 del 13/09/2003:
“Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Deve, pertanto, ritenersi che la deroga operi in favore degli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria tutti i casi di invalidità superiori alla indicata soglia percentuale.
La ricorrente ha presentato in data 17/05/2022 – all'età di 62 anni – domanda di pensione di vecchiaia, che è stata respinta con nota del 27/06/2022 per difetto del requisito sanitario.
Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio, espletate le necessarie indagini, ha escluso che la ricorrente sia invalida in misura superiore all'80%.
2 Nello specifico l'ausiliare, dopo aver posto una diagnosi di “cardiopatia cronica ischemica trattata due volte con stent coronarici;
coxalgia sinistra in esiti pta con lieve impegno funzionale;
artrosi lombo sacrale con disco artrosi e lieve impegno funzionale;
periartrite scapolo omerale bilaterale con lieve impegno funzionale;
BPCO; sindrome depressiva lieve” e aver provveduto all'inquadramento tabellare delle patologie, ha concluso che l'istante è invalida al 75%, e tale era anche al momento della presentazione della domanda.
Nel prendere posizione sulle osservazioni di parte, ha altresì chiarito che, tenuto conto delle attività lavorative svolte nel tempo dalla ricorrente (addetta alle pulizie, collaboratrice familiare, cassiera), la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti non è ridotta in misura superiore ai
2/3, pertanto non può considerarsi invalida ai sensi di legge.
Le conclusioni del CTU sono sorrette da una logica e coerente motivazione riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti, per cui meritano di essere condivise.
Ne discende, in assenza della percentuale di invalidità per accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti, il rigetto della domanda.
Le spese si compensano, essendo agli atti una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di consulenza tecnica vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 30 aprile 2025.
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Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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