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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 836/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace C. A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 836/2022 promossa da:
(p.iva ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(cf. ) con il patrocinio dell'Avv. Tiberio Baroni (CF: C.F._1
) APPELLANTI C.F._2
nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. Fabio OP P.IVA_2
Nannotti (Cod. Fisc. ) APPELLATA C.F._3 avverso la sentenza n. 340/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
22.3.2022
CONCLUSIONI
In data 24/9/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Si insiste sin da adesso affinché la Corte d'Appello di Firenze, Collegio designato, rigettando ogni domanda e/o istanza e/o eccezione in via cautelare disporre la sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza o comunque fissare udienza ad hoc per la discussione della sola istanza cautelare;
in tesi riformare in toto la sentenza impugnata per tutte le ragioni di cui in parte motiva da intendersi qui come integralmente riportate;
in via subordinata riformare in toto la sentenza impugnata e per l'effetto disporre il rinnovo della ctu nonché delle prove orali per le ragioni tutte di cui in parte motiva da intendersi qui come integralmente riportate;
in via e più subordinata riformare anche parzialmente la sentenza impugnata in punto di condanna alle spese per le ragioni tutte di cui in parte motiva qui da intendersi come integralmente riportate. Con vittoria di spese, anticipi e competenze. Salvis juribus.”
Per la parte appellata:
“Si riporta integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione e delle proprie precedenti note di udienza del 21/09/2023 e del 02/04/2024 e precisa come segue le proprie CONCLUSIONI “Perché Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dalla società
e dal Sig. con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_1 ad in data 27/04/2022, perché del tutto infondati, in fatto OP ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti da , OP con conseguente conferma integrale della sentenza n. 340/2022, emessa il
22/03/2022 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott. Fabrizio Pieschi, e notificata via pec il 28/03/2022. Vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 340/2022 pubblicata il 22.3.2022, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:“- Rigetta la domanda proposta da in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei confronti Parte_1 di in persona del suo legale AR rappresentante pro-tempore; - Condanna in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido, Parte_1 alle spese di giudizio per € 13.430,00 oltre accessori, come da motivazione;
-
Condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, in solido, alle spese di C.T.U. per € 8.000,00, oltre Parte_1 accessori, come da motivazione”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda avanzata da Parte_1
e dal sig. con la quale chiedevano che il Tribunale: a)
[...] Parte_1 accertata la ricorrenza di anatocismo applicato da AR nei confronti della ne dichiarasse la
[...] Parte_1 nullità, l'inefficacia e/o comunque l'annullabilità, ove pattuita e/o sottoscritta la relativa clausola contrattuale, anche nei confronti del fideiussore Parte_1 condannando l'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in € 17.081,83 o nel maggiore o minore importo di giustizia, anche a seguito di CTU;
b) accertata la violazione dell'art. 1815 co. 2
c.c. ed il superamento del tasso soglia di usura, dichiarasse la nullità della relativa clausola anche nei confronti del fideiussore e quindi non Parte_1 dovuti gli interessi indebitamente percepiti dalla banca, con condanna al pagamento di € 50.356,42, ricalcolo dei medesimi interessi ed applicazione del tasso previsto dall'art. 117 TUB;
c) accertato l'inadempimento contrattuale da parte della banca ed il danno emergente subito dalla società Parte_1 per indebita sottrazione di somme da applicazione di tasso d'interesse
[...] usurario e capitalizzazione degli interessi, condannasse la banca al risarcimento del danno, potenzialmente quantificato in € 35.000,00 o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o secondo equità.
Si è costituita (poi AR [...]
, contestando la domanda e chiedendo preliminarmente che ne CP_1 fosse dichiarata l'improcedibilità, stante la mancata instaurazione del preventivo procedimento di mediazione obbligatorio e l'intervenuta estinzione per decadenza dal diritto e dall'azione volta a richiedere la rideterminazione del saldo dei rapporti, o, comunque, che fosse rigettata, per inammissibilità della ripetizione in presenza di rapporti ancora in essere o, comunque, per infondatezza.
Veniva espletato il tentativo di mediazione, con esito negativo.
Nelle more del giudizio ha incorporato per fusione la OP
. AR
La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali e con c.t.u. ed è stata poi decisa come sopra riportato.
In particolare, il Tribunale, rigettata l'eccezione di decadenza, riteneva inammissibile l'azione d'indebito, escludendo che quelle rivolte all'accertamento di anatocismo e usura avessero carattere autonomo.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
e (di seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, Parte_1
Cont innanzi questa Corte di Appello (di seguito o anche OP
APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1-Circa l'inammissibilità dell'azione di ripetizione delle somme – Ammissibilità.
2- Inammissibilità della domanda di restituzione – ulteriore profilo.
Per mero scrupolo difensivo in caso di riforma della sentenza di primo grado in punto di ammissibilità della domanda di ripetizione si insiste affinché la Corte
d'Appello Voglia disporre:
1) La parziale modifica o la revoca dell'ordinanza del 2.5.2017.
2) Il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
3) In ordine al risarcimento del danno.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Cont Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché inammissibili ed infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma. Con ordinanza dell'11/4/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, non ritenendo sussistente il periculum in mora.
In data 24/9/2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello -
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue:
La ha sollevato eccezioni preliminari, sia in rito che nel merito. Con la CP_4 prima eccezione (A) eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342, 163, 164 e 346 cpc. la sostiene che parte CP_4 appellante non avrebbe riproposto le conclusioni,, né le argomentazioni difensive addotte nel precedente grado, sicché mancherebbe “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”(artt. 163 e 164 cpc); afferma che, avendo gli appellanti censurato, con due motivi, solo la declaratoria d'inammissibilità dell'azione di ripetizione per conto aperto, anche qualora fossero accolti i motivi di appello, la sentenza di secondo grado si risolverebbe nella mera enunciazione di un principio di diritto, cioè se sia ammissibile o meno l'azione di ripetizione in presenza di conto aperto.
Il Collegio ritiene che, al fine di verificare se l'atto di appello possieda o meno gli elementi essenziali previsti dal codice di rito, è necessario avere riguardo al contesto complessivo dell'atto ed alla idoneità al raggiungimento dello scopo. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento richiesto”
(Cass. n. 26511/2017). Nel caso in esame dai motivi di gravame e dal contesto dell'atto ben si desume che le censure hanno ad oggetto l'inammissibilità dell'azione di ripetizione per essere il conto ancora attivo;
peraltro, gli appellanti hanno inoltre formulato, per il caso di declaratoria di ammissibilità dell'azione di ripetizione, richieste istruttorie finalizzate all'integrazione dei capitoli di prova testimoniale e della ctu espletate in primo grado, domandando 1) la parziale modifica o la revoca dell'ordinanza del 2.5.2017. 2) Il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio; 3) una pronuncia in ordine al risarcimento del danno per la revoca delle linee di fido, asseritamente effettuata senza alcun preavviso, indicando a supporto probatorio una deposizione testimoniale ed i bilanci aziendali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare chiaro che gli appellanti abbiano inteso aggredire la statuizione di inammissibilità della domanda di ripetizione, ambendo a una sua disamina nel merito;
l'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dalla banca sotto il richiamato profilo, va, pertanto, respinta;
La seconda eccezione (B) “Riproposizione della eccezione di rito, proposta in primo grado e non decisa per il principio della ragione più liquida applicato dal giudice di prime cure” ribadisce l'inammissibilità e la nullità asserite dalla banca per tardività e indeterminatezza delle domande, formulate nella prima memoria autorizzata, di "ricalcolo e specificazione del rapporto dare/avere tra la correntista e l'istituto di credito mediante depurazione degli interessi capitalizzati" e di risarcimento danni "nella somma accertata dal consulente tecnico nella allegata relazione”, quantificati, per danno all'immagine e danno all'attività aziendale, in complessivi € 325.706,66.
La presente eccezione potrà essere valutata unitamente al merito.
I due motivi di appello “1- Circa l'inammissibilità dell'azione di ripetizione delle somme – Ammissibilità” e “2- Inammissibilità della domanda di restituzione – ulteriore profilo” vengono esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione sulla principale questione controversa, ossia quella di ammissibilità di un'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 cod. civ. in presenza di un conto ancora in essere. Parte appellante sostiene che il Tribunale abbia errato, non considerando che la ha pagato le somme di cui chiede la restituzione;
la Controparte_5 sentenza n. 24418/2010 delle S.U. ha chiarito che qualora il correntista abbia effettuato versamenti, essi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione e il correntista ha interesse anche prima della chiusura del conto all'accertamento del saldo parziale ricalcolato, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate;
parte appellante richiama la pronuncia di legittimità nr. 21646/2018, asserendo che la stessa ha dichiarato ammissibile l'azione di ripetizione anche nel caso in cui i rapporti siano in essere, in quanto la chiusura del conto corrente non può rappresentare, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, la condizione di ammissibilità o comunque il presupposto della domanda.
La eccepisce la totale infondatezza dell'assunto avversario;
richiama CP_4
l'eccezione di inammissibilità, per novità e tardività, della domanda di ricalcolo formulata in prima memoria;
deduce che la sentenza deve ritenersi passata in giudicato, per mancata impugnazione, nella parte in cui ha ritenuto che la società attrice avesse avanzato unicamente domande di ripetizione di asseriti pagamenti indebiti e che le domande di accertamenti, ricalcolo, rideterminazione, costituiscono meri presupposti non caratterizzati da autonomia.
Ciò posto, rileva il Collegio che l'odierna appellante, originaria attrice, nell'atto di appello ha ribadito l'interesse ad una pronuncia sulla domanda di accertamento, avendo evidenziato che “è sempre ammissibile un'azione di mero accertamento in pendenza di rapporto e la sentenza, conseguente alla contestazione, potrà aver valore dichiarativo e non di condanna. […] In costanza di rapporto manca un pagamento ripetibile perché non è stato ancora effettuato attesa la mancata chiusura del conto, pertanto l'interesse del correntista è che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole relative agli interessi ed alle commissioni, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo
(parziale) ricalcolato, depurato delle annotazioni contabili che non potevano avere luogo. Ciò rileva ai fini di un ricalcolo corretto del saldo e del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso”.
Riguardo l'ammissibilità dell'azione di ripetizione, la Corte di Cassazione, con la sent. 4214/2024 ha evidenziato, in continuità con le Sezioni Unite n.
24418/2010, che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
In altri termini, se la rimessa è solutoria, comporta uno spostamento patrimoniale dal correntista alla banca;
mentre la rimessa ripristinatoria tende a garantire un maggior credito o comunque un minore debito del correntista all'interno del fido concesso, reintegrando la linea finanziaria. Nel primo caso potrà agire in costanza di rapporto, nel secondo solo dopo l'esazione del saldo finale da parte della banca;
ciò in quanto non sussiste, fino alla chiusura del conto, la possibilità di accertare una situazione di dare-avere e quindi di ripetere un pagamento indebitamente eseguito.
L'appellante ha agito per la ripetizione di indebito su di un rapporto di conto corrente che dal contesto degli atti appare ancora in essere senza tempestivamente allegare e provare, oltre alla chiusura del conto – la quale, peraltro, non avrebbe avuto alcun rilievo se avvenuta dopo l'inizio del giudizio, afferendo al merito della domanda (Cass. n. 798/2013) – la natura solutoria delle rimesse.
Ciò rende la domanda di ripetizione senz'altro non accoglibile. A tanto va aggiunto che il giudice di prime cure ha qualificato la domanda di accertamento delle dedotte nullità come non autonoma rispetto a quella di ripetizione, sostanzialmente ritenendola proposta in via incidentale, ragione che ne ha impedito lo scrutinio separato, considerato che “[n]el caso in cui il giudice di merito statuisca su una questione proposta dal ricorrente in primo grado in via incidentale, ritenendola, invece, quale domanda autonoma, sussiste violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sicché la sentenza deve essere cassata per essere incorsa in vizio di ultrapetizione” (Cass. n. 8872 del 2015).
Riguardo alla qualificazione sostanziale delle citate domande come proposte solo in via incidentale gli appellanti non hanno articolato alcuno specifico motivo di censura;
ragione per cui il relativo accertamento risulta comunque precluso.
Le ulteriori domande, anche istruttorie, sono state riformulate per il “caso di riforma della sentenza di primo grado in punto di ammissibilità della domanda di ripetizione”, ipotesi che non si è verificata.
In conclusione, l'appello dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata, anche in punto di spese processuali, stante la reiezione del gravame e in difetto di motivo d'impugnazione al riguardo.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della
[...]
e di in proprio, in solido, nella misura liquidata in Parte_1 Parte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio nei confronti Parte_1 Parte_1 di disattesa ogni contraria istanza eccezione e OP deduzione, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna e in proprio, con vincolo di Parte_1 Parte_1 solidarietà, a rifondere a le spese di lite afferenti al OP presente grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Firenze, camera di consiglio del 17.02.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.