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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1546 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da
[...]
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. BUSCEMA LUIGI;
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MAUGERI SIMONA;
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali posta in decisione con ordinanza del 8.11.2024;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.03.2017, l Parte_1
(nel prosieguo ) ha formulato opposizione avverso il
[...] Pt_1
decreto ingiuntivo n. 179/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa il 6.02.2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 51.255,72, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
[...]
L'opponente, in particolare, ha eccepito l'inesistenza della prova scritta del credito vantato, non costituendo la fattura prodotta in sede monitoria valido elemento di prova. Inoltre, essa ha contestato l'esistenza del rapporto di affidamento/fornitura asseritamente intercorso con la società opposta, atteso che, essendo la prima un'azienda speciale soggetta alla disciplina legislativa speciale (d.lgs. n.
163/2006), il contratto avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam nonché
l'espletamento della proceduta prescritta dagli artt. 41 e 3 e s.s. dello Statuto interno della . Infine, l'opponente ha contestato il quantum debeatur Pt_2
ritenendo la somma ingiunta eccessiva e non congrua, dal momento che non sono stati indicati i criteri e/o i parametri utilizzati per la determinazione della somma richiesta.
L ha dunque domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_2
Si è costituita in giudizio la contestando la Controparte_1
domanda attorea e rappresentando: la tardiva iscrizione a ruolo del procedimento de quo, atteso che l'atto di citazione è stato notificato il 24.03.2017 e l'iscrizione al ruolo è stata effettuata il 4.04.2017, oltre il termine di dieci giorni con conseguente improcedibilità del giudizio;
nel merito, l'opposta ha dedotto che tra le parti sono intercorsi diversi rapporti contrattuali per diversi anni e che tale circostanza è riscontrabile attraverso la documentazione allegata dalla quale emerge che le forniture sono state elaborate sulla base di specifiche richieste da parte dell'azienda municipalizzata.
Pertanto, la ha domandato il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 3.10.2017, ritenuto che dalla documentazione allegata dall'opponente è emersa la tempestiva iscrizione a ruolo dell'opposizione, il
Giudice istruttore ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, nonché l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Concessi i termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. ed istruita documentalmente, la causa è stata infine rinviata per discussione orale e decisione.
***
L'opposizione è infondata.
Occorre, anzitutto, indagare il profilo della sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, con la precisazione che l'opponente si limita invero a dedurne non tanto la radicale inesistenza, quanto più la nullità per mancanza di forma scritta e per mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica. È quindi pacifica la pattuizione relativa all'acquisto della merce indicata nelle fatture azionate, dovendosi solo verificare se questa sia avvenuta validamente o meno alla luce della normativa richiamata dall'opponente.
Sul punto, occorre evidenziare che l ha natura di azienda speciale. Le Pt_1
Sezioni Unite hanno chiarito in merito che “in ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo
Stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli
16 e 17 del d.r. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta “ad substantiam”, né sono vietate la stipula per “facta concludentia” o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale” (Cass., Sez. Un. n.
20684/2018).
Alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine all'oggetto delle contestazioni dell'opponente, ciò è di per sé sufficiente a ritenere l'avvenuta stipulazione dei contratti d'acquisto delle merci indicate nelle fatture. Ma anche a voler ritenere che l'opponente abbia contestato non solo la validità del contratto ma anche la sua esistenza, questa sarebbe comunque provata dalla documentazione prodotta dall'opposta, ed in particolare dalla richiesta di fornitura di diversi materiali (come, ad esempio, la richiesta di buste intestate con il logo, di blocchetti di biglietti, ecc.) trasmessa dall alla , in cui si Pt_1 CP_1
conferma l'accordo intercorso tra le parti;
ulteriore indizio si rinviene nella copia dell'assegno non pagato per difetto di provvista (cfr. all. 1/18 fascicolo parte opposta).
Deve quindi ritenersi l'avvenuta stipulazione di uno o più contratti per la fornitura dei materiali indicati nelle fatture.
Parimenti deve ritenersi che l'opposta abbia adempiuto alle proprie obbligazioni di venditrice ed in particolare a quella di consegna, essendo inammissibile la relativa contestazione svolta dall'opponente.
Infatti, mentre la stipulazione dei contratti integra fatto costitutivo della pretesa attorea, lo stesso non vale per l'avvenuta consegna della merce, perché il diritto al pagamento del corrispettivo non presuppone l'avvenuta consegna: è invece la mancata consegna, ossia l'inadempimento del venditore, a costituire un fatto impeditivo del diritto azionato dal creditore, per il tramite dell'eccezione di inadempimento (C. 23759/2016), con la conseguenza che il relativo onere assertivo grava sul debitore.
Alla luce di ciò, la contestazione dell'avvenuta consegna delle merci va qualificata come eccezione di inadempimento. Tale eccezione presuppone l'esistenza e la validità del contratto da cui sarebbe sorta l'obbligazione inadempiuta dall'attore: essa è quindi incompatibile, sul piano logico-giuridico, con la negazione dell'esistenza di tale contratto, quantomeno ove, come nel caso di specie, il debitore non operi alcuna graduazione o subordinazione tra le proprie difese, sostenendole entrambe contestualmente. Tale incompatibilità non può che comportare o il rigetto di entrambe le difese, non potendo il giudice operare una scelta rimessa alla parte (cfr. Tribunale di Torino sentenza 21.11.2013) ovvero quantomeno di quella logicamente subordinata ossia, nel caso di specie, quella relativa alla mancata consegna.
Deve quindi concludersi nel senso dell'avvenuto adempimento da parte dell'opposta all'obbligazione di consegna.
Provato quindi il diritto dell'opposta a ricevere la controprestazione dall'opponente occorre analizzare il profilo del quantum di tale diritto.
Sul punto, non risulta che le parti abbiano espressamente pattuito il prezzo d'acquisto dei materiali. Conseguentemente, si applica l'art. 1474 c.c. a norma del quale, in via prioritaria, “si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”.
Pertanto considerata l'avvenuta stipulazione dei contratti d'acquisto al prezzo normalmente praticato dal venditore, sarebbe stato onere dell'opponente contestare che i prezzi indicati nelle fatture non corrispondano a tale criterio legale. Essendosi invece l'opponente limitata a dedurre genericamente l'eccessività dei corrispettivi richiesti, senza nemmeno indicarne i parametri, la fondatezza della pretesa deve ritenersi provata anche in punto di quantum per la genericità della relativa contestazione.
L'opposizione va quindi respinta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1) rigetta l'opposizione confermando il proprio decreto ingiuntivo n. 179/2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna al pagamento in favore della Pt_1 Pt_3 [...]
al delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre iva, c.p.a. e CP_1
spese generali pari al 15%.
Ragusa, 14/02/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1546 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da
[...]
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. BUSCEMA LUIGI;
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MAUGERI SIMONA;
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali posta in decisione con ordinanza del 8.11.2024;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.03.2017, l Parte_1
(nel prosieguo ) ha formulato opposizione avverso il
[...] Pt_1
decreto ingiuntivo n. 179/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa il 6.02.2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 51.255,72, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
[...]
L'opponente, in particolare, ha eccepito l'inesistenza della prova scritta del credito vantato, non costituendo la fattura prodotta in sede monitoria valido elemento di prova. Inoltre, essa ha contestato l'esistenza del rapporto di affidamento/fornitura asseritamente intercorso con la società opposta, atteso che, essendo la prima un'azienda speciale soggetta alla disciplina legislativa speciale (d.lgs. n.
163/2006), il contratto avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam nonché
l'espletamento della proceduta prescritta dagli artt. 41 e 3 e s.s. dello Statuto interno della . Infine, l'opponente ha contestato il quantum debeatur Pt_2
ritenendo la somma ingiunta eccessiva e non congrua, dal momento che non sono stati indicati i criteri e/o i parametri utilizzati per la determinazione della somma richiesta.
L ha dunque domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_2
Si è costituita in giudizio la contestando la Controparte_1
domanda attorea e rappresentando: la tardiva iscrizione a ruolo del procedimento de quo, atteso che l'atto di citazione è stato notificato il 24.03.2017 e l'iscrizione al ruolo è stata effettuata il 4.04.2017, oltre il termine di dieci giorni con conseguente improcedibilità del giudizio;
nel merito, l'opposta ha dedotto che tra le parti sono intercorsi diversi rapporti contrattuali per diversi anni e che tale circostanza è riscontrabile attraverso la documentazione allegata dalla quale emerge che le forniture sono state elaborate sulla base di specifiche richieste da parte dell'azienda municipalizzata.
Pertanto, la ha domandato il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 3.10.2017, ritenuto che dalla documentazione allegata dall'opponente è emersa la tempestiva iscrizione a ruolo dell'opposizione, il
Giudice istruttore ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, nonché l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Concessi i termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. ed istruita documentalmente, la causa è stata infine rinviata per discussione orale e decisione.
***
L'opposizione è infondata.
Occorre, anzitutto, indagare il profilo della sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, con la precisazione che l'opponente si limita invero a dedurne non tanto la radicale inesistenza, quanto più la nullità per mancanza di forma scritta e per mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica. È quindi pacifica la pattuizione relativa all'acquisto della merce indicata nelle fatture azionate, dovendosi solo verificare se questa sia avvenuta validamente o meno alla luce della normativa richiamata dall'opponente.
Sul punto, occorre evidenziare che l ha natura di azienda speciale. Le Pt_1
Sezioni Unite hanno chiarito in merito che “in ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo
Stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli
16 e 17 del d.r. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta “ad substantiam”, né sono vietate la stipula per “facta concludentia” o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale” (Cass., Sez. Un. n.
20684/2018).
Alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine all'oggetto delle contestazioni dell'opponente, ciò è di per sé sufficiente a ritenere l'avvenuta stipulazione dei contratti d'acquisto delle merci indicate nelle fatture. Ma anche a voler ritenere che l'opponente abbia contestato non solo la validità del contratto ma anche la sua esistenza, questa sarebbe comunque provata dalla documentazione prodotta dall'opposta, ed in particolare dalla richiesta di fornitura di diversi materiali (come, ad esempio, la richiesta di buste intestate con il logo, di blocchetti di biglietti, ecc.) trasmessa dall alla , in cui si Pt_1 CP_1
conferma l'accordo intercorso tra le parti;
ulteriore indizio si rinviene nella copia dell'assegno non pagato per difetto di provvista (cfr. all. 1/18 fascicolo parte opposta).
Deve quindi ritenersi l'avvenuta stipulazione di uno o più contratti per la fornitura dei materiali indicati nelle fatture.
Parimenti deve ritenersi che l'opposta abbia adempiuto alle proprie obbligazioni di venditrice ed in particolare a quella di consegna, essendo inammissibile la relativa contestazione svolta dall'opponente.
Infatti, mentre la stipulazione dei contratti integra fatto costitutivo della pretesa attorea, lo stesso non vale per l'avvenuta consegna della merce, perché il diritto al pagamento del corrispettivo non presuppone l'avvenuta consegna: è invece la mancata consegna, ossia l'inadempimento del venditore, a costituire un fatto impeditivo del diritto azionato dal creditore, per il tramite dell'eccezione di inadempimento (C. 23759/2016), con la conseguenza che il relativo onere assertivo grava sul debitore.
Alla luce di ciò, la contestazione dell'avvenuta consegna delle merci va qualificata come eccezione di inadempimento. Tale eccezione presuppone l'esistenza e la validità del contratto da cui sarebbe sorta l'obbligazione inadempiuta dall'attore: essa è quindi incompatibile, sul piano logico-giuridico, con la negazione dell'esistenza di tale contratto, quantomeno ove, come nel caso di specie, il debitore non operi alcuna graduazione o subordinazione tra le proprie difese, sostenendole entrambe contestualmente. Tale incompatibilità non può che comportare o il rigetto di entrambe le difese, non potendo il giudice operare una scelta rimessa alla parte (cfr. Tribunale di Torino sentenza 21.11.2013) ovvero quantomeno di quella logicamente subordinata ossia, nel caso di specie, quella relativa alla mancata consegna.
Deve quindi concludersi nel senso dell'avvenuto adempimento da parte dell'opposta all'obbligazione di consegna.
Provato quindi il diritto dell'opposta a ricevere la controprestazione dall'opponente occorre analizzare il profilo del quantum di tale diritto.
Sul punto, non risulta che le parti abbiano espressamente pattuito il prezzo d'acquisto dei materiali. Conseguentemente, si applica l'art. 1474 c.c. a norma del quale, in via prioritaria, “si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”.
Pertanto considerata l'avvenuta stipulazione dei contratti d'acquisto al prezzo normalmente praticato dal venditore, sarebbe stato onere dell'opponente contestare che i prezzi indicati nelle fatture non corrispondano a tale criterio legale. Essendosi invece l'opponente limitata a dedurre genericamente l'eccessività dei corrispettivi richiesti, senza nemmeno indicarne i parametri, la fondatezza della pretesa deve ritenersi provata anche in punto di quantum per la genericità della relativa contestazione.
L'opposizione va quindi respinta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1) rigetta l'opposizione confermando il proprio decreto ingiuntivo n. 179/2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna al pagamento in favore della Pt_1 Pt_3 [...]
al delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre iva, c.p.a. e CP_1
spese generali pari al 15%.
Ragusa, 14/02/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)