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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3813/2019 promossa da
(P. IVA elettivamente domiciliata in Pisa alla via Parte_1 P.IVA_1
Palestro n. 25 presso e nello studio degli avv.ti Alberto Benedetti e Gianna Fiaschi che la rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
(P.IVA ), presso e nello studio dell'avv. ONroparte_1 P.IVA_2
Giovanni Urti che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n 1352/2019 il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla Parte_1 il pagamento di € 115.399,15 in favore di a titolo di saldo
[...] ONroparte_1 prezzo del contratto di compravendita del 26.06.2002.
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo in via preliminare di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in via principale di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale di accertare l'inadempimento di
[...]
CP_ rispetto agli obblighi assunti con il contratto di compravendita e per l'effetto
1 accertare il diritto alla riduzione del prezzo per mancata esecuzione delle opere e condannare la al pagamento a favore della della somma CP_1 Parte_1 di € 216.265,50 ed in via subordinata di ridurre secondo equità e giustizia l'eventuale ON dovuto nell'ipotesi in cui venisse provato un residuo credito di .
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In forza del contratto di compravendita stipulato il 26.06.2002 la ha venduto CP_1
alla (d'ora in poi per comodità denominata “ ) la piena Parte_1 Pt_1 proprietà di un terreno posto nel Comune di San Miniato (meglio specificato in atti) a fronte di un corrispettivo complessivo di € 289.215,86;
2. si è obbligata ad assumere tutti gli oneri di urbanizzazione, dal momento che CP_1 il terreno in questione doveva essere venduto completamente urbanizzato;
3. Il saldo del prezzo della compravendita è stato condizionato “alla fine dei lavori delle opere di urbanizzazione” che sarebbe dovuta avvenire entro cinque anni dalla stipula della convenzione di lottizzazione;
4. Nonostante gli impegni assunti, non ha provveduto ad ultimare le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione;
tale inadempimento si è protratto, impedendo nei termini previsti la realizzazione del fabbricato edificabile sui lotti in questione;
5. non ha neppure realizzato le opere di protezione dal rischio idraulico che, invece, da contratto avrebbe dovuto garantire;
6. A causa del ritardo di nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione e della mancata protezione dal rischio idraulico sono derivati i seguenti danni:
- la società acquirente è stata costretta a ritardare per oltre dieci anni Pt_1
l'edificazione del fabbricato;
- l'acquirente ha altresì dovuto corrispondere all'amministrazione comunale oneri pari a € 27.252,00 non previsti nel contratto di compravendita;
- la ha dovuto far fronte ad opere di autoprotezione dal rischio idraulico che Pt_1
non le competevano e che hanno comportato un extra costo di € 91.013,50;
- la somma di euro 31.500,00 rappresenta il minor costo sostenuto da per la realizzazione delle opere da doversi detrarre dal prezzo di acquisto;
2 7. L'inadempimento di parte venditrice ha determinato un danno emergente a carico dell'attrice opponente in misura pari: alla somma di € 27.252,00, (versata in data
24.02.2011 per gli oneri da corrispondere all'amministrazione comunale); e alla somma di € 91.013,50 (per l'esecuzione delle opere di autoprotezione dal rischio idraulico);
8. Parte attrice ha subito altresì il pregiudizio equitativamente stimato in € 14.000,00 annui derivante dalla mancata piena agibilità dell'immobile edificato.
Instaurato in contraddittorio in punto di istanza ai sensi dell'art. 649 c.p.c., con provvedimento del 11.12.2019 il giudice precedentemente assegnatario ha disposto la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Si è regolarmente costituita nel procedimento chiedendo in via ONroparte_1 preliminare di revocare il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito di respingere l'opposizione proposta in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo emesso.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
9. Il credito di consacrato nel decreto ingiuntivo è certo, liquido ed esigibile, e non
è scalfito dalle erronee ricostruzioni operate dalla controparte;
10. La non può vantare controcrediti nei confronti di;
Parte_1
11. In data 3.08.2011 le parti hanno sottoscritto un nuovo accordo dinanzi al notaio nel quale hanno confermato integralmente il prezzo originario di vendita senza che le vicende medio tempore intercorse abbiano influito sullo stesso od abbiano determinato una revisione degli accordi;
12. In particolare, nell'Atto presso il Notaio del 2002 è stato fissato il prezzo della Per_1
compravendita in € 289.215,86, prezzo che è stato confermato nel successivo atto modificativo del 03 Agosto 2011, in occasione del quale parte attrice opponente non ha fatto alcun riferimento alle vicende accadute su cui fonda la propria opposizione;
13. Per quanto concerne le voci di presunto controcredito vantate da parte attrice, la parte convenuta ha precisato che:
- la somma di euro 27.252,00 era di esclusiva spettanza di per essersi Parte_1
quest'ultima assunta il relativo obbligo con la sottoscrizione della convenzione integrativa del 24.3.2009;
3 - quanto al credito di euro 91.013,50, tale somma fa riferimento al costo per la realizzazione di una vasca interrata la cui costruzione è stata richiesta e autonomamente voluta da quale misura di protezione dal rischio Parte_1 idraulico senza che in realtà ve ne fosse necessità;
- quanto al credito di euro 31.500,00, non si comprende in base a quale titolo giuridico possa operare unilateralmente una diminuzione del Parte_1 prezzo di acquisto del terreno;
né si comprende la ragione per cui un'opera che risulta essere a carico di tutti i lottizzanti debba essere interamente addossata alla ON
.
Alla prima udienza di comparizione parti del 23.01.2020 il Giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'espletamento di consulenza tecnica, con incarico affidato all'ingegnere Persona_2
All'udienza del 17.10.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Risulta dagli atti di causa che le parti hanno stipulato in data 26.06.2002 atto notarile di
“Vendita sottoposta a condizione risolutiva” in ragione del quale parte – in qualità CP_1 di venditrice – ha venduta a – in qualità di acquirente – sotto condizione risolutiva Pt_1 un terreno, meglio descritto in atti, facente parte del Piano di Lottizzazione della “zona
DA2 -Zone Artigianali di Espansione” approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
3 del 22.01.2002.
In merito al prezzo ed al suo pagamento le parti lo hanno convenuto in € 289.215,86, di cui € 123.949,64 già corrisposti, € 82.633,11 da versare alla fine dei lavori previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ed € 82.633,11 entro e non oltre 60 giorni dalla certificazione della D.D.L.L. dell'ultimazione delle opere di urbanizzazione, con termine per la fine dei lavori di urbanizzazione entro 5 anni dalla stipula della
4 convenzione. Le parti hanno inoltre convenuto “di sottoporre l'efficacia giuridica della vendita alla condizione risolutiva (ex articolo 1353 c.c. con efficacia retroattiva reale di cui all'art. 1360 c.c.) dell'inadempimento da parte dell'acquirente dell'obbligo di pagamento, alle scadenze pattuite, della residua parte di prezzo.
Con successivo “ONratto modificativo di compravendita” sottoscritto in data
03.08.2011 hanno modificato le obbligazioni originarie consistenti nei termini del pagamento del saldo del prezzo, pari a complessivi € 165.266,22 alle scadenze sopra riportate, nei termini che seguono: “la società si obbliga, fino Parte_1 all'importo massimo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), I.V.A. inclusa, ad anticipare alla società “ le spese per i rimanenti oneri di urbanizzazione a carico di essa società CP_1
“ e attualmente non ancora realizzati, pagando direttamente gli esecutori dei relativi CP_1 lavori previa presentazione di idonea fattura da emettersi al termine delle singole tranche di lavori;
la società “ si impegna a portare a termine i suddetti lavori, per quanto di sua spettanza, CP_1 entro e non oltre 12 (dodici) mesi da oggi;
la società “ si obbliga, altresì, a Parte_1 pagare alla società “ , senza interessi, entro e non oltre sessanta giorni dalla certificazione CP_1 della D.D.L.L. della ultimazione delle opere di urbanizzazione , la somma di € 65.266,22.”.
Le parti hanno inoltre convenuto di eliminare la condizione risolutiva dell'inadempimento da parte dell'acquirente dell'obbligo di pagamento alle scadenze pattuite.
Sulla base di tali previsioni – per adesso riportate nei limiti che interessano ai fini della valutazione della domanda di pagamento avanzata dalla venditrice in sede monitoria – parte vista la certificazione di corretta ed integrale esecuzione di tutte le opere di CP_1 urbanizzazione previste, redatto dalla D.D.L.L. – nella persona del Geom. - in Pt_2 data 15.03.2019 ha chiesto il pagamento della somma di €.115.399,15, quale saldo del prezzo, decurtati i pagamenti diretti eseguiti dall'acquirente per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che sia nel primo atto del 2002, che nel successivo atto modificativo del 2011 parte acquirente si è impegnata a versare il saldo del prezzo – nei limiti di quantum previsti e comunque qui non contestati – al rilascio del certificato della
Direzione Lavori di ultimazione delle opere, visto il documento n. 3 allegato al ricorso monitorio intestato “CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”, ritenuta
5 pertanto verificata la condizione per la richiesta del pagamento, la domanda di parte
è legittima. CP_1
La conferma della regolare e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione è data dal consulente nominato, il quale in risposta al quesito sub. 1 ha dichiarato “Le opere di urbanizzazione a carico di sono, per quanto previsto in contratto, la totalità di quelle indicate CP_1 dalla convenzione del febbraio 2002 e cioè strade, spazi di sosta e parcheggio, fognatura separata bianca e nera, rete idrica, rete di distribuzione energia elettrica, Telecom e metano, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato. Dette non sono state realizzate direttamente da bensi da ditte incaricate. Gli CP_1 atti di collaudo tutti ne certificano la completezza e la rispondenza al progetto convenzionato.” (cfr. pag.
16 relazione) a nulla importando ovviamente che siano state realizzate da ditte terze incaricate dalla Si rappresenta che inoltre il CTU ha ben chiarito che l'esecuzione CP_1 delle opere di urbanizzazione non fosse un compito esclusivo della parte qui opposta, ma di tutti i lottizzanti, chiamati a partecipare alle spese pro-quota (“(…) “La convenzione del 27 marzo 2002 è infatti un atto che impegna in solido ben 16 lottizzanti, nei confronti del a CP_2 realizzare e a questo cedere le opere di urbanizzazione primaria del comparto e cioè strade, spazi di sosta
e parcheggio, fognatura separata bianca e nera, rete idrica, rete di distribuzione energia elettrica, Telecom e metano, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato” (…) “Come confermato dalle parti nel corso del sopralluogo effettuato il 27 gennaio 2022, (cfr verbale operazioni peritali n. 2, all.2) le opere non sono state realizzate da bensì, come è nella norma, da alcune ditte incaricate congiuntamente dai CP_1
ON lottizzanti. In altre parole compartecipava economicamente pro quota alla realizzazione delle opere ma non ha avuto parte nella realizzazione diretta di queste”).
Sull'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente
Preliminarmente si osserva che le parti in data 03.08.2011 hanno stipulato atto modificativo del contratto di compravendita, confermando gli obblighi assunti dalle parti in punto pagamento del prezzo, senza che agli atti sia depositata corrispondenza intercorsa tra le parti da cui dedurre quanto allegato dall'opponente in merito alla circostanza per cui “… – dovendo formalizzare gli impegni assunti con il ceto bancario e dar Pt_1 seguito al progetto di realizzazione dell'opificio di cui al permesso a costruire nr 822/2009 – acconsentiva di modificare la compravendita del 26.06.2002 rendendosi disponibile - obtorto collo – a
“supportare” il proprio dante causa mediante il pagamento diretto (fino alla concorrenza di € 100.000)
6 dei corrispettivi dovuti – ai fornitori delle opere di urbanizzazione – dal proprio dante cause” (cfr. pag.
5 atto di citazione).
Agli atti non risulta nemmeno nessuna contestazione in merito ai ritardi nei lavori avanzata dall'opponente, né prima della stipula nell'atto modificativo dell'agosto 2011, né successivamente, né una richiesta di risarcimento del danno, o di restituzione di somma, contestazioni eccepite per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, facendo – tale circostanza – presumere l'accordo e la tolleranza reciproca in merito allo svolgimento dei lavori.
Ciò premesso parte opponente fonda la sua principale contestazione sulla debenza da parte dell'opposto dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere di protezione dal rischio idrico, sostenuti dalla Nello specifico – secondo la ricostruzione di Pt_1 Pt_1 parte opponente – ha dovuto corrispondere all'amministrazione comunale oneri non previsti nella convenzione di lottizzazione “originaria”, e realizzare opere non previste nel titolo edilizio in mancanza delle quali il fabbricato non sarebbe risultato agibile. Anche in merito a tali contestazioni nessuna corrispondenza precedente al presente giudizio è depositata agli atti.
Al fine di comprendere e stabilire se le opere di contenimento del rischio idrico fossero a carico dell'acquirente o del compratore, si deve necessariamente partire dal dato normativo e poi valutare se nelle intenzioni delle parti vi era la volontà di derogarvi.
Come correttamente accertato dal CTU – il cui compito è circoscritto e limitato alla verifica di questioni di natura tecnica e non anche giuridica o di interpretazione dei fatti – né la disciplina statale – art. 4 comma 1 L. 847 del 1964 – né quella regionale – art. 62 comma 4 L. 65 del 2014 – includono nelle opere di urbanizzazione quelle di salvaguardia idrica;
su tali premesse il CTU afferma che “Da ciò si deve dedurre che a termini di legge i relativi costi non fossero a carico della convenuta ma dell' attrice. A maggior ragione se si considera che nel contratto di compravendita del 2002 è riprodotto, a carico dell'acquirente, l'impegno previsto in convenzione qualora il Comune di S Miniato dovesse, in futuro, richiedere ulteriori interventi di salvaguardia idraulica, a concorrere pro quota. E il lo ha fatto proponendo e sottoscrivendo con CP_2
TUTTI i lottizzanti la Convenzione integrativa del 2009.”
7 Visto quanto sopra è necessario esaminare il dato testuale dei contratti sottoscritti tra le parti.
Nel contratto di compravendita del 26.06.2002 le parti a punto sub. 2) dell'atto hanno previsto che “Fermo restando la responsabilità solidale nei confronti del comune, nei rapporti interni fra la parte acquirente e la parte venditrice, si conviene che tutti gli oneri di urbanizzazione rimangano a carico della venditrice, in quanto il terreno è venduto completamento urbanizzato. Gli oneri invece da corrispondere all'amministrazione comunale per il rilascio della futura concessione edilizia, come pure gli oneri per gli allacciamenti dei servizi, saranno a carico della parte acquirente”. Le parti hanno inoltre dato atto che “La parte venditrice dichiara che il terreno in oggetto rispetto al D.L. 180/98, L.
26/98, D.L. 132/99 e L. 226/99 e L. 189 del 29.11.1999 (rischio idraulico) ricade in zona B1 dove è consentita l'edificazione a condizione che esistano o siano realizzate opere di prevenzione e salvaguardia. La parte venditrice dà atto che è già stato realizzato ed è funzionante un impianto di idrovore;
la parte acquirente si obbliga a contribuire agli oneri di gestione di detto impianto in proporzione alla superficie di terreno acquistato. Qualora il dovesse, in futuro, richiedere ONroparte_3 ulteriori interventi di salvaguardia idrica la parte acquirente di impegna a concorrere, sempre in proporzione alla superficie di terreno acquistato, alle spese di realizzazione e successiva gestione”. Tali previsioni non sono state modificate dalle parti nell'atto dell'agosto del 2011, intervenuto successivamente alla convenzione integrativa del 2009.
Dalla lettura del testo emerge quindi che le parti hanno previsto e determinato di porre a carico del venditore le opere di urbanizzazione – le quali in assenza di specificazione devono essere quelle ritenute tali dalla legge – e la partecipazione pro-quota dell'acquirente negli ulteriori interventi di salvaguardia idrica.
Né dal dato normativo, né dal dato convenzionale vi sono elementi per dedurre che le opere di salvaguardia siano state “considerate” dalle parti contrattuali opere di urbanizzazione, tanto più che anche dopo la convenzione del 2009, sottoscritta da entrambe le parti in causa, queste non hanno modificato il contenuto del contratto 2002, senza prevedere nulla di diverso o aggiuntivo nella parte relativa agli oneri di urbanizzazione.
8 La scrivente non ritiene condivisibile quando argomentato e interpretato dal consulente, il quale si è spinto nel dare una interpretazione della volontà comune di tutti i lottizzanti, esulando ciò sia dall'incarico conferito che dalle proprie competenze.
Nello specifico il CTU ritiene di interpretare la volontà contrattuale delle parti qui in causa
– cristallizzata nei contratti del 2002 e del 2011 – sulla base della lettura del contenuto del verbale di collaudo redatto dall'Ing. in data 20.05.2016, dove l'opera di Per_3 compensazione idrica è qualificata e considerata nell'ambito delle opere di lottizzazione della fase 2.
Tale interpretazione non è condivisa dalla scrivente, in quanto il documento di riferisce ai rapporti tra lottizzanti e pubblica amministrazione, senza a nulla valere in merito ai rapporti interni tra venditrice e acquirente;
una simile deroga, considerati anche gli importi dei lavori eseguiti – pari a quasi 1/3 del prezzo del terreno in oggetto –, sarebbe dovuta essere oggetto di precisa ed esplicita pattuizione, circostanza non provata. Tale pattuizione, oltre a non emergere dalla lettura degli atti pubblici intercorsi tra le parti, non
è nemmeno evincibile da altre circostanze, non essendo stato dedotto e allegato agli atti il raggiungimento di una intesa in deroga alle previsioni di legge, e non essendo allegata corrispondenza intercorsa tra le parti, in cui parte acquirente abbia richiesto l'esecuzione di tali lavori, il rimborso delle spese sostenute o abbia contestato ritardi.
Per le ragioni espresse nessuna somma deve essere corrisposta a parte qui opponente per l'esecuzione delle opere di contenimento idrico.
Alla luce di quanto sopra, la domanda riconvenzionale di parte opponente C1 – “accertare e dichiarare l'inadempimento di per causa ad essa imputabile, agli obblighi assunti con il CP_1 contratto di compravendita del 26.06.2002 e con il contratto modificativo del 03.08.2011; c.2.) per
l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla riduzione del prezzo e/o all'indennizzo per ingiustificato arricchimento per mancata esecuzione delle opere di protezione dal rischio idraulico –che essa avrebbe dovuto garantire- per € 30580”, accertato che l'esecuzione delle opere di contenimento erano onere di parte acquirente, è rigettata.
È parimenti rigettata la domanda riconvenzionale di parte opponente di cui al punto C3 - dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la al pagamento a favore della CP_1 Parte_1
[... della somma di € 206.513,50 a titolo di risarcimento del maggior onere sostenuto per l'esecuzione dei
9 lavori di edificazione del fabbricato sui lotti oggetto di compravendita e dei limiti alla sua commercializzazione, conseguenti alla mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione che essa avrebbe dovuto realizzare, oltre interessi legali dalla domanda al dì del saldo” considerato che è stato pacificamente accertata la corretta esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione da parte dell'opposta.
Per le ragioni di seguito è escluso il ricorso all'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 16992 del 18.08.2005 “Il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall'art. 1226 cod. civ. (e nel rito del lavoro anche dall'art. 432 cod. proc. civ.) presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno. Peraltro, per quanto, nell'operare in concreto la valutazione equitativa, il giudice di merito non sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell'ammontare del danno liquidato, egli è tenuto tuttavia a fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo, restando in ogni caso escluso che la valutazione del danno così operata possa essere palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso”), con conseguente rigetto anche della domanda riconvenzionale subordinata.
In merito alla somma richiesta di € 27.252,00, l'impegno al pagamento di tale somma è stato assunto dall'opponente con la sottoscrizione della convenzione integrativa, con la costituzione della garanzia fideiussoria e con il successivo pagamento al ritiro del permesso di costruire, così come accertato dal CTU (cfr. pag. 10 della relazione).
Si aggiunge in ultimo che parte opponente contesta all'opposta che il ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione abbia determinato a) un ritardo di oltre 10
10 anni nell'esecuzione del fabbricato (cfr. pag. 8 atto di citazione), oltre che b) il pagamento di oneri non previsti e c) la realizzazione di opere non previste nel titolo edilizio. Sui punti sub. b) e c) si rimanda a quanto già motivato;
in merito ai ritardi rispetto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione – con l'esclusione delle opere di compensazione per i motivi di cui sopra – si evidenzia che la parte opponente nulla ha dedotto in merito ai danni subiti a causa del ritardo, limitandosi a delle formule di stile, senza esplicare e argomentare il concreto pregiudizio – in termini economici – patito per aver ritardato l'edificazione,
l'avvio di una eventuale attività non meglio specificata, la non commerciabilità di quanto acquistato, pregiudizio che non può essere valutato in mancanza di precisi termini di giudizio o in via equitativa.
Per tutte le ragioni sopra espresse, viste le contestazioni mosse dall'opponente,
l'opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3813/2019, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione,
Conferma il decreto ingiuntivo n. 1352 del 2019 emesso dal Tribunale di Pisa,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] liquidate in € 14.103,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di ONroparte_1 spese generali.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte come Parte_1 liquidate da separato provvedimento.
Pisa, 11.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
11 12
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3813/2019 promossa da
(P. IVA elettivamente domiciliata in Pisa alla via Parte_1 P.IVA_1
Palestro n. 25 presso e nello studio degli avv.ti Alberto Benedetti e Gianna Fiaschi che la rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
(P.IVA ), presso e nello studio dell'avv. ONroparte_1 P.IVA_2
Giovanni Urti che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n 1352/2019 il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla Parte_1 il pagamento di € 115.399,15 in favore di a titolo di saldo
[...] ONroparte_1 prezzo del contratto di compravendita del 26.06.2002.
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo in via preliminare di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in via principale di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale di accertare l'inadempimento di
[...]
CP_ rispetto agli obblighi assunti con il contratto di compravendita e per l'effetto
1 accertare il diritto alla riduzione del prezzo per mancata esecuzione delle opere e condannare la al pagamento a favore della della somma CP_1 Parte_1 di € 216.265,50 ed in via subordinata di ridurre secondo equità e giustizia l'eventuale ON dovuto nell'ipotesi in cui venisse provato un residuo credito di .
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In forza del contratto di compravendita stipulato il 26.06.2002 la ha venduto CP_1
alla (d'ora in poi per comodità denominata “ ) la piena Parte_1 Pt_1 proprietà di un terreno posto nel Comune di San Miniato (meglio specificato in atti) a fronte di un corrispettivo complessivo di € 289.215,86;
2. si è obbligata ad assumere tutti gli oneri di urbanizzazione, dal momento che CP_1 il terreno in questione doveva essere venduto completamente urbanizzato;
3. Il saldo del prezzo della compravendita è stato condizionato “alla fine dei lavori delle opere di urbanizzazione” che sarebbe dovuta avvenire entro cinque anni dalla stipula della convenzione di lottizzazione;
4. Nonostante gli impegni assunti, non ha provveduto ad ultimare le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione;
tale inadempimento si è protratto, impedendo nei termini previsti la realizzazione del fabbricato edificabile sui lotti in questione;
5. non ha neppure realizzato le opere di protezione dal rischio idraulico che, invece, da contratto avrebbe dovuto garantire;
6. A causa del ritardo di nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione e della mancata protezione dal rischio idraulico sono derivati i seguenti danni:
- la società acquirente è stata costretta a ritardare per oltre dieci anni Pt_1
l'edificazione del fabbricato;
- l'acquirente ha altresì dovuto corrispondere all'amministrazione comunale oneri pari a € 27.252,00 non previsti nel contratto di compravendita;
- la ha dovuto far fronte ad opere di autoprotezione dal rischio idraulico che Pt_1
non le competevano e che hanno comportato un extra costo di € 91.013,50;
- la somma di euro 31.500,00 rappresenta il minor costo sostenuto da per la realizzazione delle opere da doversi detrarre dal prezzo di acquisto;
2 7. L'inadempimento di parte venditrice ha determinato un danno emergente a carico dell'attrice opponente in misura pari: alla somma di € 27.252,00, (versata in data
24.02.2011 per gli oneri da corrispondere all'amministrazione comunale); e alla somma di € 91.013,50 (per l'esecuzione delle opere di autoprotezione dal rischio idraulico);
8. Parte attrice ha subito altresì il pregiudizio equitativamente stimato in € 14.000,00 annui derivante dalla mancata piena agibilità dell'immobile edificato.
Instaurato in contraddittorio in punto di istanza ai sensi dell'art. 649 c.p.c., con provvedimento del 11.12.2019 il giudice precedentemente assegnatario ha disposto la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Si è regolarmente costituita nel procedimento chiedendo in via ONroparte_1 preliminare di revocare il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito di respingere l'opposizione proposta in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo emesso.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
9. Il credito di consacrato nel decreto ingiuntivo è certo, liquido ed esigibile, e non
è scalfito dalle erronee ricostruzioni operate dalla controparte;
10. La non può vantare controcrediti nei confronti di;
Parte_1
11. In data 3.08.2011 le parti hanno sottoscritto un nuovo accordo dinanzi al notaio nel quale hanno confermato integralmente il prezzo originario di vendita senza che le vicende medio tempore intercorse abbiano influito sullo stesso od abbiano determinato una revisione degli accordi;
12. In particolare, nell'Atto presso il Notaio del 2002 è stato fissato il prezzo della Per_1
compravendita in € 289.215,86, prezzo che è stato confermato nel successivo atto modificativo del 03 Agosto 2011, in occasione del quale parte attrice opponente non ha fatto alcun riferimento alle vicende accadute su cui fonda la propria opposizione;
13. Per quanto concerne le voci di presunto controcredito vantate da parte attrice, la parte convenuta ha precisato che:
- la somma di euro 27.252,00 era di esclusiva spettanza di per essersi Parte_1
quest'ultima assunta il relativo obbligo con la sottoscrizione della convenzione integrativa del 24.3.2009;
3 - quanto al credito di euro 91.013,50, tale somma fa riferimento al costo per la realizzazione di una vasca interrata la cui costruzione è stata richiesta e autonomamente voluta da quale misura di protezione dal rischio Parte_1 idraulico senza che in realtà ve ne fosse necessità;
- quanto al credito di euro 31.500,00, non si comprende in base a quale titolo giuridico possa operare unilateralmente una diminuzione del Parte_1 prezzo di acquisto del terreno;
né si comprende la ragione per cui un'opera che risulta essere a carico di tutti i lottizzanti debba essere interamente addossata alla ON
.
Alla prima udienza di comparizione parti del 23.01.2020 il Giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'espletamento di consulenza tecnica, con incarico affidato all'ingegnere Persona_2
All'udienza del 17.10.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Risulta dagli atti di causa che le parti hanno stipulato in data 26.06.2002 atto notarile di
“Vendita sottoposta a condizione risolutiva” in ragione del quale parte – in qualità CP_1 di venditrice – ha venduta a – in qualità di acquirente – sotto condizione risolutiva Pt_1 un terreno, meglio descritto in atti, facente parte del Piano di Lottizzazione della “zona
DA2 -Zone Artigianali di Espansione” approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
3 del 22.01.2002.
In merito al prezzo ed al suo pagamento le parti lo hanno convenuto in € 289.215,86, di cui € 123.949,64 già corrisposti, € 82.633,11 da versare alla fine dei lavori previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ed € 82.633,11 entro e non oltre 60 giorni dalla certificazione della D.D.L.L. dell'ultimazione delle opere di urbanizzazione, con termine per la fine dei lavori di urbanizzazione entro 5 anni dalla stipula della
4 convenzione. Le parti hanno inoltre convenuto “di sottoporre l'efficacia giuridica della vendita alla condizione risolutiva (ex articolo 1353 c.c. con efficacia retroattiva reale di cui all'art. 1360 c.c.) dell'inadempimento da parte dell'acquirente dell'obbligo di pagamento, alle scadenze pattuite, della residua parte di prezzo.
Con successivo “ONratto modificativo di compravendita” sottoscritto in data
03.08.2011 hanno modificato le obbligazioni originarie consistenti nei termini del pagamento del saldo del prezzo, pari a complessivi € 165.266,22 alle scadenze sopra riportate, nei termini che seguono: “la società si obbliga, fino Parte_1 all'importo massimo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), I.V.A. inclusa, ad anticipare alla società “ le spese per i rimanenti oneri di urbanizzazione a carico di essa società CP_1
“ e attualmente non ancora realizzati, pagando direttamente gli esecutori dei relativi CP_1 lavori previa presentazione di idonea fattura da emettersi al termine delle singole tranche di lavori;
la società “ si impegna a portare a termine i suddetti lavori, per quanto di sua spettanza, CP_1 entro e non oltre 12 (dodici) mesi da oggi;
la società “ si obbliga, altresì, a Parte_1 pagare alla società “ , senza interessi, entro e non oltre sessanta giorni dalla certificazione CP_1 della D.D.L.L. della ultimazione delle opere di urbanizzazione , la somma di € 65.266,22.”.
Le parti hanno inoltre convenuto di eliminare la condizione risolutiva dell'inadempimento da parte dell'acquirente dell'obbligo di pagamento alle scadenze pattuite.
Sulla base di tali previsioni – per adesso riportate nei limiti che interessano ai fini della valutazione della domanda di pagamento avanzata dalla venditrice in sede monitoria – parte vista la certificazione di corretta ed integrale esecuzione di tutte le opere di CP_1 urbanizzazione previste, redatto dalla D.D.L.L. – nella persona del Geom. - in Pt_2 data 15.03.2019 ha chiesto il pagamento della somma di €.115.399,15, quale saldo del prezzo, decurtati i pagamenti diretti eseguiti dall'acquirente per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che sia nel primo atto del 2002, che nel successivo atto modificativo del 2011 parte acquirente si è impegnata a versare il saldo del prezzo – nei limiti di quantum previsti e comunque qui non contestati – al rilascio del certificato della
Direzione Lavori di ultimazione delle opere, visto il documento n. 3 allegato al ricorso monitorio intestato “CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”, ritenuta
5 pertanto verificata la condizione per la richiesta del pagamento, la domanda di parte
è legittima. CP_1
La conferma della regolare e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione è data dal consulente nominato, il quale in risposta al quesito sub. 1 ha dichiarato “Le opere di urbanizzazione a carico di sono, per quanto previsto in contratto, la totalità di quelle indicate CP_1 dalla convenzione del febbraio 2002 e cioè strade, spazi di sosta e parcheggio, fognatura separata bianca e nera, rete idrica, rete di distribuzione energia elettrica, Telecom e metano, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato. Dette non sono state realizzate direttamente da bensi da ditte incaricate. Gli CP_1 atti di collaudo tutti ne certificano la completezza e la rispondenza al progetto convenzionato.” (cfr. pag.
16 relazione) a nulla importando ovviamente che siano state realizzate da ditte terze incaricate dalla Si rappresenta che inoltre il CTU ha ben chiarito che l'esecuzione CP_1 delle opere di urbanizzazione non fosse un compito esclusivo della parte qui opposta, ma di tutti i lottizzanti, chiamati a partecipare alle spese pro-quota (“(…) “La convenzione del 27 marzo 2002 è infatti un atto che impegna in solido ben 16 lottizzanti, nei confronti del a CP_2 realizzare e a questo cedere le opere di urbanizzazione primaria del comparto e cioè strade, spazi di sosta
e parcheggio, fognatura separata bianca e nera, rete idrica, rete di distribuzione energia elettrica, Telecom e metano, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato” (…) “Come confermato dalle parti nel corso del sopralluogo effettuato il 27 gennaio 2022, (cfr verbale operazioni peritali n. 2, all.2) le opere non sono state realizzate da bensì, come è nella norma, da alcune ditte incaricate congiuntamente dai CP_1
ON lottizzanti. In altre parole compartecipava economicamente pro quota alla realizzazione delle opere ma non ha avuto parte nella realizzazione diretta di queste”).
Sull'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente
Preliminarmente si osserva che le parti in data 03.08.2011 hanno stipulato atto modificativo del contratto di compravendita, confermando gli obblighi assunti dalle parti in punto pagamento del prezzo, senza che agli atti sia depositata corrispondenza intercorsa tra le parti da cui dedurre quanto allegato dall'opponente in merito alla circostanza per cui “… – dovendo formalizzare gli impegni assunti con il ceto bancario e dar Pt_1 seguito al progetto di realizzazione dell'opificio di cui al permesso a costruire nr 822/2009 – acconsentiva di modificare la compravendita del 26.06.2002 rendendosi disponibile - obtorto collo – a
“supportare” il proprio dante causa mediante il pagamento diretto (fino alla concorrenza di € 100.000)
6 dei corrispettivi dovuti – ai fornitori delle opere di urbanizzazione – dal proprio dante cause” (cfr. pag.
5 atto di citazione).
Agli atti non risulta nemmeno nessuna contestazione in merito ai ritardi nei lavori avanzata dall'opponente, né prima della stipula nell'atto modificativo dell'agosto 2011, né successivamente, né una richiesta di risarcimento del danno, o di restituzione di somma, contestazioni eccepite per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, facendo – tale circostanza – presumere l'accordo e la tolleranza reciproca in merito allo svolgimento dei lavori.
Ciò premesso parte opponente fonda la sua principale contestazione sulla debenza da parte dell'opposto dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere di protezione dal rischio idrico, sostenuti dalla Nello specifico – secondo la ricostruzione di Pt_1 Pt_1 parte opponente – ha dovuto corrispondere all'amministrazione comunale oneri non previsti nella convenzione di lottizzazione “originaria”, e realizzare opere non previste nel titolo edilizio in mancanza delle quali il fabbricato non sarebbe risultato agibile. Anche in merito a tali contestazioni nessuna corrispondenza precedente al presente giudizio è depositata agli atti.
Al fine di comprendere e stabilire se le opere di contenimento del rischio idrico fossero a carico dell'acquirente o del compratore, si deve necessariamente partire dal dato normativo e poi valutare se nelle intenzioni delle parti vi era la volontà di derogarvi.
Come correttamente accertato dal CTU – il cui compito è circoscritto e limitato alla verifica di questioni di natura tecnica e non anche giuridica o di interpretazione dei fatti – né la disciplina statale – art. 4 comma 1 L. 847 del 1964 – né quella regionale – art. 62 comma 4 L. 65 del 2014 – includono nelle opere di urbanizzazione quelle di salvaguardia idrica;
su tali premesse il CTU afferma che “Da ciò si deve dedurre che a termini di legge i relativi costi non fossero a carico della convenuta ma dell' attrice. A maggior ragione se si considera che nel contratto di compravendita del 2002 è riprodotto, a carico dell'acquirente, l'impegno previsto in convenzione qualora il Comune di S Miniato dovesse, in futuro, richiedere ulteriori interventi di salvaguardia idraulica, a concorrere pro quota. E il lo ha fatto proponendo e sottoscrivendo con CP_2
TUTTI i lottizzanti la Convenzione integrativa del 2009.”
7 Visto quanto sopra è necessario esaminare il dato testuale dei contratti sottoscritti tra le parti.
Nel contratto di compravendita del 26.06.2002 le parti a punto sub. 2) dell'atto hanno previsto che “Fermo restando la responsabilità solidale nei confronti del comune, nei rapporti interni fra la parte acquirente e la parte venditrice, si conviene che tutti gli oneri di urbanizzazione rimangano a carico della venditrice, in quanto il terreno è venduto completamento urbanizzato. Gli oneri invece da corrispondere all'amministrazione comunale per il rilascio della futura concessione edilizia, come pure gli oneri per gli allacciamenti dei servizi, saranno a carico della parte acquirente”. Le parti hanno inoltre dato atto che “La parte venditrice dichiara che il terreno in oggetto rispetto al D.L. 180/98, L.
26/98, D.L. 132/99 e L. 226/99 e L. 189 del 29.11.1999 (rischio idraulico) ricade in zona B1 dove è consentita l'edificazione a condizione che esistano o siano realizzate opere di prevenzione e salvaguardia. La parte venditrice dà atto che è già stato realizzato ed è funzionante un impianto di idrovore;
la parte acquirente si obbliga a contribuire agli oneri di gestione di detto impianto in proporzione alla superficie di terreno acquistato. Qualora il dovesse, in futuro, richiedere ONroparte_3 ulteriori interventi di salvaguardia idrica la parte acquirente di impegna a concorrere, sempre in proporzione alla superficie di terreno acquistato, alle spese di realizzazione e successiva gestione”. Tali previsioni non sono state modificate dalle parti nell'atto dell'agosto del 2011, intervenuto successivamente alla convenzione integrativa del 2009.
Dalla lettura del testo emerge quindi che le parti hanno previsto e determinato di porre a carico del venditore le opere di urbanizzazione – le quali in assenza di specificazione devono essere quelle ritenute tali dalla legge – e la partecipazione pro-quota dell'acquirente negli ulteriori interventi di salvaguardia idrica.
Né dal dato normativo, né dal dato convenzionale vi sono elementi per dedurre che le opere di salvaguardia siano state “considerate” dalle parti contrattuali opere di urbanizzazione, tanto più che anche dopo la convenzione del 2009, sottoscritta da entrambe le parti in causa, queste non hanno modificato il contenuto del contratto 2002, senza prevedere nulla di diverso o aggiuntivo nella parte relativa agli oneri di urbanizzazione.
8 La scrivente non ritiene condivisibile quando argomentato e interpretato dal consulente, il quale si è spinto nel dare una interpretazione della volontà comune di tutti i lottizzanti, esulando ciò sia dall'incarico conferito che dalle proprie competenze.
Nello specifico il CTU ritiene di interpretare la volontà contrattuale delle parti qui in causa
– cristallizzata nei contratti del 2002 e del 2011 – sulla base della lettura del contenuto del verbale di collaudo redatto dall'Ing. in data 20.05.2016, dove l'opera di Per_3 compensazione idrica è qualificata e considerata nell'ambito delle opere di lottizzazione della fase 2.
Tale interpretazione non è condivisa dalla scrivente, in quanto il documento di riferisce ai rapporti tra lottizzanti e pubblica amministrazione, senza a nulla valere in merito ai rapporti interni tra venditrice e acquirente;
una simile deroga, considerati anche gli importi dei lavori eseguiti – pari a quasi 1/3 del prezzo del terreno in oggetto –, sarebbe dovuta essere oggetto di precisa ed esplicita pattuizione, circostanza non provata. Tale pattuizione, oltre a non emergere dalla lettura degli atti pubblici intercorsi tra le parti, non
è nemmeno evincibile da altre circostanze, non essendo stato dedotto e allegato agli atti il raggiungimento di una intesa in deroga alle previsioni di legge, e non essendo allegata corrispondenza intercorsa tra le parti, in cui parte acquirente abbia richiesto l'esecuzione di tali lavori, il rimborso delle spese sostenute o abbia contestato ritardi.
Per le ragioni espresse nessuna somma deve essere corrisposta a parte qui opponente per l'esecuzione delle opere di contenimento idrico.
Alla luce di quanto sopra, la domanda riconvenzionale di parte opponente C1 – “accertare e dichiarare l'inadempimento di per causa ad essa imputabile, agli obblighi assunti con il CP_1 contratto di compravendita del 26.06.2002 e con il contratto modificativo del 03.08.2011; c.2.) per
l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla riduzione del prezzo e/o all'indennizzo per ingiustificato arricchimento per mancata esecuzione delle opere di protezione dal rischio idraulico –che essa avrebbe dovuto garantire- per € 30580”, accertato che l'esecuzione delle opere di contenimento erano onere di parte acquirente, è rigettata.
È parimenti rigettata la domanda riconvenzionale di parte opponente di cui al punto C3 - dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la al pagamento a favore della CP_1 Parte_1
[... della somma di € 206.513,50 a titolo di risarcimento del maggior onere sostenuto per l'esecuzione dei
9 lavori di edificazione del fabbricato sui lotti oggetto di compravendita e dei limiti alla sua commercializzazione, conseguenti alla mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione che essa avrebbe dovuto realizzare, oltre interessi legali dalla domanda al dì del saldo” considerato che è stato pacificamente accertata la corretta esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione da parte dell'opposta.
Per le ragioni di seguito è escluso il ricorso all'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 16992 del 18.08.2005 “Il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall'art. 1226 cod. civ. (e nel rito del lavoro anche dall'art. 432 cod. proc. civ.) presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno. Peraltro, per quanto, nell'operare in concreto la valutazione equitativa, il giudice di merito non sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell'ammontare del danno liquidato, egli è tenuto tuttavia a fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo, restando in ogni caso escluso che la valutazione del danno così operata possa essere palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso”), con conseguente rigetto anche della domanda riconvenzionale subordinata.
In merito alla somma richiesta di € 27.252,00, l'impegno al pagamento di tale somma è stato assunto dall'opponente con la sottoscrizione della convenzione integrativa, con la costituzione della garanzia fideiussoria e con il successivo pagamento al ritiro del permesso di costruire, così come accertato dal CTU (cfr. pag. 10 della relazione).
Si aggiunge in ultimo che parte opponente contesta all'opposta che il ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione abbia determinato a) un ritardo di oltre 10
10 anni nell'esecuzione del fabbricato (cfr. pag. 8 atto di citazione), oltre che b) il pagamento di oneri non previsti e c) la realizzazione di opere non previste nel titolo edilizio. Sui punti sub. b) e c) si rimanda a quanto già motivato;
in merito ai ritardi rispetto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione – con l'esclusione delle opere di compensazione per i motivi di cui sopra – si evidenzia che la parte opponente nulla ha dedotto in merito ai danni subiti a causa del ritardo, limitandosi a delle formule di stile, senza esplicare e argomentare il concreto pregiudizio – in termini economici – patito per aver ritardato l'edificazione,
l'avvio di una eventuale attività non meglio specificata, la non commerciabilità di quanto acquistato, pregiudizio che non può essere valutato in mancanza di precisi termini di giudizio o in via equitativa.
Per tutte le ragioni sopra espresse, viste le contestazioni mosse dall'opponente,
l'opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3813/2019, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione,
Conferma il decreto ingiuntivo n. 1352 del 2019 emesso dal Tribunale di Pisa,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] liquidate in € 14.103,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di ONroparte_1 spese generali.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte come Parte_1 liquidate da separato provvedimento.
Pisa, 11.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
11 12