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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1071/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3113/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563573 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401563573 notificato in data 15.11.2024da Roma capitale, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene (Te.Fa) relativa agli anni 2018-2023. La ricorrente eccepisce che il box auto sito in Indirizzo_1 censito in Catasto Fabbricati al foglio Daticat_1 è pertinenza dell'abitazione sita in Indirizzo_2 di proprietà della ricorrente e che pertanto l'imposta non è dovuta, dichiara e documenta di aver presentato le dichiarazioni dovute e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Roma Capitale chiede la cessata materia del contendere avendo annullato completamente l'atto opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma Il d.lgs. 546/92.
Roma Capitale documenta che l'atto impugnato è stato annullato, riconoscendo valide le pretese della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico dichiara la cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale alle spese di lite liquidate in € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre oneri di legge se dovuti Roma lì 20 gennaio 2026 Il
Giudice Unico Francesco Silipo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3113/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563573 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401563573 notificato in data 15.11.2024da Roma capitale, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene (Te.Fa) relativa agli anni 2018-2023. La ricorrente eccepisce che il box auto sito in Indirizzo_1 censito in Catasto Fabbricati al foglio Daticat_1 è pertinenza dell'abitazione sita in Indirizzo_2 di proprietà della ricorrente e che pertanto l'imposta non è dovuta, dichiara e documenta di aver presentato le dichiarazioni dovute e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Roma Capitale chiede la cessata materia del contendere avendo annullato completamente l'atto opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma Il d.lgs. 546/92.
Roma Capitale documenta che l'atto impugnato è stato annullato, riconoscendo valide le pretese della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico dichiara la cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale alle spese di lite liquidate in € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre oneri di legge se dovuti Roma lì 20 gennaio 2026 Il
Giudice Unico Francesco Silipo