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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr, Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 976/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4471/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Parte_1 Piergentili, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone de Anna ed elettivamente CP_1 domiciliata in Roma via Augusto Riboty, n. 23; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l' proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7837/2022- RG.38220/22 emesso in Pt_2 data 14.12.2022, e notificato alla sede legale dell'Istituto in data 20.12.2022 con cui si ingiungeva di pagare la somma complessiva di €. 26.445,98 oltre interessi e rivalutazione nonché le spese del giudizio monitorio, liquidate in complessivi €. 1370,00, a titolo di T.F.R. maturato all'esito del rapporto di lavoro svolto da presso l'Hotel IO di TO CP_1 OH sas e riconosciuto giudizialmente con decreto ingiuntivo n.3397/22 e relativamente al quale vi era stato pignoramento negativo e rigetto dell'istanza di fallimento, con conseguente domanda al fondo di garanzia che non aveva avuto alcun riscontro. Chiedeva la revoca del provvedimento monitorio in quanto emesso in carenza dei presupposti di certezza, definitività e liquidità del credito e in ogni caso, stante la violazione dei termini procedurali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Si costituiva la convenuta contestando l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto, perché infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, eccepiva che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 19-20 dicembre 2022 ed opposto con il deposito in Tribunale del relativo ricorso oltre il termine di 40 giorni, in data 30.01.2023, oltre il termine di 40 giorni, ex art.641 c.p.c., con conseguente definitiva esecutorietà del d.i. opposto. Il Tribunale riteneva fondata l'”eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata tempestivamente dalla parte convenuta al momento della costituzione in giudizio, per tardiva proposizione dell'opposizione, atteso che “a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 20 dicembre 2022, il ricorso in opposizione sia stato depositato in data 30 gennaio 2023, come si evince dalla consultazione del fascicolo telematico, né parte opponente deduce vizi o censure relative al procedimento notificatorio e al suo rituale perfezionamento, che consentirebbero l'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c.”. Pertanto, dichiarava “inammissibile il ricorso in opposizione” e, per l'effetto, “definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 7837/2022-RG.38220/22, emesso in data 14.12.2022, dal Tribunale Ordinario di Roma Sez. Lavoro”. Condannava, altresì, parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquidava “in complessivi € 4242,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi”.
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, l' ha proposto appello avverso la Pt_2 sentenza indicata in oggetto, Si è costituita opponendosi all'avverso gravame, la quale ha insistito per CP_1 la tardività dell'opposizione e, in subordine, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, giacché In data 30 aprile 2024 aveva ricevuto comunicazione dall' che la Pt_2 sua domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto presentata il 30.09.2022 era stata accolta (cfr. doc. n. A).” La lavoratrice riceveva il relativo bonifico in data 08.05.2024 (cfr. doc. n. B). Si noti come l' non eseguiva la sentenza del Pt_2 Tribunale di Roma, neppure con riserva, ma dava accoglimento alla domanda della lavoratrice presentata in via amministrativa. Al di là dunque degli esiti processuali, era proprio l' che in via amministrativa riconosceva il diritto della lavoratrice al TFR, Pt_2 accogliendo la domanda all'epoca presentata. Siamo dunque in presenza di un riconoscimento di debito senza alcuna riserva di ripetere quanto pagato. In questo senso, si deve sottolineare come nelle more del giudizio svolto davanti al Tribunale del Lavoro, precisamente in data 01.02.2024, interveniva la sentenza con cui il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale dell' Controparte_2
(cfr. doc. n. C) … Non esisteva più motivo per cui la lavoratrice non
[...] doveva vedersi riconosciuto il proprio TFR dal Fondo di Garanzia . Nel merito ha Pt_2 riproposto le difese svolte in primo grado.
Con l'atto di appello l' censura la decisione del Tribunale per Pt_2
“TEMPESTIVITA' DEL RICORSO IN OPPOSIZIONE”. Sostiene l'appellante che “il decreto ingiuntivo, peraltro allegato in copia conforme al ricorso in opposizione, è stato notificato in data 20.12.2023 … termine di 40 giorni per proporre opposizione sarebbe spirato in data 29.01.2023 che cadeva di domenica. Ai sensi dell'art. 155 cpc Art. 155, 4° comma, “Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.” Avendo la scrivente difesa effettuato il deposito il successivo lunedì 30 gennaio 2023, primo giorno seguente non festivo, il ricorso deve ritenersi tempestivo e ammissibile”;
“improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo. Come dedotto dalla stessa ricorrente, a seguito di domanda amministrativa, stante l'inerzia dell' ha proposto in Pt_2 data 1.12.2022 ricorso amministrativo. Tuttavia, SENZA NEMMENO ATTENDERE IL DECORSO DEL TERMINE DI 90 GIORNI PER LA DEFINIZIONE DELLO STESSO, appena 5 giorni dopo in data 5.12.2022 presenta ricorso per decreto ingiuntivo, che ottiene in data 14.12.2022. E' quindi evidente la estrema prossimità degli atti con violazione dei termini procedurali e processuali”:
“quanto poi alla prova circa la insolvenza del datore di lavoro, creditore della ricorrente … nel caso di specie, gli atti del monitorio sono prodotti atti di pignoramento RE (di cui uno, peraltro, non riferibile alla ricorrente), che in verità non possono definirsi negativi. Infatti l'ufficiale giudiziario rinviene dei beni il cui valore non vale a coprire il credito della ricorrente ma che, in ogni caso, può concorrere a soddisfarlo almeno parzialmente. Pertanto, non appare corretto il provvedimento di ingiunzione che pone a carico dell' l'intera somma senza considerare la possibile parziale soddisfazione tramite Pt_2 i beni del debitore principale. INOLTRE si rappresenta che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti dell'hotel IO e di TO OH IN SOLIDO, MA NON RISULTANO ESPERITE AZIONI ESECUTIVE NEI CONFRONTI DI ENTRAMBI. Quanto poi alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in relazione alla esistenza di altri beni che possano soddisfare il credito, la stessa appare del tutto generica e non rispondente ai criteri sopra indicati. Affinchè la dichiarazione possa effettivamente sostituire la produzione degli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, deve essere indicato che il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza;
ovvero che il datore di lavoro risulta titolare di beni immobili (da indicare specificatamente) ma che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene. In verità nulla di tutto ciò si rinviene nella dichiarazione prodotta quanto mai generica e laconica”.
Orbene, il decreto ingiuntivo de quo risulta notificato il 20.12.2022 presso la sede centrale dell' e opposto con ricorso depositato il 30.1.2023 Parte_3 innanzi al Tribunale di Roma. In ogni caso, anche se dovesse ritenersi utile la notifica effettuata il 19.12.2022 presso la sede territoriale giova richiamare quanto osservato da Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17280 del 16/06/2023 secondo cui “La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al temine per la costituzione in appello, ha natura eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica con la conseguenza che il sostantivo "sabato" non equivale a qualsiasi "giorno prefestivo" e il termine sarebbe scaduto proprio di sabato”. Pertanto, nessuna decadenza risulta essersi avverata in ragione del fatto che il giorno di deposito dell'opposizione al d.i. in data 30.1.2023 veniva di lunedì ed anche se si opinasse che sarebbe scaduto il 28.1.2023, risulta essere stato tempestivamente effettuato, con conseguente proroga del detto termine ex art. 155 comma 4 e 5 (essendo atto fuori udienza) c.p.c. Comunque, nel merito, non può dichiararsi cessata la materia del contendere per quanto dice e richiede l'appellato e documentato dal medesimo. Infatti, nelle note depositate prima della presente udienza, di cui è stata disposta la trattazione scritta, l' ha precisato che “Invero il provvedimento di accoglimento è stato Pt_2 emesso solo in esecuzione e quale conseguenza del dispositivo della sentenza del tribunale che qui si impugna. Controparte peraltro omette di riferire di aver proceduto coattivamente per l'esecuzione della sentenza notificando sia il titolo sia successivi atti di precetto e pignoramento … Appare quindi evidente che, lungi dal costituire UN RICONOSCIMENTO DI DEBITO come vorrebbe lasciare intendere controparte, il provvedimento consegue solo alla pronuncia giudiziale che controparte ha provveduto ad azionare senza indugio e financo anche successivamente all'intervenuto pagamento, ritenuto non satisfattivo, in pendenza del presente giudizio di appello. Quanto alla sentenza del Tribunale sezione fallimentare n. 50/2024 pubbl. il 01/02/2024 che avrebbe indotto al riesame della domanda: • Non vi è prova che l' ne fosse a conoscenza, mancando ogni elemento di prova circa la sua Pt_2 formale notifica all'Ente o la produzione della stessa a titolo di allegato in eventuali domande amministrative. • La sentenza dichiarativa di fallimento, prodotta ex adverso, non assume alcuna rilevanza per l'intervento del Fondo di Garanzia. Infatti solo con lo stato passivo reso esecutivo – NON PRODOTTO DA CONTROPARTE – può dirsi accertato il credito nell'an e nel quantum, consentendo di accedere al Fondo. • Non essendo stato prodotta e provata l'ammissione al passivo, non sussiste alcun diritto nei confronti del Fondo. Peraltro, l'interposizione del presente gravame da parte della difesa dell' attesta la chiara Pt_2 volontà di non prestare in alcun modo acquiescenza alla decisione del tribunale e tanto meno ad un presunto riconoscimento di debito. NEL MERITO In aggiunta a quanto già dedotto nei precedenti scritti in primo grado, si rileva che proprio l'esame della sentenza n. 50/2024 pubbl. il 01/02/2024 del Tribunale di Roma, sez. fallimentare prodotta da controparte solo in questa sede, conferma e dimostra che al momento della presentazione della domanda amministrativa al Fondo di Garanzia in data 30.9.2022, non sussistevano le condizioni per il suo accoglimento. Ed invero, si legge nella sentenza di fallimento che il ricorso è stato presentato dalla stessa ricorrente essendo la stessa “creditrice di euro 26.445,98 in virtù del decreto ingiuntivo n. 3397/22 emesso dal Tribunale di Roma del 26.05.2022 dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
di euro 18.471,41 in virtù del decreto ingiuntivo n. 5974/22 del 14.09.2022 emesso dal Tribunale di Roma dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
”. Pertanto la ricorrente, già al 14.9.2022 - quindi anche prima della presentazione della domanda al fondo di garanzia - vantava crediti che avrebbero consentito di attivare la procedura per la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro e l'ammissione al passivo del credito. Non si ritiene, di contro, sufficientemente provata la incapienza patrimoniale del datore di lavoro attraverso le procedure esecutive attivate da controparte, che legittimano l'accesso al Fondo di Garanzia. Ed in tal senso, risulta illuminante la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n.2394/25”.
Ebbene, vero è che al momento della proposizione della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo la società datrice di lavoro dell'odierno appellato non risulta essere stata dichiarata fallita, ma è vero anche che successivamente il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha dichiarata aperta la liquidazione giudiziale dell'HOTEL GIORGI di
[...]
Controparte_2 E' noto che L'istanza di “fallimento” o, meglio, l'istanza di “liquidazione giudiziale”, seguendo la nuova denominazione introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12.01.2019), è la domanda, da presentarsi con ricorso al Tribunale competente, per accedere alla predetta “procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza”. Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (cfr. paragrafo 5 della circolare 26 Pt_2 luglio 2023, n. 70). A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con decorrenza 15 luglio 2022, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito CCII), le procedure concorsuali che danno diritto all'intervento del Fondo di garanzia sono:
• liquidazione giudiziale/fallimento;
• concordato preventivo;
• liquidazione coatta amministrativa;
• amministrazione straordinaria.
• concordato semplificato;
Risulta che il lavoratore abbia ricevuto la somma ingiunta, sebbene in periodo successivo alla proposizione del ricorso amministrativo e giudiziale. Ne consegue che la sia pure successiva declaratoria di liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro giustifica un rigetto dell'appello con pagamento delle spese, almeno nella misura della metà stante detta successiva declaratoria, a carico dell' Pt_2 comunque soccombente. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento di metà delle spese del grado, che liquida per l'intero in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; - dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 4.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr, Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 976/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4471/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Parte_1 Piergentili, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone de Anna ed elettivamente CP_1 domiciliata in Roma via Augusto Riboty, n. 23; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l' proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7837/2022- RG.38220/22 emesso in Pt_2 data 14.12.2022, e notificato alla sede legale dell'Istituto in data 20.12.2022 con cui si ingiungeva di pagare la somma complessiva di €. 26.445,98 oltre interessi e rivalutazione nonché le spese del giudizio monitorio, liquidate in complessivi €. 1370,00, a titolo di T.F.R. maturato all'esito del rapporto di lavoro svolto da presso l'Hotel IO di TO CP_1 OH sas e riconosciuto giudizialmente con decreto ingiuntivo n.3397/22 e relativamente al quale vi era stato pignoramento negativo e rigetto dell'istanza di fallimento, con conseguente domanda al fondo di garanzia che non aveva avuto alcun riscontro. Chiedeva la revoca del provvedimento monitorio in quanto emesso in carenza dei presupposti di certezza, definitività e liquidità del credito e in ogni caso, stante la violazione dei termini procedurali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Si costituiva la convenuta contestando l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto, perché infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, eccepiva che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 19-20 dicembre 2022 ed opposto con il deposito in Tribunale del relativo ricorso oltre il termine di 40 giorni, in data 30.01.2023, oltre il termine di 40 giorni, ex art.641 c.p.c., con conseguente definitiva esecutorietà del d.i. opposto. Il Tribunale riteneva fondata l'”eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata tempestivamente dalla parte convenuta al momento della costituzione in giudizio, per tardiva proposizione dell'opposizione, atteso che “a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 20 dicembre 2022, il ricorso in opposizione sia stato depositato in data 30 gennaio 2023, come si evince dalla consultazione del fascicolo telematico, né parte opponente deduce vizi o censure relative al procedimento notificatorio e al suo rituale perfezionamento, che consentirebbero l'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c.”. Pertanto, dichiarava “inammissibile il ricorso in opposizione” e, per l'effetto, “definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 7837/2022-RG.38220/22, emesso in data 14.12.2022, dal Tribunale Ordinario di Roma Sez. Lavoro”. Condannava, altresì, parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquidava “in complessivi € 4242,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi”.
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, l' ha proposto appello avverso la Pt_2 sentenza indicata in oggetto, Si è costituita opponendosi all'avverso gravame, la quale ha insistito per CP_1 la tardività dell'opposizione e, in subordine, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, giacché In data 30 aprile 2024 aveva ricevuto comunicazione dall' che la Pt_2 sua domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto presentata il 30.09.2022 era stata accolta (cfr. doc. n. A).” La lavoratrice riceveva il relativo bonifico in data 08.05.2024 (cfr. doc. n. B). Si noti come l' non eseguiva la sentenza del Pt_2 Tribunale di Roma, neppure con riserva, ma dava accoglimento alla domanda della lavoratrice presentata in via amministrativa. Al di là dunque degli esiti processuali, era proprio l' che in via amministrativa riconosceva il diritto della lavoratrice al TFR, Pt_2 accogliendo la domanda all'epoca presentata. Siamo dunque in presenza di un riconoscimento di debito senza alcuna riserva di ripetere quanto pagato. In questo senso, si deve sottolineare come nelle more del giudizio svolto davanti al Tribunale del Lavoro, precisamente in data 01.02.2024, interveniva la sentenza con cui il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale dell' Controparte_2
(cfr. doc. n. C) … Non esisteva più motivo per cui la lavoratrice non
[...] doveva vedersi riconosciuto il proprio TFR dal Fondo di Garanzia . Nel merito ha Pt_2 riproposto le difese svolte in primo grado.
Con l'atto di appello l' censura la decisione del Tribunale per Pt_2
“TEMPESTIVITA' DEL RICORSO IN OPPOSIZIONE”. Sostiene l'appellante che “il decreto ingiuntivo, peraltro allegato in copia conforme al ricorso in opposizione, è stato notificato in data 20.12.2023 … termine di 40 giorni per proporre opposizione sarebbe spirato in data 29.01.2023 che cadeva di domenica. Ai sensi dell'art. 155 cpc Art. 155, 4° comma, “Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.” Avendo la scrivente difesa effettuato il deposito il successivo lunedì 30 gennaio 2023, primo giorno seguente non festivo, il ricorso deve ritenersi tempestivo e ammissibile”;
“improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo. Come dedotto dalla stessa ricorrente, a seguito di domanda amministrativa, stante l'inerzia dell' ha proposto in Pt_2 data 1.12.2022 ricorso amministrativo. Tuttavia, SENZA NEMMENO ATTENDERE IL DECORSO DEL TERMINE DI 90 GIORNI PER LA DEFINIZIONE DELLO STESSO, appena 5 giorni dopo in data 5.12.2022 presenta ricorso per decreto ingiuntivo, che ottiene in data 14.12.2022. E' quindi evidente la estrema prossimità degli atti con violazione dei termini procedurali e processuali”:
“quanto poi alla prova circa la insolvenza del datore di lavoro, creditore della ricorrente … nel caso di specie, gli atti del monitorio sono prodotti atti di pignoramento RE (di cui uno, peraltro, non riferibile alla ricorrente), che in verità non possono definirsi negativi. Infatti l'ufficiale giudiziario rinviene dei beni il cui valore non vale a coprire il credito della ricorrente ma che, in ogni caso, può concorrere a soddisfarlo almeno parzialmente. Pertanto, non appare corretto il provvedimento di ingiunzione che pone a carico dell' l'intera somma senza considerare la possibile parziale soddisfazione tramite Pt_2 i beni del debitore principale. INOLTRE si rappresenta che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti dell'hotel IO e di TO OH IN SOLIDO, MA NON RISULTANO ESPERITE AZIONI ESECUTIVE NEI CONFRONTI DI ENTRAMBI. Quanto poi alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in relazione alla esistenza di altri beni che possano soddisfare il credito, la stessa appare del tutto generica e non rispondente ai criteri sopra indicati. Affinchè la dichiarazione possa effettivamente sostituire la produzione degli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, deve essere indicato che il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza;
ovvero che il datore di lavoro risulta titolare di beni immobili (da indicare specificatamente) ma che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene. In verità nulla di tutto ciò si rinviene nella dichiarazione prodotta quanto mai generica e laconica”.
Orbene, il decreto ingiuntivo de quo risulta notificato il 20.12.2022 presso la sede centrale dell' e opposto con ricorso depositato il 30.1.2023 Parte_3 innanzi al Tribunale di Roma. In ogni caso, anche se dovesse ritenersi utile la notifica effettuata il 19.12.2022 presso la sede territoriale giova richiamare quanto osservato da Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17280 del 16/06/2023 secondo cui “La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al temine per la costituzione in appello, ha natura eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica con la conseguenza che il sostantivo "sabato" non equivale a qualsiasi "giorno prefestivo" e il termine sarebbe scaduto proprio di sabato”. Pertanto, nessuna decadenza risulta essersi avverata in ragione del fatto che il giorno di deposito dell'opposizione al d.i. in data 30.1.2023 veniva di lunedì ed anche se si opinasse che sarebbe scaduto il 28.1.2023, risulta essere stato tempestivamente effettuato, con conseguente proroga del detto termine ex art. 155 comma 4 e 5 (essendo atto fuori udienza) c.p.c. Comunque, nel merito, non può dichiararsi cessata la materia del contendere per quanto dice e richiede l'appellato e documentato dal medesimo. Infatti, nelle note depositate prima della presente udienza, di cui è stata disposta la trattazione scritta, l' ha precisato che “Invero il provvedimento di accoglimento è stato Pt_2 emesso solo in esecuzione e quale conseguenza del dispositivo della sentenza del tribunale che qui si impugna. Controparte peraltro omette di riferire di aver proceduto coattivamente per l'esecuzione della sentenza notificando sia il titolo sia successivi atti di precetto e pignoramento … Appare quindi evidente che, lungi dal costituire UN RICONOSCIMENTO DI DEBITO come vorrebbe lasciare intendere controparte, il provvedimento consegue solo alla pronuncia giudiziale che controparte ha provveduto ad azionare senza indugio e financo anche successivamente all'intervenuto pagamento, ritenuto non satisfattivo, in pendenza del presente giudizio di appello. Quanto alla sentenza del Tribunale sezione fallimentare n. 50/2024 pubbl. il 01/02/2024 che avrebbe indotto al riesame della domanda: • Non vi è prova che l' ne fosse a conoscenza, mancando ogni elemento di prova circa la sua Pt_2 formale notifica all'Ente o la produzione della stessa a titolo di allegato in eventuali domande amministrative. • La sentenza dichiarativa di fallimento, prodotta ex adverso, non assume alcuna rilevanza per l'intervento del Fondo di Garanzia. Infatti solo con lo stato passivo reso esecutivo – NON PRODOTTO DA CONTROPARTE – può dirsi accertato il credito nell'an e nel quantum, consentendo di accedere al Fondo. • Non essendo stato prodotta e provata l'ammissione al passivo, non sussiste alcun diritto nei confronti del Fondo. Peraltro, l'interposizione del presente gravame da parte della difesa dell' attesta la chiara Pt_2 volontà di non prestare in alcun modo acquiescenza alla decisione del tribunale e tanto meno ad un presunto riconoscimento di debito. NEL MERITO In aggiunta a quanto già dedotto nei precedenti scritti in primo grado, si rileva che proprio l'esame della sentenza n. 50/2024 pubbl. il 01/02/2024 del Tribunale di Roma, sez. fallimentare prodotta da controparte solo in questa sede, conferma e dimostra che al momento della presentazione della domanda amministrativa al Fondo di Garanzia in data 30.9.2022, non sussistevano le condizioni per il suo accoglimento. Ed invero, si legge nella sentenza di fallimento che il ricorso è stato presentato dalla stessa ricorrente essendo la stessa “creditrice di euro 26.445,98 in virtù del decreto ingiuntivo n. 3397/22 emesso dal Tribunale di Roma del 26.05.2022 dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
di euro 18.471,41 in virtù del decreto ingiuntivo n. 5974/22 del 14.09.2022 emesso dal Tribunale di Roma dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
”. Pertanto la ricorrente, già al 14.9.2022 - quindi anche prima della presentazione della domanda al fondo di garanzia - vantava crediti che avrebbero consentito di attivare la procedura per la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro e l'ammissione al passivo del credito. Non si ritiene, di contro, sufficientemente provata la incapienza patrimoniale del datore di lavoro attraverso le procedure esecutive attivate da controparte, che legittimano l'accesso al Fondo di Garanzia. Ed in tal senso, risulta illuminante la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n.2394/25”.
Ebbene, vero è che al momento della proposizione della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo la società datrice di lavoro dell'odierno appellato non risulta essere stata dichiarata fallita, ma è vero anche che successivamente il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha dichiarata aperta la liquidazione giudiziale dell'HOTEL GIORGI di
[...]
Controparte_2 E' noto che L'istanza di “fallimento” o, meglio, l'istanza di “liquidazione giudiziale”, seguendo la nuova denominazione introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12.01.2019), è la domanda, da presentarsi con ricorso al Tribunale competente, per accedere alla predetta “procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza”. Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (cfr. paragrafo 5 della circolare 26 Pt_2 luglio 2023, n. 70). A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con decorrenza 15 luglio 2022, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito CCII), le procedure concorsuali che danno diritto all'intervento del Fondo di garanzia sono:
• liquidazione giudiziale/fallimento;
• concordato preventivo;
• liquidazione coatta amministrativa;
• amministrazione straordinaria.
• concordato semplificato;
Risulta che il lavoratore abbia ricevuto la somma ingiunta, sebbene in periodo successivo alla proposizione del ricorso amministrativo e giudiziale. Ne consegue che la sia pure successiva declaratoria di liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro giustifica un rigetto dell'appello con pagamento delle spese, almeno nella misura della metà stante detta successiva declaratoria, a carico dell' Pt_2 comunque soccombente. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento di metà delle spese del grado, che liquida per l'intero in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; - dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 4.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste