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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/11/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Specializzata Agraria Il Tribunale di Frosinone, Sezione Specializzata Agraria, così composto:
Dott. Francesco Ferdinandi Presidente
Dott. Luigi Petraccone Giudice
Dott.ssa Maria Ciccolo Giudice rel.
ER ND PE
AL GL PE
All'esito della discussione orale all'udienza del 4.11.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2907 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “licenza per finita locazione”, pendente tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 45, presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Luigi Ammirati e Marco Bellante, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida attrice e
, , , , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Frosinone, via Casilina Nord n. 76, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Simonetti, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta convenuti
I motivi della decisione
1. I fatti controversi.
La sig.ra ha convenuto in giudizio i sig.ri Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e gli eredi del sig. deducendo che: Controparte_2 Persona_1
1 - con sentenza n. 468 del 5.4.2017 il Tribunale di Frosinone, sezione specializzata agraria, aveva stabilito che tra la sig.ra e i sig.ri Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...] ed (poi deceduto in data 22.12.2022) intercorreva, a far data dal 1957, CP_2 Persona_1 un rapporto di affitto agrario avente ad oggetto i terreni di proprietà della prima siti in Alatri, località Valle S. Matteo, distinti in catasto al foglio 60, part. 462 (ex 23/a), 463 (ex 23/b), 464 (ex
23/c), 465 (ex 307/a), 466 (ex 307/b), 467 (ex 307/c), 468 (ex 309/a), 469 (ex 309/b), 470 (ex
260/a) e 471 (ex 260/b), per la superficie complessiva di mq. 4.996;
- la sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma, sezione specializzata agraria, con sentenza n. 1468 del 2.4.2019, passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso in
Cassazione;
- ai sensi dell'art. 2 l. n. 203/1982 la durata del contratto, in essere alla data di entrata in vigore della legge, deve ritenersi di anni 14 a decorrere dall'annata agraria 11.11.1982, con rinnovi taciti di
15 anni;
- la sig.ra ha comunicato a mezzo posta in data 28.11.2023 formale disdetta dal Pt_1 contratto, impedendone il rinnovo tacito alla scadenza del 10.11.2026.
Tanto premesso, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di convalidare la licenza per finita Pt_1 locazione per la scadenza del 10.11.2026 o, in subordine, per la diversa scadenza che dovesse essere accertata e fissare la data per l'esecuzione nel termine più breve possibile;
in via subordinata, in caso di opposizione, ha chiesto di pronunciare ordinanza di rilascio disponendo che gli intimati rilascino i fondi alla scadenza del 10.11.2026 o alla data diversa che dovesse essere accertata, e, conseguentemente, disporre il mutamento del rito con fissazione del termine per il deposito di eventuali memorie e documenti.
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
chiedendo in via pregiudiziale che sia dichiarata l'estinzione del procedimento perché il Parte_3
Presidente della sezione agraria, nel decreto di fissazione dell'udienza, non aveva assegnato il termine per la notifica alla parte resistente, aveva omesso l'avvertimento della facoltà di costituirsi mediante deposito in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni rilevabili d'ufficio, i mezzi di prova e i documenti, e perché, in ogni caso, il decreto non era stato mai notificato ai resistenti. Nel merito, hanno eccepito che:
- La sentenza n. 468/2017 della sezione agraria del Tribunale di Frosinone era stata annullata dalla Corte d'Appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto;
2 - In ogni caso, non si è formato alcun giudicato sull'esistenza di un contratto di affitto, né sulla decorrenza dello stesso dal 1957;
- Negli anni avevano migliorato i fondi, impiantando centinaia di piante di ulivo, realizzando muretti a secco, livellando il terreno.
Pertanto, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità per le migliorie apportate ai fondi, da accertarsi e quantificarsi mediante c.t.u..
All'udienza del 2.4.2024 il Collegio ha sollevato d'ufficio la questione della improponibilità della domanda attorea per mancato svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di cui all'art. 11 d.lgs. n. 150/2011, e concesso alle parti termine per note sul punto.
All'esito il Collegio ha concesso alla parte intimante il termine per l'introduzione del procedimento di conciliazione, che si è svolto con esito negativo;
i convenuti hanno, comunque, eccepito l'improcedibilità della domanda perché il procedimento avrebbe dovuto essere introdotto prima nella notifica della citazione. Con la stessa ordinanza il Collegio, ritenendo che non potesse essere emessa l'ordinanza di rilascio in mancanza di prova dell'esperimento del tentativo di conciliazione, ha disposto il mutamento del rito, e concesso alle parti i termini per le memorie integrative.
Svoltosi il tentativo di conciliazione con esito negativo, nelle memorie integrative depositate le parti hanno reiterato le difese già svolte.
Rigettate le istanze istruttorie della parte convenuta, la causa è stata rinviata per la discussione.
All'udienza del 4.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, rimanendo riservata la motivazione.
2. Sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dai convenuti.
La richiesta di estinzione del giudizio non può essere accolta.
Correttamente la parte attrice ha introdotto il presente giudizio, avente ad oggetto una licenza per finita locazione, con atto di citazione, come previsto dall'art. 660 c.p.c..
Pertanto, il Presidente del Collegio non doveva né assegnare all'attrice il termine per la notifica del decreto ai convenuti né assegnare a questi ultimi il termine per la costituzione in giudizio.
Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda è infondata.
Come già argomentato dal Collegio nel provvedimento del 4.6.2024, non consta che nella fase antecedente al giudizio gli intimati abbiano esplicitato allegazioni in punto di decorrenza del contratto di affitto inter partes diverse da quelle dagli stessi formulate nel giudizio r.g. n.
3 1756/2015, e oggi fatte proprie dalla parte attrice, il che significa che una vera e propria controversia è sorta solo in seguito alla costituzione dei convenuti nel giudizio di convalida della licenza per finita locazione, con cui i medesimi si sono sostanzialmente opposti alla convalida.
Per queste ragioni si è ritenuto, contestualmente al mutamento del rito e alla concessione dei termini per il deposito di memorie integrative, di assegnare alla parte attrice il termine per l'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'ispettorato agrario.
È pacifico che il tentativo si sia svolto, con esito negativo, per cui la condizione di proponibilità della domanda è stata soddisfatta.
3. Nel merito.
La domanda di accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di affitto agrario con scadenza in data 10.11.2026 e di condanna dei convenuti al rilascio alla predetta scadenza è fiondata, e va accolta.
Che tra le parti sia in corso un rapporto di affitto agrario sin dal 1957 è stato accertato dalla sezione agraria del Tribunale di Frosinone con sentenza 468 del 5.4.2017, che non è contestato sia passata in giudicato.
In particolare, la Corte d'Appello di Roma ha annullato detta sentenza solo nella parte relativa alla domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto formulata dai resistenti, odierni convenuti, che la Corte ha ritenuto dovesse essere dichiarata inammissibile per inosservanza dell'onere di cui all'art. 418 c.p.c. di chiedere la fissazione di una nuova udienza, mentre l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di affitto dal 1957, che il Collegio ha compiuto delibando la domanda della ricorrente, odierna attrice, di accertamento dell'inesistenza tra le parti di alcun rapporto agrario, non è stata oggetto della pronuncia di annullamento.
Si aggiunga che in quel giudizio le stesse parti oggi convenute (o, meglio, i sig.ri CP_1
ed poi deceduto), asserivano che con la
[...] Parte_2 Controparte_2 Persona_1 sig.ra intercorresse, dal 1957, un rapporto di affitto agrario, che solo oggi, invece, Pt_1 contestano, e da quelle dichiarazioni, rese in altro giudizio, il giudice può trarre argomenti di prova
(cfr. Cass. n. 17097/2010).
Soprattutto, nel costituirsi in questo giudizio i sig.ri non hanno fornito alcuna CP_1 ricostruzione alternativa sulla natura e la durata del rapporto tra le parti, che loro stessi avevano qualificato in termini di affitto agrario, e tale condotta processuale, unitamente alle dichiarazioni rese nel precedente giudizio, non può che essere valorizzata nel senso della conferma della tesi attorea.
4 Se, quindi, è provato che tra le parti vi sia un rapporto di affitto agrario dal 1957, ai sensi dell'art. 2 l. n. 203/1982 deve ritenersi che detto rapporto, in corso alla data di entrata in vigore della legge, avesse durata di quattordici anni dalla data di entrata in vigore della legge (6.5.1982), rinnovabili, in mancanza di disdetta di una delle parti, ai sensi dell'art. 4 della legge, per il periodo di quindici anni.
Essendovi prova in atti, e non essendo stato contestato, che l'attrice abbia comunicato agli odierni convenuti la disdetta dal contratto in data 29.11.2023, il contratto avrà scadenza al termine dell'annata agraria dell'anno 2026, e, quindi, il 10.11.2026, al termine dell'annata agraria.
Quanto alla domanda riconvenzionale dei convenuti, l'art. 17 della l. n. 203/1982 è chiaro nello stabilire che l'affittuario che abbia eseguito opere di miglioramento fondiario ha diritto a un'indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato del fondo a seguito dei miglioramenti, quale risultante al momento della cessazione del rapporto, previsione da cui si deduce che il diritto all'indennità sorge al momento della cessazione del contratto.
Ora, secondo costante giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 14696/2024; Cass. n.
4762/2024), le sentenze di condanna condizionata ad un evento futuro sono pronunciabili solo se l'evento non richieda ulteriori accertamenti di merito, accertamenti che, nel caso di specie, dovranno essere necessariamente eseguiti al momento della cessazione del rapporto per valutare la sussistenza delle migliorie.
Sul punto la parte convenuta, nelle note conclusive, ha fatto proprie le conclusioni del Collegio.
Pertanto, la domanda riconvenzionale è inammissibile.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che il contratto di affitto agrario esistente tra le parti dall'anno 1957 avrà scadenza in data 10.11.2026, e condanna sin d'ora i convenuti a rilasciare, in data 11.11.2026, i fondi di proprietà dell'attrice siti in Alatri, località Valle S. Matteo, foglio 60, part. 462 (ex 23/a),
463 (ex 23/b), 464 (ex 23/c), 465 (ex 307/a), 466 (ex 307/b), 467 (ex 307/c), 468 (ex 309/a), 469
(ex 309/b), 470 (ex 260/a) e 471 (ex 260/b), per la superficie complessiva di mq. 4.996;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in € 120,80 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
5 Frosinone 4.11.2025
Il Presidente
Dott. Francesco Ferdinandi
Il relatore
Dott.ssa Maria Ciccolo
6
Sezione Specializzata Agraria Il Tribunale di Frosinone, Sezione Specializzata Agraria, così composto:
Dott. Francesco Ferdinandi Presidente
Dott. Luigi Petraccone Giudice
Dott.ssa Maria Ciccolo Giudice rel.
ER ND PE
AL GL PE
All'esito della discussione orale all'udienza del 4.11.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2907 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “licenza per finita locazione”, pendente tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 45, presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Luigi Ammirati e Marco Bellante, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida attrice e
, , , , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Frosinone, via Casilina Nord n. 76, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Simonetti, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta convenuti
I motivi della decisione
1. I fatti controversi.
La sig.ra ha convenuto in giudizio i sig.ri Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e gli eredi del sig. deducendo che: Controparte_2 Persona_1
1 - con sentenza n. 468 del 5.4.2017 il Tribunale di Frosinone, sezione specializzata agraria, aveva stabilito che tra la sig.ra e i sig.ri Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...] ed (poi deceduto in data 22.12.2022) intercorreva, a far data dal 1957, CP_2 Persona_1 un rapporto di affitto agrario avente ad oggetto i terreni di proprietà della prima siti in Alatri, località Valle S. Matteo, distinti in catasto al foglio 60, part. 462 (ex 23/a), 463 (ex 23/b), 464 (ex
23/c), 465 (ex 307/a), 466 (ex 307/b), 467 (ex 307/c), 468 (ex 309/a), 469 (ex 309/b), 470 (ex
260/a) e 471 (ex 260/b), per la superficie complessiva di mq. 4.996;
- la sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma, sezione specializzata agraria, con sentenza n. 1468 del 2.4.2019, passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso in
Cassazione;
- ai sensi dell'art. 2 l. n. 203/1982 la durata del contratto, in essere alla data di entrata in vigore della legge, deve ritenersi di anni 14 a decorrere dall'annata agraria 11.11.1982, con rinnovi taciti di
15 anni;
- la sig.ra ha comunicato a mezzo posta in data 28.11.2023 formale disdetta dal Pt_1 contratto, impedendone il rinnovo tacito alla scadenza del 10.11.2026.
Tanto premesso, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di convalidare la licenza per finita Pt_1 locazione per la scadenza del 10.11.2026 o, in subordine, per la diversa scadenza che dovesse essere accertata e fissare la data per l'esecuzione nel termine più breve possibile;
in via subordinata, in caso di opposizione, ha chiesto di pronunciare ordinanza di rilascio disponendo che gli intimati rilascino i fondi alla scadenza del 10.11.2026 o alla data diversa che dovesse essere accertata, e, conseguentemente, disporre il mutamento del rito con fissazione del termine per il deposito di eventuali memorie e documenti.
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
chiedendo in via pregiudiziale che sia dichiarata l'estinzione del procedimento perché il Parte_3
Presidente della sezione agraria, nel decreto di fissazione dell'udienza, non aveva assegnato il termine per la notifica alla parte resistente, aveva omesso l'avvertimento della facoltà di costituirsi mediante deposito in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni rilevabili d'ufficio, i mezzi di prova e i documenti, e perché, in ogni caso, il decreto non era stato mai notificato ai resistenti. Nel merito, hanno eccepito che:
- La sentenza n. 468/2017 della sezione agraria del Tribunale di Frosinone era stata annullata dalla Corte d'Appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto;
2 - In ogni caso, non si è formato alcun giudicato sull'esistenza di un contratto di affitto, né sulla decorrenza dello stesso dal 1957;
- Negli anni avevano migliorato i fondi, impiantando centinaia di piante di ulivo, realizzando muretti a secco, livellando il terreno.
Pertanto, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità per le migliorie apportate ai fondi, da accertarsi e quantificarsi mediante c.t.u..
All'udienza del 2.4.2024 il Collegio ha sollevato d'ufficio la questione della improponibilità della domanda attorea per mancato svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di cui all'art. 11 d.lgs. n. 150/2011, e concesso alle parti termine per note sul punto.
All'esito il Collegio ha concesso alla parte intimante il termine per l'introduzione del procedimento di conciliazione, che si è svolto con esito negativo;
i convenuti hanno, comunque, eccepito l'improcedibilità della domanda perché il procedimento avrebbe dovuto essere introdotto prima nella notifica della citazione. Con la stessa ordinanza il Collegio, ritenendo che non potesse essere emessa l'ordinanza di rilascio in mancanza di prova dell'esperimento del tentativo di conciliazione, ha disposto il mutamento del rito, e concesso alle parti i termini per le memorie integrative.
Svoltosi il tentativo di conciliazione con esito negativo, nelle memorie integrative depositate le parti hanno reiterato le difese già svolte.
Rigettate le istanze istruttorie della parte convenuta, la causa è stata rinviata per la discussione.
All'udienza del 4.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, rimanendo riservata la motivazione.
2. Sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dai convenuti.
La richiesta di estinzione del giudizio non può essere accolta.
Correttamente la parte attrice ha introdotto il presente giudizio, avente ad oggetto una licenza per finita locazione, con atto di citazione, come previsto dall'art. 660 c.p.c..
Pertanto, il Presidente del Collegio non doveva né assegnare all'attrice il termine per la notifica del decreto ai convenuti né assegnare a questi ultimi il termine per la costituzione in giudizio.
Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda è infondata.
Come già argomentato dal Collegio nel provvedimento del 4.6.2024, non consta che nella fase antecedente al giudizio gli intimati abbiano esplicitato allegazioni in punto di decorrenza del contratto di affitto inter partes diverse da quelle dagli stessi formulate nel giudizio r.g. n.
3 1756/2015, e oggi fatte proprie dalla parte attrice, il che significa che una vera e propria controversia è sorta solo in seguito alla costituzione dei convenuti nel giudizio di convalida della licenza per finita locazione, con cui i medesimi si sono sostanzialmente opposti alla convalida.
Per queste ragioni si è ritenuto, contestualmente al mutamento del rito e alla concessione dei termini per il deposito di memorie integrative, di assegnare alla parte attrice il termine per l'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'ispettorato agrario.
È pacifico che il tentativo si sia svolto, con esito negativo, per cui la condizione di proponibilità della domanda è stata soddisfatta.
3. Nel merito.
La domanda di accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di affitto agrario con scadenza in data 10.11.2026 e di condanna dei convenuti al rilascio alla predetta scadenza è fiondata, e va accolta.
Che tra le parti sia in corso un rapporto di affitto agrario sin dal 1957 è stato accertato dalla sezione agraria del Tribunale di Frosinone con sentenza 468 del 5.4.2017, che non è contestato sia passata in giudicato.
In particolare, la Corte d'Appello di Roma ha annullato detta sentenza solo nella parte relativa alla domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto formulata dai resistenti, odierni convenuti, che la Corte ha ritenuto dovesse essere dichiarata inammissibile per inosservanza dell'onere di cui all'art. 418 c.p.c. di chiedere la fissazione di una nuova udienza, mentre l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di affitto dal 1957, che il Collegio ha compiuto delibando la domanda della ricorrente, odierna attrice, di accertamento dell'inesistenza tra le parti di alcun rapporto agrario, non è stata oggetto della pronuncia di annullamento.
Si aggiunga che in quel giudizio le stesse parti oggi convenute (o, meglio, i sig.ri CP_1
ed poi deceduto), asserivano che con la
[...] Parte_2 Controparte_2 Persona_1 sig.ra intercorresse, dal 1957, un rapporto di affitto agrario, che solo oggi, invece, Pt_1 contestano, e da quelle dichiarazioni, rese in altro giudizio, il giudice può trarre argomenti di prova
(cfr. Cass. n. 17097/2010).
Soprattutto, nel costituirsi in questo giudizio i sig.ri non hanno fornito alcuna CP_1 ricostruzione alternativa sulla natura e la durata del rapporto tra le parti, che loro stessi avevano qualificato in termini di affitto agrario, e tale condotta processuale, unitamente alle dichiarazioni rese nel precedente giudizio, non può che essere valorizzata nel senso della conferma della tesi attorea.
4 Se, quindi, è provato che tra le parti vi sia un rapporto di affitto agrario dal 1957, ai sensi dell'art. 2 l. n. 203/1982 deve ritenersi che detto rapporto, in corso alla data di entrata in vigore della legge, avesse durata di quattordici anni dalla data di entrata in vigore della legge (6.5.1982), rinnovabili, in mancanza di disdetta di una delle parti, ai sensi dell'art. 4 della legge, per il periodo di quindici anni.
Essendovi prova in atti, e non essendo stato contestato, che l'attrice abbia comunicato agli odierni convenuti la disdetta dal contratto in data 29.11.2023, il contratto avrà scadenza al termine dell'annata agraria dell'anno 2026, e, quindi, il 10.11.2026, al termine dell'annata agraria.
Quanto alla domanda riconvenzionale dei convenuti, l'art. 17 della l. n. 203/1982 è chiaro nello stabilire che l'affittuario che abbia eseguito opere di miglioramento fondiario ha diritto a un'indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato del fondo a seguito dei miglioramenti, quale risultante al momento della cessazione del rapporto, previsione da cui si deduce che il diritto all'indennità sorge al momento della cessazione del contratto.
Ora, secondo costante giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 14696/2024; Cass. n.
4762/2024), le sentenze di condanna condizionata ad un evento futuro sono pronunciabili solo se l'evento non richieda ulteriori accertamenti di merito, accertamenti che, nel caso di specie, dovranno essere necessariamente eseguiti al momento della cessazione del rapporto per valutare la sussistenza delle migliorie.
Sul punto la parte convenuta, nelle note conclusive, ha fatto proprie le conclusioni del Collegio.
Pertanto, la domanda riconvenzionale è inammissibile.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che il contratto di affitto agrario esistente tra le parti dall'anno 1957 avrà scadenza in data 10.11.2026, e condanna sin d'ora i convenuti a rilasciare, in data 11.11.2026, i fondi di proprietà dell'attrice siti in Alatri, località Valle S. Matteo, foglio 60, part. 462 (ex 23/a),
463 (ex 23/b), 464 (ex 23/c), 465 (ex 307/a), 466 (ex 307/b), 467 (ex 307/c), 468 (ex 309/a), 469
(ex 309/b), 470 (ex 260/a) e 471 (ex 260/b), per la superficie complessiva di mq. 4.996;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in € 120,80 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
5 Frosinone 4.11.2025
Il Presidente
Dott. Francesco Ferdinandi
Il relatore
Dott.ssa Maria Ciccolo
6